[Note's] DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 8 MARZO 1985

(G.U. 22-4-1985, N.95 supplemento)

DIRETTIVE SULLE MISURE PIU' URGENTI ED ESSENZIALI DI PREVENZIONE INCENDI AI FINI DEL RILASCIO DEL NULLA-OSTA PROVVISORIO DI CUI ALLA LEGGE 7 DICEMBRE 1984, N.818.

Art.1.
1. Ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7-12-1984, n.818, per le attività esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa e soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16-2-1982, di cui in premessa, debbono essere osservate le prescrizioni e condizioni imposte dal comando provinciale dei vigili del fuoco sulla base delle direttive sulle misure più urgenti ed essenziali contenute nel presente decreto e nei relativi allegati A e B che ne formano parte integrante.
2. Il requisito di "attività esistente" deve essere dimostrato dal titolare dell'attività o mediante presentazione di precedente atto del comando provinciale dei vigili del fuoco dal quale sia desumibile la preesistenza dell'attività, pure di atto autorizzativo rilasciato da autorità o ente preposti, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa nelle forme di legge.
3. Per le attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, comprese nel campo di applicazione del decreto del Ministro dell'interno 16-11-1983, di cui in premessa, il requisito di "esistenza" è stabilito a norma del successivo D.M. in data 2-8-1984, pure richiamato in premessa.

Art.2.
1. L'istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui all'art.2 della legge 7-12-1984, n.818, deve essere redatta esclusivamente su apposito modello a stampa da ritirare a cura degli interessati presso la sede del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
2. Il modello di cui al precedente comma reca, per ciascuna delle attività previste dal D.M. 16-2-1982, le prescrizioni più urgenti ed essenziali da osservare per il rilascio del nullaosta provvisorio.
3. All'istanza deve essere allegata la documentazione comprendente:
- relazione;
- elaborati grafici;
- documento attestante la preesistenza dell'attività come disposto al secondo e terzo comma dell'art.1 del presente decreto;
- documentazione qualificata sul piano tecnico dimostrante l'osservanza delle prescrizioni dettate dal comando provinciale sulla base delle direttive più urgenti ed essenziali di cui agli allegati A e B al presente decreto;
- certificazioni, prodotte conformemente alle indicazioni degli artt. 15 e 18 del D.P.R. del 29-7- 1982, n.577, rilasciate relativamente ai punti 3.1, 3.2, 4, 5.2, 5.3, 6.1 (limitatamente alle strutture in legno), 6.2 (limitatamente alle strutture in legno), 7, 11 (limitatamente agli impianti automatici di spegnimento) del predetto allegato A.
4. L'istanza, redatta in duplice copia una delle quali bollata mediante apposizione della prescritta marca da bollo, può essere completata con la suddetta documentazione entro <<il 31 dicembre 1991>> (termine prorogato, in ultimo, dal primo comma dell'art.11 della legge 20-5-1991, n.158. Entro tale termine è consentita inoltre la presentazione dell'istanza, o la sua integrazione, per procedere alla sanatoria di errori materiali od omissioni).
5. In esito al favorevole esame della suddetta documentazione il comando provinciale dei vigili del fuoco, rilascia, senza necessità di ulteriori adempimenti, il nullaosta provvisorio entro <<180>> giorni dalla data di presentazione dellistanza(termine stabilito dall'articolo unico del D.M. 14-8-1985).
6. Qualora il comando ritenga che l'istanza debba essere integrata con certificazioni o documentazione suppletive e nel caso di certificazioni ritenute non esaurienti, con perizia giurata, ovvero ricorrano le condizioni per imporre altre prescrizioni, la relativa richiesta sarà inoltrata al titolare dell'attività il quale sarà tenuto a perfezionare adeguatamente l'istanza entro 60 giorni dalla data di comunicazione della richiesta stessa da parte del suddetto comando.
7. In particolare, le altre prescrizioni di cui al comma precedente dovrebbero riguardare essenzialmente divieti e/o limitazioni di esercizio, adeguamenti degli impianti di allarme e di certificazione e/o di estinzione fissi o mobili e/o di raffreddamento ovvero i servizi di vigilanza o di emergenza.
8. In ogni caso dovrà essere tenuta nel debito conto, allo scopo di non vanificare le finalità proprie del nullaosta provvisorio, la circostanza che i tempi tecnici di attuazione delle prescrizioni imposte devono essere compatibili con i limiti temporali di cui alla legge per il rilascio del nullaosta provvisorio.

