(G.U. 22-6-1985, n.146)
CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 23 APRILE 1985, N.146, CONCERNENTE PROROGA DI TALUNI TERMINI DI CUI ALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N.47 CONCERNENTE NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA, SANZIONI, RECUPERO E SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE
Art.1
3. Al fine di utilizzare le procedure che consentono
l'iscrizione in catasto edilizio urbano senza visita
di sopralluogo, i soggetti interessati che, alla data
del 15-5-1985, hanno già presentato la dichiarazione
di cui all'art.56 del decreto del Presidente della
Repubblica 1-12-1949, n.1142, e non hanno ancora ottenuto
la relativa iscrizione, <<o la registrazione
delle variazioni>>, possono presentare nuovamente
la dichiarazione <<anche per la denuncia delle
variazioni>> su scheda conforme al modello approvato
con decreto 9-3-1985 del Ministro delle finanze, con
l'osservanza delle disposizioni di cui all'art.4, comma
21, del decreto legge 19-12-1984, n.853, convertito,
con modificazioni, nella legge 17-2-1985, n.17.
Art.8-quater
Non sono perseguibili in qualunque sede coloro che abbiano
demolito o eliminato le opere abusive entro la data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
Art.9
1. Il Ministero dei lavori pubblici provvede, entro
il 30 maggio 1986, alla rilevazione della consistenza
e delle caratteristiche delle opere abusive realizzate
fino al 1o ottobre 1983 ed alle relative elaborazioni
riferendone al Parlamento.
2. Al fine di assicurare la base informativa per la
rilevazione di cui al comma 1, il Ministero dei lavori
pubblici predispone il modello per la domanda da presentare
ai sensi dell'art.35 della legge 28-2-1985, n.47, da
pubblicare, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
3. Il Ministro dei lavori pubblici presenta al Parlamento
entro il 15 marzo di ogni anno una relazione sullo
stato di attuazione, nell'anno precedente, della legge
28-2-1985, n.47, e successive modificazioni e integrazioni,
con particolare riguardo alla attuazione ed alla efficacia
delle norme di prevenzione e repressione dell'abusivismo
edilizio.
4. La prima relazione è presentata al Parlamento
entro il 15 marzo 1986.
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