(G.U. 30-5-1985, n.126)
ISTITUZIONE DELL'ENTE <<FERROVIE DELLO STATO>>.
Tale legge, poiché riguarda l'istituzione dell'Ente ed il funzionamento dei relativi organi, non viene riportata ad eccezione del solo art.25.
Art. 25. OPERE FERROVIARIE - ACCORDI DI PROGRAMMA
L'adozione dei progetti di opere ferroviarie previste
nel piano generale dei trasporti produce gli effetti
di cui al primo comma dell'art.1 della legge 3-1-1968,
n.1.
I progetti di costruzione ed ampliamento di impianti
ferroviari predisposti dall'ente, e delle opere connesse,
sono comunicati alle regioni interessate e agli enti
locali nel cui territorio sono previsti gli interventi,
per una verifica di conformità alle prescrizioni
ed ai vicoli delle norme e dei piani urbanistici ed
edilizi da effettuarsi entro sessanta giorni dalla
comunicazione.
In caso di non conformità, il Ministro dei trasporti
promuove tra tutte le parti interessate un accordo
di programma da sottoscriversi dai rappresentanti,
autorizzati dai rispettivi organi deliberanti e da
approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica.
L'accordo equivale all'intesa di cui all'art.81, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24-7-19773, n.616, ed ha diretta efficacia di variazione
degli strumenti urbanistici. A tal fine pubblicato
in estratto nella Gazzetta Ufficiale e si adottano
le altre misure di pubblicità, regionali, provinciali
e comunali in relazione al suo contenuto.
Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dall'invito
del Ministro dei trasporti, si provvede, sentite le
regioni interessate e la commissione parlamentare per
le questioni regionali, con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti.
(c) 1996 Note's