Art.3.
1. Qualora dagli accertamenti eseguiti con le modalità previste dagli artt. 2 e 3 della legge 7-12-1984, n.818 e dal presente decreto, emergano condizioni tali da non consentire il rilascio del nullaosta provvisorio, il comando provinciale dei vigili del fuoco ne dà comunicazione alle autorità competenti motivando le cause del diniego al rilascio, informandone contestualmente l'interessato.

Art.4.
1. Il rilascio del nullaosta provvisorio non rientra tra i servizi a pagamento previsti all'art.1 della legge 26-7-1965 n.966.

Art.5.
1. Nel periodo di validità del nullaosta provvisorio i titolari delle attività di cui all'art.1 sono tenuti ad attuare i provvedimenti idonei per ottemperare alle prescrizioni stabilite dalle norme di prevenzione incendi in vigore, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Allegato A

DIRETTIVE SULLE MISURE PIU' URGENTI ED ESSENZIALI DI PREVENZIONE INCENDI PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA PROVVISORIO

0. GENERALITA'
Direttive da osservarsi per le attività di cui al D.M. 16-2-1982.
a) Ai fini delle presenti direttive si fa riferimento ai termini ed alle definizioni generali contenute nel decreto del Ministro dell'interno 30-11-1983.
b) Restano validi i provvedimenti di deroga già concessi nonché i pareri formulati caso per caso e quanto di fatto già consentito dagli organi competenti.
c) Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza decreto Presidente della Repubblica 8-6-1982, n.524 espressamente finalizzate alla sicurezza antincendi.
d) Attrezzature mobili di estinzione (escluse le attività di cui ai nn. 6, 94, 95 e 97 del D.M. 16-2-1982). Le attrezzature mobili di estinzione per numero, caratteristiche e ubicazione devono essere tali da consentire un primo efficace intervento su un principio di incendio. Gli agenti estinguenti devono essere compatibili con le sostanze e le lavorazioni.
e) Impianti elettrici (escluse le attività di cui al n.94 del D.M. 16-2-1982).
L'impianto deve essere provvisto di un interruttore generale munito di protezione contro le correnti di sovraccarico e di corto circuito installato in posizione segnalata, manovrabile sotto carico e atto a porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività.
Tale interruttore, nel caso di alimentazione effettuata con cabina di trasformazione, è da intendere quello installato sul quadro di manovra posto all'uscita del circuito secondario del trasformatore.
Sul quadro di distribuzione le linee principali in partenza devono essere protette da dispositivi contro le sovracorrenti.
Attraversamenti: quando le condutture elettriche attraversano solai o pareti, per i quali sono richiesti particolari requisiti di resistenza al fuoco, devono essere previsti sistemi per impedire la propagazione dell'incendio.
Cariche elettrostatiche. Nelle attività dove si possono produrre, devono essere messi in atto, ove richiesto da specifiche norme di prevenzione incendi, sistemi di protezione contro l'accumulo di cariche elettrostatiche.
Zone con pericolo di esplosione per la presenza di miscele esplosive di gas, vapori o polveri con l'aria: l'impianto elettrico in tutte le sue parti, non deve costituire un pericolo d'innesco di eventuali atmosfere esplosive; a tal fine occorre che siano presi provvedimenti in relazione alla probabilità che si verifichino le atmosfere esplosive stesse.
Zone con pericolo di esplosione per la presenza o lo sviluppo di materiali esplosivi: l'impianto elettrico, in tutte le sue parti, non deve costituire un pericolo d'innesco dei materiali esplosivi presenti, secondo le prescrizioni dei competenti organi collegiali.
f) Resistenza al fuoco. - Per la valutazione delle caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi di separazione corrispondenti al valori prescritti nelle presenti direttive, si applicano le tabelle e le modalità specificate nella circolare del Ministero dell'Interno n.91, del 14-9-1961, prescindendo dal tipo di materiali impiegati nella realizzazione degli elementi medesimi.
g) Vigilanza aziendale. - La vigilanza aziendale, ove già prescritta dagli Organi competenti, deve essere attuata secondo i criteri contenuti nella lettera-circolare del Ministero dell'Interno, n.27186/4101 del 17-12-1979, che prende in considerazione, oltre agli aspetti di organizzazione interna, anche i rapporti di programmazione con i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.
h) Impianti di raffreddamento. - Gli impianti di raffreddamento, ove previsto dalle vigenti norme, devono essere verificati secondo norme di buona tecnica.
i) Impianti di rilevazione e di allarme. - Gli impianti di rivelazione automatica d'incendio, ove esistenti, devono essere collegati a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati come minimo durante le ore di attività.

