(G.U. 2-3-1985, N.53; supplemento).
NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA, SANZIONI, RECUPERO E SANATORIA DELLE OPERE EDILIZIE.
(Modificata ed integrata, <<tra virgolette>>, ai sensi del: D.L.146/85 e della legge di conversione L.298/85)
Capo I
NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA.
SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI
Art.1. LEGGE QUADRO
Fermo restando quanto previsto dal capo IV, le regioni
emanano norme in materia di controllo dell'attività
urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative
in conformità ai princìpi definiti dai
capi I, II e III della presente legge.
Fino all'emanazione delle norme regionali si applicano
le norme della presente legge.
Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano.
Art.2. SOSTITUZIONE DI NORME
Le disposizioni di cui al capo I della presente legge
sostituiscono quelle di cui all'art.32 della legge
17-8-1942, n.1150, ed agli artt. 15 e 17 della legge
28-1-1977, n.10.
Art.3. RITARDATO OD OMESSO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
AFFERENTE ALLA CONCESSIONE
Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato
o mancato versamento del contributo di concessione
in misura non inferiore a quanto previsto nel presente
articolo e non superiore al doppio.
Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo
di concessione di cui agli artt. 3, 5, 6 e 10 della
legge 28-1-1977, n.10, comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 20% qualora
il versamento del contributo sia effettuato nei successivi
120 giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 50% quando,
superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo
si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 100% quando,
superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo
si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al
comma 2 si applicano ai ritardi nei pagamenti delle
singole rate.
Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c)
del comma 2 il comune provvede alla riscossione coattiva
del complessivo credito nei modi previsti dall'art.16
della presente legge.
Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che
determineranno la misura delle sanzioni di cui al presente
articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate
nel comma 2.
Art.4. VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA
Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività
urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne
la rispondenza alle norme di legge e di regolamento,
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle
modalità esecutive fissate nella concessione
o nell'autorizzazione.
Il sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite
senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali,
regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate,
a vincolo di inedificabilità, o destinate ad
opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia
residenziale pubblica di cui alla legge 18-4-1962,
n.167, e successive modificazioni ed integrazioni,
provvede alla demolizione e al ripristino dello stato
dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate
alla tutela di cui al Regio decreto 30-12-1923, n.3267,
o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16-6-1927,
n.1766, nonché delle aree di cui alle leggi
1-6-1939, n.1089, e 29-6-1939, n.1497, e successive
modificazioni ed integrazioni, il sindaco provvede
alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi,
previa comunicazione alle amministrazioni competenti
le quali possono eventualmente intervenire, ai fini
della demolizione, anche di propria iniziativa.
Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma,
qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali,
l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità
di cui al comma 1, il sindaco ordina l'immediata sospensione
dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti
definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare
e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine
di sospensione dei lavori.
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove
nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia
esibita la concessione ovvero non sia stato apposto
il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi
di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno
immediata comunicazione all'autorità giudiziaria,
al presidente della giunta regionale ed al sindaco,
il quale verifica entro 30 giorni la regolarità
delle opere e dispone gli atti conseguenti.
Art.5. OPERE DI AMMINISTRAZIONI STATALI
Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora
ricorrano le ipotesi di cui al precedente art.4, il
sindaco, ai sensi dell'art.81 del decreto del Presidente
della Repubblica 24-7-1977, n.616, informa immediatamente
il presidente della giunta regionale e il Ministro
dei lavori pubblici, al quale compete, d'intesa con
il presidente della giunta regionale, la adozione dei
provvedimenti previsti dal suddetto articolo 4.
Art.6. RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE,
DEL COMMITTENTE, DEL COSTRUTTORE E DEL DIRETTORE DEI
LAVORI
<<Il titolare della concessione, il committente
e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli
effetti delle norme contenute nel presente capo, della
conformità delle opere dalla normativa urbanistica,
alle previsioni di piano nonché - unitamente
al direttore dei lavori - a quelle della concessione
ad edificare e alle modalità esecutive stabilite
dalla medesima. Essi sono, altresì, tenuti al
pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente
alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione
delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino
di non essere responsabili dell'abuso>>.
Il direttore dei lavori non è responsabile qualora
abbia contestato agli altri soggetti la violazione
delle prescrizioni della concessione edilizia, con
esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'art.15,
fornendo al sindaco contemporanea e motivata comunicazione
della violazione stessa. Nei casi di totale difformità
o di variazione essenziale rispetto alla concessione,
il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico
contestualmente alla comunicazione resa al sindaco.
In caso contrario il sindaco segnala al consiglio dell'ordine
professionale di appartenenza la violazione in cui
è incorso il direttore dei lavori, che è
passibile di sospensione dall'albo professionale da
tre mesi a due anni.
Art.7. OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE, IN
TOTALE DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI
Sono opere eseguite in totale difformità dalla
concessione quelle che comportano la realizzazione
di un organismo edilizio integralmente diverso per
caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di
utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa,
ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti
indicati nel progetto e tali da costituire un organismo
edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed
autonomamente utilizzabile.
Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza
di concessione, in totale difformità dalla medesima
ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi
del successivo art.8, ingiunge la demolizione.
Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione
e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine
di 90 giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di
sedime, nonché quella necessaria, secondo le
vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione
di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di
diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area
acquisita non può comunque essere superiore
a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente
costruita.
L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione
a demolire, nel termine di cui al precedente comma,
previa notifica all'interessato, costituisce titolo
per l'immissione nel possesso e per la trascrizione
nei registri immobiliari, che deve essere eseguita
gratuitamente.
L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza
del sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salvo
che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza
di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera
non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o
ambientali.
Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti,
in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità,
l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza
all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto
a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza
sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono
alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino
dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso.
Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione
si verifica a favore del patrimonio del comune.
<<Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente,
mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei
rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate
abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione
e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente,
al presidente della giunta regionale e, tramite la
competente prefettura, al Ministro dei lavori pubblici>>.
In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla
data di constatazione della inosservanza delle disposizioni
di cui al comma 1 dell'art.4 ovvero protrattasi oltre
il termine stabilito dal comma 3 del medesimo art.4,
il presidente della giunta regionale, nei successivi
30 giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari
dandone contestuale comunicazione alla competente autorità
giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
Per le opere abusive di cui al presente articolo, il
giudice, con la sentenza di condanna per il reato di
cui all'art.17, lettera b), della legge 28-1-1977,
n.10, come modificato dal successivo art.20 della presente
legge, ordina la demolizione delle opere stesse se
ancora non sia stata altrimenti eseguita.
Art.8. DETERMINAZIONE DELLE VARIAZIONI ESSENZIALI
Fermo restando quanto disposto dal comma 1 del precedente
art.7, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni
essenziali al progetto approvato, tenuto conto che
l'essenzialità ricorre esclusivamente quando
si verifica una o più delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione
degli standards previsti dal decreto ministeriale 2-4-1968
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97 del 16-4-1968;
b) aumento consistente della cubatura o della superficie
di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi
del progetto approvato ovvero della localizzazione
dell'edificio sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio
assentito in relazione alla classificazione dell'art.31
della legge 5-8-1978, n.457;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia
antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali
quelle che incidono sulla entità delle cubature
accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione
interna delle singole unità abitative.
Gli interventi di cui al precedente comma 1, effettuati
su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico,
architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale
nonché su immobili ricadenti sui parchi o in
aree protette nazionali e regionali, sono considerati
in totale difformità dalla concessione, ai sensi
e per gli effetti degli articoli 7 e 20 della presente
legge. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili
sono considerati variazioni essenziali.
Art.9. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Fermo restando quanto disposto dal successivo art.26,
le opere di ristrutturazione edilizia, come definite
dalla lettera d) dal comma 1 dell'art.31 della legge
5-8-1978, n.457, eseguite in assenza di concessione
o in totale difformità da essa, sono demolite
ovvero rimosse e gli edifici sono resi conformi alle
prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro
il termine stabilito dal sindaco con propria ordinanza,
decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita
a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio
tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi
non sia possibile, il sindaco irroga una sanzione pecuniaria
pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile,
conseguente alla realizzazione delle opere, determinato,
con riferimento alla data di ultimazione dei lavori,
in base ai criteri previsti dalla legge 27-7-1978,
n.392, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione
della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione
e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie
non comprese nell'art.16 della medesima legge. Per
gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione
la sanzione è pari al doppio dell'aumento del
valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'ufficio
tecnico erariale.
Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati
ai sensi delle leggi 1-6-1939, n.1089, e 29-6-1939,
n.1497, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza
del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e
sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione
in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso,
indicando criteri e modalità diretti a ricostituire
l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione
pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche
non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera
A dell'art.2 del decreto ministeriale 2-4-1968, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.97 del 16-4-1968, il sindaco
richiede all'amministrazione competente alla tutela
dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante
circa la restituzione in pristino o la irrogazione
della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma.
Qualora il parere non venga reso entro 120 giorni dalla
richiesta il sindaco provvede autonomamente.
