(G.U. 22-4-1985, N.95 supplemento)
DIRETTIVE SULLE MISURE PIU' URGENTI ED ESSENZIALI DI PREVENZIONE INCENDI AI FINI DEL RILASCIO DEL NULLA-OSTA PROVVISORIO DI CUI ALLA LEGGE 7 DICEMBRE 1984, N.818.
Art.1.
1. Ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di
cui alla legge 7-12-1984, n.818, per le attività
esistenti alla data di entrata in vigore della legge
stessa e soggette ai controlli di prevenzione incendi
ai sensi del D.M. 16-2-1982, di cui in premessa, debbono
essere osservate le prescrizioni e condizioni imposte
dal comando provinciale dei vigili del fuoco sulla
base delle direttive sulle misure più urgenti
ed essenziali contenute nel presente decreto e nei
relativi allegati A e B che ne formano parte integrante.
2. Il requisito di "attività esistente"
deve essere dimostrato dal titolare dell'attività
o mediante presentazione di precedente atto del comando
provinciale dei vigili del fuoco dal quale sia desumibile
la preesistenza dell'attività, pure di atto
autorizzativo rilasciato da autorità o ente
preposti, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà resa nelle forme di legge.
3. Per le attività industriali a rischio di incidenti
rilevanti, comprese nel campo di applicazione del decreto
del Ministro dell'interno 16-11-1983, di cui in premessa,
il requisito di "esistenza" è stabilito
a norma del successivo D.M. in data 2-8-1984, pure
richiamato in premessa.
Art.2.
1. L'istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio
di cui all'art.2 della legge 7-12-1984, n.818, deve
essere redatta esclusivamente su apposito modello a
stampa da ritirare a cura degli interessati presso
la sede del comando provinciale dei vigili del fuoco
competente per territorio.
2. Il modello di cui al precedente comma reca, per ciascuna
delle attività previste dal D.M. 16-2-1982,
le prescrizioni più urgenti ed essenziali da
osservare per il rilascio del nullaosta provvisorio.
3. All'istanza deve essere allegata la documentazione
comprendente:
- relazione;
- elaborati grafici;
- documento attestante la preesistenza dell'attività
come disposto al secondo e terzo comma dell'art.1 del
presente decreto;
- documentazione qualificata sul piano tecnico dimostrante
l'osservanza delle prescrizioni dettate dal comando
provinciale sulla base delle direttive più urgenti
ed essenziali di cui agli allegati A e B al presente
decreto;
- certificazioni, prodotte conformemente alle indicazioni
degli artt. 15 e 18 del D.P.R. del 29-7- 1982, n.577,
rilasciate relativamente ai punti 3.1, 3.2, 4, 5.2,
5.3, 6.1 (limitatamente alle strutture in legno), 6.2
(limitatamente alle strutture in legno), 7, 11 (limitatamente
agli impianti automatici di spegnimento) del predetto
allegato A.
4. L'istanza, redatta in duplice copia una delle quali
bollata mediante apposizione della prescritta marca
da bollo, può essere completata con la suddetta
documentazione entro <<il 31 dicembre 1991>>
(termine prorogato, in ultimo, dal primo comma dell'art.11
della legge 20-5-1991, n.158. Entro tale termine è
consentita inoltre la presentazione dell'istanza, o
la sua integrazione, per procedere alla sanatoria di
errori materiali od omissioni).
5. In esito al favorevole esame della suddetta documentazione
il comando provinciale dei vigili del fuoco, rilascia,
senza necessità di ulteriori adempimenti, il
nullaosta provvisorio entro <<180>> giorni
dalla data di presentazione dellistanza(termine stabilito
dall'articolo unico del D.M. 14-8-1985).
6. Qualora il comando ritenga che l'istanza debba essere
integrata con certificazioni o documentazione suppletive
e nel caso di certificazioni ritenute non esaurienti,
con perizia giurata, ovvero ricorrano le condizioni
per imporre altre prescrizioni, la relativa richiesta
sarà inoltrata al titolare dell'attività
il quale sarà tenuto a perfezionare adeguatamente
l'istanza entro 60 giorni dalla data di comunicazione
della richiesta stessa da parte del suddetto comando.
