(G.U. 4-7-1986, n.153)
ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELLE REGIONI IN MATERIA DI REQUISITI DELLE CASE DI CURA PRIVATE.
Capo I
AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E CLASSIFICAZIONE DELLE CASE DI CURA PRIVATE
Art.1. INDIVIDUAZIONE DELLE CASE DI CURA PRIVATE
Agli effetti del presente atto di indirizzo e coordinamento 
sono case di cura private gli stabilimenti sanitari 
gestiti da privati, persone fisiche o giuridiche, che 
provvedono al ricovero ed, eventualmente, all'assistenza 
sanitaria ambulatoriale e in regime di degenza diurna 
di cittadini italiani e stranieri a fini di diagnosi, 
cura e riabilitazione.
Il presente atto di indirizzo stabilisce i requisiti 
minimi cui devono rispondere tutte le case di cura 
private.
Art.2. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA, ALL'AMPLIAMENTO 
O ALLA TRASFORMAZIONE
L'autorizzazione all'apertura di case di cura private 
ed all'ampliamento o trasformazione delle medesime 
viene rilasciata dai competenti organi regionali.
La denominazione delle case di cura private deve essere 
preceduta o seguita dall'indicazione "casa di 
cura privata". E' fatto divieto di usare l'aggettivo 
"internazionale", nonché denominazioni 
o frasi atte ad ingenerare confusione con strutture 
sanitarie pubbliche.
In casi di violazione delle disposizioni di legge statale 
o regionale delle condizioni inserite nell'atto di 
autorizzazione, i competenti organi delle regioni o 
quelli dalle stesse individuati diffidano il titolare 
della casa di cura ad eliminarle entro un congruo termine 
tassativo. Trascorso detto termine viene ordinata la 
chiusura delle case stesse fino a quando non vengono 
rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento.
Nel caso di reiterate infrazioni gli organi regionali 
possono revocare l'autorizzazione all'apertura.
Art.3. TIPOLOGIA
Le case di cura private possono essere così distinte:
1) case di cura medico-chirurgiche generali, destinate 
ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina 
generale, alla chirurgia generale ed eventualmente 
a specialità mediche e chirurgiche;
2) case di cura mediche, destinate prevalentemente ad 
ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina 
generale ed a specialità mediche;
3) case di cura chirurgiche, destinate prevalentemente 
ad ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia 
generale ed a specialità chirurgiche;
4) case di cura ad indirizzo polispecialistico, destinate 
ad ammalati di forme morbose pertinenti a due o più 
specialità, tutte rientranti nell'ambito della 
medicina generale oppure della chirurgia generale;
5) case di cura ad indirizzo monospecialistico, destinate 
ad ammalati di forme morbose pertinenti ad una sola 
specialità, medica o chirurgica;
6) case di cura ad indirizzo specifico (neuropsichiatriche, 
sanatoriali, riabilitative, ecc.).
La capacità ricettiva minima delle case di cura 
private è fissata come segue:
- per le case di cura medico-chirurgiche generali: n.60 
posti-letto;
- per le case di cura mediche, chirurgiche e polispecialistiche 
di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4): n.40 posti-letto;
- per le case di cura monospecialistiche e ad indirizzo 
specifico di cui ai punti 5) e 6): n.30 posti-letto.
Nell'esercizio delle loro attribuzioni le regioni si 
devono assicurare che le case di cura private siano 
in possesso dei requisiti minimi indicati dal presente 
atto di indirizzo.
Capo II
CRITERI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE
Art.4. PROGETTAZIONE
Ogni progetto per la costruzione, l'ampliamento o la 
trasformazione di case di cura private, redatto da 
un ingegnere o un architetto, deve essere approvato 
dai competenti organi regionali ai fini del rilascio 
dell'autorizzazione.
I progetti devono essere corredati di una relazione 
tecnico-sanitaria a firma del progettista e di un medico 
competente in igiene e tecnica ospedaliera.
