(G.U. 24-12-1986, n.891)
DISPOSIZIONI PER L'ACQUISTO DA PARTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NELLE AREE AD ALTA TENSIONE ABITATIVA.
Art.1
1. Per l'acquisto, nonché per l'acquisto ed il
contestuale recupero di un alloggio da adibire ad abitazione
propria o del proprio nucleo familiare i lavoratori
dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma
2 o loro cooperative di abitazione possono fruire di
mutui erogati a carico del fondo di cui al successivo
art.3 secondo le disposizioni contenute nella presente
legge (così modificato dal comma 37 dell'art.17
L.67/88).
2. I lavoratori dipendenti possono beneficiare dei mutui
di cui alla presente legge a condizione che:
a) non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di
età;
b) non abbiano fruito di agevolazioni, previste da leggi
statali o regionali o da provvedimenti di enti locali,
dirette all'acquisizione dell'abitazione, fatte salve
quelle di natura tributaria;
c) abbiano svolto continuativamente da almeno due anni
attività di lavoro dipendente;
d) non siano proprietari di altra abitazione adeguata
alle esigenze del nucleo familiare nei comuni di cui
al comma 1, nel cui ambito si intenda utilizzare il
mutuo ai sensi della presente legge.
3. Ai fini della presente legge si intende per nucleo
familiare quello costituito dal coniuge e dai figli
conviventi.
4. Ai fini della presente legge si intende non adeguata
alle esigenze del nucleo familiare l'abitazione che
rientri nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b)
del numero 1) e lettere a) e b) del numero 4) dell'art.7
del decreto del Presidente della Repubblica 30-12-1972,
n.1035
5. I mutui possono essere richiesti, in nome e per conto
di propri associati, in possesso dei previsti requisiti,
da società cooperative anche per l'acquisto
ed il contestuale recupero di immobili ad uso residenziale.
Art.2
1. I mutui di cui al precedente art.1 possono essere
concessi alle seguenti condizioni:
a) durata massima ventennale;
b) tasso di ammortamento minimo del 10 per cento annuo,
comprensivo del corrispettivo spettante agli istituti
ed alle sezioni di credito fondiario ed edilizio, salvo
quanto stabilito dalla successiva lettera c) e dal
comma 3 del presente articolo;
c) rate di ammortamento costanti, comprensive di capitale
ed interessi, comunque non superiori al 20 per cento
della retribuzione annua cumulativamente percepita
dai soggetti di cui al successivo comma 2, lettera
a), durante il precedente anno solare, quale risulta
dall'attestazione rilasciata, ai sensi dell'art.3 del
decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973,
n.600, dai datori di lavoro presso i quali l'attività
lavorativa è stata prestata nello stesso anno.
2. L'importo dei mutui di cui al comma 1 deve essere
contenuto entro il meno elevato dei seguenti limiti:
a) ammontare corrispondente a 2,5 volte la retribuzione
annua, riferita al totale dei redditi di lavoro dipendente,
al lordo delle imposte e dei contributi, percepiti
dai componenti il nucleo familiare durante il precedente
anno solare;
b) 75 per cento del prezzo d'acquisto ovvero della parte
del prezzo di acquisto non assistita da finanziamenti
concorrenti per lo stesso immobile;
c) importo di lire 60 milioni.
3. Quando la rata di ammortamento determinata ai sensi
della lettera b) del comma 1 risulti superiore al limite
previsto dalla lettera c) dello stesso comma, la relativa
perdita è posta annualmente a carico del fondo
di cui al successivo art.3. Quando la rata di ammortamento
al tasso del 10 per cento risulti inferiore al predetto
limite, essa è rideterminata in aumento e dovuta
fino a concorrenza della rata annuale di un mutuo corrispondente
ad un tasso comunque non superiore al 13 per cento
calcolato per eguale durata. L'eventuale maggior provvigione
dovuta agli istituti di credito mutuanti in connessione
con l'attività di recupero dell'alloggio è
a carico dei mutuatari.
4. Gli immobili acquistati con mutui di cui alla presente
legge non possono essere trasferiti prima del termine
dell'ammortamento del mutuo, salvo quanto previsto
dal successivo art.5.
5. Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente
legge gli immobili acquistati da parenti ed affini
entro il secondo grado.
Art.3
1. 2. 3. 4. 5. Si omettono perché relativi ai
criteri di funzionamento della Cassa depositi e prestiti.
6. Con decreti del Ministro del tesoro, d'intesa con
il Ministro dei lavori pubblici, è aggiornato
l'importo massimo concedibile ai sensi della lettera
c) del comma 2 dell'art.2, in dipendenza delle disponibilità
del fondo speciale, nonché, quando occorra,
sono stabilite le modalità di carattere generale
per la destinazione dei finanziamenti.
7. E' attribuita, fino al 25 per cento delle disponibilità,
priorità di concessione ai mutui per l'acquisto
di alloggi ultimati successivamente al 31 dicembre
1985.
Art.4
1. Gli istituti e le sezioni di credito edilizio sono
abilitati ad effettuare anche operazioni di credito
fondiario.
2. Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed
edilizio, avvalendosi delle disponibilità del
fondo di cui al precedente art.3, concedono mutui fondiari
per l'acquisto di alloggi da adibire ad abitazioni,
sulla base di apposite convenzioni stipulate con la
Cassa depositi e prestiti e conformi allo schema generale
approvato con decreto del Ministro del tesoro, sentito
il Ministro dei lavori pubblici. Della avvenuta stipula
delle singole convenzioni è data notizia nella
Gazzetta Ufficiale. Le domande di mutuo possono essere
presentate dopo la predetta pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale e, qualora presentate prima di tale termine,
non hanno effetto. L'esito dell'istruttoria, condotta
in ordine rigorosamente cronologico di presentazione,
è comunicato agli interessati entro 60 giorni
dal ricevimento della domanda.
