[Note's] DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 GIUGNO 1986

(G.U. 4-7-1986, n.153)

ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELLE REGIONI IN MATERIA DI REQUISITI DELLE CASE DI CURA PRIVATE.

Capo I

AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E CLASSIFICAZIONE DELLE CASE DI CURA PRIVATE

Art.1. INDIVIDUAZIONE DELLE CASE DI CURA PRIVATE
Agli effetti del presente atto di indirizzo e coordinamento sono case di cura private gli stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche o giuridiche, che provvedono al ricovero ed, eventualmente, all'assistenza sanitaria ambulatoriale e in regime di degenza diurna di cittadini italiani e stranieri a fini di diagnosi, cura e riabilitazione.
Il presente atto di indirizzo stabilisce i requisiti minimi cui devono rispondere tutte le case di cura private.

Art.2. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA, ALL'AMPLIAMENTO O ALLA TRASFORMAZIONE
L'autorizzazione all'apertura di case di cura private ed all'ampliamento o trasformazione delle medesime viene rilasciata dai competenti organi regionali.
La denominazione delle case di cura private deve essere preceduta o seguita dall'indicazione "casa di cura privata". E' fatto divieto di usare l'aggettivo "internazionale", nonché denominazioni o frasi atte ad ingenerare confusione con strutture sanitarie pubbliche.
In casi di violazione delle disposizioni di legge statale o regionale delle condizioni inserite nell'atto di autorizzazione, i competenti organi delle regioni o quelli dalle stesse individuati diffidano il titolare della casa di cura ad eliminarle entro un congruo termine tassativo. Trascorso detto termine viene ordinata la chiusura delle case stesse fino a quando non vengono rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento.
Nel caso di reiterate infrazioni gli organi regionali possono revocare l'autorizzazione all'apertura.

Art.3. TIPOLOGIA
Le case di cura private possono essere così distinte:
1) case di cura medico-chirurgiche generali, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale, alla chirurgia generale ed eventualmente a specialità mediche e chirurgiche;
2) case di cura mediche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale ed a specialità mediche;
3) case di cura chirurgiche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale ed a specialità chirurgiche;
4) case di cura ad indirizzo polispecialistico, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti a due o più specialità, tutte rientranti nell'ambito della medicina generale oppure della chirurgia generale;
5) case di cura ad indirizzo monospecialistico, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti ad una sola specialità, medica o chirurgica;
6) case di cura ad indirizzo specifico (neuropsichiatriche, sanatoriali, riabilitative, ecc.).
La capacità ricettiva minima delle case di cura private è fissata come segue:
- per le case di cura medico-chirurgiche generali: n.60 posti-letto;
- per le case di cura mediche, chirurgiche e polispecialistiche di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4): n.40 posti-letto;
- per le case di cura monospecialistiche e ad indirizzo specifico di cui ai punti 5) e 6): n.30 posti-letto.
Nell'esercizio delle loro attribuzioni le regioni si devono assicurare che le case di cura private siano in possesso dei requisiti minimi indicati dal presente atto di indirizzo.

Capo II

CRITERI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE

Art.4. PROGETTAZIONE
Ogni progetto per la costruzione, l'ampliamento o la trasformazione di case di cura private, redatto da un ingegnere o un architetto, deve essere approvato dai competenti organi regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
I progetti devono essere corredati di una relazione tecnico-sanitaria a firma del progettista e di un medico competente in igiene e tecnica ospedaliera.
Nella relazione tecnico-sanitaria debbono essere posti in evidenza tra l'altro:
1) il rapporto con le previsioni e indicazioni del Piano sanitario regionale;
2) i criteri urbanistici di scelta dell'area, le sue caratteristiche e la rispondenza alle indicazioni del Piano regolatore vigente;
3) l'utilizzazione dell'area e la sua sistemazione in relazione all'orientamento, alla morfologia del terreno e alla vegetazione esistente;
4) il rapporto del progetto con le condizioni climatiche locali, quali temperatura, umidità relativa, ventosità e soleggiamento;
5) i concetti igienico-sanitari e funzionali che hanno informato la redazione del progetto, con particolare riferimento al sistema dei percorsi orizzontali e verticali;
6) l'aggregazione dei corpi di fabbrica, i criteri distributivi dei servizi diagnostico-terapeutici per i malati interni e per quelli esterni, dei locali di degenza completa e diurna e dei servizi generali;
7) le caratteristiche strutturali dei corpi di fabbrica e le caratteristiche specifiche dei materiali e componenti impiegati;
8) la capacità ricettiva complessiva e delle singole unità di degenza, nonché le specialità che si intendono attivare;
9) i sistemi previsti per l'approvvigionamento idrico, lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, nonché per la ventilazione, il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, ed in genere per altri servizi generali e impianti tecnologici;
10) la descrizione delle apparecchiature sanitarie previste per i vari settori funzionali con la precisazione delle modalità di installazione.