1. AERAZIONE
1.1. Indipendentemente dai singoli locali in cui si articola, il complesso ove si svolge l'attività deve essere dotato di aperture di aerazione anche se munite di serramento comunque realizzato.
1.2. Nei locali dove si depositano o si impiegano sostanze che possono dar luogo a miscele infiammabili o esplosive deve essere assicurata una superficie di aerazione naturale, realizzata eventualmente anche a mezzo di aperture munite di infissi, non inferiore ad 1/30 della loro superficie in pianta per ambienti sino a 400 mq e di 1/50 per la superficie eccedente i 400 mq.
Per i locali ove sono presenti gas con densità relativa maggiore di 0,8 tale superficie deve essere equamente distribuita in basso ed in alto.
Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superfici prescritto, è ammesso il ricorso all'aerazione meccanica con portata di almeno 2 ricambi orari sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari ad almeno il 25% di quella prescritta. Quando poi l'aerazione naturale dovesse risultare incompatibile con la tecnologia di particolari processi produttivi possono consentirsi soluzioni alternative che facciano conseguire condizioni di sicurezza equivalente.
Se all'atto della presentazione dell'istanza del nulla osta provvisorio siano in corso i lavori per il conseguimento delle superfici prescritte o il relativo iter procedurale, e tale circostanza risulti da documentazione allegata all'istanza stessa, può farsi ugualmente luogo al rilascio del nulla osta provvisorio a condizione che nella suddetta documentazione sia precisata la data di ultimazione dei lavori che deve essere contenuta entro il termine di tre mesi dalla data di rilascio del nulla osta.

2. DIVIETI E LIMITAZIONI
2.1. Nelle aree dove si depositano o si manipolano sostanze infiammabili o esplosive è vietato l'uso di fiamme libere e di apparecchi ad incandescenza senza protezione, nonché immagazzinarvi sostanze che possano, per la loro vicinanza, reagire tra loro provocando incendi e/o esplosioni.
E' vietato effettuare travasi di sostanze infiammabili o esplosive in locali ove avvengano lavorazioni che comportano l'uso di apparecchiature che possono provocare innesco.
I divieti di cui ai commi precedenti non si applicano quando ciò rientri nel processo produttivo per il quale sono adottati particolari accorgimenti.
E' vietato depositare al piano interrato prodotti gassosi infiammabili con densità relativa maggiore di 0,8.
E' vietata la presenza di griglie o aperture, pertinenti a locali interrati, in corrispondenza di vani di accesso o aerazione di ambienti ove è possibile la presenza di gas o di miscele infiammabili con densità relativa maggiore di 0,8.
Non è ammessa comunicazione fra ambienti di pertinenza di attività soggetta a controllo con altri locali che non abbiano relazione diretta o indiretta con l'attività stessa.
2.2. Le attività di cui ai punti 45, 83, 84, 85, 86, 87, 89 del D.M. 16-2-1982, devono essere separate tra loro e dalle altre attività soggette elencate nello stesso decreto a mezzo di strutture almeno REI 60 e devono essere dotate di accessi indipendenti tra loro.
Le attività di cui ai punti 84, 85, 86 e 89 del D.M. 16-2-1982, possono essere eventualmente comunicanti con i locali in cui saltuariamente si svolgono le attività di cui al punto 83 del D.M. 16-2-1982 elencate al punto 4 dell'art.17 della circolare del Ministero dell'interno n.16 del 15-2-1951 purché sia disposto il servizio di emergenza di cui al successivo punto 9.
Fatta eccezione per i locali all'uopo destinati é vietato l'uso di fiamme libere, di fornelli o stufe a gas, di stufe elettriche con resistenza in vista, di stufe a cherosene.
Eventuali comunicazioni tra vani scale e/o ascensori con piani interrati devono essere provviste di porte metalliche piene con autochiusura.
2.3. E' vietato costituire depositi di sostanze infiammabili eccedenti i 10 litri nei locali degli edifici, fatto salvo quanto consentito al successivo punto 13.
Il divieto non riguarda i limitati quantitativi di sostanze infiammabili normalmente tenuti per usi domestici o igienico sanitari.
2.4. Per i locali di spettacolo e trattenimento di cui al punto 83 del D.M. 16-2-1982, si applicano i divieti e le limitazioni previsti dagli artt. 43, 44, 45,78, 79, 130, 138, 140, 145, 163, 169, 173, 175, 176 di cui alla circolare n.16 del 15-2- 1951 e le limitazioni di cui alla lettera circolare 14023/4183 del 24-6-1974 del Ministero dell'interno.