7. In particolare, le altre prescrizioni di cui al comma
precedente dovrebbero riguardare essenzialmente divieti
e/o limitazioni di esercizio, adeguamenti degli impianti
di allarme e di certificazione e/o di estinzione fissi
o mobili e/o di raffreddamento ovvero i servizi di
vigilanza o di emergenza.
8. In ogni caso dovrà essere tenuta nel debito
conto, allo scopo di non vanificare le finalità
proprie del nullaosta provvisorio, la circostanza che
i tempi tecnici di attuazione delle prescrizioni imposte
devono essere compatibili con i limiti temporali di
cui alla legge per il rilascio del nullaosta provvisorio.
Art.3.
1. Qualora dagli accertamenti eseguiti con le modalità
previste dagli artt. 2 e 3 della legge 7-12-1984, n.818
e dal presente decreto, emergano condizioni tali da
non consentire il rilascio del nullaosta provvisorio,
il comando provinciale dei vigili del fuoco ne dà
comunicazione alle autorità competenti motivando
le cause del diniego al rilascio, informandone contestualmente
l'interessato.
Art.4.
1. Il rilascio del nullaosta provvisorio non rientra
tra i servizi a pagamento previsti all'art.1 della
legge 26-7-1965 n.966.
Art.5.
1. Nel periodo di validità del nullaosta provvisorio
i titolari delle attività di cui all'art.1 sono
tenuti ad attuare i provvedimenti idonei per ottemperare
alle prescrizioni stabilite dalle norme di prevenzione
incendi in vigore, ai fini del rilascio del certificato
di prevenzione incendi.
Allegato A
DIRETTIVE SULLE MISURE PIU' URGENTI ED ESSENZIALI DI PREVENZIONE INCENDI PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA PROVVISORIO
0. GENERALITA'
Direttive da osservarsi per le attività di cui
al D.M. 16-2-1982.
a) Ai fini delle presenti direttive si fa riferimento
ai termini ed alle definizioni generali contenute nel
decreto del Ministro dell'interno 30-11-1983.
b) Restano validi i provvedimenti di deroga già
concessi nonché i pareri formulati caso per
caso e quanto di fatto già consentito dagli
organi competenti.
c) Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica
di sicurezza decreto Presidente della Repubblica 8-6-1982,
n.524 espressamente finalizzate alla sicurezza antincendi.
d) Attrezzature mobili di estinzione (escluse le attività
di cui ai nn. 6, 94, 95 e 97 del D.M. 16-2-1982). Le
attrezzature mobili di estinzione per numero, caratteristiche
e ubicazione devono essere tali da consentire un primo
efficace intervento su un principio di incendio. Gli
agenti estinguenti devono essere compatibili con le
sostanze e le lavorazioni.
e) Impianti elettrici (escluse le attività di
cui al n.94 del D.M. 16-2-1982).
L'impianto deve essere provvisto di un interruttore
generale munito di protezione contro le correnti di
sovraccarico e di corto circuito installato in posizione
segnalata, manovrabile sotto carico e atto a porre
fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività.
Tale interruttore, nel caso di alimentazione effettuata
con cabina di trasformazione, è da intendere
quello installato sul quadro di manovra posto all'uscita
del circuito secondario del trasformatore.
Sul quadro di distribuzione le linee principali in partenza
devono essere protette da dispositivi contro le sovracorrenti.
Attraversamenti: quando le condutture elettriche attraversano
solai o pareti, per i quali sono richiesti particolari
requisiti di resistenza al fuoco, devono essere previsti
sistemi per impedire la propagazione dell'incendio.
Cariche elettrostatiche. Nelle attività dove
si possono produrre, devono essere messi in atto, ove
richiesto da specifiche norme di prevenzione incendi,
sistemi di protezione contro l'accumulo di cariche
elettrostatiche.
