(G.U. 17-2-1985, n.41-bis)
CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 19 DICEMBRE 1984, N. 853 RIPORTANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DI IMPOSTE SUL REDDITO E DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.
(Si riporta il solo art.4, di specifico interesse tecnico)
Art. 4
21. Ai fini della iscrizione in catasto edilizio urbano
delle unità immobiliari di nuova costruzione
la scheda per la dichiarazione di cui all'art.56 del
decreto del Presidente della Repubblica 1-12-1949,
n.1142, deve essere redatto conformemente al modello
approvato con decreto del Ministero delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e deve contenere
dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto
senza visita sopralluogo, salvo successive verifiche;
essa deve essere sottoscritta anche dal tecnico che
ha firmato l'allegata planimetria ai sensi dell'art.57
dello stesso decreto .
22. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati
annualmente i comuni nei quali, per rilevanti variazioni
a carattere permanente nel contesto socio-urbanistico
dei centri urbani, viene disposta attraverso procedimenti
automatizzati la revisione del classamento delle unità
immobiliari, con facoltà per l'Amministrazione
di richiedere elementi e dati ai proprietari di immobili
con i modelli di dichiarazione di cui al comma precedente.
23. Gli elementi iscritti nel catasto edilizio urbano
possono essere utilizzati, a loro richiesta, dai comuni
ai fini statistici e della formazione dei dati urbanistici,
e dai consigli tributari comunali ai fini dell'espressione
dei propri pareri alla giunta municipale.
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