[Note's] LEGGE 6 MARZO 1987, N.65

(G.U. 7-3-1987, n.55)

CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 3 GENNAIO 1987, N.2, CONCERNENTE MISURE URGENTI PER LA COSTRUZIONE O L'AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE O COMPLETAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE DI BASE PER L'UTILIZZAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE TURISTICO.

(Il testo tra virgolette indica che sono state apportate modifiche ed integrazioni)

Art.1.
"1. Il presente decreto definisce soggetti, procedure e modalità di finanziamento per la realizzazione di programmi straordinari di interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla costruzione; all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, al completamento, al miglioramento, alla sistemazione delle aree di parcheggio e servizio e all'adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature fisse e l'acquisizione delle relative aree, destinati:
a) a ospitare, secondo l'indicazione del CONI, gli incontri del campionato mondiale di calcio del 1990;
"b) a soddisfare, con strutture polifunzionali, le esigenze delle attività agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticità e competitività organizzata secondo criteri di ufficialità" (così modificato dal comma 2 dell'art.1, L.92 del 21-3-1988);
c) a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c), si applica la riserva di cui all'art.107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto Presidente della Repubblica 6-3-1978, n.218 (approvato con D.P.R. n.218/1978).
3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono realizzati secondo un programma predisposto, su indicazione tecnica del CONI, dal Ministro del turismo e dello spettacolo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Esso è presentato al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni entro quindici giorni dall'assegnazione ed è quindi adottato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.
"4. Gli interventi previsti dal comma 1, lettera b), ad opera degli enti pubblici di cui all'art.1, comma 1. lettera b), con esclusione di quelli ricadenti nel territorio delle province autonome di Trento e Bolzano, sono realizzati secondo programmi approvati entro il 31 maggio di ogni anno con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. I programmi sono formulati sulla base di criteri e parametri che tengano conto delle necessità di riequilibrio territoriale, anche con riferimento alle diverse discipline sportive. A tale fine, criteri e parametri sono definiti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere tecnico del CONI e del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, trasmessi al parlamento per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti e quindi adottati con decreto del Ministro medesimo. Le domande dei soggetti interessati devono indicare le opere da realizzare, la localizzazione e la tipologia degli interventi, i tempi di attuazione e la spesa prevista; devono essere corredate da una mappa relativa alle strutture sportive esistenti sul territorio del soggetto richiedente. Alla elaborazione del piano di riparto tra le regioni dei fondi stanziati per la realizzazione degli interventi di cui all'art.1, comma 1, lettera b), provvede una commissione.
5. I programmi sono elaborati su base regionale dalla commissione tecnica indicata nel comma 4, integrata dall'assessore competente della regione cui si riferisce il singolo programma. L'insieme dei programmi così definiti costituisce il piano nazionale del settore" (commi così sostituiti dal comma 3, art.1, L.92/1988).
6. E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, 30 miliardi e 30 miliardi, rispettivamente negli anni 1987, 1988 e 1989, per la concessione di contributi in conto capitale ai comuni in cui si realizzano interventi di cui al comma 1, lettera a), con il limite massimo di lire 10 miliardi per ciascun intervento, per l'adeguamento delle infrastrutture connesse e strettamente funzionali all'intervento programmato. I contributi sono concessi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici.