Zone con pericolo di esplosione per la presenza di miscele
esplosive di gas, vapori o polveri con l'aria: l'impianto
elettrico in tutte le sue parti, non deve costituire
un pericolo d'innesco di eventuali atmosfere esplosive;
a tal fine occorre che siano presi provvedimenti in
relazione alla probabilità che si verifichino
le atmosfere esplosive stesse.
Zone con pericolo di esplosione per la presenza o lo
sviluppo di materiali esplosivi: l'impianto elettrico,
in tutte le sue parti, non deve costituire un pericolo
d'innesco dei materiali esplosivi presenti, secondo
le prescrizioni dei competenti organi collegiali.
f) Resistenza al fuoco. - Per la valutazione delle caratteristiche
di resistenza al fuoco degli elementi di separazione
corrispondenti al valori prescritti nelle presenti
direttive, si applicano le tabelle e le modalità
specificate nella circolare del Ministero dell'Interno
n.91, del 14-9-1961, prescindendo dal tipo di materiali
impiegati nella realizzazione degli elementi medesimi.
g) Vigilanza aziendale. - La vigilanza aziendale, ove
già prescritta dagli Organi competenti, deve
essere attuata secondo i criteri contenuti nella lettera-circolare
del Ministero dell'Interno, n.27186/4101 del 17-12-1979,
che prende in considerazione, oltre agli aspetti di
organizzazione interna, anche i rapporti di programmazione
con i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.
h) Impianti di raffreddamento. - Gli impianti di raffreddamento,
ove previsto dalle vigenti norme, devono essere verificati
secondo norme di buona tecnica.
i) Impianti di rilevazione e di allarme. - Gli impianti
di rivelazione automatica d'incendio, ove esistenti,
devono essere collegati a dispositivi di allarme ottici
e/o acustici percepibili in locali presidiati come
minimo durante le ore di attività.
1. AERAZIONE
1.1. Indipendentemente dai singoli locali in cui si
articola, il complesso ove si svolge l'attività
deve essere dotato di aperture di aerazione anche se
munite di serramento comunque realizzato.
1.2. Nei locali dove si depositano o si impiegano sostanze
che possono dar luogo a miscele infiammabili o esplosive
deve essere assicurata una superficie di aerazione
naturale, realizzata eventualmente anche a mezzo di
aperture munite di infissi, non inferiore ad 1/30 della
loro superficie in pianta per ambienti sino a 400 mq
e di 1/50 per la superficie eccedente i 400 mq.
Per i locali ove sono presenti gas con densità
relativa maggiore di 0,8 tale superficie deve essere
equamente distribuita in basso ed in alto.
Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale
il rapporto di superfici prescritto, è ammesso
il ricorso all'aerazione meccanica con portata di almeno
2 ricambi orari sempreché sia assicurata una
superficie di aerazione naturale pari ad almeno il
25% di quella prescritta. Quando poi l'aerazione naturale
dovesse risultare incompatibile con la tecnologia di
particolari processi produttivi possono consentirsi
soluzioni alternative che facciano conseguire condizioni
di sicurezza equivalente.
Se all'atto della presentazione dell'istanza del nulla
osta provvisorio siano in corso i lavori per il conseguimento
delle superfici prescritte o il relativo iter procedurale,
e tale circostanza risulti da documentazione allegata
all'istanza stessa, può farsi ugualmente luogo
al rilascio del nulla osta provvisorio a condizione
che nella suddetta documentazione sia precisata la
data di ultimazione dei lavori che deve essere contenuta
entro il termine di tre mesi dalla data di rilascio
del nulla osta.
2. DIVIETI E LIMITAZIONI
2.1. Nelle aree dove si depositano o si manipolano sostanze
infiammabili o esplosive è vietato l'uso di
fiamme libere e di apparecchi ad incandescenza senza
protezione, nonché immagazzinarvi sostanze che
possano, per la loro vicinanza, reagire tra loro provocando
incendi e/o esplosioni.
