(G.U. 4-7-1986, n.153)
ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELLE REGIONI IN MATERIA DI REQUISITI DELLE CASE DI CURA PRIVATE.
Capo I
AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E CLASSIFICAZIONE DELLE CASE DI CURA PRIVATE
Art.1. INDIVIDUAZIONE DELLE CASE DI CURA PRIVATE
Agli effetti del presente atto di indirizzo e coordinamento
sono case di cura private gli stabilimenti sanitari
gestiti da privati, persone fisiche o giuridiche, che
provvedono al ricovero ed, eventualmente, all'assistenza
sanitaria ambulatoriale e in regime di degenza diurna
di cittadini italiani e stranieri a fini di diagnosi,
cura e riabilitazione.
Il presente atto di indirizzo stabilisce i requisiti
minimi cui devono rispondere tutte le case di cura
private.
Art.2. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA, ALL'AMPLIAMENTO
O ALLA TRASFORMAZIONE
L'autorizzazione all'apertura di case di cura private
ed all'ampliamento o trasformazione delle medesime
viene rilasciata dai competenti organi regionali.
La denominazione delle case di cura private deve essere
preceduta o seguita dall'indicazione "casa di
cura privata". E' fatto divieto di usare l'aggettivo
"internazionale", nonché denominazioni
o frasi atte ad ingenerare confusione con strutture
sanitarie pubbliche.
In casi di violazione delle disposizioni di legge statale
o regionale delle condizioni inserite nell'atto di
autorizzazione, i competenti organi delle regioni o
quelli dalle stesse individuati diffidano il titolare
della casa di cura ad eliminarle entro un congruo termine
tassativo. Trascorso detto termine viene ordinata la
chiusura delle case stesse fino a quando non vengono
rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento.
Nel caso di reiterate infrazioni gli organi regionali
possono revocare l'autorizzazione all'apertura.
Art.3. TIPOLOGIA
Le case di cura private possono essere così distinte:
1) case di cura medico-chirurgiche generali, destinate
ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina
generale, alla chirurgia generale ed eventualmente
a specialità mediche e chirurgiche;
2) case di cura mediche, destinate prevalentemente ad
ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina
generale ed a specialità mediche;
3) case di cura chirurgiche, destinate prevalentemente
ad ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia
generale ed a specialità chirurgiche;
4) case di cura ad indirizzo polispecialistico, destinate
ad ammalati di forme morbose pertinenti a due o più
specialità, tutte rientranti nell'ambito della
medicina generale oppure della chirurgia generale;
5) case di cura ad indirizzo monospecialistico, destinate
ad ammalati di forme morbose pertinenti ad una sola
specialità, medica o chirurgica;
6) case di cura ad indirizzo specifico (neuropsichiatriche,
sanatoriali, riabilitative, ecc.).
La capacità ricettiva minima delle case di cura
private è fissata come segue:
- per le case di cura medico-chirurgiche generali: n.60
posti-letto;
- per le case di cura mediche, chirurgiche e polispecialistiche
di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4): n.40 posti-letto;
- per le case di cura monospecialistiche e ad indirizzo
specifico di cui ai punti 5) e 6): n.30 posti-letto.
Nell'esercizio delle loro attribuzioni le regioni si
devono assicurare che le case di cura private siano
in possesso dei requisiti minimi indicati dal presente
atto di indirizzo.
Capo II
CRITERI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE
Art.4. PROGETTAZIONE
Ogni progetto per la costruzione, l'ampliamento o la
trasformazione di case di cura private, redatto da
un ingegnere o un architetto, deve essere approvato
dai competenti organi regionali ai fini del rilascio
dell'autorizzazione.
I progetti devono essere corredati di una relazione
tecnico-sanitaria a firma del progettista e di un medico
competente in igiene e tecnica ospedaliera.
