(G.U. 28-2-1986, n.49 supplemento)
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1986).
(si riportano solo gli argomenti riguardanti il superamento delle barriere architettoniche)
Art.32.
20. Non possono essere approvati progetti di costruzione
o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano
conformi alle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 27-4-1978, n.384, in materia di superamento
delle barriere architettoniche. Non possono altresì
essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici
contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti
in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto.
21. Per gli edifici pubblici già esistenti non
ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 27-4-1978, n.384, dovranno essere
adottati da parte delle Amministrazioni competenti
piani di eliminazione delle barriere architettoniche
entro un anno dalla entrata in vigore della presente
legge.
22. Per gli interventi di competenza dei comuni e delle
province, trascorso il termine previsto dal precedente
comma 21, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano nominano un commissario per l'adozione dei
piani di eliminazione delle barriere architettoniche
presso ciascuna amministrazione.
23. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun
anno la Cassa depositi e prestiti mette a disposizione
degli enti locali, per la contrazione di mutui con
finalità di investimento, una quota pari all'1%
è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi
di ristrutturazione e rinnovamento in attuazione della
normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27-4-1978, n.384. Per gli anni successivi la quota
percentuale è elevata al 2%.
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