[Note's] LEGGE 17 FEBBRAIO 1985, N.17 (Stralcio)

(G.U. 17-2-1985, n.41-bis)

CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 19 DICEMBRE 1984, N. 853 RIPORTANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DI IMPOSTE SUL REDDITO E DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

(Si riporta il solo art.4, di specifico interesse tecnico)

Art. 4
21. Ai fini della iscrizione in catasto edilizio urbano delle unità immobiliari di nuova costruzione la scheda per la dichiarazione di cui all'art.56 del decreto del Presidente della Repubblica 1-12-1949, n.1142, deve essere redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e deve contenere dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto senza visita sopralluogo, salvo successive verifiche; essa deve essere sottoscritta anche dal tecnico che ha firmato l'allegata planimetria ai sensi dell'art.57 dello stesso decreto .
22. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati annualmente i comuni nei quali, per rilevanti variazioni a carattere permanente nel contesto socio-urbanistico dei centri urbani, viene disposta attraverso procedimenti automatizzati la revisione del classamento delle unità immobiliari, con facoltà per l'Amministrazione di richiedere elementi e dati ai proprietari di immobili con i modelli di dichiarazione di cui al comma precedente.
23. Gli elementi iscritti nel catasto edilizio urbano possono essere utilizzati, a loro richiesta, dai comuni ai fini statistici e della formazione dei dati urbanistici, e dai consigli tributari comunali ai fini dell'espressione dei propri pareri alla giunta municipale.




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