Nella relazione tecnico-sanitaria debbono essere posti
in evidenza tra l'altro:
1) il rapporto con le previsioni e indicazioni del Piano
sanitario regionale;
2) i criteri urbanistici di scelta dell'area, le sue
caratteristiche e la rispondenza alle indicazioni del
Piano regolatore vigente;
3) l'utilizzazione dell'area e la sua sistemazione in
relazione all'orientamento, alla morfologia del terreno
e alla vegetazione esistente;
4) il rapporto del progetto con le condizioni climatiche
locali, quali temperatura, umidità relativa,
ventosità e soleggiamento;
5) i concetti igienico-sanitari e funzionali che hanno
informato la redazione del progetto, con particolare
riferimento al sistema dei percorsi orizzontali e verticali;
6) l'aggregazione dei corpi di fabbrica, i criteri distributivi
dei servizi diagnostico-terapeutici per i malati interni
e per quelli esterni, dei locali di degenza completa
e diurna e dei servizi generali;
7) le caratteristiche strutturali dei corpi di fabbrica
e le caratteristiche specifiche dei materiali e componenti
impiegati;
8) la capacità ricettiva complessiva e delle
singole unità di degenza, nonché le specialità
che si intendono attivare;
9) i sistemi previsti per l'approvvigionamento idrico,
lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, nonché
per la ventilazione, il riscaldamento ed il condizionamento
dell'aria, ed in genere per altri servizi generali
e impianti tecnologici;
10) la descrizione delle apparecchiature sanitarie previste
per i vari settori funzionali con la precisazione delle
modalità di installazione.
Art.5. AREA
L'area prescelta, oltre che rispondere alle norme del
Piano regolatore comunale, dovrà presentare
i seguenti requisiti urbanistici, igienico-ambientali,
geologico-morfologici e climatici, dimensionali:
- deve essere bene inserita nel sistema delle comunicazioni
in dipendenza della viabilità, della rete dei
trasporti pubblici e dell'entità dei traffici
e dei tempi massimi di percorrenza;
- deve avere varchi sufficientemente comodi ed ampi
e muniti di tutte le opere stradali che assicurino
una perfetta accessibilità;
- deve consentire l'arretramento dell'ingresso dei malati
rispetto al filo stradale in modo da offrire una sufficiente
sicurezza nell'accesso.
L'ubicazione della casa di cura dovrà avvenire
in località salubre ed alberata, lontano da
depositi o scoli di materie di rifiuto, da acque stagnanti,
da industrie rumorose o dalle quali provengono esalazioni
moleste e nocive, da cimiteri e da quelle attrezzature
urbane che possono comunque arrecare danno o disagio
alle attività terapeutiche ed al soggiorno.
L'area non dovrà insistere su terreni umidi
o soggetti ad infiltrazioni o ristagni e non deve ricadere
in zone franose o potenzialmente tali, non dovrà
essere esposta a venti fastidiosi e non dovrà
essere situata sottovento a zone da cui possono provenire
esalazioni o fumi nocivi o sgradevoli.
Per le case di cura di nuova costruzione o attivazione,
la superficie totale dell'area non deve essere inferiore
a mq.70 per posto-letto; per ampliamenti strutturali
intesi ad aumentare i posti-letto o comunque nel caso
di incremento di posti-letto, deve essere previsto
un aumento della superficie totale di mq.70 per ogni
posto-letto in aumento; almeno mq.15 per posto-letto
devono essere destinati a parco e giardino e devono
essere previste aree destinate al parcheggio delle
autovetture in misura di mq.1 ogni mc.10 nel rispetto
delle norme urbanistiche locali.
Art.6. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
La dotazione idrica giornaliera minima di acqua potabile
per posto-letto non deve essere inferiore a 200 litri.
Le case di cura dovranno essere dotate di una riserva
idrica corrispondente almeno al 50% del fabbisogno
complessivo di un giorno e realizzata mediante serbatoi
nei quali sia assicurato un sufficiente ricambio giornaliero.