E' vietato effettuare travasi di sostanze infiammabili
o esplosive in locali ove avvengano lavorazioni che
comportano l'uso di apparecchiature che possono provocare
innesco.
I divieti di cui ai commi precedenti non si applicano
quando ciò rientri nel processo produttivo per
il quale sono adottati particolari accorgimenti.
E' vietato depositare al piano interrato prodotti gassosi
infiammabili con densità relativa maggiore di
0,8.
E' vietata la presenza di griglie o aperture, pertinenti
a locali interrati, in corrispondenza di vani di accesso
o aerazione di ambienti ove è possibile la presenza
di gas o di miscele infiammabili con densità
relativa maggiore di 0,8.
Non è ammessa comunicazione fra ambienti di pertinenza
di attività soggetta a controllo con altri locali
che non abbiano relazione diretta o indiretta con l'attività
stessa.
2.2. Le attività di cui ai punti 45, 83, 84,
85, 86, 87, 89 del D.M. 16-2-1982, devono essere separate
tra loro e dalle altre attività soggette elencate
nello stesso decreto a mezzo di strutture almeno REI
60 e devono essere dotate di accessi indipendenti tra
loro.
Le attività di cui ai punti 84, 85, 86 e 89 del
D.M. 16-2-1982, possono essere eventualmente comunicanti
con i locali in cui saltuariamente si svolgono le attività
di cui al punto 83 del D.M. 16-2-1982 elencate al punto
4 dell'art.17 della circolare del Ministero dell'interno
n.16 del 15-2-1951 purché sia disposto il servizio
di emergenza di cui al successivo punto 9.
Fatta eccezione per i locali all'uopo destinati é
vietato l'uso di fiamme libere, di fornelli o stufe
a gas, di stufe elettriche con resistenza in vista,
di stufe a cherosene.
Eventuali comunicazioni tra vani scale e/o ascensori
con piani interrati devono essere provviste di porte
metalliche piene con autochiusura.
2.3. E' vietato costituire depositi di sostanze infiammabili
eccedenti i 10 litri nei locali degli edifici, fatto
salvo quanto consentito al successivo punto 13.
Il divieto non riguarda i limitati quantitativi di sostanze
infiammabili normalmente tenuti per usi domestici o
igienico sanitari.
2.4. Per i locali di spettacolo e trattenimento di cui
al punto 83 del D.M. 16-2-1982, si applicano i divieti
e le limitazioni previsti dagli artt. 43, 44, 45,78,
79, 130, 138, 140, 145, 163, 169, 173, 175, 176 di
cui alla circolare n.16 del 15-2- 1951 e le limitazioni
di cui alla lettera circolare 14023/4183 del 24-6-1974
del Ministero dell'interno.
3. LIMITAZIONE DEL CARICO D'INCENDlO
3.1. Per le attività di cui ai punti 85 e 86
del D.M. 16-2-1982 il carico d'incendio non può
superare i seguenti valori:
- 30 kg/mq per locali ai piani fuori terra;
- 20 kg/mq per locali al 1o e 2o piano interrato;
- 15 kg/mq per locali oltre il 2o piano interrato.
I valori suddetti del carico d'incendio possono essere
raddoppiati quando sono installati impianti di estinzione
ad attivazione automatica.
Per i locali ai piani fuori terra i valori del carico
d'incendio possono essere raddoppiati anche in presenza
d'impianti di rivelazione automatica d'incendio.
Negli altri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale,
nelle rampe e nei passaggi in genere, il carico d'incendio
non può superare i 10 kg/mq.
3.2. Per le attività di cui ai punti 82 e 89
del D.M. 16-2-1982, sprovviste di servizio di vigilanza
aziendale durante le ore di attività o di sistema
di estinzione automatica o di rivelazione d'incendio,
il carico di incendio non può superare 50 kg/mq.
Nelle scale e nelle rampe il carico d'incendio non può
superare i 10 kg/mq.
