[Note's] DECRETO 28 NOVEMBRE 1987 N.594 MINISTRO COORDINAMENTO POLITICHE COMUNITARIE

(G.U. 20-4-1988, n.92, supplemento)

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N.86/296/CEE, RELATIVA ALLE STRUTTURE DI PROTEZIONE IN CASO DI CADUTA DI OGGETTI (FOPS) DI DETERMINATE MACCHINE PER CANTIERE

Art.1.
1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della direttiva n.86/296/CEE, relativa alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantiere, che ha forza di legge ai sensi dell'art.14 della legge 16-4-1987, n.183 (inerente l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).
2. La direttiva n.86/296/CEE viene pubblicata unitamente al presente decreto.
3. Le macchine cui si applicano le norme del presente decreto sono i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le motoruspe sempreché di potenza superiore a 15 Kw.

Art.2.
1. L'immissione in commercio delle strutture di protezione di cui all'art.1 è consentita soltanto se dette strutture sono accompagnate dal certificato di conformità del fabbricante e recano il marchio CEE e l'etichetta di cui all'art.4, paragrafo 2, della direttiva n.86/296/CEE.
2. Le macchine per cantiere di cui all'art.1 possono essere commercializzate soltanto se vi si può fissare una struttura di protezione CEE in caso di caduta di oggetti.
3. Le macchine di cui al comma 2, quando siano messe in servizio o utilizzate in presenza di rischio di caduta di oggetti, debbono essere munite della struttura di protezione di cui al comma 1.

Art.3.
1. Gli organismi autorizzati ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della direttiva n.84/532/CEE provvedono al rilascio, diniego, sospensione e revoca della certificazione CEE e vigilano sulla conformità della fabbricazione delle attrezzature al tipo certificato, disponendo controlli a sondaggio secondo le condizioni, forme, modalità e procedure stabilite, oltre che alla direttiva n.84/532/CEE, dagli artt. 3, 5, 6 e 7 della direttiva n.86/296/CEE e relativi allegati.

Art.4.
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 2 giugno 1990.




Indice Argomento

Indice Principale


(c) 1996 Note's