(G.U. 16 dicembre 1985, n.295)
DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO.
Art.1. FINALITA' DELL'INTERVENTO
L'agricoltura, in armonia con gli indirizzi di politica
agricola della CEE e con il piano agricolo nazionale,
con i piani agricoli regionali e con i piani di sviluppo
regionali, viene sostenuta anche mediante la promozione
di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a
favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio
agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori
agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione
dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni
di vita, a meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale
ed edilizio, a favorire la conservazione e la tutela
dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare
e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali
del mondo rurale, a sviluppare il turismo sociale e
giovanile, a favorire i rapporti tra la città
e la campagna.
Art.2. DEFINIZIONE DI ATTIVITA' AGRITURISTICHE
Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente
le attività di ricezione ed ospitalità
esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art.2135
(nell'art.2135 del codice civile è definita
la nozione di imprenditore agricolo inteso come colui
che <<esercita un'attività diretta alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento
del bestiame e attività connesse.
Si reputano connesse le attività dirette alla
trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli,
quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura>>)
del codice civile, singoli od associati, e da loro
familiari di cui all'art.230-bis (l'art.230-bis del
codice civile al terzo comma, individua i familiari
partecipanti all'impresa recitando: <<Si intende
come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo
grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare
quella cui collaborano i coniugi, i parenti entro il
terzo grado, gli affini entro il secondo>>) del
codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria
azienda, in rapporto di connessione e complementarità
rispetto alle attività di coltivazione del fondo,
silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono
comunque rimanere principali.
Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel
rispetto delle norme di cui alla presente legge, non
costituisce distrazione della destinazione agricola
dei fondi e degli edifici interessati.
Rientrano fra tali attività:
a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi
aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare per la consumazione sul posto pasti
e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri,
ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
c) organizzare attività ricreative o culturali
nell'ambito dell'azienda. Sono considerati di propria
produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati
nell'azienda agricola nonché quelli ricavati
da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso
lavorazioni esterne.
Art.3. UTILIZZAZIONE DI LOCALI PER ATTIVITA' AGRITURISTICHE
Possono essere utilizzati per attività agrituristiche
i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo
ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte
di essi esistenti nel fondo e non più necessari
alla conduzione dello stesso.
Le regioni, nell'ambito del programma di cui al successivo
art.10, individuano i comuni nei cui centri abitati
possono essere utilizzati per attività agrituristiche
gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore
agricolo che svolga la propria attività in un
fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune
o in comune limitrofo.
Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il
recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore
agricolo ai fini dell'esercizio di attività
agrituristiche.
Il restauro deve essere eseguito nel rispetto delle
caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli
edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche
ambientali delle zone interessate.
Art.4. DETERMINAZIONE DI CRITERI E LIMITI DELL'ATTIVITA'
AGRITURISTICA
Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell'intero
territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri,
limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento
dell'attività agrituristica in funzione dell'azienda
e del fondo interessati, nel rispetto di quanto disposto
dalla presente legge.
Le regioni disciplinano altresì la sospensione
e la revoca delle autorizzazioni di cui all'art.8.
Art.5. NORME IGIENICO-SANITARIE
I requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare
per attività agrituristiche sono stabiliti dalle
regioni.
La produzione, la preparazione, il confezionamento e
la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti
alle disposizioni di cui alla legge 30-4-1962, n.283
(la legge n.283 del 1962 sostituisce gli artt.242,
243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con Regio decreto 27-7-1934, n.1265, recante
disciplina igienica della produzione e della vendita
delle sostanze alimentari e delle bevande), e successive
modifiche ed integrazioni.
Art.6. ELENCO REGIONALE
Le regioni istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati
all'esercizio delle attività agrituristiche
ai sensi dell'art.2 della presente legge.
L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio
della autorizzazione comunale di cui all'art.8. L'elenco
è tenuto da una commissione nominata con decreto
del presidente della giunta regionale.