Art.5. AREA
L'area prescelta, oltre che rispondere alle norme del Piano regolatore comunale, dovrà presentare i seguenti requisiti urbanistici, igienico-ambientali, geologico-morfologici e climatici, dimensionali:
- deve essere bene inserita nel sistema delle comunicazioni in dipendenza della viabilità, della rete dei trasporti pubblici e dell'entità dei traffici e dei tempi massimi di percorrenza;
- deve avere varchi sufficientemente comodi ed ampi e muniti di tutte le opere stradali che assicurino una perfetta accessibilità;
- deve consentire l'arretramento dell'ingresso dei malati rispetto al filo stradale in modo da offrire una sufficiente sicurezza nell'accesso.
L'ubicazione della casa di cura dovrà avvenire in località salubre ed alberata, lontano da depositi o scoli di materie di rifiuto, da acque stagnanti, da industrie rumorose o dalle quali provengono esalazioni moleste e nocive, da cimiteri e da quelle attrezzature urbane che possono comunque arrecare danno o disagio alle attività terapeutiche ed al soggiorno. L'area non dovrà insistere su terreni umidi o soggetti ad infiltrazioni o ristagni e non deve ricadere in zone franose o potenzialmente tali, non dovrà essere esposta a venti fastidiosi e non dovrà essere situata sottovento a zone da cui possono provenire esalazioni o fumi nocivi o sgradevoli.
Per le case di cura di nuova costruzione o attivazione, la superficie totale dell'area non deve essere inferiore a mq.70 per posto-letto; per ampliamenti strutturali intesi ad aumentare i posti-letto o comunque nel caso di incremento di posti-letto, deve essere previsto un aumento della superficie totale di mq.70 per ogni posto-letto in aumento; almeno mq.15 per posto-letto devono essere destinati a parco e giardino e devono essere previste aree destinate al parcheggio delle autovetture in misura di mq.1 ogni mc.10 nel rispetto delle norme urbanistiche locali.

Art.6. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
La dotazione idrica giornaliera minima di acqua potabile per posto-letto non deve essere inferiore a 200 litri.
Le case di cura dovranno essere dotate di una riserva idrica corrispondente almeno al 50% del fabbisogno complessivo di un giorno e realizzata mediante serbatoi nei quali sia assicurato un sufficiente ricambio giornaliero.
Deroghe alla dotazione minima indicata potranno essere concesse laddove sussistano reali condizioni di carenza delle risorse idriche locali.

Art.7. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI
I rifiuti liquidi delle case di cura private che non possono essere convogliati nella rete di fognatura cittadina devono essere sottoposti a trattamenti, tra cui quello finale della disinfezione, in aderenza a quanto prescritto nella delibera 30-12-1980 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento "Direttive per la disciplina degli scarichi di pubbliche fognature e di insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature" ed ai provvedimenti regionali conseguenti a tali direttive.

Art.8. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
In base all'art.14 del D.P.R. 10-9-1982, n.915 ("Attuazione delle direttive CEE n.75/442 relativa ai rifiuti, n.76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n.78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi") ai rifiuti prodotti nelle case di cura che siano assimilabili per qualità a quelli urbani si applicano le disposizioni dello stesso decreto relativo ai rifiuti urbani.
I rifiuti di medicazione, le parti anatomiche, i rifiuti provenienti dai laboratori biologici e quelli che presentino comunque grave pericolo per la sua salute pubblica devono essere smaltiti secondo sistemi e con impianti che garantiscano la migliore tutela possibile delle esigenze igienico-sanitarie, nel rispetto delle prescrizioni fissate dal Comitato interministeriale di cui all'art.5 dello stesso decreto.