Si applicano le disposizioni di cui al comma 8 dell'art.7.
E' comunque dovuto il contributo di concessione di cui
agli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28-1-1977, n.10.
Art.10. OPERE ESEGUITE SENZA AUTORIZZAZIONE
Fermo restando quanto disposto dal successivo art.26,
l'esecuzione di opere in assenza dell'autorizzazione
prevista dalla normativa vigente o in difformità
da essa comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio
dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente
alla realizzazione delle opere stesse e comunque in
misura non inferiore a lire cinquecentomila. In caso
di richiesta dell'autorizzazione in sanatoria in corso
di esecuzione delle opere, la sanzione è applicata
nella misura minima. Qualora le opere siano eseguite
in assenza di autorizzazione in dipendenza di calamità
naturali o di avversità atmosferiche dichiarate
di carattere eccezionale la sanzione non è dovuta.
La mancata richiesta di autorizzazione di cui al presente
articolo non comporta l'applicazione delle norme previste
dall'art.17 della legge 28-1-1977, n.10, come sostituito
dall'art.20 della presente legge.
Quando le opere realizzate senza autorizzazione consistono
in interventi di restauro e di risanamento conservativo,
di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art.31 della
legge 5-8-1978, n.457 eseguiti su immobili comunque
vincolati da leggi statali e regionali nonché
dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità
competente a vigilare sull'osservanza del vincolo,
salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste
da norme vigenti, può ordinare la restituzione
in pristino a cura e spese del contravventore ed irroga
una sanzione pecuniaria da lire 1 milione a lire 20
milioni.
Qualora gli interventi di cui al comma precedente vengano
eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi
nelle zone indicate nella lettera A dell'art.2 del
decreto ministeriale 2-4-1968, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.97 del 16-4-1968, il sindaco richiede all'amministrazione
competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali
apposito parere vincolante circa la restituzione in
pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria
di cui al primo comma. Qualora il parere non venga
reso entro 120 giorni dalla richiesta, il sindaco provvede
autonomamente. In tali casi non trova applicazione
la sanzione pecuniaria da lire 1 milione a lire 20
milioni di cui al comma precedente.
Art.11. ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE
In caso di annullamento della concessione, qualora non
sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure
amministrative o la restituzione in pristino, il sindaco
applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale
delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato
dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio
tecnico è notificata alla parte dal comune e
diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria
irrogata produce i medesimi effetti della concessione
di cui all'art.13.
Art.12. OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITÀ
DALLA CONCESSIONE
Le opere eseguite in parziale difformità dalla
concessione sono demolite a cura e spese dei responsabili
dell'abuso entro il termine congruo, e comunque non
oltre 120 giorni, fissato dalla relativa ordinanza
del sindaco. Dopo tale termine sono demolite a cura
del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
Quando la demolizione non può avvenire senza
pregiudizio della parte eseguita in conformità,
il sindaco applica una sanzione pari al doppio del
costo di produzione, stabilito in base alla legge 27-7-1978,
n.392, della parte dell'opera realizzata in difformità
dalla concessione, se ad uso residenziale, e pari al
doppio del valore venale, determinato a cura dell'ufficio
tecnico erariale, per le opere adibite ad usi diversi
da quello residenziale.
Art.13. ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ
Fino alla scadenza del termine di cui all'art.7, comma
3, per i casi di opere eseguite in assenza di concessione
o in totale difformità o con variazioni essenziali,
o dei termini stabiliti nell'ordinanza del sindaco
di cui al comma 1 dell'art.9, nonché, nei casi
di parziale difformità, nel termine di cui al
comma 1 dell'art.12, ovvero nel caso di opere eseguite
in assenza di autorizzazione ai sensi dell'art.10 e
comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative,
il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione
o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera eseguita
in assenza della concessione o autorizzazione è
conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione
approvati e non in contrasto con quelli adottati sia
al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento
della presentazione della domanda.
Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in
sanatoria il sindaco si pronuncia entro 60 giorni,
trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.
Il rilascio della concessione in sanatoria è
subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del
contributo di concessione in misura doppia, ovvero,
nei soli casi di gratuità della concessione
a norma di legge, in misura pari a quella prevista
dagli artt. 3, 5, 6 e 10 della legge 28-1-1977, n.10.
Per i casi di parziale difformità l'oblazione
è calcolata con riferimento alla parte di opera
difforme dalla concessione.
L'autorizzazione in sanatoria è subordinata al
pagamento di una somma determinata dal sindaco nella
misura da lire 500 mila a lire 2 milioni.
Art.14. OPERE ESEGUITE SUI SUOLI DI PROPRIETÀ
DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI
Qualora sia accertata l'esecuzione di opere da parte
di soggetti diversi da quelli di cui al precedente
art.5 in assenza di concessione ad edificare, ovvero
in totale o parziale difformità dalla medesima,
su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o
di enti pubblici, il sindaco ordina, dandone comunicazione
all'ente proprietario del suolo, previa diffida non
rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demolizione
ed il ripristino dello stato dei luoghi.
La demolizione è eseguita a cura del comune ed
a spese dei responsabili dell'abuso.
Art.15. VARIANTI IN CORSO D'OPERA
Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione
delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel
caso di realizzazione di varianti, purché esse
siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti
edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati,
non comportino modifiche della sagoma né delle
superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso
delle costruzioni e delle singole unità immobiliari,
nonché il numero di queste ultime, e sempre
che non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle
leggi 1-6-1939, n.1089, e 29-6-1939, n.1497, e successive
modificazioni e integrazioni.
Le varianti non devono comunque riguardare interventi
di restauro, come definiti dall'art.31 della legge
5-8-1978, n.457.
L'approvazione della variante deve comunque essere richiesta
prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
La mancata richiesta di approvazione delle varianti
di cui al presente articolo non comporta l'applicazione
delle norme previste nell'art.17 della legge 28-1-1977,
n.10, come modificato dall'art.20 della presente legge.
Art.16. RISCOSSIONE
I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla legge
28-1-1977, n.10, e alla presente legge vengono riscossi
con ingiunzione emessa dal sindaco a norma degli articoli
2 e seguenti del testo unico delle disposizioni di
legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato, approvato con Regio decreto 14-4-1910,
n.639.
Art.17. NULLITÀ DEGLI ATTI GIURIDICI RELATIVI
AD EDIFICI
Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma
privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione
o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi
ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è
iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge,
sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi
non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli
estremi della concessione ad edificare o della concessione
in sanatoria rilasciata ai sensi dell'art.13. Tali
disposizioni non si applicano agli atti costitutivi,
modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia
o di servitù.
<<Nel caso in cui sia prevista, ai sensi del precedente
art.11>>, l'irrogazione di una sanzione soltanto
pecuniaria, ma non il rilascio della concessione in
sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere
allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione
medesima.
La sentenza che accerta la nullità degli atti
di cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia
o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto
o trascritto anteriormente alla trascrizione della
domanda diretta a far accertare la nullità degli
atti.
Se la mancata indicazione in atto degli estremi non
sia dipesa dalla insussistenza della concessione al
tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati,
essi possono essere confermati anche da una sola delle
parti mediante atto successivo, redatto nella stessa
forma del precedente, che contenga la menzione omessa.
<<Le nullità di cui al presente articolo
non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive
immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario,
qualora l'immobile si trovi nelle condizioni di cui
all'art.13 della presente legge, dovrà presentare
domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni
dalla notifica del decreto emesso dalla autorità
giudiziaria>>.
Art.18. LOTTIZZAZIONE
Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio
quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione
urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione
delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti
o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali
o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché
quando tale trasformazione venga predisposta attraverso
il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti,
del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche
quali la dimensione in relazione alla natura del terreno
e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici,
il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di
opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi
riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco
la destinazione a scopo edificatorio.
<<Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia
in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o
costituzione o scioglimento della comunione di diritti
reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere
stipulati né trascritti nei pubblici registri
immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il
certificato di destinazione urbanistica contenente
le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano
quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici
censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché
la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima
sia inferiore a 5.000 metri quadrati>>.
Il certificato di destinazione urbanistica deve essere
rilasciato dal sindaco entro il termine perentorio
di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda.
Esso conserva validità per 1 anno dalla data
di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o
di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni
degli strumenti urbanistici.
In caso di mancato rilascio del suddetto certificato
nel termine previsto, esso può essere sostituito
da una dichiarazione dell'alienante <<o di uno
dei condividenti>> attestante l'avvenuta presentazione
della domanda, nonché la destinazione urbanistica
dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti
adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la
prescrizione, da parte dello strumento urbanistico
generale approvato, di strumenti attuativi.
<<I frazionamenti catastali dei terreni non possono
essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se non
è allegata copia del tipo dal quale risulti,
per attestazione degli uffici comunali, che il tipo
medesimo è stato depositato presso il comune>>.