Deroghe alla dotazione minima indicata potranno essere
concesse laddove sussistano reali condizioni di carenza
delle risorse idriche locali.
Art.7. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI
I rifiuti liquidi delle case di cura private che non
possono essere convogliati nella rete di fognatura
cittadina devono essere sottoposti a trattamenti, tra
cui quello finale della disinfezione, in aderenza a
quanto prescritto nella delibera 30-12-1980 del Comitato
interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento
"Direttive per la disciplina degli scarichi di
pubbliche fognature e di insediamenti civili che non
recapitano in pubbliche fognature" ed ai provvedimenti
regionali conseguenti a tali direttive.
Art.8. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
In base all'art.14 del D.P.R. 10-9-1982, n.915 ("Attuazione
delle direttive CEE n.75/442 relativa ai rifiuti, n.76/403
relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei
policlorotrifenili e n.78/319 relativa ai rifiuti tossici
e nocivi") ai rifiuti prodotti nelle case di cura
che siano assimilabili per qualità a quelli
urbani si applicano le disposizioni dello stesso decreto
relativo ai rifiuti urbani.
I rifiuti di medicazione, le parti anatomiche, i rifiuti
provenienti dai laboratori biologici e quelli che presentino
comunque grave pericolo per la sua salute pubblica
devono essere smaltiti secondo sistemi e con impianti
che garantiscano la migliore tutela possibile delle
esigenze igienico-sanitarie, nel rispetto delle prescrizioni
fissate dal Comitato interministeriale di cui all'art.5
dello stesso decreto.
Art.9. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI
I metodi di smaltimento dei rifiuti radioattivi devono
essere preventivamente approvati dai competenti organi
regionali, ai sensi dell'art.13 del D.P.R. 11-1-1972,
n.4, ed in conformità al D.P.R. 13-2-1964, n.185,
e successive modificazioni.
Art.10. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Lo sviluppo in altezza ed i distacchi dei corpi di fabbrica
devono essere conformi alle norme stabilite dagli strumenti
urbanistici e dai regolamenti locali. In tutti gli
ambienti destinati alla degenza ed al soggiorno dei
malati deve essere assicurata l'illuminazione naturale
mediante finestre prospicienti all'esterno e che forniscano
anche una adeguata ventilazione naturale.
Negli edifici a più di un piano devono essere
previsti elevatori in numero adeguato ai flussi di
traffico e comunque destinati a lettighe e ammalati,
a materiale pulito e vitto, al materiale sporco.
I corridoi destinati al transito dei malati devono avere
una larghezza non inferiore a m.2.
Le scale dovranno avere gradini di larghezza minima
di m.1,50, pedata minima di cm.23 ed alzata massima
di cm.17.
Devono essere adottati materiali e provvedimenti adeguati
per la protezione acustica dai rumori provenienti dall'esterno,
dall'interno o dal funzionamento degli impianti tecnologici.
Le pareti di tutti i locali devono essere rivestite
di materiale e vernici resistenti al lavaggio, alla
disinfezione ed all'azione meccanica.
Le Regioni, in base alle caratteristiche climatiche
esterne locali, stabiliranno le altezze minime nette
dei piani delle case di cura; in ogni caso detto valore
minimo non potrà essere inferiore a m.2,70.
Art.11. ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
In relazione all'ottimale agibilità della casa
di cura da parte dei malati e del personale, anche
ai fini di una desiderabile prevenzione degli infortuni
di tipo domestico, dovranno osservarsi ed eventualmente
integrarsi le disposizioni contenute nel D.P.R. 27-4-1978,
n.384 ("Regolamento di attuazione dell'art.27
della legge 30-3-1971, n.118, a favore dei mutilati
e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche
e trasporti pubblici").
