[Note's] NOTA MINISTERO DELL'INTERNO 26 GIUGNO 1987 N.45822/4101 (120)

ART. 4 LEGGE 818/84 - QUESITI

Da vari comandi provinciali VV.F. č pervenuta richiesta di chiarimento circa la forma che i titolari di attivitā soggette a controlli di prevenzione incendi debbono adottare nel presentare dichiarazione di conformitā alle norme che disciplinano la materia.
Si tratta, come č noto, dell'ipotesi in cui detta dichiarazione ha valore sostitutivo del controllo demandato agli organi di vigilanza (art.4 legge 818/84).
Essendo la dichiarazione suddetta diretta all'assunzione di responsabilitā da parte del titolare in ordine ai fatti in essa enunciati, sembra ravvisabile nella medesima una attestazione sostitutiva di atto di notorietā e come tale ricevibile da funzionario della Pubblica Amministrazione, da notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco (art.4 legge 4-1-1968, n.15 ).
Tra i soggetti indicati nella succitata disposizione e abilitati a ricevere la dichiarazione e ad autenticare la firma del dichiarante rientrano quindi, anche i funzionari dei Comandi VV.F.
Agli stessi compete, tuttavia, entrare nel merito del contenuto, per il quale la legge rende responsabile l'autore dell'atto al punto che, un'eventuale falsitā contenuta nel medesimo, lo rende punibile a norma del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.26 legge n.15 del 1968).




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