Nella relazione tecnico-sanitaria debbono essere posti 
in evidenza tra l'altro:
1) il rapporto con le previsioni e indicazioni del Piano 
sanitario regionale;
2) i criteri urbanistici di scelta dell'area, le sue 
caratteristiche e la rispondenza alle indicazioni del 
Piano regolatore vigente;
3) l'utilizzazione dell'area e la sua sistemazione in 
relazione all'orientamento, alla morfologia del terreno 
e alla vegetazione esistente;
4) il rapporto del progetto con le condizioni climatiche 
locali, quali temperatura, umidità relativa, 
ventosità e soleggiamento;
5) i concetti igienico-sanitari e funzionali che hanno 
informato la redazione del progetto, con particolare 
riferimento al sistema dei percorsi orizzontali e verticali;
6) l'aggregazione dei corpi di fabbrica, i criteri distributivi 
dei servizi diagnostico-terapeutici per i malati interni 
e per quelli esterni, dei locali di degenza completa 
e diurna e dei servizi generali;
7) le caratteristiche strutturali dei corpi di fabbrica 
e le caratteristiche specifiche dei materiali e componenti 
impiegati;
8) la capacità ricettiva complessiva e delle 
singole unità di degenza, nonché le specialità 
che si intendono attivare;
9) i sistemi previsti per l'approvvigionamento idrico, 
lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, nonché 
per la ventilazione, il riscaldamento ed il condizionamento 
dell'aria, ed in genere per altri servizi generali 
e impianti tecnologici;
10) la descrizione delle apparecchiature sanitarie previste 
per i vari settori funzionali con la precisazione delle 
modalità di installazione.
Art.5. AREA
L'area prescelta, oltre che rispondere alle norme del 
Piano regolatore comunale, dovrà presentare 
i seguenti requisiti urbanistici, igienico-ambientali, 
geologico-morfologici e climatici, dimensionali:
- deve essere bene inserita nel sistema delle comunicazioni 
in dipendenza della viabilità, della rete dei 
trasporti pubblici e dell'entità dei traffici 
e dei tempi massimi di percorrenza;
- deve avere varchi sufficientemente comodi ed ampi 
e muniti di tutte le opere stradali che assicurino 
una perfetta accessibilità;
- deve consentire l'arretramento dell'ingresso dei malati 
rispetto al filo stradale in modo da offrire una sufficiente 
sicurezza nell'accesso.
L'ubicazione della casa di cura dovrà avvenire 
in località salubre ed alberata, lontano da 
depositi o scoli di materie di rifiuto, da acque stagnanti, 
da industrie rumorose o dalle quali provengono esalazioni 
moleste e nocive, da cimiteri e da quelle attrezzature 
urbane che possono comunque arrecare danno o disagio 
alle attività terapeutiche ed al soggiorno. 
L'area non dovrà insistere su terreni umidi 
o soggetti ad infiltrazioni o ristagni e non deve ricadere 
in zone franose o potenzialmente tali, non dovrà 
essere esposta a venti fastidiosi e non dovrà 
essere situata sottovento a zone da cui possono provenire 
esalazioni o fumi nocivi o sgradevoli.
Per le case di cura di nuova costruzione o attivazione, 
la superficie totale dell'area non deve essere inferiore 
a mq.70 per posto-letto; per ampliamenti strutturali 
intesi ad aumentare i posti-letto o comunque nel caso 
di incremento di posti-letto, deve essere previsto 
un aumento della superficie totale di mq.70 per ogni 
posto-letto in aumento; almeno mq.15 per posto-letto 
devono essere destinati a parco e giardino e devono 
essere previste aree destinate al parcheggio delle 
autovetture in misura di mq.1 ogni mc.10 nel rispetto 
delle norme urbanistiche locali.
Art.6. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
La dotazione idrica giornaliera minima di acqua potabile 
per posto-letto non deve essere inferiore a 200 litri.
Le case di cura dovranno essere dotate di una riserva 
idrica corrispondente almeno al 50% del fabbisogno 
complessivo di un giorno e realizzata mediante serbatoi 
nei quali sia assicurato un sufficiente ricambio giornaliero.