Art.12. PROTEZIONE ANTISISMICA
Nella predisposizione delle condizioni strutturali dell'edificio
secondo le normative nazionali e locali sulla protezione
antisismica dovranno prevedersi particolari accorgimenti
per consentire la massima sicurezza possibile per degenti
costretti a letto e per facilitare la loro evacuazione
all'aperto nel minor tempo possibile.
Art.13. SICUREZZA ANTINCENDI
La sicurezza antincendi deve essere assicurata in tutti
gli ambienti della casa di cura attraverso l'applicazione
delle norme tecniche vigenti e prescritte dai vigili
del fuoco secondo le seguenti direttrici:
a) caratteristiche delle strutture ed impiego di materiali
resistenti al fuoco;
b) avvisatori di incendio;
c) uscite di sicurezza e scale esterne di emergenza;
d) impianti elettrici realizzati secondo le norme vigenti;
e) rete antincendio ed altri sistemi di spegnimento.
Art.14. CONDIZIONI MICROCLIMATICHE
Le case di cura devono essere dotate di impianti atti
ad assicurare idonee condizioni microclimatiche.
La temperatura dell'aria non dovrà essere inferiore
a 20oC per le sale di degenza e di soggiorno e a 22oC
per le sale di visita e medicazione.
Nei settori destinati a specifiche attività terapeutiche
(sale operatorie, sale da parto, sale di degenza immaturi,
rianimazione, terapia intensiva ecc.) dovranno essere
previsti impianti di condizionamento integrale a tutt'aria
esterna con un numero di ricambi orari adeguato alle
specifiche esigenze del servizio ed un controllo particolare
della purezza dell'aria attraverso opportuni filtri
assoluti.
Per tali settori i valori della temperatura e dell'umidità
relativa saranno determinati in funzione delle esigenze
specifiche del servizio a cui l'impianto è destinato.
Art.15. PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
Per l'impiego di apparecchi o di sostanze che possono
generare radiazioni ionizzanti si devono adottare i
provvedimenti costruttivi necessari per la protezione
sanitaria dei degenti e del personale. Per essa devonsi
osservare le prescrizioni di legge con particolare
riguardo al D.P.R. 13-2-1964, n.185, e successive modificazioni.
Art.16. IMPIANTI ELETTRICI
Gli impianti elettrici devono essere conformi alle norme
del D.P.R. 27-4-1955, n.547, e della legge 1-3-1968,
n.186.
Le case di cura devono essere dotate di dispositivi
ed impianti di sicurezza e di emergenza atti a garantire,
in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica
esterna, l'automatica e immediata disponibilità
di energia elettrica adeguata ad assicurare almeno
il funzionamento delle attrezzature e dei servizi che
non possono rimanere inattivi neppure per brevissimo
tempo (tra essi i complessi operatori e da parto, il
servizio di rianimazione, le sale di terapia intensiva,
le sale per immaturi, l'emoteca), nonché un
minimo di illuminazione negli altri ambienti.
Idonei provvedimenti devono essere adottati per l'illuminazione
notturna e per i dispositivi acustico-luminosi per
la chiamata del personale.
Art.17. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS
Nelle case di cura che ricoverano malati di forme acute
mediche o chirurgiche la distribuzione dei gas medicali
deve essere effettuata con impianto centralizzato nel
rispetto delle normative indicate dal comando dei vigili
del fuoco.
Capo III
REQUISITI DI CARATTERE TECNICO-SANITARIO
Art.18. REQUISITI GENERALI
Ogni casa di cura privata, oltre a soddisfare alle esigenze
dell'igiene e della tecnica ospedaliera, deve presentare
almeno i seguenti servizi e locali:
a) servizio di accettazione;
b) camere di degenza;
c) locali di soggiorno e di attesa;
d) locali e servizi separati per l'isolamento temporaneo
degli ammalati di forme morbose diffusive;
e) locali per la direzione sanitaria e per quella amministrativa;
f) servizio di radiodiagnostica;
g) servizio di analisi;
h) emoteca, ove richiesta dalla tipologia;
i) complessi operatorio e da parto, ove richiesti dalla
tipologia;
l) locali per neonatologia e lactarium, ove richiesti
dalla tipologia;
m) servizi per il pubblico e ricoverati;
n) servizi per l'assistenza religiosa;
o) locali per il medico di guardia e, se del caso, per
l'ostetrica di guardia;
p) servizi di lavanderia, di cucina e dispensa, di guardaroba,
di fardelleria, di disinfezione e disinfestazione;
q) servizio di sterilizzazione;
r) attrezzature tecniche ed impianti tecnologici;
s) servizi per il personale;
t) servizio mortuario.
