(G.U. 25-9-1991, n.225)
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE AI PROFESSIONISTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART.3 DEL DECRETO MINISTERIALE 25 MARZO 1985
Il D.M. 25-3-1985 ha stabilito le procedure ed i requisiti
per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti
negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla
legge 7-12-1984, n.818.
In particolare il titolo secondo del D.M. sopracitato
prevede l'espletamento dell'attività di certificazione,
nel campo della prevenzione incendi, da parte dei professionisti
in possesso dell'autorizzazione provvisoria di cui
all'art.9.
Ai sensi dell'art.12 del D.M. di cui trattasi la data
di cessazione della validità di tali autorizzazioni
provvisorie deve essere stabilita con decreto del Ministro
dell'interno, in relazione al completamento di tutti
gli adempimenti atti a consentire la pubblicazione
degli elenchi di cui all'art.3 del decreto stesso.
La costituzione materiale degli elenchi in argomento,
comporta tempi tecnici strettamente connessi alle seguenti
problematiche:
1) definizione di idonei criteri di impostazione dei
programmi di informatica con l'individuazione di elementi
di opportuna codificazione comuni per tutti gli ordini
professionali;
2) circostanza della avvenuta concessione di due successive
proroghe per la presentazione delle istanze di "nulla
osta provvisorio" con riferimento alla possibilità
di avvenuta presentazione di certificazioni emesse
da parte di professionisti autorizzati in regime provvisorio;
3) esigenza di portare a termine con carattere pressoché
uniforme un congruo numero di corsi di specializzazione
antincendio sull'intero territorio nazionale per giovani
professionisti.
D'altra parte i professionisti che hanno ad oggi frequentato
con esito positivo i corsi previsti dall'art.5 del
decreto devono, se in possesso di un'anzianità
di iscrizione all'albo di almeno due anni, essere autorizzati
ad emettere le certificazioni di prevenzione incendi
nelle more della materiale costituzione degli elenchi
di cui trattasi.
Di conseguenza, in attesa della pubblicazione degli
elenchi che si prevede possa avvenire solo alla scadenza
dei termini per la presentazione delle certificazioni
riguardanti il nulla osta provvisorio, gli Ordini ed
i Collegi professionali delle professioni elencate
all'art.1 del decreto in argomento dovranno rilasciare,
negli stessi termini temporali previsti all'art.9 del
decreto di cui trattasi, a decorrere dalla data di
presentazione della relativa istanza autorizzazioni
provvisorie ai propri iscritti in possesso di seguenti
requisiti:
- due anni di iscrizione all'albo professionale;
- attestazione di frequenza, con esito positivo del
colloquio finale, di un corso di specializzazione antincendi
autorizzato da questo Ministero ai sensi dell'art.5
del D.M. 25-3-1985.
Tali requisiti dovranno essere accertati dall'Ordine
o Collegio professionale cui è iscritto il richiedente
la predetta autorizzazione provvisoria, sulla base
degli atti ufficiali in proprio possesso o presentati
dal richiedente medesimo.
In alcuni casi, infatti, il predetto richiedente può
aver frequentato, per motivi eccezionali, anche corsi,
debitamente autorizzati da questo Ministero, presso
altre sedi purché tali corsi siano stati istituiti
per professionisti con lo stesso grado di titolo di
studio (laureati o diplomati).
Copia dell'autorizzazione provvisoria di cui all'oggetto
dovrà essere collegata dal professionista ad
ogni certificazione dallo stesso rilasciata, come disposto
dall'art.10, primo comma, del D.M. 25-3-1985.
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