I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti
aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento
catastale, di appezzamenti di terreno di superficie
inferiore a 10000 mq. devono trasmettere, entro 30
giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto
da loro ricevuto o autenticato al sindaco del comune
ove è sito l'immobile.
Nel caso in cui il sindaco accerti l'effettuazione di
lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza
la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare
ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati
nel comma 1 dell'art.6, ne dispone la sospensione.
Il provvedimento comporta l'immediata interruzione
delle opere in corso ed il divieto di disporre dei
suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve
essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.
Trascorsi 90 giorni, ove non intervenga la revoca del
provvedimento di cui al comma precedente, le aree lottizzate
sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile
del comune il cui sindaco deve provvedere alla demolizione
delle opere. In caso di inerzia del sindaco si applicano
le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di
cui all'art.7.
Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i
quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal
comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati,
né in forma pubblica né in forma privata,
dopo la trascrizione di cui allo stesso comma è
prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta
inefficacia del provvedimento del sindaco.
Il comma 4 dell'art.31 della legge 17-8-1942, n.1150,
modificato dall'art.10 della legge 6-8-1967, n.765,
è abrogato.
Le disposizioni di cui sopra si applicano gli atti stipulati
ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici
del catasto dopo l'entrata in vigore della presente
legge, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie,
alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta
ed ai testamenti, <<nonché agli atti costitutivi,
modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia
e di servitù>>.
Art.19. CONFISCA DEI TERRENI
La sentenza definitiva del giudice penale che accerta
che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone
la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle
opere abusivamente costruite.
Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti
di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune
nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione
abusiva.
La sentenza definitiva è titolo per la immediata
trascrizione nei registri immobiliari.
Art.20. SANZIONI PENALI
Salvo che il fatto costituisca più grave reato
e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
<<a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza
delle norme, prescrizioni e modalità esecutive
previste dalla presente legge, dalla legge 17-8-1942,
n.1150, e successive modificazioni e integrazioni,
in quanto applicabili, nonché dai regolamenti
edilizi, degli strumenti urbanistici e dalla concessione>>.
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10
milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei
lavori in totale difformità o assenza della
concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante
l'ordine di sospensione.
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30
milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione
abusiva dei terreni a scopo edilizio, come previsto
dal comma 1 dell'art.18. La stessa pena si applica
anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte
a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico,
ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità
o in assenza della concessione.
Le disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono
quelle di cui all'art.17 della legge 28-1-1977, n.10.
Art.21. SANZIONI A CARICO DI NOTAI
Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai
di atti nulli previsti dagli artt. 17 e 18 e non convalidabili
costituisce violazione dell'art.28 della legge 16-2-1913,
n.89 (che recita: Il notaro non può ricevere
atti:
1) se essi sono espressamente proibiti dalla legge,
o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine
pubblico;
2) se v'intervengano come parti la sua moglie, i suoi
parenti od affini in linea retta, in qualunque grado,
ed in linea collaterale, fino al terzo grado inclusivamente,
ancorché v'intervengano come procuratori, tutori
od amministratori;
3) se contengano disposizioni che interessino lui stesso,
la moglie sua, o alcuno de' suoi parenti od affini
nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia
procuratore per l'atto, da stipularsi, salvo che la
disposizione si trovi in testamento segreto non scritto
dal notaro, o da persona in questo numero menzionata,
ed a lui consegnato sigillato dal testatore.
Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono
applicabili ai casi d'incanto per asta pubblica.
Il notaro può ricusare il suo ministero se le
parti non depositino presso di lui l'importo delle
tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo
che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito
patrocinio, oppure di testamenti), e successive modificazioni,
e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla
legge medesima.
Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto
dall'art.18 sono esonerati da ogni responsabilità
inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni;
l'osservanza della formalità prevista dal comma
6 dello stesso art.18 tiene anche luogo del rapporto
di cui all'art.2 del codice di procedura penale.
Art.22. NORME RELATIVE ALL'AZIONE PENALE
L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane
sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti
amministrativi di sanatoria di cui al presente capo.
Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego
della concessione in sanatoria di cui all'art.13, l'udienza
viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale
amministrativo regionale per una data compresa entro
il terzo mese dalla presentazione del ricorso.
Il rilascio in sanatoria delle concessioni estingue
i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche
vigenti.
Art.23. CONTROLLI PERIODICI MEDIANTE RILEVAMENTI AEROFOTOGRAMMETRICI
Le regioni stabiliscono, con proprie leggi, quali aree
del territorio debbano essere assoggettate a particolare
controllo periodico dell'attività urbanistica
ed edilizia anche mediante rilevamenti aerofotogrammetrici,
ed il conseguente aggiornamento delle scritture catastali.
Le leggi regionali agevolano altresì la costituzione
di consorzi tra comuni per la esecuzione dei rilevamenti
e dei controlli di cui al presente articolo.
Lo Stato contribuisce ad integrare i fabbisogni finanziari
per l'applicazione delle disposizioni del presente
articolo con quota parte degli introiti di competenza
statale di cui al capo IV. Con la legge finanziaria
si provvede alla determinazione della quota da destinare
alla finalità suddetta.
Capo II
SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE URBANISTICHE ED EDILIZIE
Art.24. STRUMENTI PER CUI NON E' RICHIESTA L'APPROVAZIONE
REGIONALE
Salvo che per le aree e per gli ambiti territoriali
individuali dalle regioni come di interesse regionale
in sede di piano territoriale di coordinamento o, in
mancanza, con specifica deliberazione, non è
soggetto ad approvazione regionale lo strumento attuativo
di strumenti urbanistici generali, compresi i piani
per l'edilizia economica e popolare nonché i
piani per gli insediamenti produttivi.
Le regioni emanano norme cui i comuni debbono attenersi
per l'approvazione degli strumenti di cui al comma
precedente, al fine di garantire la snellezza del procedimento
e le necessarie forme di pubblicità e di partecipazione
dei soggetti pubblici e privati. I comuni sono comunque
tenuti a trasmettere alla regione, entro 60 giorni,
copia degli strumenti attuativi di cui al presente
articolo. Sulle eventuali osservazioni della regione
i comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali.
Art.25. SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE
Le regioni entro 180 giorni dalla entrata in vigore
della presente legge emanano norme che:
a) prevedono procedure semplificate per l'approvazione
degli strumenti attuativi in variante agli strumenti
urbanistici generali;
b) definiscono criteri ed indirizzi per garantire l'unificazione
ed il coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi
comunali, nonché per accelerare l'esame delle
domande di concessione e di autorizzazione edilizia;
c) prevedono procedure semplificate per l'approvazione
di varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate
all'adeguamento degli standards urbanistici posti da
disposizioni statali o regionali.
Le norme di cui al comma precedente devono garantire
le necessarie forme di pubblicità e la partecipazione
dei soggetti pubblici e privati, nonché i termini,
non superiori a 120 giorni, entro i quali la regione
deve comunicare al comune le proprie determinazioni.
Trascorsi tali termini i provvedimenti di cui al precedente
comma si intendono approvati.
Le varianti agli strumenti urbanistici non sono soggette
alla preventiva autorizzazione della regione.
La legge regionale stabilisce, altresì, criteri
e modalità cui dovranno attenersi i comuni,
all'atto della predisposizione di strumenti urbanistici,
per l'eventuale regolamentazione, in ambiti determinati
del proprio territorio, delle destinazioni d'uso degli
immobili nonché dei casi in cui per la variazione
di essa sia richiesta la preventiva autorizzazione
del sindaco. La mancanza di tale autorizzazione comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.10 ed
il conguaglio del contributo di concessione se dovuto.
Art.26. OPERE INTERNE
Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione
le opere interne alle costruzioni che non siano in
contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o
approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non
comportino modifiche della sagoma <<della costruzione,
dei prospetti>>, né aumento delle superfici
utili e del numero delle unità immobiliari,
non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni
e delle singole unità immobiliari, non rechino
pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto
riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate
alla lettera A dell'art.2 del decreto ministeriale
2-4-1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97
del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche
costruttive. <<Ai fini dell'applicazione del
presente articolo non è considerato aumento
delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento
di pareti interne o di parti di esse>>.
Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente
all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità
immobiliare deve presentare al sindaco una relazione,
a firma di un professionista abilitato alla progettazione,
che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle
norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie
vigenti.
<<Le sanzioni di cui al precedente art.10 ridotte
di un terzo, si applicano anche nel caso di mancata
presentazione della relazione di cui al precedente
comma>>.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano
nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi
1-6-1939, n.1089, e 29-6-l939, n.1497, e successive
modificazioni ed integrazioni. Gli spazi di cui all'art.18
della legge 6-8-1967, n.765, costituiscono pertinenze
delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 817, 818 e 819 del codice civile.
Art.27. DEMOLIZIONE DI OPERE
In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire
a cura del comune, essa è disposta dal sindaco
su valutazione tecnico - economica approvata dalla
giunta comunale.
I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa
privata, ad imprese tecnicamente e finanziariamente
idonee iscritte all'albo nazionale dei costruttori,
indicate in numero di almeno cinque dal provveditore
regionale alle opere pubbliche.
