[Note's] LEGGE 22 AGOSTO 1985, N.462

(G.U.6-9-1985, N.210)

ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL CARATTERE ARTISTICO E STORICO DELLA CITTA' DI URBINO E PER LE OPERE DI RISANAMENTO IGIENICO E DI INTERESSE TURISTICO

Art.1
Per provvedere alle esigenze finanziarie connesse al completamento delle opere per il risanamento igienico e di interesse turistico di cui alla legge 23-2-1968, n.124, è concesso alla regione Marche un contributo straordinario di lire 10 miliardi che sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di 3 miliardi per l'anno 1985 e 7 miliardi per l'anno 1986.
Con l'anzidetta somma la regione provvede in via prioritaria, a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi per il completamento delle opere di consolidamento del centro abitato nonché agli altri interventi di propria competenza previsti nella legge 23-2-1968, n.124.
Un decimo della somma sopraindicata è riservato per gli impieghi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della citata legge 23-2-1968, n.124. Per tali impieghi si osservano le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.

Art.2
Per provvedere alle necessità di ripristino provvisorio e definitivo delle opere di edilizia demaniale e di culto è autorizzata la spesa complessiva di lire 7 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e di lire 3 miliardi per l'anno 1987.
I lavori sono realizzati secondo un programma di interventi predisposto congiuntamente dai Ministeri dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali.
Fermi restando la preventiva approvazione, da parte della competente Soprintendenza, dei progetti di intervento sui beni sottoposti alla legge 1-6-1939, n.1089, e l'affidamento della direzione dei lavori, per l'esecuzione di tali progetti, ai funzionari tecnici della Soprintendenza stessa, per le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della legge 14-3-1968, n.292.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 3 della legge 14-3-1968, n.292, il Ministro dei lavori pubblici mette a disposizione della Soprintendenza che realizza i lavori le somme necessarie a valere sullo stanziamento di cui al comma 1 del presente articolo.

Art.3
Per provvedere alle spese e ai contributi per il ripristino, consolidamento e restauro del patrimonio artistico e storico di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della legge 23-2-1968, n.124, e degli edifici di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 5 della stessa legge, è autorizzata la complessiva spesa di lire 7 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5-8-1978, n.468, in ragione di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1985 e di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1986.
I lavori di ripristino, consolidamento e restauro di cui al precedente comma 1 sono attuati in base ad un programma di intervento predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali.
Le domande di contributo dovranno essere presentate dai proprietari alla competente Soprintendenza nel termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
In caso di alienazione a titolo oneroso, prima che siano trascorsi dieci anni dalla concessione del contributo, del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con l'alienante, è tenuto a rimborsare allo Stato I'importo erogato.




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