3.3. Per gli edifici di cui al punto 94 del D.M. 16-2-1982,
il carico d'incendio non può superare i seguenti
valori:
- 20 kg/mq per locali al 1o e 2o piano interrato;
- 15 kg/mq per locali oltre il 2o piano interrato.
E' consentita la comunicazione dei piani interrati con
i vani scala e/o ascensori, ove non sia possibile documentare
tali valori per il carico d'incendio, purché
vengano interposte porte a chiusura automatica aventi
resistenza al fuoco non inferiore a 30'.
4. DISTANZE DI SICUREZZA ESTERNE, INTERNE E DI PROTEZIONE
Per le attività normate si applicano i valori
ed i termini stabiliti dalle norme.
Per le attività non normate si applicano i valori
già stabiliti caso per caso dai competenti organi
previsti dalle vigenti leggi e decreti.
Nei seguenti casi, per analogia di caratteristiche fisico-
chimiche, si applicano i valori contemplati nelle norme
di seguito specificate:
- per gas combustibili con densità relativa maggiore
di 0,8 e per depositi sino a 50 m3: valori previsti
dalla circolare del Ministero dell'Interno n.74 del
20-9-1956;
- per gas combustibili con densità relativa minore
di 0,8: valori previsti dalle norme per il gas naturale;
- per liquidi infiammabili: valori previsti dal decreto
del Ministro dell'Interno 31-7-1934;
- per gas comburenti: valori previsti dalla Circolare
del Ministro dell'Interno n.99 del 15-10-1964.
Le distanze suddette possono essere ridotte fino ad
un massimo del 25% a condizione che vengano installati
o potenziati impianti di rivelazione automatica di
incendio o impianti fissi di spegnimento ad attivazione
automatica e fino ad un massimo del 50% a condizione
che vengano realizzati idonei muri paraschegge.
Qualora non fosse possibile il rispetto delle suddette
distanze, il Comando provinciale dei vigili del fuoco,
prima del rilascio del nulla osta provvisorio, deve
acquisire il parere favorevole degli organi collegiali
previsti dalle vigenti norme.
I termini di cui all'art.2 del presente decreto (120
giorni) decorrono dalla data di ricezione del parere
di cui sopra.
Resta fermo quanto stabilito dalle leggi e dai decreti
nel campo delle attività soggette a rischio
di incidenti rilevanti di cui al decreto del Ministero
dell'Interno 16-11-1983.
5. SISTEMA DI VIE DI USCITA
5.1. Per i locali di spettacolo e trattenimento di cui
al punto 83 del D.M. 16-2-1982, lo sfollamento deve
essere realizzato in linea con le disposizioni della
circolare del Ministero dell'Interno n.16 del 15-2-1951
e successive modificazioni.
Il conteggio delle uscite può essere effettuato
sommando la larghezza di tutte le porte verso l'esterno.
5.2. Per le attività di cui ai punti 86 e 87
del D.M. 16-2-1982, le uscite devono essere dimensionate
per una capacità di deflusso non superiore a
60.
Per le attività di cui ai punti 85 e 89 del D.M.
16-2-1982, le uscite devono essere dimensionate per
una capacità di deflusso non superiore a 120.
La larghezza totale delle uscite dall'edificio va verificata
in base alle persone presenti sul piano di massimo
affollamento.
Le porte delle uscite devono agevolmente aprirsi dall'interno
durante l'attività.
Ove il sistema di vie d'uscita non risponda alle caratteristiche
dimensionali sopra indicate, si deve procedere alla
riduzione dell'affollamento ipotizzabile al fine di
ristabilire la piena osservanza dei parametri prescritti.
5.3. Le uscite devono essere dimensionate per una capacità
di deflusso non superiore a 50.
Le porte delle uscite devono agevolmente aprirsi dall'interno
durante l'attività. Ove il sistema di vie d'uscita
non risponda alle caratteristiche dimensionali sopra
indicate, si deve procedere alla riduzione dell'affollamento
ipotizzabile al fine di ristabilire la piena osservanza
dei parametri prescritti.