L'iscrizione nell'elenco è negata, a meno che
abbiano ottenuto la riabilitazione a coloro:
a) che abbiano riportato, nel triennio, con sentenza
passata in giudicato, condanna per uno dei delitti
previsti dagli artt. 442, 444, 513, 515 e 517 del codice
penale (gli artt. 442 e 444 del codice penale prevedono,
rispettivamente, pene per coloro che pongano in commercio
sostanze alimentari contraffatte o adulterate ovvero
sostanze alimentari nocive. L'art.513 del codice penale
punisce chiunque turbi fraudolentemente l'esercizio
di un'industria o di un commercio. L'art.515 del codice
penale prevede pene per chiunque nell'esercizio del
commercio consegni una cosa mobile diversa da quella
dichiarata o pattuita. L'art.517 del codice penale
punisce chiunque ponga in vendita prodotti industriali
con segni mendaci) , o per uno dei delitti in materia
di igiene e sanità o di frode nella preparazione
degli alimenti previsti in leggi speciali;
b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi
della legge 27-12-1956, n.1423 (la legge 27-12-1956,
n.1423, individua le persone che possono considerarsi
pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità
e statuisce le misure di prevenzione da adottare nei
loro confronti), e successive modificazioni, o siano
stati dichiarati delinquenti abituali. Per l'accertamento
delle condizioni di cui al comma precedente si applicano
l'art.606 del codice di procedura penale e l'art.10
della legge 4-1-1968, n.15.
(L'art.606, secondo comma, del codice di procedura penale
consente alle amministrazioni pubbliche di ottenere
il certificato del casellario giudiziale quando il
medesimo <<è necessario per provvedere
ad un atto delle loro funzioni in relazione alla persona
a cui il certificato stesso si riferisce>>.
Il testo dell'art.10 della legge n.15 del 1968, recante
norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione
e autenticazione di firme, è il seguente:
<<La buona condotta, l'assenza di precedenti penali
e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono
accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti,
dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento.
Le singole amministrazioni non possono ricevere atti
o certificati concernenti fatti, stati e qualità
personali che risultino accertati in documenti già
in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare>>).
Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che
regolino la materia, gli interessati richiedono alla
regione un certificato provvisorio di idoneità
ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale,
fermo restando quanto previsto nel precedente comma.
Art.7. DISCIPLINA AMMINISTRATIVA
I soggetti di cui al primo comma dell'art.2, che intendono
svolgere attività agrituristiche, devono presentare
al comune, ove ha sede l'immobile, apposita domanda
contenente la descrizione dettagliata delle attività
proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda,
degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico,
della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio
dell'attività e delle tariffe che intendono
praticare nell'anno in corso.
La regione stabilisce i documenti, pareri e autorizzazioni
da allegare alla domanda, fra i quali in ogni caso
la documentazione dei requisiti di cui agli artt.11
e 92 del testo unico approvato con Regio decreto 18-6-1931,
n.773, e all'art.5 della legge 9-2-1963, n.59.
(Gli artt.11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza disciplinano la concessione delle autorizzazioni
di polizia.
L'art.11 è così formulato:
<<Salve le condizioni particolari stabilite dalla
legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia
debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva
della libertà personale superiore a tre anni
per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura
di sicurezza personale o è stato dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a
chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità
dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per
delitti contro le persone commessi con violenza, o
per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona
a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o
resistenza all'autorità, e a chi non può
provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella
persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in
parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e
possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono
a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito
il diniego della autorizzazione>>.
A sua volta l'art.92 così dispone:
<<Oltre a quanto è preveduto dall'art.11,
la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione
di cui all'art.89 non possono essere date a chi sia
stato condannato per reati contro la moralità
pubblica e il buon costume, o contro la sanità
pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi
in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti
la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla
legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti>>.
L'art.5 della legge n.59 del 1963 che detta norme per
la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti
agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti,
nega la prevista autorizzazione alla vendita a quei
richiedenti che abbiano <<riportato condanne
negli ultimi cinque anni per delitti, previsti anche
da leggi speciali, contro la economia pubblica, l'industria
e il commercio e la salute pubblica>>).
Fino a quando la regione non abbia disciplinato la materia,
la domanda deve essere corredata, oltreché dalla
documentazione di cui al precedente secondo comma,
da:
a) copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle
persone che eserciteranno l'attività;
b) parere favorevole dell'autorità sanitaria
competente relativo ai locali da adibire all'attività;
c) copia della concessione edilizia, ove necessaria,
corredata della relativa documentazione;
d) certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'art.6.
Art.8. AUTORIZZAZIONE COMUNALE
Il Sindaco provvede sulle domande di cui al precedente
art.7 entro 90 giorni dalla loro presentazione.
Trascorso tale termine senza pronuncia, la domanda si
intende accolta.