Art.19. RAGGRUPPAMENTO DEI SERVIZI E LOCALI
I servizi e locali della casa di cura possono così
raggrupparsi:
1) direzione sanitaria e direzione amministrativa;
2) servizi di diagnosi e cura;
3) degenze;
4) servizi generali;
5) impianti tecnologici.
Art.20. DIREZIONE SANITARIA
La direzione sanitaria deve comprendere i locali per
il direttore e i suoi collaboratori e deve essere ubicata
in modo da esercitare su tutto il complesso le sue
specifiche funzioni.
Art.21. DIREZIONE AMMINISTRATIVA
La direzione amministrativa è costituita dai
locali per gli uffici amministrativi della casa di
cura e deve comprendere anche i locali per i servizi
economali e contabili.
Art.22. SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA
L'accettazione consiste di locali per la prima visita
e la registrazione e per la eventuale temporanea osservazione
dei malati. Deve essere distinta in accettazione sanitaria
e accettazione amministrativa.
Le regioni, nell'ambito delle convenzioni di cui agli
articoli 43 e 44 della legge 23-12-1978, n.833, possono
chiedere l'istituzione presso le case di cura di un
servizio ambulatoriale.
Le regioni, nell'ambito delle predette convenzioni,
possono chiedere l'istituzione presso le case di cura
private di un servizio continuo di pronto soccorso
coordinato, su prescrizione del piano regionale, con
gli altri presidi sanitari locali.
Il servizio di diagnostica radiologica deve consistere
di locali ed impianti proporzionati alla capacità
del complesso ed alla sua classificazione. Deve essere
provvisto di apparecchiature idonee all'applicazione
delle misure di protezione da radiazioni ionizzanti
di cui al D.P.R. 13-2-1964, n.185, e successive modificazioni.
Le regioni potranno richiedere l'istituzione di un servizio
di recupero e rieducazione funzionale.
Il servizio di analisi deve essere in grado di effettuare
le comuni indagini relative alla tipologia della casa
di cura.
Il servizio di emoteca deve essere costituito ai sensi
della legge 14-7-1967, n.592, e del relativo regolamento
di attuazione.
Il complesso operatorio deve essere costituito dall'insieme
dei locali per gli interventi di chirurgia generale
e delle specialità chirurgiche; oltre ai veri
e propri locali per gli interventi chirurgici deve
comprendere almeno un locale per preparazione, risveglio
e rianimazione immediata post-operatoria; inoltre deve
essere collegato con gli eventuali ambienti di rianimazione
e pronto soccorso.
Il blocco operatorio deve essere costituito da almeno
due sale operatorie per i primi 100 posti-letto chirurgici
e da almeno un'altra sala operatoria per ogni ulteriori
50 posti-letto chirurgici o frazioni.
Le sale operatorie, in linea di massima, devono avere
una superficie non inferiore a mq.30, dimensioni minori
saranno ammesse per particolari specialità chirurgiche
in relazione all'esigenza degli interventi.
Il complesso per il parto deve essere agevolmente collegato
con le degenze di ostetricia e con il complesso operatorio,
nonché con la neonatologia, ove esista. Deve
essere proporzionato alla capacità delle degenze
di ostetricia.
Devono essere previsti inoltre locali ed attrezzature
adeguati in rapporto alla specifica attività
specialistica. In particolare dovranno essere disponibili
attrezzature per le indagini più comuni di fisiopatologia
cardiovascolare.