Art.9. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI
I metodi di smaltimento dei rifiuti radioattivi devono essere preventivamente approvati dai competenti organi regionali, ai sensi dell'art.13 del D.P.R. 11-1-1972, n.4, ed in conformità al D.P.R. 13-2-1964, n.185, e successive modificazioni.

Art.10. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Lo sviluppo in altezza ed i distacchi dei corpi di fabbrica devono essere conformi alle norme stabilite dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti locali. In tutti gli ambienti destinati alla degenza ed al soggiorno dei malati deve essere assicurata l'illuminazione naturale mediante finestre prospicienti all'esterno e che forniscano anche una adeguata ventilazione naturale.
Negli edifici a più di un piano devono essere previsti elevatori in numero adeguato ai flussi di traffico e comunque destinati a lettighe e ammalati, a materiale pulito e vitto, al materiale sporco.
I corridoi destinati al transito dei malati devono avere una larghezza non inferiore a m.2.
Le scale dovranno avere gradini di larghezza minima di m.1,50, pedata minima di cm.23 ed alzata massima di cm.17.
Devono essere adottati materiali e provvedimenti adeguati per la protezione acustica dai rumori provenienti dall'esterno, dall'interno o dal funzionamento degli impianti tecnologici.
Le pareti di tutti i locali devono essere rivestite di materiale e vernici resistenti al lavaggio, alla disinfezione ed all'azione meccanica.
Le Regioni, in base alle caratteristiche climatiche esterne locali, stabiliranno le altezze minime nette dei piani delle case di cura; in ogni caso detto valore minimo non potrà essere inferiore a m.2,70.

Art.11. ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
In relazione all'ottimale agibilità della casa di cura da parte dei malati e del personale, anche ai fini di una desiderabile prevenzione degli infortuni di tipo domestico, dovranno osservarsi ed eventualmente integrarsi le disposizioni contenute nel D.P.R. 27-4-1978, n.384 ("Regolamento di attuazione dell'art.27 della legge 30-3-1971, n.118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici").

Art.12. PROTEZIONE ANTISISMICA
Nella predisposizione delle condizioni strutturali dell'edificio secondo le normative nazionali e locali sulla protezione antisismica dovranno prevedersi particolari accorgimenti per consentire la massima sicurezza possibile per degenti costretti a letto e per facilitare la loro evacuazione all'aperto nel minor tempo possibile.

Art.13. SICUREZZA ANTINCENDI
La sicurezza antincendi deve essere assicurata in tutti gli ambienti della casa di cura attraverso l'applicazione delle norme tecniche vigenti e prescritte dai vigili del fuoco secondo le seguenti direttrici:
a) caratteristiche delle strutture ed impiego di materiali resistenti al fuoco;
b) avvisatori di incendio;
c) uscite di sicurezza e scale esterne di emergenza;
d) impianti elettrici realizzati secondo le norme vigenti;
e) rete antincendio ed altri sistemi di spegnimento.

Art.14. CONDIZIONI MICROCLIMATICHE
Le case di cura devono essere dotate di impianti atti ad assicurare idonee condizioni microclimatiche.
La temperatura dell'aria non dovrà essere inferiore a 20oC per le sale di degenza e di soggiorno e a 22oC per le sale di visita e medicazione.
Nei settori destinati a specifiche attività terapeutiche (sale operatorie, sale da parto, sale di degenza immaturi, rianimazione, terapia intensiva ecc.) dovranno essere previsti impianti di condizionamento integrale a tutt'aria esterna con un numero di ricambi orari adeguato alle specifiche esigenze del servizio ed un controllo particolare della purezza dell'aria attraverso opportuni filtri assoluti.
Per tali settori i valori della temperatura e dell'umidità relativa saranno determinati in funzione delle esigenze specifiche del servizio a cui l'impianto è destinato.

Art.15. PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
Per l'impiego di apparecchi o di sostanze che possono generare radiazioni ionizzanti si devono adottare i provvedimenti costruttivi necessari per la protezione sanitaria dei degenti e del personale. Per essa devonsi osservare le prescrizioni di legge con particolare riguardo al D.P.R. 13-2-1964, n.185, e successive modificazioni.