3. LIMITAZIONE DEL CARICO D'INCENDlO
3.1. Per le attività di cui ai punti 85 e 86 del D.M. 16-2-1982 il carico d'incendio non può superare i seguenti valori:
- 30 kg/mq per locali ai piani fuori terra;
- 20 kg/mq per locali al 1o e 2o piano interrato;
- 15 kg/mq per locali oltre il 2o piano interrato.
I valori suddetti del carico d'incendio possono essere raddoppiati quando sono installati impianti di estinzione ad attivazione automatica.
Per i locali ai piani fuori terra i valori del carico d'incendio possono essere raddoppiati anche in presenza d'impianti di rivelazione automatica d'incendio.
Negli altri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, il carico d'incendio non può superare i 10 kg/mq.
3.2. Per le attività di cui ai punti 82 e 89 del D.M. 16-2-1982, sprovviste di servizio di vigilanza aziendale durante le ore di attività o di sistema di estinzione automatica o di rivelazione d'incendio, il carico di incendio non può superare 50 kg/mq.
Nelle scale e nelle rampe il carico d'incendio non può superare i 10 kg/mq.
3.3. Per gli edifici di cui al punto 94 del D.M. 16-2-1982, il carico d'incendio non può superare i seguenti valori:
- 20 kg/mq per locali al 1o e 2o piano interrato;
- 15 kg/mq per locali oltre il 2o piano interrato.
E' consentita la comunicazione dei piani interrati con i vani scala e/o ascensori, ove non sia possibile documentare tali valori per il carico d'incendio, purché vengano interposte porte a chiusura automatica aventi resistenza al fuoco non inferiore a 30'.

4. DISTANZE DI SICUREZZA ESTERNE, INTERNE E DI PROTEZIONE
Per le attività normate si applicano i valori ed i termini stabiliti dalle norme.
Per le attività non normate si applicano i valori già stabiliti caso per caso dai competenti organi previsti dalle vigenti leggi e decreti.
Nei seguenti casi, per analogia di caratteristiche fisico- chimiche, si applicano i valori contemplati nelle norme di seguito specificate:
- per gas combustibili con densità relativa maggiore di 0,8 e per depositi sino a 50 m3: valori previsti dalla circolare del Ministero dell'Interno n.74 del 20-9-1956;
- per gas combustibili con densità relativa minore di 0,8: valori previsti dalle norme per il gas naturale;
- per liquidi infiammabili: valori previsti dal decreto del Ministro dell'Interno 31-7-1934;
- per gas comburenti: valori previsti dalla Circolare del Ministro dell'Interno n.99 del 15-10-1964.
Le distanze suddette possono essere ridotte fino ad un massimo del 25% a condizione che vengano installati o potenziati impianti di rivelazione automatica di incendio o impianti fissi di spegnimento ad attivazione automatica e fino ad un massimo del 50% a condizione che vengano realizzati idonei muri paraschegge.
Qualora non fosse possibile il rispetto delle suddette distanze, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, prima del rilascio del nulla osta provvisorio, deve acquisire il parere favorevole degli organi collegiali previsti dalle vigenti norme.
I termini di cui all'art.2 del presente decreto (120 giorni) decorrono dalla data di ricezione del parere di cui sopra.
Resta fermo quanto stabilito dalle leggi e dai decreti nel campo delle attività soggette a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto del Ministero dell'Interno 16-11-1983.

