[Note's] LEGGE 21 GIUGNO 1985, N.298 (stralcio)

(G.U. 22-6-1985, n.146)

CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 23 APRILE 1985, N.146, CONCERNENTE PROROGA DI TALUNI TERMINI DI CUI ALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N.47 CONCERNENTE NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA, SANZIONI, RECUPERO E SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE

Art.1
3. Al fine di utilizzare le procedure che consentono l'iscrizione in catasto edilizio urbano senza visita di sopralluogo, i soggetti interessati che, alla data del 15-5-1985, hanno già presentato la dichiarazione di cui all'art.56 del decreto del Presidente della Repubblica 1-12-1949, n.1142, e non hanno ancora ottenuto la relativa iscrizione, <<o la registrazione delle variazioni>>, possono presentare nuovamente la dichiarazione <<anche per la denuncia delle variazioni>> su scheda conforme al modello approvato con decreto 9-3-1985 del Ministro delle finanze, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art.4, comma 21, del decreto legge 19-12-1984, n.853, convertito, con modificazioni, nella legge 17-2-1985, n.17.

Art.8-quater
Non sono perseguibili in qualunque sede coloro che abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art.9
1. Il Ministero dei lavori pubblici provvede, entro il 30 maggio 1986, alla rilevazione della consistenza e delle caratteristiche delle opere abusive realizzate fino al 1o ottobre 1983 ed alle relative elaborazioni riferendone al Parlamento.
2. Al fine di assicurare la base informativa per la rilevazione di cui al comma 1, il Ministero dei lavori pubblici predispone il modello per la domanda da presentare ai sensi dell'art.35 della legge 28-2-1985, n.47, da pubblicare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il Ministro dei lavori pubblici presenta al Parlamento entro il 15 marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione, nell'anno precedente, della legge 28-2-1985, n.47, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riguardo alla attuazione ed alla efficacia delle norme di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio.
4. La prima relazione è presentata al Parlamento entro il 15 marzo 1986.




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