Nel caso di impossibilità di affidamento dei
lavori, il sindaco ne dà notizia al prefetto,
il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione
della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa
iscritta all'albo nazionale dei costruttori se i lavori
non siano eseguibili in gestione diretta.
Il rifiuto ingiustificato da parte dell'impresa di eseguire
i lavori comporta la sospensione dell'albo per un anno.
Art.28. VALORE VENALE DELL'IMMOBILE
L'ufficio tecnico erariale è tenuto a determinare,
entro 120 giorni dalla richiesta del comune, il valore
venale degli immobili in relazione alla applicazione
delle sanzioni previste dalla presente legge.
Capo III
RECUPERO URBANISTICO DI INSEDIAMENTI ABUSIVI
Art.29. VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI E POTERI
NOMINATIVI DELLE REGIONI
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge le regioni disciplinano con proprie leggi la
formazione, adozione e approvazione delle varianti
agli strumenti urbanistici generali finalizzati al
recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, esistenti
al 1o ottobre 1983, entro un quadro di convenienza
economica e sociale. Le varianti devono tener conto
dei seguenti princìpi fondamentali:
a) realizzare una adeguata urbanizzazione primaria e
secondaria;
b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico,
archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico;
c) realizzare un razionale inserimento territoriale
ed urbano dell'insediamento.
La legge regionale stabilisce altresì:
a) i criteri e i termini ai quali devono attenersi i
comuni per la individuazione e la perimetrazione degli
insediamenti abusivi;
b) i criteri ai quali devono attenersi i comuni qualora
gli insediamenti abusivi ricadano in zona dichiarata
sismica;
c) i casi in cui la formazione delle varianti è
obbligatoria;
d) le procedure per l'approvazione delle varianti, precisando
i casi nei quali non è richiesta l'approvazione
regionale;
e) i criteri per la formazione di consorzi, anche obbligatori,
fra proprietari di immobili;
f) il programma finanziario per la attuazione degli
interventi previsti con carattere pluriennale;
g) la definizione degli oneri di urbanizzazione e le
modalità di pagamento degli stessi in relazione
alla tipologia edilizia, alla destinazione d'uso, alla
ubicazione, al convenzionamento, anche mediante atto
unilaterale d'obbligo, da parte dei proprietari degli
immobili.
Decorso il termine di 90 giorni, di cui al comma 1,
e fino alla emanazione delle leggi regionali, gli insediamenti
avvenuti in tutto o in parte abusivamente, fermi restando
gli effetti della mancata presentazione dell'istanza
di sanatoria previsti dall'art.40, possono formare
oggetto di apposite varianti agli strumenti urbanistici
al fine del loro recupero urbanistico, nel rispetto
comunque dei princìpi di cui al comma 1 e delle
previsioni di cui alle lettere e), f), e g) del precedente
comma 2.
L'attuazione delle varianti di cui ai commi precedenti
può essere assegnata in concessione ad imprese
o ad associazioni di imprese o a loro consorzi; tale
concessione è accompagnata da apposita convenzione
nella quale sono tra l'altro precisati i contenuti
economici e finanziari degli interventi di recupero
urbanistico.
Art.30. FACOLTÀ E OBBLIGHI DEI COMUNI
In luogo della indennità di esproprio, i proprietari
di lotti di terreno, vincolati a destinazioni pubbliche
a seguito delle varianti di cui all'art.29, possono
chiedere che vengano loro assegnati equivalenti lotti
disponibili nell'ambito dei piani di zona di cui alla
legge 18-4-1962, n.167, per costruirvi, singolarmente
o riuniti in cooperativa, la propria prima abitazione.
Per i fini previsti dal presente comma e dal successivo
secondo comma 2, i comuni che procedono all'adozione
delle varianti di cui all'art.29 devono comunque provvedere,
anche se non obbligati ai sensi delle norme vigenti,
alla formazione dei piani di zona previsti dalla legge
18-4-1962, n.167, senza tener conto del limite minimo
del 40% di cui all'art.2, comma 3, della legge 28-1-1977,
n.10, ovvero procedere agli opportuni ampliamenti dei
piani già approvati. I proprietari di terreni,
coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo
principale, possono chiedere al comune, in luogo dell'indennità
di esproprio, l'assegnazione in proprietà di
equivalenti terreni, facenti parte del patrimonio disponibile
delle singole amministrazioni comunali, per continuare
l'esercizio dell'attività agricola.
I proprietari degli edifici per i quali è prevista
la demolizione possono chiedere l'assegnazione di un
lotto nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge
18-4-1962, n.167, per costruirvi la propria prima abitazione.
I soggetti abitanti, a titolo di proprietà o
di locazione decorrente da data certa, anteriore all'entrata
in vigore della presente legge, in edifici, ultimati
ai sensi del comma 2 dell'art.31 della presente legge,
alla data del 1o ottobre 1983, dei quali è prevista
la demolizione, a seguito dell'approvazione degli strumenti
di recupero urbanistico, sono preferiti, purché
abbiano versato i contributi ex Gescal per almeno 5
anni, a parità di punteggio nella graduatoria
di assegnazione in locazione di alloggi cui abbiano
titolo a norma di legge.
Capo IV
OPERE SANABILI. SOGGETTI LEGITTIMATI. CONSERVAZIONE
DEI RAPPORTI SORTI SULLA BASE DI DECRETI LEGGE NON
CONVERTITI
Art.31. SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE
Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione
o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni
e di altre opere che risultino essere state ultimate
entro la data del 1o ottobre 1983 ed eseguite:
a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione
a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento,
ovvero in difformità dalle stesse;
b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione
annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace,
ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento
di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede
giudiziaria o amministrativa.
Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si
intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato
eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero,
quanto alle opere interne agli edifici già esistenti
e a quelle non destinate alla residenza, quando esse
siano state completate funzionalmente.
Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi
possono altresì provvedere coloro che hanno
titolo, ai sensi della legge 28-1-1977, n.10, a richiedere
la concessione edilizia o l'aurizzazione nonché,
salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni
altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria
medesima.
Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati
in applicazione delle disposizioni dell'art.6 del decreto
legge 31-7-1982, n.486, dell'art.9 del decreto legge
30-9-1982, n.688, e del decreto legge 5-10-1983, n.529,
non convertiti in legge. Restano fermi i rapporti giuridici
sorti sulla base delle medesime disposizioni anche
ai fini dei provvedimenti che i comuni, in ordine alle
richieste di sanatoria già presentate, devono
adottare per la definitiva determinazione dell'oblazione
ai sensi della presente legge.
Per le opere ultimate anteriormente al 1o settembre
1967 per le quali era richiesto, ai sensi dell'art.31,
comma 1, della legge 17-8-1942, n.1150, e dei regolamenti
edilizi comunali, il rilascio della licenza di costruzione,
i soggetti di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo
conseguono la concessione in sanatoria previo pagamento,
a titolo di oblazione, della somma determinata a norma
dell'art.34 della presente legge.
Art.32. OPERE COSTRUTTIVE SU AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO
<<Fatte salve le fattispecie previste dall'art.33,
il rilascio della concessione o della autorizzazione
in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte
a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti nei parchi
nazionali e regionali, è subordinato al parere
favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela
del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso
dalle suddette amministrazioni entro 180 giorni dalla
domanda, "il richiedente può impugnare
il silenzio-rifiuto della relativa amministrazione.
Il parere non è richiesto quando si tratti di
violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura
o la superficie coperta che non eccedano il 2% delle
misure prescritte>> (così modificato dal
comma 2 dell'art.12 L.68/88).
<<Per le opere eseguite su immobili soggetti alla
legge 29-6-1939, n.1497, e al D.L. 27-6-1985, n.312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8-8-1985,
n.431, relativi ad ampliamenti o tipologie d'abuso
che non comportano aumento di superfice o di volume,
il parere deve essere rilasciato entro 120 giorni;
trascorso tale termine il parere stesso si intende
reso in senso favorevole>> (così aggiunto
dall'art.39, comma 7, L.724/94).
Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate,
le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro
esecuzione e che risultino:
a) in difformità dalla legge 2-2-1974, n.64,
e successive modificazioni, quando possano essere collaudate
secondo il disposto del comma 4 dell'art.35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono
la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici,
purché non in contrasto con le previsioni delle
varianti di recupero di cui al capo III;
c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale
1-4-1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.96
del 13-4-1968, sempre che le opere stesse non costituiscano
minaccia alla sicurezza del traffico.
Qualora non si verifichino le condizioni di cui alle
precedenti lettere, si applicano le disposizioni dell'art.33.
Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà
dello Stato o di enti pubblici territoriali, in assenza
di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il
rilascio della concessione o dell'autorizzazione in
sanatoria è subordinato anche alla disponibilità
dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle
condizioni previste dalle leggi statali o regionali
vigenti, l'uso del suolo su cui anche alla disponibilità
dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle
condizioni previste dalle leggi statali o regionali
vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione.
