(G.U.6-9-1985, N.210)
ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL CARATTERE ARTISTICO E STORICO DELLA CITTA' DI URBINO E PER LE OPERE DI RISANAMENTO IGIENICO E DI INTERESSE TURISTICO
Art.1
Per provvedere alle esigenze finanziarie connesse al
completamento delle opere per il risanamento igienico
e di interesse turistico di cui alla legge 23-2-1968,
n.124, è concesso alla regione Marche un contributo
straordinario di lire 10 miliardi che sarà iscritto
nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in ragione di 3 miliardi per l'anno 1985 e 7 miliardi
per l'anno 1986.
Con l'anzidetta somma la regione provvede in via prioritaria,
a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi
per il completamento delle opere di consolidamento
del centro abitato nonché agli altri interventi
di propria competenza previsti nella legge 23-2-1968,
n.124.
Un decimo della somma sopraindicata è riservato
per gli impieghi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere
b) e c), della citata legge 23-2-1968, n.124. Per tali
impieghi si osservano le disposizioni di cui al comma
2 dello stesso articolo 5.
Art.2
Per provvedere alle necessità di ripristino provvisorio
e definitivo delle opere di edilizia demaniale e di
culto è autorizzata la spesa complessiva di
lire 7 miliardi da iscrivere nello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire
2 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e di
lire 3 miliardi per l'anno 1987.
I lavori sono realizzati secondo un programma di interventi
predisposto congiuntamente dai Ministeri dei lavori
pubblici e per i beni culturali e ambientali.
Fermi restando la preventiva approvazione, da parte
della competente Soprintendenza, dei progetti di intervento
sui beni sottoposti alla legge 1-6-1939, n.1089, e
l'affidamento della direzione dei lavori, per l'esecuzione
di tali progetti, ai funzionari tecnici della Soprintendenza
stessa, per le opere di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni della legge 14-3-1968, n.292.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 3 della legge 14-3-1968,
n.292, il Ministro dei lavori pubblici mette a disposizione
della Soprintendenza che realizza i lavori le somme
necessarie a valere sullo stanziamento di cui al comma
1 del presente articolo.
Art.3
Per provvedere alle spese e ai contributi per il ripristino,
consolidamento e restauro del patrimonio artistico
e storico di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della
legge 23-2-1968, n.124, e degli edifici di cui alla
lettera a), comma 1, dell'articolo 5 della stessa legge,
è autorizzata la complessiva spesa di lire 7
miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione
del Ministero per i beni culturali e ambientali secondo
quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria
di cui all'articolo 11 della legge 5-8-1978, n.468,
in ragione di lire 2 miliardi per l'anno finanziario
1985 e di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1986.
I lavori di ripristino, consolidamento e restauro di
cui al precedente comma 1 sono attuati in base ad un
programma di intervento predisposto dal Ministero per
i beni culturali e ambientali.
Le domande di contributo dovranno essere presentate
dai proprietari alla competente Soprintendenza nel
termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.
In caso di alienazione a titolo oneroso, prima che siano
trascorsi dieci anni dalla concessione del contributo,
del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente,
in solido con l'alienante, è tenuto a rimborsare
allo Stato I'importo erogato.
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