Deroghe alla dotazione minima indicata potranno essere 
concesse laddove sussistano reali condizioni di carenza 
delle risorse idriche locali.
Art.7. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI
I rifiuti liquidi delle case di cura private che non 
possono essere convogliati nella rete di fognatura 
cittadina devono essere sottoposti a trattamenti, tra 
cui quello finale della disinfezione, in aderenza a 
quanto prescritto nella delibera 30-12-1980 del Comitato 
interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento 
"Direttive per la disciplina degli scarichi di 
pubbliche fognature e di insediamenti civili che non 
recapitano in pubbliche fognature" ed ai provvedimenti 
regionali conseguenti a tali direttive.
Art.8. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
In base all'art.14 del D.P.R. 10-9-1982, n.915 ("Attuazione 
delle direttive CEE n.75/442 relativa ai rifiuti, n.76/403 
relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei 
policlorotrifenili e n.78/319 relativa ai rifiuti tossici 
e nocivi") ai rifiuti prodotti nelle case di cura 
che siano assimilabili per qualità a quelli 
urbani si applicano le disposizioni dello stesso decreto 
relativo ai rifiuti urbani.
I rifiuti di medicazione, le parti anatomiche, i rifiuti 
provenienti dai laboratori biologici e quelli che presentino 
comunque grave pericolo per la sua salute pubblica 
devono essere smaltiti secondo sistemi e con impianti 
che garantiscano la migliore tutela possibile delle 
esigenze igienico-sanitarie, nel rispetto delle prescrizioni 
fissate dal Comitato interministeriale di cui all'art.5 
dello stesso decreto.
Art.9. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI
I metodi di smaltimento dei rifiuti radioattivi devono 
essere preventivamente approvati dai competenti organi 
regionali, ai sensi dell'art.13 del D.P.R. 11-1-1972, 
n.4, ed in conformità al D.P.R. 13-2-1964, n.185, 
e successive modificazioni.
Art.10. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Lo sviluppo in altezza ed i distacchi dei corpi di fabbrica 
devono essere conformi alle norme stabilite dagli strumenti 
urbanistici e dai regolamenti locali. In tutti gli 
ambienti destinati alla degenza ed al soggiorno dei 
malati deve essere assicurata l'illuminazione naturale 
mediante finestre prospicienti all'esterno e che forniscano 
anche una adeguata ventilazione naturale.
Negli edifici a più di un piano devono essere 
previsti elevatori in numero adeguato ai flussi di 
traffico e comunque destinati a lettighe e ammalati, 
a materiale pulito e vitto, al materiale sporco.
I corridoi destinati al transito dei malati devono avere 
una larghezza non inferiore a m.2.
Le scale dovranno avere gradini di larghezza minima 
di m.1,50, pedata minima di cm.23 ed alzata massima 
di cm.17.
Devono essere adottati materiali e provvedimenti adeguati 
per la protezione acustica dai rumori provenienti dall'esterno, 
dall'interno o dal funzionamento degli impianti tecnologici.
Le pareti di tutti i locali devono essere rivestite 
di materiale e vernici resistenti al lavaggio, alla 
disinfezione ed all'azione meccanica.
Le Regioni, in base alle caratteristiche climatiche 
esterne locali, stabiliranno le altezze minime nette 
dei piani delle case di cura; in ogni caso detto valore 
minimo non potrà essere inferiore a m.2,70.
Art.11. ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
In relazione all'ottimale agibilità della casa 
di cura da parte dei malati e del personale, anche 
ai fini di una desiderabile prevenzione degli infortuni 
di tipo domestico, dovranno osservarsi ed eventualmente 
integrarsi le disposizioni contenute nel D.P.R. 27-4-1978, 
n.384 ("Regolamento di attuazione dell'art.27 
della legge 30-3-1971, n.118, a favore dei mutilati 
e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche 
e trasporti pubblici").
