(G.U. 7-3-1987, n.55)
CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 3 GENNAIO 1987, N.2, CONCERNENTE MISURE URGENTI PER LA COSTRUZIONE O L'AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE O COMPLETAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE DI BASE PER L'UTILIZZAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE TURISTICO.
(Il testo tra virgolette indica che sono state apportate modifiche ed integrazioni)
Art.1.
"1. Il presente decreto definisce soggetti, procedure
e modalità di finanziamento per la realizzazione
di programmi straordinari di interventi per l'impiantistica
sportiva, finalizzati alla costruzione; all'ampliamento,
al riattamento, alla ristrutturazione, al completamento,
al miglioramento, alla sistemazione delle aree di parcheggio
e servizio e all'adeguamento alle norme di sicurezza
di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature
fisse e l'acquisizione delle relative aree, destinati:
a) a ospitare, secondo l'indicazione del CONI, gli incontri
del campionato mondiale di calcio del 1990;
"b) a soddisfare, con strutture polifunzionali,
le esigenze delle attività agonistiche riferite
a campionati delle diverse discipline sportive aventi
carattere di programmaticità e competitività
organizzata secondo criteri di ufficialità"
(così modificato dal comma 2 dell'art.1, L.92
del 21-3-1988);
c) a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva
mediante la realizzazione di strutture polifunzionali.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma
1, lettere b) e c), si applica la riserva di cui all'art.107
del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto Presidente della Repubblica 6-3-1978,
n.218 (approvato con D.P.R. n.218/1978).
3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono
realizzati secondo un programma predisposto, su indicazione
tecnica del CONI, dal Ministro del turismo e dello
spettacolo entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Esso è presentato al Parlamento per l'espressione
del parere da parte delle competenti commissioni entro
quindici giorni dall'assegnazione ed è quindi
adottato con decreto del Ministro del turismo e dello
spettacolo.
"4. Gli interventi previsti dal comma 1, lettera
b), ad opera degli enti pubblici di cui all'art.1,
comma 1. lettera b), con esclusione di quelli ricadenti
nel territorio delle province autonome di Trento e
Bolzano, sono realizzati secondo programmi approvati
entro il 31 maggio di ogni anno con decreto del Ministro
del turismo e dello spettacolo. I programmi sono formulati
sulla base di criteri e parametri che tengano conto
delle necessità di riequilibrio territoriale,
anche con riferimento alle diverse discipline sportive.
A tale fine, criteri e parametri sono definiti dal
Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il
parere tecnico del CONI e del Comitato di coordinamento
per la programmazione dell'impiantistica sportiva,
trasmessi al parlamento per l'espressione del parere
da parte delle commissioni permanenti e quindi adottati
con decreto del Ministro medesimo. Le domande dei soggetti
interessati devono indicare le opere da realizzare,
la localizzazione e la tipologia degli interventi,
i tempi di attuazione e la spesa prevista; devono essere
corredate da una mappa relativa alle strutture sportive
esistenti sul territorio del soggetto richiedente.
Alla elaborazione del piano di riparto tra le regioni
dei fondi stanziati per la realizzazione degli interventi
di cui all'art.1, comma 1, lettera b), provvede una
commissione.
5. I programmi sono elaborati su base regionale dalla
commissione tecnica indicata nel comma 4, integrata
dall'assessore competente della regione cui si riferisce
il singolo programma. L'insieme dei programmi così
definiti costituisce il piano nazionale del settore"
(commi così sostituiti dal comma 3, art.1, L.92/1988).
6. E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, 30 miliardi
e 30 miliardi, rispettivamente negli anni 1987, 1988
e 1989, per la concessione di contributi in conto capitale
ai comuni in cui si realizzano interventi di cui al
comma 1, lettera a), con il limite massimo di lire
10 miliardi per ciascun intervento, per l'adeguamento
delle infrastrutture connesse e strettamente funzionali
all'intervento programmato. I contributi sono concessi
con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo,
d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici.
Art.2.
"1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata
a concedere mutui ventennali a totale carico dello
Stato ai seguenti soggetti:
a) ai comuni per la realizzazione degli interventi di
cui all'art.1, comma 1, lettera a), fino a 400 miliardi;
b) ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane
e alle province per gli interventi di cui all'art.1,
comma 1, lettera b), sulla base dei programmi predisposti
ai sensi dell'art.1, comma 5 e dei programmi predisposti
dalle province autonome di Trento e Bolzano;
c) ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane
e alle province per gli interventi di cui all'art.1,
comma 1, lettera c), sulla base dei programmi predisposti
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
Bolzano" (così sostituito dal comma 4,
art.1, L.92/1988).
1-bis. A tali fini sono autorizzati i limiti di impegno
di lire 90 miliardi e di ulteriori lire 45 miliardi
a decorrere, rispettivamente, dal 1988 e dal 1989.
