ART.4 D.M. 16-5-1987, N.246 << NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE >>. CHIARIMENTI.
Su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico
per la prevenzione incendi, si chiarisce che le disposizioni
contenute nella tabella C dell'art.4 del D.M. 16-5-1987,
n.246 sono riferite agli impianti di produzione di
calore aventi potenzialitą superiore a 30.000
Kcal/h.
Restano ovviamente valide le disposizioni contenute
nella legge 6-12-1971, n.1083.
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