Art.12. PROTEZIONE ANTISISMICA
Nella predisposizione delle condizioni strutturali dell'edificio 
secondo le normative nazionali e locali sulla protezione 
antisismica dovranno prevedersi particolari accorgimenti 
per consentire la massima sicurezza possibile per degenti 
costretti a letto e per facilitare la loro evacuazione 
all'aperto nel minor tempo possibile.
Art.13. SICUREZZA ANTINCENDI
La sicurezza antincendi deve essere assicurata in tutti 
gli ambienti della casa di cura attraverso l'applicazione 
delle norme tecniche vigenti e prescritte dai vigili 
del fuoco secondo le seguenti direttrici:
a) caratteristiche delle strutture ed impiego di materiali 
resistenti al fuoco;
b) avvisatori di incendio;
c) uscite di sicurezza e scale esterne di emergenza;
d) impianti elettrici realizzati secondo le norme vigenti;
e) rete antincendio ed altri sistemi di spegnimento.
Art.14. CONDIZIONI MICROCLIMATICHE
Le case di cura devono essere dotate di impianti atti 
ad assicurare idonee condizioni microclimatiche.
La temperatura dell'aria non dovrà essere inferiore 
a 20oC per le sale di degenza e di soggiorno e a 22oC 
per le sale di visita e medicazione.
Nei settori destinati a specifiche attività terapeutiche 
(sale operatorie, sale da parto, sale di degenza immaturi, 
rianimazione, terapia intensiva ecc.) dovranno essere 
previsti impianti di condizionamento integrale a tutt'aria 
esterna con un numero di ricambi orari adeguato alle 
specifiche esigenze del servizio ed un controllo particolare 
della purezza dell'aria attraverso opportuni filtri 
assoluti.
Per tali settori i valori della temperatura e dell'umidità 
relativa saranno determinati in funzione delle esigenze 
specifiche del servizio a cui l'impianto è destinato.
Art.15. PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
Per l'impiego di apparecchi o di sostanze che possono 
generare radiazioni ionizzanti si devono adottare i 
provvedimenti costruttivi necessari per la protezione 
sanitaria dei degenti e del personale. Per essa devonsi 
osservare le prescrizioni di legge con particolare 
riguardo al D.P.R. 13-2-1964, n.185, e successive modificazioni.
Art.16. IMPIANTI ELETTRICI
Gli impianti elettrici devono essere conformi alle norme 
del D.P.R. 27-4-1955, n.547, e della legge 1-3-1968, 
n.186.
Le case di cura devono essere dotate di dispositivi 
ed impianti di sicurezza e di emergenza atti a garantire, 
in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica 
esterna, l'automatica e immediata disponibilità 
di energia elettrica adeguata ad assicurare almeno 
il funzionamento delle attrezzature e dei servizi che 
non possono rimanere inattivi neppure per brevissimo 
tempo (tra essi i complessi operatori e da parto, il 
servizio di rianimazione, le sale di terapia intensiva, 
le sale per immaturi, l'emoteca), nonché un 
minimo di illuminazione negli altri ambienti.
Idonei provvedimenti devono essere adottati per l'illuminazione 
notturna e per i dispositivi acustico-luminosi per 
la chiamata del personale.
Art.17. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS
Nelle case di cura che ricoverano malati di forme acute 
mediche o chirurgiche la distribuzione dei gas medicali 
deve essere effettuata con impianto centralizzato nel 
rispetto delle normative indicate dal comando dei vigili 
del fuoco.
Capo III
REQUISITI DI CARATTERE TECNICO-SANITARIO
Art.18. REQUISITI GENERALI
Ogni casa di cura privata, oltre a soddisfare alle esigenze 
dell'igiene e della tecnica ospedaliera, deve presentare 
almeno i seguenti servizi e locali:
a) servizio di accettazione;
b) camere di degenza;
c) locali di soggiorno e di attesa;
d) locali e servizi separati per l'isolamento temporaneo 
degli ammalati di forme morbose diffusive;
e) locali per la direzione sanitaria e per quella amministrativa;
f) servizio di radiodiagnostica;
g) servizio di analisi;
h) emoteca, ove richiesta dalla tipologia;
i) complessi operatorio e da parto, ove richiesti dalla 
tipologia;
l) locali per neonatologia e lactarium, ove richiesti 
dalla tipologia;
m) servizi per il pubblico e ricoverati;
n) servizi per l'assistenza religiosa;
o) locali per il medico di guardia e, se del caso, per 
l'ostetrica di guardia;
p) servizi di lavanderia, di cucina e dispensa, di guardaroba, 
di fardelleria, di disinfezione e disinfestazione;
q) servizio di sterilizzazione;
r) attrezzature tecniche ed impianti tecnologici;
s) servizi per il personale;
t) servizio mortuario.
