(G.U.19-3-1986, n.65)
CONVERSIONE IN LEGGE DAL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 1985, N.791 CONCERNENTE PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' DI CALAMITA' NATURALI.
(Si riportano solo gli articoli e i comma di interesse tecnico)
Art.1.
3-quater. Ferme restando le disposizioni di cui al comma
5 dell'art.18 della legge 5-8-1978, n.457, i nuovi
interventi realizzabili ai sensi del comma 4 del medesimo
articolo al di fuori dei piani di zona di cui alla
legge 18-4-1962, n.167 e successive modificazioni ed
integrazioni, e delle aree delimitate ai sensi dell'art.51
della legge 22-10-1971, n.865 e successive modificazioni
ed integrazioni, debbono essere in ogni caso localizzati
su aree comprese nei programmi pluriennali di attuazione
di cui all'art.13 della legge 28-1-1977, n.10.
Art.2.
5. In considerazione delle eccezionale situazione locativa,
il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma
4 dell'art.1 del decreto legge 27-6-1985, n.313, convertito,
con modificazioni, nella legge 8-8-1985, n.422, concernente
la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli
immobili e dei fondi rustici nei comuni terremotati
della Campania e della Basilicata è prorogato
al 30 giugno 1986.
5-bis. Tale disposizione non si applica per i provvedimenti
di rilascio fondati sulla morosità del conduttore
e del subconduttore, nonché per quelli emessi
in una delle ipotesi previste dall'art.59, comma 1,
numeri 2), 6), 7) e 8) della legge 27-7-1978, n.392,
e dall'art.3, comma 1 numeri 3), 4) e 5 del decreto
legge 15-12-1979, n.629, convertito, con modificazioni,
nella legge 15- 2-1980, n.25.
5-ter. Dopo la data del 30 giugno 1986 l'esecuzione
dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad
uso di abitazione, divenuti esecutivi, anche al sensi
dell'art.14 del decreto legge 23-1-1982, n.9, convertito,
con modificazioni, nella legge 25-3-1982, n.94, e successive
modificazioni, dal 24 novembre 1980 e non ancora eseguiti,
sarà effettuata:
a) dal 1o luglio 1986, per i provvedimenti divenuti
esecutivi fino al 31 dicembre 1981;
b) dal 1o ottobre 1986, per i provvedimenti divenuti
esecutivi tra il 1o gennaio 1982 ed il 31 dicembre
1982;
c) dal 1o gennaio 1987, per i provvedimenti divenuti
esecutivi tra il 1o gennaio 1983 ed il 31 dicembre
1983;
d) dal 1o luglio 1987, per i provvedimenti divenuti
esecutivi tra il 1o gennaio 1984 ed il 31 dicembre
1984;
e) dal 1o gennaio 1988, per i provvedimenti divenuti
esecutivi tra il 1o gennaio 1985 e la data di entrata
in vigore del presente decreto.
Art.2-bis.
1. Le disposizioni contenute nei comma 5, 5-bis e 5-ter
del precedente articolo 2 sono estese ai comuni di
Venezia e Chioggia.
2. I proprietari o altri aventi titolo di unità
immobiliari interrate, seminterrate e site al piano
terra, soggette alle alte maree nei comuni di Venezia
e Chioggia, che stipulano contratti di locazione per
tali unità da adibire ad uso di abitazione,
provvedono a loro spese all'assistenza dei nuclei familiari
sgomberati per effetto dell'alta marea.
3. I conduttori che abbiano acquisito in locazione le
unità immobiliari di cui al precedente comma
per uso diverso dalla abitazione e adibiscano le unità
stesse a fini abitativi, in caso di sgombero per alta
marea non hanno diritto ad alcuna assistenza e perdono
ogni diritto ad essere inclusi nelle graduatorie per
l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica.
Art.13.
1. Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dal comma
5 dell'art.1 della legge 7-12-1984, n.818, sostituito
dall'art.1 del decreto legge 21-6-1985, n.288, convertito,
con modificazioni, nella legge 8-8-1985, n.407, relativo
alla presentazione della istanza per il rilascio del
nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, è
prorogato al 31 ottobre 1986 (così sostituito
dal comma 1 dell'art.1 L. 13-4-1987, n.149).
"2. Il termine di 180 giorni per il rilascio del
nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte
dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto
dal comma 5 dell'art.2 della legge 7-12-1984, n.818,
modificato dall'art.1-bis del decreto-legge 21-6-1985,
n.288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8-8-1985,
n.407, decorre dal 1o gennaio 1988" (così
sostituito dal comma 1 dell'art.1 L. 13-4-1987, n.149).
4. Per coloro che, a seguito della presentazione dell'istanza,
abbiano già ricevuto o riceveranno entro la
data del 31 ottobre 1986 la comunicazione del comando
provinciale dei vigili del fuoco relativa alle prescrizioni
e condizioni da attuare, il termine di 120 giorni previsto
dal punto 1 del decreto del Ministro dell'interno 14-8-1985
decorre dal 31 ottobre 1986.
Art.13-bis.
"1. Il termine per il completamento dell'istanza
per ottenere il rilascio del nulla osta provvisorio
di prevenzione incendi con la documentazione indicata
al comma 3 dell'art.2 del decreto del Ministro dell'interno
8-3-1985, recante le direttive sulle misure più
urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, è
prorogato al 31 dicembre 1987.
2. Entro lo stesso termine è consentita l'integrazione
dell'istanza per provvedere alla sanatoria di errori
materiali ed omissioni" (articolo così
sostituito dal comma 1 dell'art.2 L. 13-4-1987, n.149).
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