Art.2.
"1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali a totale carico dello Stato ai seguenti soggetti:
a) ai comuni per la realizzazione degli interventi di cui all'art.1, comma 1, lettera a), fino a 400 miliardi;
b) ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane e alle province per gli interventi di cui all'art.1, comma 1, lettera b), sulla base dei programmi predisposti ai sensi dell'art.1, comma 5 e dei programmi predisposti dalle province autonome di Trento e Bolzano;
c) ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane e alle province per gli interventi di cui all'art.1, comma 1, lettera c), sulla base dei programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano" (così sostituito dal comma 4, art.1, L.92/1988).
1-bis. A tali fini sono autorizzati i limiti di impegno di lire 90 miliardi e di ulteriori lire 45 miliardi a decorrere, rispettivamente, dal 1988 e dal 1989.
"1-ter. L'Istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere mutui decennali, assistiti dal contributo statale, regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, ai soggetti di cui alla legge 18-2-1983, n.50 (la quale reca modifiche ed integrazioni alla legge 24-12-1957, n.1295, sull'Istituto per il credito sportivo), per la realizzazione di impianti destinati alle finalità di cui all'art.1, comma 1, lettere b) e c). Per la concessione del contributo relativo alla realizzazione di impianti previsti dall'art.1, comma 1, lettera b), si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art.1. Detto contributo è fissato nella misura del 5,50 per cento sull'ammontare del mutuo riconosciuto ammissibile con il programma approvato, da corrispondere in 10 rate annuali direttamente all'istituto mutuante" (così sostituito dal comma 5, art.1, L.92/1988). E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996 per la concessione del predetto contributo, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo. La costruzione e la gestione degli impianti sportivi possono essere affidati in concessione dal comune a società sportive o ad associazioni sportive indicate nell'art.3 della legge 24-12-1957, n.1295, sostituito dall'art.2 della legge 18-2-1983, n.50. Se l'opera viene realizzata su terreno di proprietà del comune, questo è autorizzato ad intervenire nell'atto di stipula del mutuo quale terzo datore dell'ipoteca sull'immobile a garanzia del mutuo stesso o comunque a costituire a favore del mutuatario diritto di superficie sul quale quest'ultimo potrà iscrivere ipoteca a garanzia del mutuo.
"1-quater. Le somme destinate ai contributi di cui al comma 1-ter, per le finalità previste dall'art.1, comma 1, lettera c), sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su parere conforme del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva. All'atto del riparto deve prevedersi una quota riservata alle società sportive che ne facciano richiesta al Ministero del turismo e dello spettacolo per esigenze di impianti connessi ad attività agonistiche di cui all'art.1, comma 1, lettera b), nonché la quota da assegnare alle province autonome di Trento e Bolzano nella percentuale loro spettante. A valere sulle medesime somme una quota pari al 2 per cento annuo è riservata a copertura di eventuali inadempienze da parte dei soggetti privati beneficiari del contributo" (comma aggiunto dal comma 6, art.1, L.92/1988).
"2. Per favorire l'attuazione degli interventi di cui all'art.1, comma 1, lettera c), è concesso, in favore dei soggetti indicati nell'art.3 della legge 24-12-1957, n.1295, un contributo in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa prevista.
2-bis. I mutui già contratti dai comuni nel corso del 1986 con l'Istituto per il credito sportivo, per le finalità indicate nell'art.1, comma 1, lettera a), sono assistiti con le modalità previste dal presente articolo e comunque nel rispetto del limite di intervento previsto dal comma 1, lettera a), da un contributo statale pari all'intera rata di ammortamento".
3. Qualora debba procedersi alla realizzazione di piani complessi ed articolati che prevedono la costruzione di grandi strutture sportive, connessi servizi tecnologici e sistemi infrastrutturali, l'ente interessato procede direttamente o tramite concessionaria alla predisposizione di un progetto unitario da inoltrare al Ministero del turismo e dello spettacolo per l'accesso al Fondo investimenti e occupazione (FIO).

Art.2-bis.
"1. La realizzazione degli impianti sportivi di cui all'art.1, comma 1, lettera a), può essere effettuata anche tramite gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione, secondo i criteri di cui all'art.24, comma 1, lettera b), della legge 8-8-1977, n.584.
2. Per la realizzazione degli impianti di cui all'art.1, comma 1, lettera c), nonché delle opere infrastrutturali strettamente connesse e funzionali alla ristrutturazione degli impianti esistenti per l'adeguamento alle finalità di cui all'art.1, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'art.1 della legge 3-1-1978, n.1.
3. Il parere del Comitato olimpico nazionale italiano ai sensi del Regio decreto 2-2-1939, n.302, convertito dalla legge 2-6-1939, n.739, come modificato dalla legge 2-4-1968, n.526 è espresso dal Comitato provinciale del CONI quando la spesa non sia superiore a lire due miliardi e dalla commissione impianti sportivi del CONI quando la spesa sia superiore a lire due miliardi.
4. Il mutuo di cui all'art.2, comma 1, lettera a), è concesso con le medesime modalità anche ai comuni che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già affidato o abbiano in corso di affidamento la costruzione e la gestione dell'impianto inserito nel programma di cui al comma 3 dell'art.1.
5. Per la ristrutturazione dello stadio Olimpico di Roma, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere direttamente al CONI il relativo mutuo per l'importo ammesso al contributo statale di cui all'art.2, comma 1, lettera a)".

Art.2-ter.
"1. Agli impianti di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia di barriere architettoniche di cui all'art.32 della legge 28-2-1986, n.41"

Art.3
Si omette in quanto detta norme di carattere finanziario.

Art.3-bis.
"1. Le opere realizzate per le finalità di cui al presente decreto vengono disciplinate a norma della parte seconda, n.22), della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.633, e successive modificazioni ed integrazioni".

Art.4.
1. In deroga alla disposizione contenuta nell'art.15, comma 2, della legge 17-5-1983, n.217, le somme assegnate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in base al titolo II della predetta legge in conto esercizi 1983, 1984 e 1985 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1988 (così prorogato dall'art.9, comma 1, L.92/1988).
2. Per le medesime somme il termine per la presentazione del rendiconto previsto dall'art.15, comma 3, della legge 17-5-1983, n.217, è fissato al mese di marzo 1988.




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