Art.23. DEGENZE
Ogni casa di cura può essere articolata in unità
funzionali di degenza con posti-letto non inferiori
a 15 (ovvero a 10 nel caso di specialità aggregate)
e non superiori a 30; dette unità confluiranno
per branche affini i raggruppamenti con non meno di
30 e non più di 100 posti-letto; per le case
di cura di cui al punto 6) del precedente art.3, ad
indirizzo specifico, in raggruppamenti con non più
di 120 posti-letto.
Appare indicato per le stanze di degenza per adulti
non superare la capacità di 4 letti, con una
superficie minima per letto pari a mq.7.
Almeno il 10% delle stanze di degenza devono ospitare
un solo letto con una superficie netta non inferiore
a mq.9 se riferita al letto di degenza e mq.12 se si
prevede un letto d'aggiunta per l'accompagnatore.
Appare indicato nelle stanze di degenza pediatrica non
superare la capacità di 4 letti, con una superficie
minima per letto pari a mq.5 per le stanze a più
letti e a mq.9 per la stanza ad un letto.
Devonsi prevedere gli apprestamenti necessari per il
pernottamento delle madri e degli accompagnatori dei
ricoverati di età inferiore ai 6 anni o dei
soggetti particolarmente abbisognevoli dell'assistenza
materna.
Nell'ambito delle unità di degenza, o comunque
in luogo ritenuto idoneo, devono essere previsti ambienti,
necessari anche per il colloquio con i parenti, da
destinare ai medici delle case di cura aventi funzioni
di diagnosi e cura.
La dotazione complessiva di servizi igienici per le
unità funzionali di degenza deve essere commisurata
ad almeno un lavabo con acqua calda sanitaria per ogni
4 letti, un bidet ed una tazza w.c. per ogni 6 letti,
una vasca da bagno o doccia ogni 10 letti, con esclusione
dei servizi riservati alle camere singole.
Le regioni faranno adottare i sistemi costruttivi ed
impiantistici più confacenti alle usanze ed
alle condizioni climatiche locali in merito alla aerazione
ed illuminazione dirette dei vani di latrina, e di
antilatrina, oltre a prescrivere i più convenienti
particolari tecnici specifici per impianti idrico-sanitari.
Art.24. SERVIZI GENERALI
Il servizio di cucina può essere anche convenzionato
o gestito in cooperativa da più istituzioni
private purché regolarmente autorizzate dall'autorità
sanitaria e purché le condizioni di trasporto
siano idonee; se del caso vi dovrà essere una
cucina dietetica interna. Devono essere installati
adeguati impianti per la captazione di fumi, vapori
ed odori nei punti di produzione e per la loro pronta
eliminazione.
Il servizio di lavanderia può essere anche convenzionato
o gestito in cooperativa da più istituzioni
private purché regolarmente autorizzate dall'autorità
sanitaria e purché le condizioni di trasporto
siano idonee; viene comunque escluso l'appalto esterno
per la biancheria infetta o sospetta. I locali devono
essere attrezzati per la pronta captazione di vapori,
polveri ed odori.
Il servizio di disinfezione e disinfestazione deve essere
dotato dei locali e delle attrezzature occorrenti per
le operazioni di disinfezione e di disinfestazione
degli effetti personali e letterecci, della biancheria
e in genere dei materiali infetti, nonché per
il deposito dei disinfettanti e disinfestanti. Le case
di cura possono consorziarsi fra di loro per la gestione
di stazioni di disinfezione e disinfestazione e, limitatamente
a quest'ultima, ricorrere ad appalti esterni.
Il servizio di sterilizzazione è necessario allorquando
vi siano unità funzionali chirurgiche ed ostetriche
e servizi di endoscopia; esso può essere abbinato
al complesso operatorio o può costituire un
servizio centralizzato in riservata comunicazione con
il complesso operatorio e con il complesso per il parto.