Art.16. IMPIANTI ELETTRICI
Gli impianti elettrici devono essere conformi alle norme del D.P.R. 27-4-1955, n.547, e della legge 1-3-1968, n.186.
Le case di cura devono essere dotate di dispositivi ed impianti di sicurezza e di emergenza atti a garantire, in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna, l'automatica e immediata disponibilità di energia elettrica adeguata ad assicurare almeno il funzionamento delle attrezzature e dei servizi che non possono rimanere inattivi neppure per brevissimo tempo (tra essi i complessi operatori e da parto, il servizio di rianimazione, le sale di terapia intensiva, le sale per immaturi, l'emoteca), nonché un minimo di illuminazione negli altri ambienti.
Idonei provvedimenti devono essere adottati per l'illuminazione notturna e per i dispositivi acustico-luminosi per la chiamata del personale.

Art.17. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS
Nelle case di cura che ricoverano malati di forme acute mediche o chirurgiche la distribuzione dei gas medicali deve essere effettuata con impianto centralizzato nel rispetto delle normative indicate dal comando dei vigili del fuoco.

Capo III

REQUISITI DI CARATTERE TECNICO-SANITARIO

Art.18. REQUISITI GENERALI
Ogni casa di cura privata, oltre a soddisfare alle esigenze dell'igiene e della tecnica ospedaliera, deve presentare almeno i seguenti servizi e locali:
a) servizio di accettazione;
b) camere di degenza;
c) locali di soggiorno e di attesa;
d) locali e servizi separati per l'isolamento temporaneo degli ammalati di forme morbose diffusive;
e) locali per la direzione sanitaria e per quella amministrativa;
f) servizio di radiodiagnostica;
g) servizio di analisi;
h) emoteca, ove richiesta dalla tipologia;
i) complessi operatorio e da parto, ove richiesti dalla tipologia;
l) locali per neonatologia e lactarium, ove richiesti dalla tipologia;
m) servizi per il pubblico e ricoverati;
n) servizi per l'assistenza religiosa;
o) locali per il medico di guardia e, se del caso, per l'ostetrica di guardia;
p) servizi di lavanderia, di cucina e dispensa, di guardaroba, di fardelleria, di disinfezione e disinfestazione;
q) servizio di sterilizzazione;
r) attrezzature tecniche ed impianti tecnologici;
s) servizi per il personale;
t) servizio mortuario.

Art.19. RAGGRUPPAMENTO DEI SERVIZI E LOCALI
I servizi e locali della casa di cura possono così raggrupparsi:
1) direzione sanitaria e direzione amministrativa;
2) servizi di diagnosi e cura;
3) degenze;
4) servizi generali;
5) impianti tecnologici.

Art.20. DIREZIONE SANITARIA
La direzione sanitaria deve comprendere i locali per il direttore e i suoi collaboratori e deve essere ubicata in modo da esercitare su tutto il complesso le sue specifiche funzioni.

Art.21. DIREZIONE AMMINISTRATIVA
La direzione amministrativa è costituita dai locali per gli uffici amministrativi della casa di cura e deve comprendere anche i locali per i servizi economali e contabili.

Art.22. SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA
L'accettazione consiste di locali per la prima visita e la registrazione e per la eventuale temporanea osservazione dei malati. Deve essere distinta in accettazione sanitaria e accettazione amministrativa.
Le regioni, nell'ambito delle convenzioni di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23-12-1978, n.833, possono chiedere l'istituzione presso le case di cura di un servizio ambulatoriale.
Le regioni, nell'ambito delle predette convenzioni, possono chiedere l'istituzione presso le case di cura private di un servizio continuo di pronto soccorso coordinato, su prescrizione del piano regionale, con gli altri presidi sanitari locali.
Il servizio di diagnostica radiologica deve consistere di locali ed impianti proporzionati alla capacità del complesso ed alla sua classificazione. Deve essere provvisto di apparecchiature idonee all'applicazione delle misure di protezione da radiazioni ionizzanti di cui al D.P.R. 13-2-1964, n.185, e successive modificazioni.
Le regioni potranno richiedere l'istituzione di un servizio di recupero e rieducazione funzionale.
Il servizio di analisi deve essere in grado di effettuare le comuni indagini relative alla tipologia della casa di cura.
Il servizio di emoteca deve essere costituito ai sensi della legge 14-7-1967, n.592, e del relativo regolamento di attuazione.
Il complesso operatorio deve essere costituito dall'insieme dei locali per gli interventi di chirurgia generale e delle specialità chirurgiche; oltre ai veri e propri locali per gli interventi chirurgici deve comprendere almeno un locale per preparazione, risveglio e rianimazione immediata post-operatoria; inoltre deve essere collegato con gli eventuali ambienti di rianimazione e pronto soccorso.
Il blocco operatorio deve essere costituito da almeno due sale operatorie per i primi 100 posti-letto chirurgici e da almeno un'altra sala operatoria per ogni ulteriori 50 posti-letto chirurgici o frazioni.
Le sale operatorie, in linea di massima, devono avere una superficie non inferiore a mq.30, dimensioni minori saranno ammesse per particolari specialità chirurgiche in relazione all'esigenza degli interventi.
Il complesso per il parto deve essere agevolmente collegato con le degenze di ostetricia e con il complesso operatorio, nonché con la neonatologia, ove esista. Deve essere proporzionato alla capacità delle degenze di ostetricia.
Devono essere previsti inoltre locali ed attrezzature adeguati in rapporto alla specifica attività specialistica. In particolare dovranno essere disponibili attrezzature per le indagini più comuni di fisiopatologia cardiovascolare.