<<La disponibilità all'uso del suolo,
anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo
Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari
entro il termine di 180 giorni dalla richiesta. La
richiesta di disponibilità all'uso del suolo
deve essere limitata alla superficie occupata dalle
costruzioni oggetto della sanatoria, oltre a quelle
delle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo
di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato.
Salve le condizioni previste da leggi regionali, il
valore è stabilito dall'ufficio tecnico erariale
competente per territorio sulla base di quello del
terreno all'epoca della costruzione aumentato dell'importo
corrispondente alla variazione del costo della vita
così come definito dall'Istat al momento della
determinazione di tale valore. L'atto di disponibilità,
regolato con convenzione di cessione del diritto di
superficie per una durata massima di anni 60, è
stipulato dall'ente proprietario non oltre 6 mesi dal
versamento dell'importo come sopra determinato>>
(come aggiunto dall'art.2 L.68/88).
Per le costruzioni ricadenti in aeree comprese fra quelle
di cui all'art.21, della legge 17-8-1942, n.1150, il
rilascio alla concessione o della autorizzazione in
sanatoria è subordinato alla acquisizione della
proprietà dell'area stessa previo versamento
del prezzo, che è determinato dall'ufficio tecnico
erariale in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento
dell'area.
Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi
del presente articolo si applicano le sanzioni previste
dal capo I.
Art.33. OPERE NON SUSCETTIBILI DI SANATORIA
Le opere di cui all'art.31 non sono suscettibili di
sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti
vincoli, qualora questi comportino inedificabilità
e siano stati imposti prima della esecuzione delle
opere stesse:
a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché
dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici,
artistici, architettonici, archeologici, paesistici,
ambientali, idrogeologici;
b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa
delle coste marine, lacuali e fluviali;
c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa
militare e della sicurezza interna;
d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità
delle aree.
Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere
realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla
tutela della legge 1-6-1939, n.1089, e che non siano
compatibili con la tutela medesima.
Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi
del presente articolo si applicano le sanzioni previste
dal capo I.
Art.34. SOMMA DA CORRISPONDERE A TITOLO DI OBLAZIONE
I soggetti di cui al primo e terzo comma dell'art.31
hanno titolo, fermo il disposto di cui all'art.37,
a conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria
delle opere abusive previo versamento all'erario, a
titolo di oblazione, di una somma determinata, con
riferimento alla parte abusivamente realizzata, secondo
le prescrizioni dell'allegata tabella, in relazione
al tipo di abuso commesso e al tempo in cui l'opera
abusiva è stata ultimata.
Salvo i casi di cui al comma 5 del presente articolo,
la somma dovuta a titolo di oblazione di cui all'allegata
tabella è moltiplicata per 1,2, per 2 o per
3, a seconda che le opere abusive abbiano una superficie
complessiva superiore, rispettivamente, a 400, 800
o 1.200 metri quadrati.
Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata
al solo scopo di essere destinata a prima abitazione
del richiedente la sanatoria e questi vi risieda all'atto
dell'entrata in vigore della presente legge, la somma
dovuta a titolo di oblazione è ridotta di un
terzo. Tale riduzione si applica anche ai casi in cui
l'alloggio destinato a prima abitazione, ancorché
ultimato ai sensi del secondo comma dell'art.31 della
presente legge, non sia ancora abitabile. Sono escluse
da tale agevolazione le abitazioni qualificate di lusso
ai sensi del decreto ministeriale 2-8-1969, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.218 del 27 agosto 1969,
nonché quelle classificate catastalmente nella
categoria A/1. Tale agevolazione si applica per i primi
150 metri quadrati di superficie complessiva.
Qualora ricorrano le condizioni e non sussistano le
esclusioni di cui al comma precedente, i soggetti che
stipulino con il comune la convenzione o sottoscrivano
l'atto unilaterale d'obbligo di cui agli articoli 7
e 8 della legge 28-1-1977, n.10, sono tenuti alla corresponsione
dell'oblazione nella misura del 50% di quella determinata
ai sensi del "terzo" comma del presente articolo.
<<Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od
acquistata nel territorio del comune ove il richiedente
la sanatoria abbia la residenza, o in comune contermine,
per essere adibita a prima abitazione di parenti di
primo grado, l'ammontare dell'oblazione è ridotto
nelle misure indicate ai commi 3 e 4, sempre che non
sussistano le esclusioni di cui ai medesimi commi e
venga sottoscritto atto unilaterale d'obbligo ai sensi
e per gli effetti di cui all'art.7 della legge 28-1-1977,
n.10.
Le disposizioni del comma 3 si applicano anche in caso
di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli
interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo
31, comma 1, della legge 5-8-1978, n.457, sempre che
ricorrano le condizioni di cui allo stesso comma 3>>
(parte inserita dall'art.3 della L.68/88).
Nei casi appresso indicati gli importi di cui all'allegata
tabella sono ridotti del 50% e l'oblazione è
determinata come segue:
a) è ridotta di un terzo qualora le opere abusive
riguardino costruzioni o impianti destinati all'attività
industriale o artigianale con una superficie coperta
complessiva inferiore a 3.000 metri quadrati; è
invece moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie
sia superiore a 6.000 metri quadrati;
b) è ridotta di un terzo qualora le opere abusive
riguardino costruzioni destinate ad attività
di commercio con una superficie complessiva inferiore
a 50 metri quadrati o con l'eventuale superficie minima
prevista a norma di legge; è invece moltiplicata
per 1,5 o per 2 qualora tale superficie sia superiore,
rispettivamente, a 500 metri quadrati o a 1.500 metri
quadrati;
c) è ridotta di un terzo (come da art. 39, comma
16, L.724/94, questa riduzione è aumentata del
50%) qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività
sportiva, culturale o sanitaria, o ad opere religiose
o a servizio di culto;
d) è ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva
sia destinata ad attività turistico-ricettiva
o agrituristica ed abbia una superficie utile complessiva
non superiore a 500 metri quadrati; è invece
moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie sia superiore
a 800 metri quadrati;
e) è ridotta del 50% qualora l'opera abusiva
sia realizzata nelle zone agricole in funzione della
conduzione del fondo e delle esigenze produttive dei
coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli a
titolo principale.
Art.35. PROCEDIMENTO PER LA SANATORIA
La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria
deve essere presentata al comune interessato entro
il termine perentorio <<del 30 giugno 1987>>
(così modificato dall'art.1, comma 1, L.68/88
la stessa legge, dispone un aumento del 2% dalla somma
dovuta, a titolo di oblazione, per ogni mese o frazione
di mese dal 1o aprile 1986 al 30 settembre 1986 e del
3% dal 1o ottobre 1986 al 30 giugno 1987). La domanda
è corredata dalla prova dell'eseguito versamento
dell'oblazione, nella misura dovuta secondo l'allegata
tabella, ovvero di una somma pari ad un terzo dell'oblazione,
quale prima rata.
Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il
1o ottobre 1983, la cui licenza, concessione od autorizzazione
venga annullata, ovvero dichiarata decaduta o inefficace
successivamente all'entrata in vigore della presente
legge, il decorso del termine di 120 giorni inizia
dal giorno della notificazione o comunicazione alla
parte interessata del relativo provvedimento.
Alla domanda devono essere allegati:
a) una descrizione delle opere per le quali si chiede
la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;
b) una apposita dichiarazione, corredata di documentazione
fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori
relativi; quando l'opera abusiva supera i 450 metri
cubi, devono altresì essere presentati, entro
il termine stabilito per il versamento della "seconda"
rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni
e sullo stato delle opere e una certificazione redatta
da un tecnico abilitato all'esercizio della professione
attestante l'idoneità statica delle opere eseguite.
<<Qualora l'opera per la quale viene presentata
istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata,
tale certificazione non è necessaria se non
è oggetto di richiesta motivata da parte del
sindaco>> (come aggiunto dal dell'art.4 della
legge 13-3-1988, n.68).
c) un certificato di residenza, di data non anteriore
a tre mesi nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art.34,
nonché copia della dichiarazione dei redditi
nell'ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'art.36;
d) un certificato di iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore
a tre mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa
è situata nei locali per i quali si chiede la
concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal
comma 5 dell'art.34;
e)(soppressa dal comma 2 dell'art.4, L.13-3-1988, n.68).
<<Con decreto del Ministero dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, sono determinati entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto legge 12-1-1988, n.2, gli accertamenti
da eseguire al fine della certificazione di cui alla
lettera b) del comma precedente, anche in deroga alle
leggi 9-7-1908, n.445 e successive modificazioni, 5-11-1971,
n.1086, 2-2-1974, n.64, e 14-5-1981, n.219, e relative
norme tecniche. Con lo stesso decreto possono essere
previste deroghe anche alle disposizioni della legge
2-2-1974, n.64, riguardanti le altezze degli edifici
anche in rapporto alla larghezza stradale e sono determinate
altresì le disposizioni per l'adeguamento antisismico
degli edifici, tenuto conto dei criteri tecnici già
stabiliti con le ordinanze concernenti la riparazione
degli immobili colpiti dal terremoto>> (così
modificato dall'art.4, L.68/88). <<Per le costruzioni
realizzate prima della dichiarazione di sismicità
della zona, gli accertamenti sono eseguiti senza tener
conto della dichiarazione stessa>> (parte aggiunta
dall'art.2 della L.780/85).