5. SISTEMA DI VIE DI USCITA
5.1. Per i locali di spettacolo e trattenimento di cui al punto 83 del D.M. 16-2-1982, lo sfollamento deve essere realizzato in linea con le disposizioni della circolare del Ministero dell'Interno n.16 del 15-2-1951 e successive modificazioni.
Il conteggio delle uscite può essere effettuato sommando la larghezza di tutte le porte verso l'esterno.
5.2. Per le attività di cui ai punti 86 e 87 del D.M. 16-2-1982, le uscite devono essere dimensionate per una capacità di deflusso non superiore a 60.
Per le attività di cui ai punti 85 e 89 del D.M. 16-2-1982, le uscite devono essere dimensionate per una capacità di deflusso non superiore a 120.
La larghezza totale delle uscite dall'edificio va verificata in base alle persone presenti sul piano di massimo affollamento.
Le porte delle uscite devono agevolmente aprirsi dall'interno durante l'attività.
Ove il sistema di vie d'uscita non risponda alle caratteristiche dimensionali sopra indicate, si deve procedere alla riduzione dell'affollamento ipotizzabile al fine di ristabilire la piena osservanza dei parametri prescritti.
5.3. Le uscite devono essere dimensionate per una capacità di deflusso non superiore a 50.
Le porte delle uscite devono agevolmente aprirsi dall'interno durante l'attività. Ove il sistema di vie d'uscita non risponda alle caratteristiche dimensionali sopra indicate, si deve procedere alla riduzione dell'affollamento ipotizzabile al fine di ristabilire la piena osservanza dei parametri prescritti.

6. COMPORTAMENTO AL FUOCO DELLE STRUTTURE
6.1. I locali dove si tengono in deposito o si manipolano sostanze capaci di emettere, a temperatura ordinaria, vapori in quantità tali da produrre, se mescolati con l'aria dell'ambiente, miscele esplosive o infiammabili, devono essere realizzati con strutture portanti non combustibili. Sono consentite strutture portanti in legno purché sia certificato che la sezione residua, dopo un tempo pari al valore del carico di incendio, calcolato come da circolare del Ministero dell'Interno n.91 del 14-9-1961, conservi la stabilità R, in relazione ai carichi cui è sottoposta, essendo noto che le dimensioni degli elementi strutturali si riducono sotto l'azione del fuoco secondo i seguenti valori:
Travi estradosso e laterali: 0,8 mm/min
intradosso: 1,1 mm/min
Pilastri :0,7 mm/min
Altre strutture orizzontali: 1,1 mm/min
Le finalità di cui sopra possono essere raggiunte anche con interventi protettivi realizzati con materiali certificati.
6.2. Per i locali di cui al punto 83 del D.M. 16-2-1982, si applicano gli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del D.M. 6-7-1983, e successive modificazioni di cui al D.M. 28-8-1984, nonché quanto consentito dal D.M. 4-2-1985.
Anche in questo caso sono consentite strutture portanti in legno la cui stabilità R deve essere certificata con le stesse determinazioni di cui ai punto precedente.
6.3. Per le attività di cui ai punti 85, 86 e 89 del D.M. 16-2-1982, i tendaggi, se posti in opera negli atrii, nei corridoi di disimpegno esterni ai locali degli stessi serviti, nelle scale e nelle rampe, devono essere di classe I di reazione al fuoco, secondo il D.M. 26-1984 o alle condizioni stabilite dal D.M. 4-2-1985.
Limitatamente all'attività di cui al punto 89, negli atrii e nei corridoi di disimpegno esterni ai locali stessi serviti, nelle scale e nelle rampe possono essere mantenuti in opera tendaggi non rispondenti al requisito di cui al comma precedente purché siano installati impianti automatici d'estinzione o di rivelazione d'incendio ovvero, nell'ambito delle attività, siano assicurati i servizi di emergenza contro gli incendi, come da successivo punto n.9.

7. IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE
Gli idranti, correttamente corredati, per numero ed ubicazione, devono essere tali da consentire l'intervento in tutte le aree dell'attività; essi non devono essere utilizzati per intervento su sostanze o impianti compatibili con l'acqua.
Se all'atto della presentazione dell'istanza del nulla osta provvisorio sia in corso l'installazione degli idranti prescritti, o il relativo iter procedurale, e tale circostanza risulti da documentazione allegata all'istanza stessa, può farsi ugualmente luogo al rilascio del nulla osta provvisorio a condizione che nella suddetta documentazione sia precisata la data di attivazione degli idranti, che deve essere contenuta entro il termine massimo di mesi tre dalla data di rilascio del nulla osta stesso.
L'avvenuta attivazione degli idranti deve essere certificata secondo le procedure prescritte dalla legge.

8. ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
Il sistema di illuminazione di sicurezza deve garantire una affidabile segnalazione delle vie di esodo, deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata, che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento.
Per i locali di cui al punto 83 del D.M. 16-2- 1982, l'illuminazione di sicurezza deve essere conforme alla circolare del Ministero dell'Interno n.16 del 15-2-1951 e successivi aggiornamenti.
Sono consentiti anche sistemi di alimentazione localizzati.

9. SERVIZIO DI EMERGENZA IN CASO D'INCENDIO
Le indicazioni sui provvedimenti ed il comportamento che, in caso d'incendio, devono tenere sia il personale che gli utenti, devono essere esposti in modo evidente.
La utilizzazione delle attrezzature di estinzione deve essere assicurata durante le ore di attività da personale in grado di effettuare operazioni di primo intervento in caso d'incendio.

10. ATTIVITA' DI CUI AL PUNTO 91 DEL D.M. 16-2-1982 IMPIANTI PRODUZIONE DI CALORE PER POTENZIALITA' FINO A 4.000.000 Cal/h
Le vigenti norme di cui alle circolari del Ministero dell'Interno n.68 del 25-11-1969, n.73 del 29-7-1971 n.52 del 20-11-1982, punto 5 e successive variazioni ed integrazioni devono essere osservate almeno per i requisiti di ubicazione, di aerazione naturale, di accesso, dei dispositivi di sicurezza e dei divieti.
La resistenza al fuoco delle strutture di separazione con ambienti a diverse utilizzazioni non deve essere inferiore a REI 30.
I generatori di calore a scambio diretto con l'ambiente possono permanere purché a distanza di almeno 20 metri da depositi o lavorazioni di sostanze infiammabili nello stesso locale.
Le cucine e lavaggio stoviglie possono permanere in diretta comunicazione con i locali destinati alla consumazione dei pasti o comunque a permanenza di persone, purché siano installati i dispositivi di cui al punto 4 della lettera-circolare n.8242/4183 del 5 aprile 1979 del Ministero dell'Interno e, per quelle funzionanti a g.p.l., non consentite a piani interrati, il deposito del gas sia esterno all'edificio, nel rispetto della normativa vigente.

11. ATTIVITA' DI CUI AL PUNTO 92 DEL D.M. 16-2-1982 AUTORIMESSE
L'aerazione naturale deve essere non inferiore ad 1/30 della superficie in pianta del locale.
Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superfici prescritto, è ammesso il ricorso all'aerazione meccanica con portata di almeno 3 ricambi orari sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari ad almeno il 50% di quella prescritta.
E' vietato:
- usare fiamme libere;
- depositare sostanze infiammabili;
- parcheggiare automezzi funzionanti a g.p.l.;
- eseguire riparazioni a caldo e prove motori;
- fumare.
Le autorimesse devono essere separate da altri ambienti a diversa utilizzazione con strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.
Per le autorimesse pubbliche non è consentita la comunicazione con vani scala ed ascensori che non siano ad esclusivo uso delle stesse; per le autorimesse ad uso privato ivi comprese quelle a servizio di uffici, è consentita la comunicazione con vani scale ed ascensori mediante porte metalliche piene con autochiusura.
La capacità di parcamento deve essere dichiarata dal titolare dell'attività sotto la propria responsabilità secondo le indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno n.2 del 16-1-1982.
La superficie massima di ogni compartimento deve essere conforme alla tabella 2.30 del D.M. 20-11-1981 con tolleranza del 15%.
Deve essere installato n.1 idrante per capacità di parcamento superiore a 50 autoveicoli e n.1 estintore di tipo approvato con capacità estinguente non inferiore a 21A, 89B ogni 20 autoveicoli.
Le uscite di sicurezza per le persone verso spazi a cielo libero o grigliato devono essere facilmente accessibili, apribili dall'interno, di larghezza non inferiore a 0,60 m e raggiungibili con percorsi non superiori a 40 m o 50 m se i locali sono dotati di impianto di spegnimento automatico.