Art.19. RAGGRUPPAMENTO DEI SERVIZI E LOCALI
I servizi e locali della casa di cura possono così 
raggrupparsi:
1) direzione sanitaria e direzione amministrativa;
2) servizi di diagnosi e cura;
3) degenze;
4) servizi generali;
5) impianti tecnologici.
Art.20. DIREZIONE SANITARIA
La direzione sanitaria deve comprendere i locali per 
il direttore e i suoi collaboratori e deve essere ubicata 
in modo da esercitare su tutto il complesso le sue 
specifiche funzioni.
Art.21. DIREZIONE AMMINISTRATIVA
La direzione amministrativa è costituita dai 
locali per gli uffici amministrativi della casa di 
cura e deve comprendere anche i locali per i servizi 
economali e contabili.
Art.22. SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA
L'accettazione consiste di locali per la prima visita 
e la registrazione e per la eventuale temporanea osservazione 
dei malati. Deve essere distinta in accettazione sanitaria 
e accettazione amministrativa.
Le regioni, nell'ambito delle convenzioni di cui agli 
articoli 43 e 44 della legge 23-12-1978, n.833, possono 
chiedere l'istituzione presso le case di cura di un 
servizio ambulatoriale.
Le regioni, nell'ambito delle predette convenzioni, 
possono chiedere l'istituzione presso le case di cura 
private di un servizio continuo di pronto soccorso 
coordinato, su prescrizione del piano regionale, con 
gli altri presidi sanitari locali.
Il servizio di diagnostica radiologica deve consistere 
di locali ed impianti proporzionati alla capacità 
del complesso ed alla sua classificazione. Deve essere 
provvisto di apparecchiature idonee all'applicazione 
delle misure di protezione da radiazioni ionizzanti 
di cui al D.P.R. 13-2-1964, n.185, e successive modificazioni.
Le regioni potranno richiedere l'istituzione di un servizio 
di recupero e rieducazione funzionale.
Il servizio di analisi deve essere in grado di effettuare 
le comuni indagini relative alla tipologia della casa 
di cura.
Il servizio di emoteca deve essere costituito ai sensi 
della legge 14-7-1967, n.592, e del relativo regolamento 
di attuazione.
Il complesso operatorio deve essere costituito dall'insieme 
dei locali per gli interventi di chirurgia generale 
e delle specialità chirurgiche; oltre ai veri 
e propri locali per gli interventi chirurgici deve 
comprendere almeno un locale per preparazione, risveglio 
e rianimazione immediata post-operatoria; inoltre deve 
essere collegato con gli eventuali ambienti di rianimazione 
e pronto soccorso.
Il blocco operatorio deve essere costituito da almeno 
due sale operatorie per i primi 100 posti-letto chirurgici 
e da almeno un'altra sala operatoria per ogni ulteriori 
50 posti-letto chirurgici o frazioni.
Le sale operatorie, in linea di massima, devono avere 
una superficie non inferiore a mq.30, dimensioni minori 
saranno ammesse per particolari specialità chirurgiche 
in relazione all'esigenza degli interventi.
Il complesso per il parto deve essere agevolmente collegato 
con le degenze di ostetricia e con il complesso operatorio, 
nonché con la neonatologia, ove esista. Deve 
essere proporzionato alla capacità delle degenze 
di ostetricia.