6. COMPORTAMENTO AL FUOCO DELLE STRUTTURE
6.1. I locali dove si tengono in deposito o si manipolano
sostanze capaci di emettere, a temperatura ordinaria,
vapori in quantità tali da produrre, se mescolati
con l'aria dell'ambiente, miscele esplosive o infiammabili,
devono essere realizzati con strutture portanti non
combustibili. Sono consentite strutture portanti in
legno purché sia certificato che la sezione
residua, dopo un tempo pari al valore del carico di
incendio, calcolato come da circolare del Ministero
dell'Interno n.91 del 14-9-1961, conservi la stabilità
R, in relazione ai carichi cui è sottoposta,
essendo noto che le dimensioni degli elementi strutturali
si riducono sotto l'azione del fuoco secondo i seguenti
valori:
Travi estradosso e laterali: 0,8 mm/min
intradosso: 1,1 mm/min
Pilastri :0,7 mm/min
Altre strutture orizzontali: 1,1 mm/min
Le finalità di cui sopra possono essere raggiunte
anche con interventi protettivi realizzati con materiali
certificati.
6.2. Per i locali di cui al punto 83 del D.M. 16-2-1982,
si applicano gli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del D.M. 6-7-1983,
e successive modificazioni di cui al D.M. 28-8-1984,
nonché quanto consentito dal D.M. 4-2-1985.
Anche in questo caso sono consentite strutture portanti
in legno la cui stabilità R deve essere certificata
con le stesse determinazioni di cui ai punto precedente.
6.3. Per le attività di cui ai punti 85, 86 e
89 del D.M. 16-2-1982, i tendaggi, se posti in opera
negli atrii, nei corridoi di disimpegno esterni ai
locali degli stessi serviti, nelle scale e nelle rampe,
devono essere di classe I di reazione al fuoco, secondo
il D.M. 26-1984 o alle condizioni stabilite dal D.M.
4-2-1985.
Limitatamente all'attività di cui al punto 89,
negli atrii e nei corridoi di disimpegno esterni ai
locali stessi serviti, nelle scale e nelle rampe possono
essere mantenuti in opera tendaggi non rispondenti
al requisito di cui al comma precedente purché
siano installati impianti automatici d'estinzione o
di rivelazione d'incendio ovvero, nell'ambito delle
attività, siano assicurati i servizi di emergenza
contro gli incendi, come da successivo punto n.9.
7. IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE
Gli idranti, correttamente corredati, per numero ed
ubicazione, devono essere tali da consentire l'intervento
in tutte le aree dell'attività; essi non devono
essere utilizzati per intervento su sostanze o impianti
compatibili con l'acqua.
Se all'atto della presentazione dell'istanza del nulla
osta provvisorio sia in corso l'installazione degli
idranti prescritti, o il relativo iter procedurale,
e tale circostanza risulti da documentazione allegata
all'istanza stessa, può farsi ugualmente luogo
al rilascio del nulla osta provvisorio a condizione
che nella suddetta documentazione sia precisata la
data di attivazione degli idranti, che deve essere
contenuta entro il termine massimo di mesi tre dalla
data di rilascio del nulla osta stesso.
L'avvenuta attivazione degli idranti deve essere certificata
secondo le procedure prescritte dalla legge.
8. ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
Il sistema di illuminazione di sicurezza deve garantire
una affidabile segnalazione delle vie di esodo, deve
avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata,
che, per durata e livello di illuminamento, consenta
un ordinato sfollamento.
Per i locali di cui al punto 83 del D.M. 16-2- 1982,
l'illuminazione di sicurezza deve essere conforme alla
circolare del Ministero dell'Interno n.16 del 15-2-1951
e successivi aggiornamenti.
Sono consentiti anche sistemi di alimentazione localizzati.
9. SERVIZIO DI EMERGENZA IN CASO D'INCENDIO
Le indicazioni sui provvedimenti ed il comportamento
che, in caso d'incendio, devono tenere sia il personale
che gli utenti, devono essere esposti in modo evidente.
