[Note's] LEGGE 9 AGOSTO 1986, N.488 (stralcio)(*)

(G.U. 18-8-1986, n.190)

CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 1 LUGLIO 1988 N.318 CONCERNENTE PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA FINANZA LOCALE

(*) Della presente legge si riporta il solo art.11: commi 4, 5 e 9.

Art.11. EDILIZIA SCOLASTICA
4. I progetti di edilizia scolastica di cui alle lettere a) e b) del comma 2 (trattasi di progetti inerenti la eliminazione dei doppi turni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, compresi licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica e le accademie di belle arti) devono essere comprensivi anche di impianti sportivi. A tal fine, nei programmi regionali di edilizia scolastica sono favoriti i progetti volti a realizzare impianti sportivi polivalenti di uso comune a più scuole e aperti alle attività sportive delle comunità locali e delle altre formazioni sociali operanti nel territorio, per i quali si possono utilizzare i finanziamenti di cui alla predetta lettera b) sino al 15 per cento delle risorse annualmente previste. Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro del turismo e dello spettacolo definiscono d'intesa i criteri tecnici cui devono corrispondere gli impianti sportivi polivalenti, nonché lo schema di convenzione da stipulare tra le autorità scolastiche competenti e, gli enti locali interessati per la utilizzazione integrata degli impianti medesimi.
5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno individuati gli enti destinatari dei mutui, nell'ambito di un programma annuale formulato dalle regioni, sentiti gli enti locali interessati ed i sovrintendenti scolastici regionali.
9. I programmi relativi agli anni 1987 e 1988 debbono essere presentati dalle regioni al Ministero della pubblica istruzione entro il 31 marzo di ciascun anno. Decorso inutilmente tale termine si osservano le disposizioni di cui al precedente comma 8.




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