Devono essere previsti inoltre locali ed attrezzature 
adeguati in rapporto alla specifica attività 
specialistica. In particolare dovranno essere disponibili 
attrezzature per le indagini più comuni di fisiopatologia 
cardiovascolare.
Art.23. DEGENZE
Ogni casa di cura può essere articolata in unità 
funzionali di degenza con posti-letto non inferiori 
a 15 (ovvero a 10 nel caso di specialità aggregate) 
e non superiori a 30; dette unità confluiranno 
per branche affini i raggruppamenti con non meno di 
30 e non più di 100 posti-letto; per le case 
di cura di cui al punto 6) del precedente art.3, ad 
indirizzo specifico, in raggruppamenti con non più 
di 120 posti-letto.
Appare indicato per le stanze di degenza per adulti 
non superare la capacità di 4 letti, con una 
superficie minima per letto pari a mq.7.
Almeno il 10% delle stanze di degenza devono ospitare 
un solo letto con una superficie netta non inferiore 
a mq.9 se riferita al letto di degenza e mq.12 se si 
prevede un letto d'aggiunta per l'accompagnatore.
Appare indicato nelle stanze di degenza pediatrica non 
superare la capacità di 4 letti, con una superficie 
minima per letto pari a mq.5 per le stanze a più 
letti e a mq.9 per la stanza ad un letto.
Devonsi prevedere gli apprestamenti necessari per il 
pernottamento delle madri e degli accompagnatori dei 
ricoverati di età inferiore ai 6 anni o dei 
soggetti particolarmente abbisognevoli dell'assistenza 
materna.
Nell'ambito delle unità di degenza, o comunque 
in luogo ritenuto idoneo, devono essere previsti ambienti, 
necessari anche per il colloquio con i parenti, da 
destinare ai medici delle case di cura aventi funzioni 
di diagnosi e cura.
La dotazione complessiva di servizi igienici per le 
unità funzionali di degenza deve essere commisurata 
ad almeno un lavabo con acqua calda sanitaria per ogni 
4 letti, un bidet ed una tazza w.c. per ogni 6 letti, 
una vasca da bagno o doccia ogni 10 letti, con esclusione 
dei servizi riservati alle camere singole.
Le regioni faranno adottare i sistemi costruttivi ed 
impiantistici più confacenti alle usanze ed 
alle condizioni climatiche locali in merito alla aerazione 
ed illuminazione dirette dei vani di latrina, e di 
antilatrina, oltre a prescrivere i più convenienti 
particolari tecnici specifici per impianti idrico-sanitari.
Art.24. SERVIZI GENERALI
Il servizio di cucina può essere anche convenzionato 
o gestito in cooperativa da più istituzioni 
private purché regolarmente autorizzate dall'autorità 
sanitaria e purché le condizioni di trasporto 
siano idonee; se del caso vi dovrà essere una 
cucina dietetica interna. Devono essere installati 
adeguati impianti per la captazione di fumi, vapori 
ed odori nei punti di produzione e per la loro pronta 
eliminazione.
Il servizio di lavanderia può essere anche convenzionato 
o gestito in cooperativa da più istituzioni 
private purché regolarmente autorizzate dall'autorità 
sanitaria e purché le condizioni di trasporto 
siano idonee; viene comunque escluso l'appalto esterno 
per la biancheria infetta o sospetta. I locali devono 
essere attrezzati per la pronta captazione di vapori, 
polveri ed odori.
Il servizio di disinfezione e disinfestazione deve essere 
dotato dei locali e delle attrezzature occorrenti per 
le operazioni di disinfezione e di disinfestazione 
degli effetti personali e letterecci, della biancheria 
e in genere dei materiali infetti, nonché per 
il deposito dei disinfettanti e disinfestanti. Le case 
di cura possono consorziarsi fra di loro per la gestione 
di stazioni di disinfezione e disinfestazione e, limitatamente 
a quest'ultima, ricorrere ad appalti esterni.
Il servizio di sterilizzazione è necessario allorquando 
vi siano unità funzionali chirurgiche ed ostetriche 
e servizi di endoscopia; esso può essere abbinato 
al complesso operatorio o può costituire un 
servizio centralizzato in riservata comunicazione con 
il complesso operatorio e con il complesso per il parto.
