N.1931/4101
LEGGE 818/84 - CHIARIMENTI DI CARATTERE GIURIDICO-AMMINISTRATIVO
Di seguito alla lettera-circolare n.23837/4101 del 20-11-1986
si trasmettono le risposte date dall'Ufficio Studi,
Affari Legislativi e Infortunistica su alcuni quesiti
di carattere giuridico riguardanti la legge 818/84.
1. Omessa presentazione domande Nulla Osta Provvisorio
entro i termini prescritti.
La tardiva presentazione della domanda di Nulla Osta
Provvisorio equivale, per ogni effetto giuridico, alla
mancata presentazione e conseguentemente, in caso di
tardiva presentazione, si dovrà seguire la procedura
ordinaria per il rilascio del certificato di prevenzione
incendi non essendo più utilizzabile quella
transitoriamente prevista ai fini del Nulla Osta Provvisorio.
[ Nota n.45005/4101 (120) del 10-1-1987 ]
2. Tardiva presentazione della richiesta di rinnovo
del certificato prevenzione incendi.
L'art.5 primo comma della legge 818/1984 stabilisce
una sanzione penale a carico dei titolari di attività
di cui al D.M. del 16-2-1982, che abbiano omesso di
richiedere il rinnovo del certificato di prevenzione
incendi.
Appare ovvio che tale richiesta debba essere presentata
in tempo utile e quindi in periodo precedente alla
scadenza del termine del certificato che si intende
rinnovare.
Considerato, pertanto, che in presenza di termini perentori
una tardiva presentazione appare sotto il profilo penale
senz'altro equiparabile ad un comportamento omissivo,
questo Ufficio esprime l'avviso che la fattispecie
evidenziata determini l'obbligo di denuncia all'autorità
giudiziaria, indipendentemente dall'epoca cui si riferisce
il ritardo. [ Nota n.45025/4101 (120) del 21-1-1987
]
3. Voltura del Nulla Osta Provvisorio a seguito di cambio
del titolare.
Allo stato dell'attuale normativa, a parere dello scrivente,
sembrerebbe possibile consentire la voltura del Nulla
Osta Provvisorio in caso di trasferimento della titolarità
dell'attività.
Tale voltura sarebbe, naturalmente, realizzabile soltanto
in presenza di una diretta e formale assunzione di
responsabilità da parte del nuovo titolare che
garantisca la rispondenza dell'attività e dello
stato dei luoghi alla situazione esistente e certificata
al momento del rilascio del Nulla Osta Provvisorio.
Tale dichiarazione potrebbe, altresì, essere
accompagnata (terzo comma art.2 legge 818/1984) da
certificazione redatta a forma di perizia giurata da
professionista iscritto negli elenchi di cui all'art.1
della legge citata. [ Nota n.45092/4101 (120) del 29-1-1987
].
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