[Note's] LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, n.46 (stralcio)

(G.U.19-3-1986, n.65)

CONVERSIONE IN LEGGE DAL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 1985, N.791 CONCERNENTE PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' DI CALAMITA' NATURALI.

(Si riportano solo gli articoli e i comma di interesse tecnico)

Art.1.
3-quater. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 5 dell'art.18 della legge 5-8-1978, n.457, i nuovi interventi realizzabili ai sensi del comma 4 del medesimo articolo al di fuori dei piani di zona di cui alla legge 18-4-1962, n.167 e successive modificazioni ed integrazioni, e delle aree delimitate ai sensi dell'art.51 della legge 22-10-1971, n.865 e successive modificazioni ed integrazioni, debbono essere in ogni caso localizzati su aree comprese nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'art.13 della legge 28-1-1977, n.10.

Art.2.
5. In considerazione delle eccezionale situazione locativa, il termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 4 dell'art.1 del decreto legge 27-6-1985, n.313, convertito, con modificazioni, nella legge 8-8-1985, n.422, concernente la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata è prorogato al 30 giugno 1986.
5-bis. Tale disposizione non si applica per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore e del subconduttore, nonché per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'art.59, comma 1, numeri 2), 6), 7) e 8) della legge 27-7-1978, n.392, e dall'art.3, comma 1 numeri 3), 4) e 5 del decreto legge 15-12-1979, n.629, convertito, con modificazioni, nella legge 15- 2-1980, n.25.
5-ter. Dopo la data del 30 giugno 1986 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi, anche al sensi dell'art.14 del decreto legge 23-1-1982, n.9, convertito, con modificazioni, nella legge 25-3-1982, n.94, e successive modificazioni, dal 24 novembre 1980 e non ancora eseguiti, sarà effettuata:
a) dal 1o luglio 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi fino al 31 dicembre 1981;
b) dal 1o ottobre 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1o gennaio 1982 ed il 31 dicembre 1982;
c) dal 1o gennaio 1987, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1o gennaio 1983 ed il 31 dicembre 1983;
d) dal 1o luglio 1987, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1o gennaio 1984 ed il 31 dicembre 1984;
e) dal 1o gennaio 1988, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1o gennaio 1985 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art.2-bis.
1. Le disposizioni contenute nei comma 5, 5-bis e 5-ter del precedente articolo 2 sono estese ai comuni di Venezia e Chioggia.
2. I proprietari o altri aventi titolo di unità immobiliari interrate, seminterrate e site al piano terra, soggette alle alte maree nei comuni di Venezia e Chioggia, che stipulano contratti di locazione per tali unità da adibire ad uso di abitazione, provvedono a loro spese all'assistenza dei nuclei familiari sgomberati per effetto dell'alta marea.
3. I conduttori che abbiano acquisito in locazione le unità immobiliari di cui al precedente comma per uso diverso dalla abitazione e adibiscano le unità stesse a fini abitativi, in caso di sgombero per alta marea non hanno diritto ad alcuna assistenza e perdono ogni diritto ad essere inclusi nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art.13.
1. Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dal comma 5 dell'art.1 della legge 7-12-1984, n.818, sostituito dall'art.1 del decreto legge 21-6-1985, n.288, convertito, con modificazioni, nella legge 8-8-1985, n.407, relativo alla presentazione della istanza per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, è prorogato al 31 ottobre 1986 (così sostituito dal comma 1 dell'art.1 L. 13-4-1987, n.149).
"2. Il termine di 180 giorni per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal comma 5 dell'art.2 della legge 7-12-1984, n.818, modificato dall'art.1-bis del decreto-legge 21-6-1985, n.288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8-8-1985, n.407, decorre dal 1o gennaio 1988" (così sostituito dal comma 1 dell'art.1 L. 13-4-1987, n.149).
4. Per coloro che, a seguito della presentazione dell'istanza, abbiano già ricevuto o riceveranno entro la data del 31 ottobre 1986 la comunicazione del comando provinciale dei vigili del fuoco relativa alle prescrizioni e condizioni da attuare, il termine di 120 giorni previsto dal punto 1 del decreto del Ministro dell'interno 14-8-1985 decorre dal 31 ottobre 1986.

Art.13-bis.
"1. Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi con la documentazione indicata al comma 3 dell'art.2 del decreto del Ministro dell'interno 8-3-1985, recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 1987.
2. Entro lo stesso termine è consentita l'integrazione dell'istanza per provvedere alla sanatoria di errori materiali ed omissioni" (articolo così sostituito dal comma 1 dell'art.2 L. 13-4-1987, n.149).




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