EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE CON ALTEZZA DI GRONDE SUPERIORE A 24 METRI.
Pervengono da più parti a questo Ministero quesiti
intesi a conoscere se, ai fini dell'assoggettabilità
ai controlli di prevenzione incendi, l'altezza degli
edifici di civile abitazione, di cui al punto 94 del
D.M. 16-2-1982, debba essere quella in gronda o quella
definita nel D.M. 30-11-1983.
Al riguardo, su conforme parere del Comitato Centrale
Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si
chiarisce che, ai suddetti fini, si deve fare riferimento
all'altezza in gronda come definita al punto 2.b),
penultimo comma, della circolare n.25 del 2-6-1982.
L'altezza ai fini antincendi, definita nel D.M. 30-11-1983,
è un parametro che viene utilizzato attualmente
per l'elaborazione delle normative da parte del citato
Comitato.
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