(G.U. 18-4-1987, n.91)
CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE
27 FEBBRAIO 1987, N.51 CONCERNENTE PROROGA DI ALCUNI
TERMINI IN MATERIA DI NULLA OSTA PROVVISORIO DI PREVENZIONE
INCENDI.
(Modifiche ed integrazioni sono riportate fra virgolette)
Art.5
1. Per gli edifici in uso alle istituzioni scolastiche
ed educative pubbliche, agli adempimenti connessi al
rilascio del nulla osta provvisorio di cui all'art.1,
quinto comma, della legge 7-12-1984, n.818 e successive
modificazioni ed integrazioni, devono provvedere le
amministrazioni e gli enti pubblici tenuti, ai sensi
delle disposizioni vigenti, alla fornitura e manutenzione
dei locali.
<< [1-bis]. Agli obblighi derivanti dall'applicazione
delle norme di cui al comma 1, provvedono, nell'ambito
delle proprie competenze e responsabilità, gli
uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti locali
interessati >>.
2. Il personale direttivo delle medesime istituzioni
scolastiche ed educative è esonerato da qualsiasi
responsabilità conseguente agli adempimenti
di cui al comma
<< 1. [2-bis]. Per i fini di cui al comma 1, la
Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere
agli enti indicati al medesimo comma mutui aggiuntivi
finalizzati alla dotazione di strutture antincendio
fino ad un importo di lire 150 miliardi per il 1987
e lire 150 miliardi per il 1988>>.
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