Il Sindaco, entro trenta giorni dall'accoglimento della
domanda o dalla scadenza senza pronuncia del termine
di cui al primo comma, rilascia un'autorizzazione che
abilita allo svolgimento delle attività, nel
rispetto dei limiti e delle modalità stabilite
nell'autorizzazione medesima.
L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro
provvedimento amministrativo.
Al provvedimento di autorizzazione si applica l'art.19,
commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della
Repubblica 24-7-1977, n.616.
Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16-6-1939,
n.1111 (la legge n.1111 del 1939 reca norme per la
disciplina degli affittacamere).
Art.9. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
Entro il 31 luglio di ciascun anno gli interessati devono
presentare al comune una dichiarazione contenente l'indicazione
delle tariffe che si impegnano a praticare per l'anno
in corso.
Art.10. PROGRAMMA REGIONALE AGRITURISTICO E DI RIVITALIZZAZIONE
DI AREE RURALI
1. La regione, in armonia con indirizzi della programmazione
nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale,
redige il programma agrituristico e di rivitalizzazione
di aree rurali.
2. Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo
dell'agriturismo nel territorio regionale, individua
le zone di prevalente interesse agrituristico e i comuni
di cui all'art.3, secondo comma, coordina le iniziative
di cui ai successivi artt.12, 13, 14 e 15.
3. Il programma è redatto sulla base delle proposte
degli enti locali sentite le autorità di amministrazione
e gestione delle riserve e dei parchi naturali, e le
associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti
nella regione.
4. Le proposte devono contenere:
a) la perimetrazione delle zone;
b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia
rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica;
d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali,
agricole e culturali delle zone, con particolare riguardo
al patrimonio storico ed artistico;
e) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche,
tenuto conto anche delle strutture esistenti per la
ricezione e la somministrazione di alimenti e bevande.
5. Il programma è trasmesso al Ministero dell'agricoltura
e delle foreste e al Ministero del turismo e dello
spettacolo.
Art.11. ATTIVITA' DI STUDIO E DI RICERCA E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
1. La regione, anche in collaborazione con le associazioni
e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali,
promuove attività di studio e di ricerca sull'agriturismo
e cura, mediante opportune iniziative, la formazione
professionale.
Art.12. PROMOZIONE DELL'OFFERTA AGRITURISTICA
1. La regione incentiva e coordina, anche in collaborazione
con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche
e con gli enti locali, attraverso idonee forme di pubblicità
e propaganda, la formazione dell'offerta agrituristica
regionale e sostiene la realizzazione di progetti-pilota
per iniziative aziendali e interaziendali a carattere
sperimentale.
2. Il Ministero del turismo e dello spettacolo, d'intesa
con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
provvede a idonee forme di pubblicità e diffusione
delle iniziative regionali.
Art.13. INTERVENTI DEGLI ENTI LOCALI E PIANI INTEGRATI
DI INTERVENTO STRAORDINARI
1. Le comunità montane, i comprensori e le associazioni
di comuni, o, in mancanza di questi, i comuni compresi
in ciascuna delle zone di prevalente interesse agrituristico,
si associano nelle forme stabilite dalle leggi regionali
e statali per redigere un piano integrato di interventi
straordinari, ove ritenuto necessario per le caratteristiche
delle zone, con l'indicazione dettagliata delle dotazioni
civili e sociali occorrenti per la realizzazione dell'attività
agrituristica.
2. Il piano integrato di interventi straordinari è
approvato dalla regione che ne determina il relativo
finanziamento.
Art.14. INCENTIVI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI ED ALLE
INIZIATIVE COLLEGATE ALL'AGRITURISMO
1. Nelle zone di prevalente interesse agrituristico,
le regioni concedono incentivi agli imprenditori agricoli
per attività agrituristiche.
2. Le regioni possono altresì concedere gli incentivi
di cui al presente articolo, sentiti gli enti locali
interessati, anche in attesa dell'approvazione del
programma agrituristico regionale e dell'individuazione
delle zone di prevalente interesse agrituristico, tenuto
conto del piano di sviluppo regionale, del programma
agricolo regionale e dei piani zonali di sviluppo agricolo,
se esistenti.
3. Ogni anno le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura
e delle foreste e al Ministero del turismo e dello
spettacolo una relazione sullo stato di attuazione
dei programmi agrituristici regionali e sugli incentivi
erogati ai sensi del presente articolo.
Art.15. REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e Bolzano disciplinano la materia oggetto
della presente legge ai sensi delle rispettive norme
statutarie e delle norme di attuazione.
(c) 1996 Note's