La utilizzazione delle attrezzature di estinzione deve
essere assicurata durante le ore di attività
da personale in grado di effettuare operazioni di primo
intervento in caso d'incendio.
10. ATTIVITA' DI CUI AL PUNTO 91 DEL D.M. 16-2-1982
IMPIANTI PRODUZIONE DI CALORE PER POTENZIALITA' FINO
A 4.000.000 Cal/h
Le vigenti norme di cui alle circolari del Ministero
dell'Interno n.68 del 25-11-1969, n.73 del 29-7-1971
n.52 del 20-11-1982, punto 5 e successive variazioni
ed integrazioni devono essere osservate almeno per
i requisiti di ubicazione, di aerazione naturale, di
accesso, dei dispositivi di sicurezza e dei divieti.
La resistenza al fuoco delle strutture di separazione
con ambienti a diverse utilizzazioni non deve essere
inferiore a REI 30.
I generatori di calore a scambio diretto con l'ambiente
possono permanere purché a distanza di almeno
20 metri da depositi o lavorazioni di sostanze infiammabili
nello stesso locale.
Le cucine e lavaggio stoviglie possono permanere in
diretta comunicazione con i locali destinati alla consumazione
dei pasti o comunque a permanenza di persone, purché
siano installati i dispositivi di cui al punto 4 della
lettera-circolare n.8242/4183 del 5 aprile 1979 del
Ministero dell'Interno e, per quelle funzionanti a
g.p.l., non consentite a piani interrati, il deposito
del gas sia esterno all'edificio, nel rispetto della
normativa vigente.
11. ATTIVITA' DI CUI AL PUNTO 92 DEL D.M. 16-2-1982
AUTORIMESSE
L'aerazione naturale deve essere non inferiore ad 1/30
della superficie in pianta del locale.
Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale
il rapporto di superfici prescritto, è ammesso
il ricorso all'aerazione meccanica con portata di almeno
3 ricambi orari sempreché sia assicurata una
superficie di aerazione naturale pari ad almeno il
50% di quella prescritta.
E' vietato:
- usare fiamme libere;
- depositare sostanze infiammabili;
- parcheggiare automezzi funzionanti a g.p.l.;
- eseguire riparazioni a caldo e prove motori;
- fumare.
Le autorimesse devono essere separate da altri ambienti
a diversa utilizzazione con strutture di resistenza
al fuoco non inferiore a REI 30.
Per le autorimesse pubbliche non è consentita
la comunicazione con vani scala ed ascensori che non
siano ad esclusivo uso delle stesse; per le autorimesse
ad uso privato ivi comprese quelle a servizio di uffici,
è consentita la comunicazione con vani scale
ed ascensori mediante porte metalliche piene con autochiusura.
La capacità di parcamento deve essere dichiarata
dal titolare dell'attività sotto la propria
responsabilità secondo le indicazioni contenute
nella circolare del Ministero dell'Interno n.2 del
16-1-1982.
La superficie massima di ogni compartimento deve essere
conforme alla tabella 2.30 del D.M. 20-11-1981 con
tolleranza del 15%.
Deve essere installato n.1 idrante per capacità
di parcamento superiore a 50 autoveicoli e n.1 estintore
di tipo approvato con capacità estinguente non
inferiore a 21A, 89B ogni 20 autoveicoli.
Le uscite di sicurezza per le persone verso spazi a
cielo libero o grigliato devono essere facilmente accessibili,
apribili dall'interno, di larghezza non inferiore a
0,60 m e raggiungibili con percorsi non superiori a
40 m o 50 m se i locali sono dotati di impianto di
spegnimento automatico.
12. ATTIVITA' DI CUI AL PUNTO 95 DEL D.M. 16-2-1982
Il vano ascensore non può comunicare direttamente
con autorimesse pubbliche, impianti di produzione di
calore (con esclusione di cucine e lavaggio stoviglie)
e deve essere, da tale attività, separato con
elementi costruttivi di resistenza al fuoco non inferiore
a REI 30.