Art.23. DEGENZE
Ogni casa di cura può essere articolata in unità funzionali di degenza con posti-letto non inferiori a 15 (ovvero a 10 nel caso di specialità aggregate) e non superiori a 30; dette unità confluiranno per branche affini i raggruppamenti con non meno di 30 e non più di 100 posti-letto; per le case di cura di cui al punto 6) del precedente art.3, ad indirizzo specifico, in raggruppamenti con non più di 120 posti-letto.
Appare indicato per le stanze di degenza per adulti non superare la capacità di 4 letti, con una superficie minima per letto pari a mq.7.
Almeno il 10% delle stanze di degenza devono ospitare un solo letto con una superficie netta non inferiore a mq.9 se riferita al letto di degenza e mq.12 se si prevede un letto d'aggiunta per l'accompagnatore.
Appare indicato nelle stanze di degenza pediatrica non superare la capacità di 4 letti, con una superficie minima per letto pari a mq.5 per le stanze a più letti e a mq.9 per la stanza ad un letto.
Devonsi prevedere gli apprestamenti necessari per il pernottamento delle madri e degli accompagnatori dei ricoverati di età inferiore ai 6 anni o dei soggetti particolarmente abbisognevoli dell'assistenza materna.
Nell'ambito delle unità di degenza, o comunque in luogo ritenuto idoneo, devono essere previsti ambienti, necessari anche per il colloquio con i parenti, da destinare ai medici delle case di cura aventi funzioni di diagnosi e cura.
La dotazione complessiva di servizi igienici per le unità funzionali di degenza deve essere commisurata ad almeno un lavabo con acqua calda sanitaria per ogni 4 letti, un bidet ed una tazza w.c. per ogni 6 letti, una vasca da bagno o doccia ogni 10 letti, con esclusione dei servizi riservati alle camere singole.
Le regioni faranno adottare i sistemi costruttivi ed impiantistici più confacenti alle usanze ed alle condizioni climatiche locali in merito alla aerazione ed illuminazione dirette dei vani di latrina, e di antilatrina, oltre a prescrivere i più convenienti particolari tecnici specifici per impianti idrico-sanitari.