<<Nei casi di non idoneità statica delle
costruzioni esistenti in zone non dichiarate sismiche
deve altresì essere presentato al comune un
progetto di completo adeguamento redatto da un professionista
abilitato ai sensi della legge 2-2-1974, n.64, da realizzare
entro 3 anni dalla data di presentazione della domanda
di concessione in sanatoria. In tal caso la certificazione
di cui alla lettera b) del comma 3 deve essere presentata
al comune entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione
dell'intervento di adeguamento>>.
<<Nei casi di costruzioni di cui all'art.1 della
legge 5-11- 1971, n.1086, deve essere effettuato il
deposito del progetto di completo adeguamento nei termini
e nei modi prescritti dagli artt. 4 e 7 della legge
medesima. Il certificato di idoneità statica
è depositato negli stessi termini quando non
occorra procedere all'adeguamento; negli altri casi,
nel termine di cui al comma precedente.
Per le costruzioni eseguite nei comuni dichiarati sismici
dopo la realizzazione delle costruzioni stesse si applicano
le disposizioni di cui al precedente comma e per esse
non si tiene conto delle disposizioni in materia, ai
sensi dell'art.2 del decreto-legge 20-11-1985, n.656,
convertito dalla legge 24-12- 1985, n.780.
Per le costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a
vincolo sismico prima della realizzazione delle costruzioni
stesse, nel progetto di adeguamento, da redigersi in
caso di inidoneità sismica delle strutture e
da presentarsi al comune prima dell'inizio dei lavori,
si deve tener conto, qualunque sia la loro volumetria,
del grado di sismicità della zona su cui esse
sorgono, tenendo presenti le disposizioni emanate con
il decreto di cui al comma 4, per l'esecuzione dei
suddetti lavori di adeguamento, da completarsi entro
3 anni dalla data di presentazione della domanda di
concessione in sanatoria, non occorre alcuna autorizzazione
da parte dell'amministrazione preposta alla tutela
del vincolo sismico. Nella fattispecie, la certificazione,
da presentare al comune entro 30 giorni dalla data
di ultimazione dell'intervento, con la quale l'idoneità
sismica della costruzione viene attestata da un professionista
abilitato, sostituisce a tutti gli effetti il certificato
prescritto dalle disposizioni vigenti in materia sismica.
Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione
in sanatoria, qualsivoglia sia la struttura della costruzione,
è subordinato, per quanto riguarda il vincolo
sismico, soltanto al deposito presso l'amministrazione
preposta alla tutela del vincolo stesso sia dell'eventuale
progetto di adeguamento prima dell'inizio dei lavori
che della predetta certificazione di idoneità
sismica entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei
lavori stessi. Una copia di quest'ultima con l'attestazione
dell'avvenuto deposito verrà restituita all'interessato.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche
per quelle costruzioni in zona sismica per le quali
il reato è stato dichiarato estinto per qualsiasi
causa.
Ove all'adeguamento sismico prescritto non si provveda
nei termini previsti dalla legge, il sindaco ha facoltà
di fare eseguire i lavori in danno degli inadempienti>>
(così modificato dal comma 4 dell'art.4 della
L.68/88).
Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda,
l'interessato integra, ove necessario, la domanda a
suo tempo presentata e provvede a versare la seconda
rata dell'oblazione dovuta, pari ad un terzo dell'intero,
maggiorato del 10% "in ragione di anno" La
terza e l'ultima rata, maggiorata del 10% "in
ragione di anno" è versata entro i successivi
60 giorni.
Per le costruzioni ed altre opere di cui al comma 1
dell'art.31, realizzate in comprensori la cui lottizzazione
sarebbe dovuta avvenire a norma dell'art.8 della legge
6-8-1967, n.765, il versamento dovuto per l'oblazione
di cui all'art.31 non costituisce titolo per ottenere
il rilascio della concessione edilizia in sanatoria,
che resta subordinata anche all'impegno di partecipare
pro quota agli oneri di urbanizzazione dell'intero
comprensorio in sede di stipula della convenzione.
Decorsi 120 giorni dalla presentazione della domanda
e, comunque, dopo il versamento della seconda rata
dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione
o autorizzazione in sanatoria può completare
sotto la propria responsabilità le opere di
cui all'art.31 non comprese tra quelle indicate dall'art.33.
A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio
intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione
avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi,
ed inizia i lavori non prima di 30 giorni dalla data
della notificazione. L'avvenuto versamento della prima
e della seconda rata, seguito da garanzia fidejussoria
per il residuo, abilita gli istituti di credito a concedere
mutui fondiari ed edilizi. I lavori per il completamento
delle opere di cui all'art.32 possono essere eseguiti
solo dopo che siano stati espressi i parere delle competenti
amministrazioni. I lavori per il completamento delle
opere di cui al comma 4 dell'art.32 possono essere
eseguiti solo dopo che sia stata dichiarata la disponibilità
dell'ente proprietario a concedere l'uso del suolo.
Il sindaco, esaminata la domanda di concessione o di
autorizzazione, previ i necessari accertamenti, invita,
ove lo ritenga necessario, l'interessato a produrre
l'ulteriore documentazione; quindi determina in via
definitiva l'importo dell'oblazione e rilascia, salvo
in ogni caso il disposto dell'art."37" la
concessione o l'autorizzazione in sanatoria contestualmente
alla esibizione da parte dell'interessato della ricevuta
del versamento all'erario delle somme a conguaglio,
<<nonché della prova dell'avvenuta presentazione
all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria
ai fini dell'accatastamento>> (così modificato
dal comma 5, art.4, L.68/88).
Il diniego di sanatoria è notificato al richiedente.
Ogni controversia relativa all'oblazione è devoluta
alla competenza dei tribunali amministrativi regionali,
i quali possono disporre dei mezzi di prova previsti
dall'art.16 della legge 28-1- 1977, n.10.
Fermo il disposto del primo comma dell'art.40 e con
l'esclusione dei casi di cui all'art.33, decorso il
termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione
della domanda, quest'ultima si intende accolta ove
l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme
eventualmente dovute a conguaglio: <<e alla presentazione
all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria
all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive
l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti>>
(frase inserita dal comma 6, art.4, L.68/88).
Nelle ipotesi previste nell'art.32, il termine di cui
al comma 12 del presente articolo decorre dall'emissione
del parere previsto dal comma 1 dello stesso art.32.
<<A seguito della concessione e autorizzazione
in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato
di abitabilità o agibilità anche in deroga
ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora
le opere sanate non contrastino con le disposizioni
vigenti in materia di sicurezza statica, attestata
dal certificato di idoneità di cui alla lettera
b) del comma 3 e di prevenzione degli incendi e degli
infortuni>> (modificato dal comma 7, art.4, L.68/88).
Le modalità di versamento dell'oblazione sono
determinate con decreto del Ministro delle finanze,
da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.
<<Qualora dall'esame della documentazione risulti
un credito a favore del presentatore della domanda
di concessione in sanatoria, certificato con attestazione
rilasciata dal sindaco, l'interessato può presentare
istanza di rimborso all'intendenza di finanza territorialmente
competente>> (aggiunto dal comma 8, art.4, L.68/88).
Art.36. RATEIZZAZIONE
<<Nell'ipotesi di cui al comma 3 e 4 dell'art.34
i soggetti che posseggono, alla data di entrata in
vigore della presente legge, i requisiti di reddito
per essere assegnatari in locazione di un alloggio
di edilizia pubblica sovvenzionata possono, allegando
l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun
componente del nucleo familiare, versare all'atto della
presentazione della domanda la prima rata in misura
pari a un ventesimo dell'oblazione determinata secondo
il disposto dei menzionati commi. La restante parte
dell'oblazione, determinata in via provvisoria, è
suddivisa fino a un massimo di 19 rate trimestrali
di eguale importo.
Nell'ipotesi di cui al comma 3 e 4 dell'art.34 i soggetti
che posseggono, alla data di entrata in vigore della
presente legge, i requisiti di reddito per accedere
ai mutui agevolati dell'edilizia residenziale pubblica
possono versare la prima rata in misura pari a un dodicesimo
di quella dell'oblazione determinata secondo il disposto
dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione
è suddivisa fino a un massimo di 11 rate trimestrali
di eguale importo>> (così modificato dall'art.5,
L.68/88).
<<Per coloro che godono delle agevolazioni di
cui ai commi precedenti, le rate successive alla prima
sono maggiorate del tasso di interesse del 10% in ragione
d'anno>>.
Le rate di cui ai commi precedenti non possono comunque
essere inferiori a lire 150.000.
Il nominativo dei beneficiari è trasmesso dal
comune al Ministero delle finanze per l'inserimento
nelle categorie di cui ai decreti concernenti i criteri
per l'effettuazione dei controlli fiscali globali.