3. I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado
sull'immobile. La garanzia può essere costituita
anche da ipoteca di grado ulteriore, quando il valore
dell'immobile assicuri il soddisfacimento del mutuo
concesso nei limiti di cui al comma 2 dell'art.2.
4. Quando il mutuo è concesso con riferimento
ai redditi di lavoro dipendente di più appartenenti
al nucleo familiare, l'immobile deve essere acquistato
in comunione tra essi, indipendentemente dal regime
patrimoniale familiare vigente tra le stesse persone,
purché i requisiti previsti dalla presente legge
siano posseduti da tutti i componenti.
5. Nel caso previsto dal precedente comma 4, il mutuo
è concesso nei confronti di tutti gli appartenenti
al nucleo familiare.
6. In caso di mancato o di ritardato versamento da parte
del mutuatario si applica l'interesse di mora pari
a quello previsto per le operazioni di mutuo fondiario-edilizio.
Art.5
1. In caso di definitiva cessazione del rapporto di
lavoro o di decesso dei beneficiari, i mutuatari e
gli eredi hanno facoltà di optare per:
a) l'estinzione anticipata del residuo debito ad un
tasso attualizzato del 13 per cento;
b) la continuazione del pagamento delle rate residue
al tasso costante del 13 per cento;
c) la cessione dell'immobile, entro sei mesi dal decesso
del dante causa, a soggetti aventi i requisiti prescritti
dalla presente legge, che subentrano nel contratto
di mutuo fino alla scadenza da questo prevista;
d) in caso di decesso del beneficiario, qualora esistano
eredi con diritto a pensione di reversibilità,
potrà essere richiesta la sospensione del pagamento
delle rate per un anno. Il relativo importo, aumentato
degli interessi vigenti alla data del decesso, verrà
corrisposto congiuntamente alle rate ordinarie dell'anno
successivo.
2. Quando la rata prevista dalla lettera b) del comma
1 non trovi capienza nel trattamento pensionistico
del mutuatario, ovvero in caso di impossibilità
di adempiere alle residue obbligazioni derivanti dal
mutuo, il mutuatario è tenuto ad alienare l'immobile
o la quota di sua proprietà alla Direzione generale
degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.
In tal caso il mutuatario può richiedere che
l'immobile gli venga concesso in locazione ai sensi
della legge 27-7-1978, n.392.
3. Il contratto di mutuo regola i criteri per la determinazione
del valore dell'alloggio, nelle ipotesi di cui al comma
2, in base all'apporto di capitale proprio del mutuatario,
maggiorato degli interessi legali e dell'importo delle
rate versate, capitalizzate al tasso minimo di ammortamento
annuo, nonché detratto il capitale eventualmente
garantito con ipoteca di grado anteriore.
4. Il valore dell'alloggio, determinato ai sensi del
comma 3, è accreditato allo stesso mutuatario
previa compensazione con l'importo corrispondente all'equo
canone di locazione per il periodo antecedente alla
cessione.
5. I partecipanti alla comunione ai sensi dei commi
4 e 5 del precedente art.4 hanno prelazione nei confronti
dei soggetti previsti dalla lettera c) del comma 1
del presente articolo e della Direzione generale degli
istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Tale
facoltà può essere esercitata entro tre
mesi dalla formale notificazione dei fatti che hanno
dato luogo alla richiesta di cessione.
Art.6
1. Le convenzioni di cui all'art.4, comma 2, possono
consentire che i contratti di mutuo prevedano la delega
irrevocabilmente conferita dal mutuatario al proprio
datore di lavoro, con il consenso di questi, a corrispondere
i ratei di mutuo o le quote di retribuzione previsti
dall'art.2, mediante trattenuta diretta sugli emolumenti
mensili spettanti.
2. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, le somme
trattenute sono versate a cura del datore di lavoro,
entro dieci giorni, direttamente agli enti mutuanti
secondo le modalità dagli stessi stabilite.
Il rilascio della delega non libera il mutuatario ma
l'ente mutuante ha l'obbligo di escludere preventivamente
il datore di lavoro.
3. Nei confronti del datore di lavoro inadempiente il
credito dell'ente mutuante ha privilegio speciale nel
grado previsto dal n.8) dell'art.2778 del codice civile.
Art.7
1. Gli enti mutuanti sono tenuti ad accertare annualmente
la corrispondenza della rata versata alla retribuzione
percepita ai sensi dell'art.2 della presente legge.
2. In dipendenza di tale accertamento il mutuatario
ha l'obbligo di trasmettere all'ente mutuante, con
le modalità previste dal contratto di mutuo,
le attestazioni di cui al precedente art.2, comma 1.
3. Se il mutuatario non adempie nei termini stabiliti
all'onere di cui al comma precedente si applica la
rata di mutuo prevista dall'art.2, comma 3, per l'intero
anno cui il certificato si riferisce, salvo che lo
stesso mutuatario non dimostri che l'inadempimento
è stato incolpevole.
4. Gli enti mutuanti devono provvedere entro dieci giorni
al versamento alla Cassa depositi e prestiti di quanto
riscosso.
5. In caso di mancato o di ritardato versamento da parte
dei datori di lavoro o degli enti mutuanti si applica
l'interesse di mora pari a quello previsto per le operazioni
di mutuo fondiario edilizio, maggiorato di quattro
punti.
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