Nelle case di cura unicamente mediche la sterilizzazione 
di siringhe, provette, pezzi di aspirazione, spirometri 
ed altre attrezzature può essere assicurata 
mediante stazioni consorziate e con convenzioni con 
servizi pubblici di sterilizzazione.
Il servizio mortuario, oltre che presentare locali destinati 
all'osservazione, al deposito ed alla esposizione delle 
salme ed un separato accesso dall'esterno, deve essere 
dotato anche di locali per eventuali riscontri diagnostici 
anatomo-patologici, ai sensi della legge 15-2-1961, 
n.83, ove non s'intenda assolvere a tale adempimento 
mediante convenzione.
Il servizio farmaceutico in relazione all'entità 
del numero di posti-letto può constare di idonei 
locali per il deposito di medicinali, dei presidi medico-chirurgici, 
del materiale di medicazione ecc., oppure può 
limitarsi ad un armadio farmaceutico.
Il servizio di assistenza religiosa deve essere assicurato 
dalla direzione amministrativa per i degenti che ne 
facciano richiesta.
Il servizio per il pubblico e i ricoverati deve soddisfare 
le esigenze del pubblico che, per ragioni varie, frequenta 
la casa di cura, nonché dei ricoverati.
I servizi per il personale devono essere costituiti 
dagli spogliatoi, dalla mensa e dal ristoro, ove previsti 
dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il servizio di pulizia generale può essere anche 
convenzionato o gestito in cooperativa da più 
istituzioni private.
Art.25. IMPIANTI TECNOLOGICI
Gli impianti tecnologici comprendono le attrezzature 
tecnologiche necessarie per assicurare l'efficiente 
funzionamento dei servizi ausiliari della casa di cura. 
Essi dovranno prevedere locali attrezzati per le centrali: 
termica, idrica, elettrica, telefonica, frigorifera, 
di condizionamento, di aspirazione e vuoto, di gas 
medicali, antincendio, ricerca persone, trattamento 
rifiuti solidi, ecc.
Capo IV
PERSONALE
Art.26. PERSONALE MEDICO CON FUNZIONI IGIENICO-ORGANIZZATIVE
Art.27. ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE SANITARIO RESPONSABILE
Art.28. ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL DIRETTORE SANITARIO
Art.29. PERSONALE MEDICO CON FUNZIONI DI DIAGNOSI E 
CURA
Art.30. PERSONALE MEDICO
Art.31. PERSONALE DEL SERVIZIO DI ANALISI
Art.32. PERSONALE MEDICO DEL SERVIZIO DI RADIODIAGNOSTICA
Art.33. PERSONALE MEDICO DEL SERVIZIO DI ANESTESIA E 
RIANIMAZIONE
Art.34. REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' MEDICA
Art.35. CARTELLE CLINICHE
Art.36. PERSONALE INFERMIERISTICO, TECNICO, ESECUTIVO 
ED AMMINISTRATIVO
Si omettono.
Art.37.
La casa di cura ha l'obbligo di comunicare preventivamente 
agli assistiti l'importo delle tariffe delle prestazioni 
sanitarie ed alberghiere praticate.
Art.38. TERMINI PER L'ADEMPIMENTO
Le regioni nell'ambito della propria autonomia fissano 
i termini per l'adempimento delle prescrizioni da esse 
dettate sulla base degli indirizzi contenuti nel presente 
provvedimento. In ogni caso tale termine non potrà 
andare oltre il 31 dicembre 1989.
Art.39. DEROGHE ALLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI E DIMENSIONALI
Per la case di cura in esercizio alla data di entrata 
in vigore del presente atto di indirizzo, le leggi 
regionali prevedono deroghe ai requisiti strutturali, 
con specifico riguardo all'area ed alle dimensioni 
dei corridoi e delle scale, laddove non sia compromessa 
la funzionalità e l'efficienza delle strutture 
e dei servizi in relazione alla loro specifica finalità.
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