I vani montacarichi non possono comunicare direttamente
con i locali depositi ad eccezione degli impianti a
servizio di attività industriali e commerciali.
L'aerazione naturale, dall'esterno per il vano corsa,
se di tipo chiuso, e per il locale macchine deve essere
non inferiore a 0,05 mq.
Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale
il rapporto di superfici prescritto, è ammesso
il ricorso all'aerazione meccanica con portata di almeno
3 ricambi orari sempreché sia assicurata una
superficie di aerazione naturale pari ad almeno il
50% di quella prescritta.
Le porte di accesso al locale macchine devono essere
di materiale non combustibile.
13. DEPOSITI DI SOSTANZE INFIAMMABILI A SERVIZIO DELLE
ATTIVITA' DI CUI AI PUNTI 85, 86, 89 DEL D.M. 16-2-1982
La presente direttiva si applica ai depositi costituiti
da contenitori di capacità geometrica unitaria
superiore a litri 2 di infiammabili liquidi, gassosi
liquefatti o disciolti.
I locali destinati a tali depositi devono avere una
aerazione naturale non inferiore ad 1/30 della loro
superficie in pianta.
La separazione con altri ambienti deve avvenire con
strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI
30 senza comunicazioni.
Gli accessi devono avvenire unicamente da spazi a cielo
libero o tramite filtro a prova di fumo.
Le attrezzature mobili di estinzione devono essere costituite
da n.1 estintore di tipo approvato con capacità
estinguente non inferiore a 21A, 89B per ogni locale.
E' consentito tenere in deposito ai piani fuori terra
e non oltre il 2- piano interrato i seguenti quantitativi
massimi di sostanze infiammabili: liquidi litri 300,
gas compressi m3 0,25, gas disciolti o liquefatti kg
25. Per i depositi ubicati ai piani interrati deve
essere installato un impianto di rivelazione di fughe
di gas.
E' vietato depositare insieme nello stesso locale liquidi
infiammabili, gas compressi, gas disciolti o liquefatti,
materiali combustibili, gas comburenti.
14. SPAZI ADIBITI A DEPOSITI DI MATERIALI SOLIDI COMBUSTIBILI,
ARCHIVI, BIBLIOTECHE A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' DI
CUI AI PUNTI 85, 86, 89 DEL D.M. 16-2-1982 CON CARICO
D'INCENDIO SUPERIORE A QUANTO PREVISTO AL PUNTO 3 DEL
PRESENTE ALLEGATO
I locali oggetto della presente direttiva devono avere
una aerazione naturale, realizzata eventualmente anche
a mezzo di aperture munite di infissi, non inferiore
ad 1/40 della loro superficie in pianta per ambienti
sino a 400 mq. e di 1/50 per la superficie eccedente
i 400 mq.
Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale
il rapporto di superfici prescritte, è ammesso
il ricorso all'aerazione meccanica con portata di almeno
2 ricambi orari sempreché sia assicurata una
superficie di aerazione naturale pari ad almeno il
25% di quella prescritta.
I locali possono essere ubicati ai piani fuori terra
e non oltre il 2o piano interrato; è vietato
il deposito di sostanze infiammabili.
La separazione con altri ambienti ai piani interrati
deve avvenire con strutture di resistenza al fuoco
non inferiore a REI 30 senza comunicazioni.
Nei piani interrati gli accessi possono avvenire dall'interno
con vani provvisti di porte metalliche piene con auto
chiusura a.
Le attrezzature mobili di estinzione devono essere costituite
da n.1 estintore, di tipo approvato, di capacità
estinguente non inferiore a 13A, ogni 200 mq. di superficie.
Allegato B
ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI
DEL FUOCO E RELATIVE MISURE PIU' URGENTI ED ESSENZIALI
DI PREVENZIONE INCENDI
(*) I richiami numerici contenuti nel presente allegato B fanno riferimento ai corrispondenti punti dell'allegato A.
(**) La specificazione fra parentesi intendesi riferita esclusivamente al numero che la precede.
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