Art.24. SERVIZI GENERALI
Il servizio di cucina può essere anche convenzionato o gestito in cooperativa da più istituzioni private purché regolarmente autorizzate dall'autorità sanitaria e purché le condizioni di trasporto siano idonee; se del caso vi dovrà essere una cucina dietetica interna. Devono essere installati adeguati impianti per la captazione di fumi, vapori ed odori nei punti di produzione e per la loro pronta eliminazione.
Il servizio di lavanderia può essere anche convenzionato o gestito in cooperativa da più istituzioni private purché regolarmente autorizzate dall'autorità sanitaria e purché le condizioni di trasporto siano idonee; viene comunque escluso l'appalto esterno per la biancheria infetta o sospetta. I locali devono essere attrezzati per la pronta captazione di vapori, polveri ed odori.
Il servizio di disinfezione e disinfestazione deve essere dotato dei locali e delle attrezzature occorrenti per le operazioni di disinfezione e di disinfestazione degli effetti personali e letterecci, della biancheria e in genere dei materiali infetti, nonché per il deposito dei disinfettanti e disinfestanti. Le case di cura possono consorziarsi fra di loro per la gestione di stazioni di disinfezione e disinfestazione e, limitatamente a quest'ultima, ricorrere ad appalti esterni.
Il servizio di sterilizzazione è necessario allorquando vi siano unità funzionali chirurgiche ed ostetriche e servizi di endoscopia; esso può essere abbinato al complesso operatorio o può costituire un servizio centralizzato in riservata comunicazione con il complesso operatorio e con il complesso per il parto.
Nelle case di cura unicamente mediche la sterilizzazione di siringhe, provette, pezzi di aspirazione, spirometri ed altre attrezzature può essere assicurata mediante stazioni consorziate e con convenzioni con servizi pubblici di sterilizzazione.
Il servizio mortuario, oltre che presentare locali destinati all'osservazione, al deposito ed alla esposizione delle salme ed un separato accesso dall'esterno, deve essere dotato anche di locali per eventuali riscontri diagnostici anatomo-patologici, ai sensi della legge 15-2-1961, n.83, ove non s'intenda assolvere a tale adempimento mediante convenzione.
Il servizio farmaceutico in relazione all'entità del numero di posti-letto può constare di idonei locali per il deposito di medicinali, dei presidi medico-chirurgici, del materiale di medicazione ecc., oppure può limitarsi ad un armadio farmaceutico.
Il servizio di assistenza religiosa deve essere assicurato dalla direzione amministrativa per i degenti che ne facciano richiesta.
Il servizio per il pubblico e i ricoverati deve soddisfare le esigenze del pubblico che, per ragioni varie, frequenta la casa di cura, nonché dei ricoverati.
I servizi per il personale devono essere costituiti dagli spogliatoi, dalla mensa e dal ristoro, ove previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il servizio di pulizia generale può essere anche convenzionato o gestito in cooperativa da più istituzioni private.

Art.25. IMPIANTI TECNOLOGICI
Gli impianti tecnologici comprendono le attrezzature tecnologiche necessarie per assicurare l'efficiente funzionamento dei servizi ausiliari della casa di cura. Essi dovranno prevedere locali attrezzati per le centrali: termica, idrica, elettrica, telefonica, frigorifera, di condizionamento, di aspirazione e vuoto, di gas medicali, antincendio, ricerca persone, trattamento rifiuti solidi, ecc.

Capo IV

PERSONALE

Art.26. PERSONALE MEDICO CON FUNZIONI IGIENICO-ORGANIZZATIVE
Art.27. ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE SANITARIO RESPONSABILE
Art.28. ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL DIRETTORE SANITARIO
Art.29. PERSONALE MEDICO CON FUNZIONI DI DIAGNOSI E CURA
Art.30. PERSONALE MEDICO
Art.31. PERSONALE DEL SERVIZIO DI ANALISI
Art.32. PERSONALE MEDICO DEL SERVIZIO DI RADIODIAGNOSTICA
Art.33. PERSONALE MEDICO DEL SERVIZIO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE
Art.34. REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' MEDICA
Art.35. CARTELLE CLINICHE
Art.36. PERSONALE INFERMIERISTICO, TECNICO, ESECUTIVO ED AMMINISTRATIVO
Si omettono.

Art.37.
La casa di cura ha l'obbligo di comunicare preventivamente agli assistiti l'importo delle tariffe delle prestazioni sanitarie ed alberghiere praticate.

Art.38. TERMINI PER L'ADEMPIMENTO
Le regioni nell'ambito della propria autonomia fissano i termini per l'adempimento delle prescrizioni da esse dettate sulla base degli indirizzi contenuti nel presente provvedimento. In ogni caso tale termine non potrà andare oltre il 31 dicembre 1989.

Art.39. DEROGHE ALLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI E DIMENSIONALI
Per la case di cura in esercizio alla data di entrata in vigore del presente atto di indirizzo, le leggi regionali prevedono deroghe ai requisiti strutturali, con specifico riguardo all'area ed alle dimensioni dei corridoi e delle scale, laddove non sia compromessa la funzionalità e l'efficienza delle strutture e dei servizi in relazione alla loro specifica finalità.




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