Nelle case di cura unicamente mediche la sterilizzazione
di siringhe, provette, pezzi di aspirazione, spirometri
ed altre attrezzature può essere assicurata
mediante stazioni consorziate e con convenzioni con
servizi pubblici di sterilizzazione.
Il servizio mortuario, oltre che presentare locali destinati
all'osservazione, al deposito ed alla esposizione delle
salme ed un separato accesso dall'esterno, deve essere
dotato anche di locali per eventuali riscontri diagnostici
anatomo-patologici, ai sensi della legge 15-2-1961,
n.83, ove non s'intenda assolvere a tale adempimento
mediante convenzione.
Il servizio farmaceutico in relazione all'entità
del numero di posti-letto può constare di idonei
locali per il deposito di medicinali, dei presidi medico-chirurgici,
del materiale di medicazione ecc., oppure può
limitarsi ad un armadio farmaceutico.
Il servizio di assistenza religiosa deve essere assicurato
dalla direzione amministrativa per i degenti che ne
facciano richiesta.
Il servizio per il pubblico e i ricoverati deve soddisfare
le esigenze del pubblico che, per ragioni varie, frequenta
la casa di cura, nonché dei ricoverati.
I servizi per il personale devono essere costituiti
dagli spogliatoi, dalla mensa e dal ristoro, ove previsti
dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il servizio di pulizia generale può essere anche
convenzionato o gestito in cooperativa da più
istituzioni private.
Art.25. IMPIANTI TECNOLOGICI
Gli impianti tecnologici comprendono le attrezzature
tecnologiche necessarie per assicurare l'efficiente
funzionamento dei servizi ausiliari della casa di cura.
Essi dovranno prevedere locali attrezzati per le centrali:
termica, idrica, elettrica, telefonica, frigorifera,
di condizionamento, di aspirazione e vuoto, di gas
medicali, antincendio, ricerca persone, trattamento
rifiuti solidi, ecc.
Capo IV
PERSONALE
Art.26. PERSONALE MEDICO CON FUNZIONI IGIENICO-ORGANIZZATIVE
Art.27. ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE SANITARIO RESPONSABILE
Art.28. ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL DIRETTORE SANITARIO
Art.29. PERSONALE MEDICO CON FUNZIONI DI DIAGNOSI E
CURA
Art.30. PERSONALE MEDICO
Art.31. PERSONALE DEL SERVIZIO DI ANALISI
Art.32. PERSONALE MEDICO DEL SERVIZIO DI RADIODIAGNOSTICA
Art.33. PERSONALE MEDICO DEL SERVIZIO DI ANESTESIA E
RIANIMAZIONE
Art.34. REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' MEDICA
Art.35. CARTELLE CLINICHE
Art.36. PERSONALE INFERMIERISTICO, TECNICO, ESECUTIVO
ED AMMINISTRATIVO
Si omettono.
Art.37.
La casa di cura ha l'obbligo di comunicare preventivamente
agli assistiti l'importo delle tariffe delle prestazioni
sanitarie ed alberghiere praticate.
Art.38. TERMINI PER L'ADEMPIMENTO
Le regioni nell'ambito della propria autonomia fissano
i termini per l'adempimento delle prescrizioni da esse
dettate sulla base degli indirizzi contenuti nel presente
provvedimento. In ogni caso tale termine non potrà
andare oltre il 31 dicembre 1989.
Art.39. DEROGHE ALLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI E DIMENSIONALI
Per la case di cura in esercizio alla data di entrata
in vigore del presente atto di indirizzo, le leggi
regionali prevedono deroghe ai requisiti strutturali,
con specifico riguardo all'area ed alle dimensioni
dei corridoi e delle scale, laddove non sia compromessa
la funzionalità e l'efficienza delle strutture
e dei servizi in relazione alla loro specifica finalità.
(c) 1996 Note's