Art.37. CONTRIBUTO DI CONCESSIONE
Il versamento dell'oblazione non esime i soggetti di
cui all'art.31, comma 1 e 3, dalla corresponsione al
comune, ai fini del rilascio della concessione, del
contributo previsto dall'art.3 della legge 28-1-1977,
n.10, ove dovuto.
Le regioni possono modificare, ai fini della sanatoria,
le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della
legge 28-1-1977, n.10; la misura del contributo di
concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni,
alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione
in riferimento all'ampiezza e all'andamento demografico
dei comuni, nonché alle loro caratteristiche
geografiche, non può risultare inferiore al
50% di quello determinato secondo le disposizioni vigenti
<<all'entrata in vigore della presente legge>>.
Le regioni possono inoltre prevedere la corresponsione
di un contributo ai fini del rilascio della concessione
in sanatoria per opere realizzate dopo il 1o settembre
1967 e prima del 30 gennaio 1977, in misura non superiore,
comunque, a quello previsto per le opere di urbanizzazione;
sempreché tali opere non siano state già
eseguite a cura e spese degli interessati. A scomputo
totale o parziale della quota dovuta il concessionario,
o i concessionari eventualmente riuniti in consorzio,
possono obbligarsi a realizzare direttamente opere
di urbanizzazione indicate dal comune, con le modalità
e le garanzie da questo stabilite.
Il potere di legiferare ai sensi del comma 2 e 3 è
esercitato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge; decorso inutilmente tale termine si
applicano le norme vigenti <<all'entrata in vigore
della presente legge>>.
Art.38. EFFETTI DELLA OBLAZIONE E DELLA CONCESSIONE
IN SANATORIA
La presentazione entro il termine perentorio della domanda
di cui all'art.31. accompagnata dalla attestazione
del versamento della somma di cui al comma 1 dell'art.35,
sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni
amministrative.
L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati
di cui all'art.41 della legge 17-8-1942, n.1150, e
successive modifiche, e all'art.17 della legge 28-1-1977,
n.10 come modificato dall'art.20 della presente legge,
nonché quelli di cui all'art.221 del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto
27-7-1934, n.1265, <<e agli articoli 13, comma
1, 14, 15, 16 e 17 della legge 5-11-1971, n.1086>>.
<<Essa estingue altresì i reati di cui
all'art.20 della legge 2-2-1974, n.64, nonché
i procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative.
Qualora l'immobile appartenga a più proprietari,
l'oblazione versata da uno di essi estingue il reato
anche nei confronti degli altri comproprietari>>
(testo aggiunto dall'art.6, L.68/88).
Ove nei confronti del richiedente la sanatoria sia intervenuta
sentenza definitiva di condanna per i reati previsti
dal comma precedente, viene fatta annotazione della
oblazione nel casellario giudiziale. In tale caso non
si tiene conto della condanna ai fini dell'applicazione
della recidiva e del beneficio della sospensione condizionale
della pena.
Concessa la sanatoria, non si applicano le sanzioni
amministrative, ivi comprese le pene pecuniarie e le
sovrattasse previste per le violazioni delle disposizioni
in materia di imposte sui redditi relativamente ai
fabbricati abusivamente eseguiti, sempre che le somme
dovute a titolo di oblazione siano state corrisposte
per intero. <<Copia del provvedimento di sanatoria
viene trasmessa dal sindaco al competente ufficio distrettuale
delle imposte dirette>>.
I soggetti indicati all'art.6 della presente legge,
diversi dal proprietario, che intendano fruire dei
benefici penali di cui al presente articolo ovvero
di quelli di cui al successivo art.39, devono presentare
al comune autonoma domanda di oblazione, con le modalità
di cui all'art.35.
La somma dovuta viene determinata nella misura del 30%
rispetto a quella applicabile al proprietario ai sensi
dell'art.34. Si applicano le procedure previste dagli
artt. 35 e 36.
Art.39. EFFETTI DEL DINIEGO DI SANATORIA
L'effettuazione dell'oblazione, qualora le opere non
possano conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali
<<di cui all'art.38>>. Le sanzioni amministrative
consistenti nel pagamento di una somma di denaro sono
ridotte in misura corrispondente all'oblazione versata
se l'interessato dichiari di rinunciare al rimborso.
Art.40. MANCATA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda
di cui all'art.31 per opere abusive realizzate in totale
difformità o in assenza della licenza o concessione,
ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle
omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi
dolosamente infedele, <<si applicano le>>
sanzioni di cui al capo I. Le stesse sanzioni si applicano
se, presentata la domanda non viene effettuata l'oblazione
dovuta.
Gli atti tra vivi aventi per oggetti diritti reali,
esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione
di diritti di garanzia o di servitù, relativi
ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere
rogati se da essi non risultano, per dichiarazione
dell'alienante, <<gli estremi della licenza o
della concessione ad edificare o della concessione
rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art.31>>
<<ovvero se agli stessi non viene allegata la
copia per il richiedente della relativa domanda, munita
degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia
autentica di uno degli esemplari della domanda medesima,
munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e
non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento
delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto
comma dell'art.35>> (così modificato dal
comma 1 dell'art.7, L.68/88). Per le opere iniziate
anteriormente al 1o settembre 1967, in luogo degli
estremi della licenza edilizia può essere prodotta
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata
dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e
per gli effetti dell'art.4 della legge 4-1-1968, n.15
attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore
al 2 settembre 1967. Tale dichiarazione può
essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero
in documento separato da allegarsi all'atto medesimo.
<<Per gli edifici di proprietà comunale,
in luogo degli estremi della licenza edilizia o della
concessione di edificare, possono essere prodotti quelli
della deliberazione con la quale il progetto è
stato approvato o l'opera autorizzata>> (frase
inserita dal comma 1 dell'art.7, L.68/88).
<<Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti
rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia
dipesa dall'insussistenza della licenza o della concessione
o dalla inesistenza della domanda di concessione in
sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati
stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia
stata iniziata successivamente al 1o settembre 1967,
essi possono essere confermati anche da una sola delle
parti mediante atto successivo, redatto nella stessa
forma del precedente, che contenga la menzione omessa
o al quale siano allegata la dichiarazione sostitutiva
di atto notorio o la copia della domanda indicate al
comma precedente>>.
Si applica in ogni caso il disposto del comma 3 dell'art.17
<<e del comma 1 dell'art.21>>.
<<Le nullità di cui al comma 2 del presente
articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti
da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali
nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione
straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa>>.
<<Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle
previsioni di sanabilità di cui al capo IV della
presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante
da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può
essere presentata entro 120 giorni dall'atto di trasferimento
dell'immobile purché le ragioni di credito per
cui si interviene o procede siano di data anteriore
all'entrata in vigore della presente legge>>
(sostituito dal comma 2 dell'art.7, L.68/88).
Art.41. ESECUZIONE DELLE SANZIONI AI FINI DELLA COMMERCIABILITÀ
DEI BENI
Ai fini della commerciabilità dei beni, possono
essere stipulati gli atti aventi per oggetto diritti
reali relativi ad immobili <<la cui costruzione
sia stata iniziata successivamente al 1o settembre
1967>> per i quali sia esibita idonea certificazione
rilasciata dall'autorità competente che attesti
l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni
dei <<provvedimenti sanzionatori adottati ai
sensi dell'art.41 della legge 17-8-1942, n.1150, modificato
dall'art.13 della legge 6-8-1967, n.765, per il caso
di opere eseguite senza la licenza di costruzione o
in base a licenza annullata, e ai sensi del comma 9
dell'art.15 della legge 28-1-1977, n.10>>. Degli
estremi dei documenti esibiti dovrà farsi menzione
in atto; si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo
comma dell'art.17 <<e del comma 1 dell'art.21>>
della presente legge.
Il pagamento delle sanzioni pecuniarie produce gli effetti
di cui al penultimo comma dell'art.35.
La certificazione di cui al comma 1 è rilasciata
dalla competente autorità entro 30 giorni dalla
presentazione della domanda; trascorso inutilmente
tale termine, essa può essere sostituita da
una dichiarazione dell'alienante attestante l'avvenuto
integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti
di cui al comma 1, accompagnata dalla copia conforme
della domanda di rilascio della certificazione. <<Le
disposizioni di cui sopra non si applicano comunque
agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di
diritti reali di garanzia o di servitù>>.
Art.42. PREVALENZA SULLE LEGGI SPECIALI
Le disposizioni del presente capo prevalgono sulla diversa
disciplina procedimentale stabilita dalla legge 16-4-1973,
n.171, e dal decreto del Presidente della Repubblica
20-9-1973, n.791.
Art.43. PROCEDIMENTI IN CORSO
L'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora
eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti
pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento
della sanatoria.
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo
si considerano inoppugnabili i provvedimenti per i
quali è intervenuta sentenza del Consiglio di
Stato ancorché sia pendente il termine per il
ricorso alla Corte di cassazione per motivi attinenti
alla giurisdizione.
