[Note's] LEGGE 13 APRILE 1987, N.149 (stralcio)

(G.U. 18-4-1987, n.91)

CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 27 FEBBRAIO 1987, N.51 CONCERNENTE PROROGA DI ALCUNI TERMINI IN MATERIA DI NULLA OSTA PROVVISORIO DI PREVENZIONE INCENDI.
(Modifiche ed integrazioni sono riportate fra virgolette)

Art.5
1. Per gli edifici in uso alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche, agli adempimenti connessi al rilascio del nulla osta provvisorio di cui all'art.1, quinto comma, della legge 7-12-1984, n.818 e successive modificazioni ed integrazioni, devono provvedere le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alla fornitura e manutenzione dei locali.
<< [1-bis]. Agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme di cui al comma 1, provvedono, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, gli uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti locali interessati >>.
2. Il personale direttivo delle medesime istituzioni scolastiche ed educative è esonerato da qualsiasi responsabilità conseguente agli adempimenti di cui al comma
<< 1. [2-bis]. Per i fini di cui al comma 1, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti indicati al medesimo comma mutui aggiuntivi finalizzati alla dotazione di strutture antincendio fino ad un importo di lire 150 miliardi per il 1987 e lire 150 miliardi per il 1988>>.




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