[Note's] LETTERA CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 2 FEBBRAIO 1987

N.1931/4101

LEGGE 818/84 - CHIARIMENTI DI CARATTERE GIURIDICO-AMMINISTRATIVO

Di seguito alla lettera-circolare n.23837/4101 del 20-11-1986 si trasmettono le risposte date dall'Ufficio Studi, Affari Legislativi e Infortunistica su alcuni quesiti di carattere giuridico riguardanti la legge 818/84.
1. Omessa presentazione domande Nulla Osta Provvisorio entro i termini prescritti.
La tardiva presentazione della domanda di Nulla Osta Provvisorio equivale, per ogni effetto giuridico, alla mancata presentazione e conseguentemente, in caso di tardiva presentazione, si dovrà seguire la procedura ordinaria per il rilascio del certificato di prevenzione incendi non essendo più utilizzabile quella transitoriamente prevista ai fini del Nulla Osta Provvisorio. [ Nota n.45005/4101 (120) del 10-1-1987 ]
2. Tardiva presentazione della richiesta di rinnovo del certificato prevenzione incendi.
L'art.5 primo comma della legge 818/1984 stabilisce una sanzione penale a carico dei titolari di attività di cui al D.M. del 16-2-1982, che abbiano omesso di richiedere il rinnovo del certificato di prevenzione incendi.
Appare ovvio che tale richiesta debba essere presentata in tempo utile e quindi in periodo precedente alla scadenza del termine del certificato che si intende rinnovare.
Considerato, pertanto, che in presenza di termini perentori una tardiva presentazione appare sotto il profilo penale senz'altro equiparabile ad un comportamento omissivo, questo Ufficio esprime l'avviso che la fattispecie evidenziata determini l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'epoca cui si riferisce il ritardo. [ Nota n.45025/4101 (120) del 21-1-1987 ]
3. Voltura del Nulla Osta Provvisorio a seguito di cambio del titolare.
Allo stato dell'attuale normativa, a parere dello scrivente, sembrerebbe possibile consentire la voltura del Nulla Osta Provvisorio in caso di trasferimento della titolarità dell'attività.
Tale voltura sarebbe, naturalmente, realizzabile soltanto in presenza di una diretta e formale assunzione di responsabilità da parte del nuovo titolare che garantisca la rispondenza dell'attività e dello stato dei luoghi alla situazione esistente e certificata al momento del rilascio del Nulla Osta Provvisorio.
Tale dichiarazione potrebbe, altresì, essere accompagnata (terzo comma art.2 legge 818/1984) da certificazione redatta a forma di perizia giurata da professionista iscritto negli elenchi di cui all'art.1 della legge citata. [ Nota n.45092/4101 (120) del 29-1-1987 ].




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