PREVENZIONE INCENDI NEGLI ARCHIVI. INTERPRETAZIONE NORME ESISTENTI.
In relazione a numerosi quesiti pervenuti a questo Ministero
in merito all'obbligo dei controlli di prevenzione
incendi per gli archivi si fa presente che, su conforme
parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per
la prevenzione incendi, gli archivi destinati alla
custodia di documenti con quantitativi superiori a
50 q rientrano nell'attivitą n.43 del D.M. 16-2-1982
solamente se gli stessi sono realizzati in apposito
locale.
La presenza di documenti cartacei in altri locali o
uffici va computata, ovviamente, nel calcolo del carico
d'incendio.
(c) 1996 Note's