ART. 4 LEGGE 818/84 - QUESITI
Da vari comandi provinciali VV.F. č pervenuta
richiesta di chiarimento circa la forma che i titolari
di attivitā soggette a controlli di prevenzione
incendi debbono adottare nel presentare dichiarazione
di conformitā alle norme che disciplinano la
materia.
Si tratta, come č noto, dell'ipotesi in cui detta
dichiarazione ha valore sostitutivo del controllo demandato
agli organi di vigilanza (art.4 legge 818/84).
Essendo la dichiarazione suddetta diretta all'assunzione
di responsabilitā da parte del titolare in ordine
ai fatti in essa enunciati, sembra ravvisabile nella
medesima una attestazione sostitutiva di atto di notorietā
e come tale ricevibile da funzionario della Pubblica
Amministrazione, da notaio, cancelliere, segretario
comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco
(art.4 legge 4-1-1968, n.15 ).
Tra i soggetti indicati nella succitata disposizione
e abilitati a ricevere la dichiarazione e ad autenticare
la firma del dichiarante rientrano quindi, anche i
funzionari dei Comandi VV.F.
Agli stessi compete, tuttavia, entrare nel merito del
contenuto, per il quale la legge rende responsabile
l'autore dell'atto al punto che, un'eventuale falsitā
contenuta nel medesimo, lo rende punibile a norma del
codice penale e delle leggi speciali in materia (art.26
legge n.15 del 1968).
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