"1-ter. L'Istituto per il credito sportivo è
autorizzato a concedere mutui decennali, assistiti
dal contributo statale, regionale o delle province
autonome di Trento e Bolzano, ai soggetti di cui alla
legge 18-2-1983, n.50 (la quale reca modifiche ed integrazioni
alla legge 24-12-1957, n.1295, sull'Istituto per il
credito sportivo), per la realizzazione di impianti
destinati alle finalità di cui all'art.1, comma
1, lettere b) e c). Per la concessione del contributo
relativo alla realizzazione di impianti previsti dall'art.1,
comma 1, lettera b), si applicano le norme di cui ai
commi 4 e 5 dell'art.1. Detto contributo è fissato
nella misura del 5,50 per cento sull'ammontare del
mutuo riconosciuto ammissibile con il programma approvato,
da corrispondere in 10 rate annuali direttamente all'istituto
mutuante" (così sostituito dal comma 5,
art.1, L.92/1988). E' autorizzata la spesa di lire
5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996
per la concessione del predetto contributo, da iscrivere
nello stato di previsione della spesa del Ministero
del turismo e dello spettacolo. La costruzione e la
gestione degli impianti sportivi possono essere affidati
in concessione dal comune a società sportive
o ad associazioni sportive indicate nell'art.3 della
legge 24-12-1957, n.1295, sostituito dall'art.2 della
legge 18-2-1983, n.50. Se l'opera viene realizzata
su terreno di proprietà del comune, questo è
autorizzato ad intervenire nell'atto di stipula del
mutuo quale terzo datore dell'ipoteca sull'immobile
a garanzia del mutuo stesso o comunque a costituire
a favore del mutuatario diritto di superficie sul quale
quest'ultimo potrà iscrivere ipoteca a garanzia
del mutuo.
"1-quater. Le somme destinate ai contributi di
cui al comma 1-ter, per le finalità previste
dall'art.1, comma 1, lettera c), sono ripartite tra
le regioni con decreto del Ministro del turismo e dello
spettacolo, su parere conforme del Comitato di coordinamento
per la programmazione dell'impiantistica sportiva.
All'atto del riparto deve prevedersi una quota riservata
alle società sportive che ne facciano richiesta
al Ministero del turismo e dello spettacolo per esigenze
di impianti connessi ad attività agonistiche
di cui all'art.1, comma 1, lettera b), nonché
la quota da assegnare alle province autonome di Trento
e Bolzano nella percentuale loro spettante. A valere
sulle medesime somme una quota pari al 2 per cento
annuo è riservata a copertura di eventuali inadempienze
da parte dei soggetti privati beneficiari del contributo"
(comma aggiunto dal comma 6, art.1, L.92/1988).
"2. Per favorire l'attuazione degli interventi
di cui all'art.1, comma 1, lettera c), è concesso,
in favore dei soggetti indicati nell'art.3 della legge
24-12-1957, n.1295, un contributo in conto capitale
nella misura massima del 50 per cento della spesa prevista.
2-bis. I mutui già contratti dai comuni nel corso
del 1986 con l'Istituto per il credito sportivo, per
le finalità indicate nell'art.1, comma 1, lettera
a), sono assistiti con le modalità previste
dal presente articolo e comunque nel rispetto del limite
di intervento previsto dal comma 1, lettera a), da
un contributo statale pari all'intera rata di ammortamento".
3. Qualora debba procedersi alla realizzazione di piani
complessi ed articolati che prevedono la costruzione
di grandi strutture sportive, connessi servizi tecnologici
e sistemi infrastrutturali, l'ente interessato procede
direttamente o tramite concessionaria alla predisposizione
di un progetto unitario da inoltrare al Ministero del
turismo e dello spettacolo per l'accesso al Fondo investimenti
e occupazione (FIO).
Art.2-bis.
"1. La realizzazione degli impianti sportivi di
cui all'art.1, comma 1, lettera a), può essere
effettuata anche tramite gare esplorative volte ad
identificare l'offerta economicamente e tecnicamente
più vantaggiosa in base ad una pluralità
di elementi prefissati dall'amministrazione, secondo
i criteri di cui all'art.24, comma 1, lettera b), della
legge 8-8-1977, n.584.
2. Per la realizzazione degli impianti di cui all'art.1,
comma 1, lettera c), nonché delle opere infrastrutturali
strettamente connesse e funzionali alla ristrutturazione
degli impianti esistenti per l'adeguamento alle finalità
di cui all'art.1, comma 1, lettera a), si applicano
le disposizioni di cui all'art.1 della legge 3-1-1978,
n.1.
3. Il parere del Comitato olimpico nazionale italiano
ai sensi del Regio decreto 2-2-1939, n.302, convertito
dalla legge 2-6-1939, n.739, come modificato dalla
legge 2-4-1968, n.526 è espresso dal Comitato
provinciale del CONI quando la spesa non sia superiore
a lire due miliardi e dalla commissione impianti sportivi
del CONI quando la spesa sia superiore a lire due miliardi.
4. Il mutuo di cui all'art.2, comma 1, lettera a), è
concesso con le medesime modalità anche ai comuni
che alla data di entrata in vigore del presente decreto
abbiano già affidato o abbiano in corso di affidamento
la costruzione e la gestione dell'impianto inserito
nel programma di cui al comma 3 dell'art.1.
5. Per la ristrutturazione dello stadio Olimpico di
Roma, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata
a concedere direttamente al CONI il relativo mutuo
per l'importo ammesso al contributo statale di cui
all'art.2, comma 1, lettera a)".
Art.2-ter.
"1. Agli impianti di cui al presente decreto si
applicano le disposizioni in materia di barriere architettoniche
di cui all'art.32 della legge 28-2-1986, n.41"
Art.3
Si omette in quanto detta norme di carattere finanziario.
Art.3-bis.
"1. Le opere realizzate per le finalità
di cui al presente decreto vengono disciplinate a norma
della parte seconda, n.22), della tabella A allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972,
n.633, e successive modificazioni ed integrazioni".
Art.4.
1. In deroga alla disposizione contenuta nell'art.15,
comma 2, della legge 17-5-1983, n.217, le somme assegnate
alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano
in base al titolo II della predetta legge in conto
esercizi 1983, 1984 e 1985 possono essere utilizzate
entro il 31 dicembre 1988 (così prorogato dall'art.9,
comma 1, L.92/1988).
2. Per le medesime somme il termine per la presentazione
del rendiconto previsto dall'art.15, comma 3, della
legge 17-5-1983, n.217, è fissato al mese di
marzo 1988.
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