(G.U. 18-8-1986, n.190)
CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 1 LUGLIO 1988 N.318 CONCERNENTE PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA FINANZA LOCALE
(*) Della presente legge si riporta il solo art.11: commi 4, 5 e 9.
Art.11. EDILIZIA SCOLASTICA
4. I progetti di edilizia scolastica di cui alle lettere
a) e b) del comma 2 (trattasi di progetti inerenti
la eliminazione dei doppi turni nelle scuole primarie
e secondarie di primo e secondo grado, compresi licei
artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di
musica e le accademie di belle arti) devono essere
comprensivi anche di impianti sportivi. A tal fine,
nei programmi regionali di edilizia scolastica sono
favoriti i progetti volti a realizzare impianti sportivi
polivalenti di uso comune a più scuole e aperti
alle attività sportive delle comunità
locali e delle altre formazioni sociali operanti nel
territorio, per i quali si possono utilizzare i finanziamenti
di cui alla predetta lettera b) sino al 15 per cento
delle risorse annualmente previste. Il Ministro della
pubblica istruzione ed il Ministro del turismo e dello
spettacolo definiscono d'intesa i criteri tecnici cui
devono corrispondere gli impianti sportivi polivalenti,
nonché lo schema di convenzione da stipulare
tra le autorità scolastiche competenti e, gli
enti locali interessati per la utilizzazione integrata
degli impianti medesimi.
5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione
saranno individuati gli enti destinatari dei mutui,
nell'ambito di un programma annuale formulato dalle
regioni, sentiti gli enti locali interessati ed i sovrintendenti
scolastici regionali.
9. I programmi relativi agli anni 1987 e 1988 debbono
essere presentati dalle regioni al Ministero della
pubblica istruzione entro il 31 marzo di ciascun anno.
Decorso inutilmente tale termine si osservano le disposizioni
di cui al precedente comma 8.
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