12. ATTIVITA' DI CUI AL PUNTO 95 DEL D.M. 16-2-1982
Il vano ascensore non può comunicare direttamente con autorimesse pubbliche, impianti di produzione di calore (con esclusione di cucine e lavaggio stoviglie) e deve essere, da tale attività, separato con elementi costruttivi di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.
I vani montacarichi non possono comunicare direttamente con i locali depositi ad eccezione degli impianti a servizio di attività industriali e commerciali.
L'aerazione naturale, dall'esterno per il vano corsa, se di tipo chiuso, e per il locale macchine deve essere non inferiore a 0,05 mq.
Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superfici prescritto, è ammesso il ricorso all'aerazione meccanica con portata di almeno 3 ricambi orari sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari ad almeno il 50% di quella prescritta.
Le porte di accesso al locale macchine devono essere di materiale non combustibile.

13. DEPOSITI DI SOSTANZE INFIAMMABILI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' DI CUI AI PUNTI 85, 86, 89 DEL D.M. 16-2-1982
La presente direttiva si applica ai depositi costituiti da contenitori di capacità geometrica unitaria superiore a litri 2 di infiammabili liquidi, gassosi liquefatti o disciolti.
I locali destinati a tali depositi devono avere una aerazione naturale non inferiore ad 1/30 della loro superficie in pianta.
La separazione con altri ambienti deve avvenire con strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30 senza comunicazioni.
Gli accessi devono avvenire unicamente da spazi a cielo libero o tramite filtro a prova di fumo.
Le attrezzature mobili di estinzione devono essere costituite da n.1 estintore di tipo approvato con capacità estinguente non inferiore a 21A, 89B per ogni locale.
E' consentito tenere in deposito ai piani fuori terra e non oltre il 2- piano interrato i seguenti quantitativi massimi di sostanze infiammabili: liquidi litri 300, gas compressi m3 0,25, gas disciolti o liquefatti kg 25. Per i depositi ubicati ai piani interrati deve essere installato un impianto di rivelazione di fughe di gas.
E' vietato depositare insieme nello stesso locale liquidi infiammabili, gas compressi, gas disciolti o liquefatti, materiali combustibili, gas comburenti.

14. SPAZI ADIBITI A DEPOSITI DI MATERIALI SOLIDI COMBUSTIBILI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' DI CUI AI PUNTI 85, 86, 89 DEL D.M. 16-2-1982 CON CARICO D'INCENDIO SUPERIORE A QUANTO PREVISTO AL PUNTO 3 DEL PRESENTE ALLEGATO
I locali oggetto della presente direttiva devono avere una aerazione naturale, realizzata eventualmente anche a mezzo di aperture munite di infissi, non inferiore ad 1/40 della loro superficie in pianta per ambienti sino a 400 mq. e di 1/50 per la superficie eccedente i 400 mq.
Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superfici prescritte, è ammesso il ricorso all'aerazione meccanica con portata di almeno 2 ricambi orari sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari ad almeno il 25% di quella prescritta.
I locali possono essere ubicati ai piani fuori terra e non oltre il 2o piano interrato; è vietato il deposito di sostanze infiammabili.
La separazione con altri ambienti ai piani interrati deve avvenire con strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30 senza comunicazioni.
Nei piani interrati gli accessi possono avvenire dall'interno con vani provvisti di porte metalliche piene con auto chiusura a.
Le attrezzature mobili di estinzione devono essere costituite da n.1 estintore, di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 13A, ogni 200 mq. di superficie.

Allegato B
ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO E RELATIVE MISURE PIU' URGENTI ED ESSENZIALI DI PREVENZIONE INCENDI

(*) I richiami numerici contenuti nel presente allegato B fanno riferimento ai corrispondenti punti dell'allegato A.
(**) La specificazione fra parentesi intendesi riferita esclusivamente al numero che la precede.








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