In ogni caso non sono ripetibili le somme già
riscosse e restano ferme le altre sanzioni già
eseguite, ancorché in forza di provvedimenti
non ancora inoppugnabili.
Le somme versate si scomputano dal contributo di concessione.
Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate
per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali
limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori
che siano strettamente necessari alla loro funzionalità.
Il tempo di commissione dell'abuso e di riferimento
per la determinazione dell'oblazione sarà individuato
nella data del primo provvedimento amministrativo o
giurisdizionale. La medesima disposizione per determinare
l'oblazione è applicabile in ogni altro caso
in cui i suddetti provvedimenti abbiano interrotto
le attività edificatorie.
Art.44. SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI
Dalla data di entrata in vigore della presente legge
e fino alla scadenza dei termini fissati dall'art.35,
sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali
e la loro esecuzione, quelli penali nonché quelli
connessi all'applicazione dell'art.15 della legge 6-8-1967,
n.765, attinenti al presente capo. <<La sospensione
di cui al comma precedente non si applica ai procedimenti
cautelari avanti agli organi di giurisdizione amministrativa,
previsti dall'art.21, ultimo comma, della legge 6-
12-1971, n.1034>>. <<Decorso il termine
del 30-9-1986 senza che sia stata presentata domanda
di concessione o autorizzazione in sanatoria, la sospensione
di cui al precedente comma 1 perde efficacia>>
(sostituito dall'art.3, L.780/85).
<<I procedimenti sospesi possono essere ripresi
a richiesta degli interessati>> (parte inserita
dall'art.8, L.68/88).
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art.45. AZIENDE EROGATRICI DI SERVIZI PUBBLICI
<<E' vietato a tutte le aziende erogatrici di
servizi pubblici somministrare le loro forniture per
l'esecuzione di opere prive di concessione, nonché
ad opere prive di concessione ad edificare iniziate
dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati
stipulati contratti di somministrazione anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge.
Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare
alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della
legge 4-1-1968, n.15, indicante gli estremi della concessione
ad edificare, o, per le opere abusive, gli estremi
della concessione in sanatoria ovvero copia della domanda
di concessione in sanatoria corredata della prova del
pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione
per intero nell'ipotesi dell'art.13 e limitatamente
alle prime due rate nell'ipotesi dell'art.35. Il contratto
stipulato in difetto di tali dichiarazioni è
nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui
sia imputabile la stipulazione del contratto stesso,
è soggetto ad una sanzione pecuniaria da lire
5 milioni a lire 15 milioni. Per le opere che già
usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della
documentazione di cui al precedente comma, può
essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda
erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera
già usufruisce di un pubblico servizio>>.
<<Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio
1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia
può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro
avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art.4
della legge 4-1-1968, n.15, attestante che l'opera
è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio
1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta
e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento
separato da allegarsi al contratto medesimo>>.
Art.46. BENEFICI FISCALI
In deroga alle disposizioni di cui all'art.41-ter della
legge 17-8-1942, n.1150, introdotto dall'art.15 della
legge 6-8- 1967, n.765, le agevolazioni tributarie
in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari
si applicano agli atti stipulati dopo l'entrata in
vigore della presente legge, qualora ricorrano tutti
i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative
ed a condizione che copia conforme del provvedimento
di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto
da registrare, all'amministrazione cui compete la registrazione.
In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria,
per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve
essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto,
copia della domanda di concessione o di autorizzazione
in sanatoria presentata al comune, con la relativa
ricevuta rilasciata dal Comune stesso. <<L'interessato,
a pena di decadenza dai benefici, deve presentare all'ufficio
del registro copia del provvedimento di sanatoria entro
sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo
non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione
del comune che attesti la domanda non ha ancora ottenuto
definizione>> (sostituito dal comma 11 dell'art.2
quinquies, L.656/94).
In deroga alle disposizioni di cui al citato art.41-ter
della legge 17-8-1942, n.1150, per i fabbricati costruiti
senza licenza o in contrasto con la stessa ovvero sulla
base di licenza successivamente annullata si applica
l'esenzione dall'imposta locale sui redditi, qualora
ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione
delle opere in virtù dei quali sarebbe spettata,
per il periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata
in vigore della presente legge. L'esenzione si applica
a condizione che l'interessato ne faccia richiesta
all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del
suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda
indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta
rilasciata dal comune. <<Alla scadenza di ogni
anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta,
l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve
presentare, entro 90 giorni da tale scadenza, all'ufficio
distrettuale delle imposte dirette copia del provvedimento
definitivo di sanatoria o, in mancanza di questo, una
dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda
non ha ancora ottenuto definizione>> (frase così
modificata dal comma 2 dell'art.9, L.68/88).
La omessa o tardiva presentazione del provvedimento
di sanatoria comporta il pagamento dell'imposta locale
sui redditi e delle altre imposte dovute nella misura
ordinaria, nonché degli interessi di mora stabiliti
per i singoli tributi.
Il rilascio, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente
capo IV, della concessione e della autorizzazione in
sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente
realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano
tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni
agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti
di revoca o di decadenza previsti dall'art.15 della
legge 6-8-1967, n.765.
In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria,
per il conseguimento in via provvisoria degli effetti
previsti dal comma precedente, deve essere prodotta
da parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie
competenti copia autenticata della domanda di concessione
o di autorizzazione in sanatoria, corredata della prova
del pagamento delle somme dovute fino al momento della
presentazione della istanza di cui al presente comma.
Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta locale
sui redditi e delle altre imposte eventualmente già
pagate.
Art.47. DIRITTI DELL'ACQUIRENTE
L'acquirente di un immobile o di parte di esso, anche
sulla base di contratto preliminare di vendita con
sottoscrizioni autenticate, ha diritto di prendere
visione presso gli uffici comunali di qualsiasi documento
relativo all'immobile stesso e di ottenere ogni certificazione
relativa.
L'eventuale rifiuto da parte degli uffici comunali deve
constatare da atto scritto.
Art.47-bis DICHIARAZIONI DEI RAPPRESENTANTI
<<Tutte le dichiarazioni da rendersi ai sensi
della presente legge, anche agli effetti della legge
4-1-1968, n.15, dai proprietari o da altri aventi titolo,
possono essere rilasciate anche da rappresentanti legali
o volontari>>.
Art.48. DISPOSIZIONE TRANSITORIA
<<Per le opere interne alle costruzioni, definite
dall'art.26, realizzate prima dell'entrata in vigore
della presente legge o in corso di realizzazione alla
medesima data, il proprietario della costruzione o
dell'unità immobiliare deve inviare al sindaco,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una
relazione descrittiva delle opere realizzate, entro
il termine del 30 giugno 1986>> (come da proroga
del comma 3 dell'art.1, L.780/85).
Art.49. SANATORIE REGIONALI
Coloro che abbiano già conseguito sanatorie in
base alla normativa regionale vigente hanno diritto
a detrarre l'importo delle somme versate dal contributo
di cui al comma 1 dell'art.37 della presente legge.
Art.50. VARIAZIONI DI BILANCIO
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.51. DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI
<<Ai fini del calcolo dell'oblazione, i riferimenti
alle superfici, previsti dalla presente legge, sono
computati in conformità ai parametri di cui
agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 10-5-1977.
Le superfici delle opere che beneficiano della riduzione
di cui al precedente art.34, comma 5, lett. e), sono
considerate superfici per servizi e accessori, ai sensi
dell'art.2 del decreto ministeriale di cui al precedente
comma, senza l'applicazione di alcun incremento>>.
Ai fini del calcolo dell'oblazione non sono computati
i volumi tecnici delle costruzioni nonché quelli
relativi a serbatoi, cabine o simili realizzati nell'ambito
di stabilimenti soggetti a regime di concessione di
pubblica utilità o servizio pubblico, la cui
realizzazione sia prevista dal decreto di concessione
emesso previo consenso dell'amministrazione comunale.
Art.52. ISCRIZIONE AL CATASTO
Alla domanda per il rilascio del certificato di abitabilità
o di agibilità deve essere allegata copia della
dichiarazione presentata per l'iscrizione in catasto,
redatta in conformità alle disposizioni dell'art.6
del regio decreto legge 13-4-1939, n.652 (legge di
conversione del 11-8-1939, n.1249), e successive modificazioni
e integrazioni.
Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore
della presente legge che non siano state iscritte al
catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono
essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del
regio decreto legge 13-4-1939, n.652, e successive
modificazioni ed integrazioni, entro <<il 31
dicembre 1996>> (termine ulteriormente prorogato,
dell'art.1, L.349/95), previa corresponsione dei diritti
dovuti nella misura vigente.
<<Per le dichiarazioni di cui al comma precedente,
presentate successivamente al 31 dicembre 1992 (così
prorogato dal comma 13 dell'art.3, L.66/92), l'ammenda
prevista dall'art.31 del regio decreto legge 13-4-1939,
n.652, convertito, con modificazioni, nella legge 11-8-1939,
n.1249, e successive modificazioni ed integrazioni
è elevata a L. 250.000>> (così
sostituito dall'art.4 della L.780/85).
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