[Note's] NOTA MINISTERO DELL'INDUSTRIA 17 GENNAIO 1985 N.144049

FIRMA DEL TECNICO ABILITATO SULLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRESENTARSI PER L'OMOLOGAZIONE DI ASCENSORI E MONTACARICHI.

Con nota n.8092 del 12-12-1985 l'ISPESL ha chiesto se il quesito al Consiglio di Stato, in merito alla firma del tecnico abilitato sulla documentazione da presentarsi per l'omologazione di ascensori e montacarichi, deve essere posto dal Ministero dell'Industria e dell'ISPESL stesso.
In relazione a ciò questa Direzione ha provveduto ad interpellare l'Ufficio Legislativo di questo Ministero in relazione alla procedura da seguire ed alla giustificazione per adire al Consiglio di Stato.
Presa visione e studiato l'intero quadro legislativo con nesso alla materia, l'Ufficio Legislativo si è espresso nella seguente maniera:
"L'articolo 1, secondo comma, n.1 del D.P.R. 24-12-1951, n.1767 - che ha approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 24-10-1942, n.1415 concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato - contiene l'elenco dei documenti, di indiscutibile carattere tecnico, che debbono corredare la domanda di licenza di impianto, tra i quali (lett. b) è compresa una relazione descrittiva dalla quale risultino la casa costruttrice dell'impianto, categoria, numero di fabbricazione, tipo, portata, velocità, corsa o numero delle fermate dell'ascensore; la tensione di alimentazione dei diversi circuiti; la natura delle difese dei cancelli; i dispositivi di sicurezza paracadute e contro eccesso di velocità; le eventuali apparecchiature speciali per ascensori veloci, a più velocità, a porte automatiche, ed altro; le caratteristiche dei sistemi di blocco e dell'apparecchiatura elettrica del circuito principale, di quello di manovra, di illuminazione, di segnalazione e di allarme.
Si è posto il problema se tutti i documenti da produrre a corredo della domanda - compresa la relazione descrittiva dell'impianto - debbono essere sottoscritti da un tecnico abilitato, libero professionista o dipendente dell'impresa installatrice dell'impianto, o se alcuni di essi - come la detta relazione descrittiva - possono essere sottoscritti da soggetti non aventi una specifica qualificazione professionale.
Premesso che il problema deve essere risolto sulla base della interpretazione delle norme contenute nel Regolamento di esecuzione della legge 24-10-1942, n.1415, e cioè delle norme di cui all'art.1 del D.P.R. 24-12-1951, n.1767, prescindendo sia dalla citata legge n.1415 del 1942 (la quale non prevede alcuna disposizione - contenuta esclusivamente nel Regolamento di esecuzione - in ordine ai documenti da allegare alla domanda di licenza di impianto), sia dalla prassi, eventualmente illegittima, seguita dall'E.N.P.I. nell'esercizio della delega, conferitogli con decreto 8-4-1943 dal Ministro dei Lavori Pubblici, ad eseguire le prove di collaudo e le ispezioni previste dalla legge n.1415 del 1942 (con la conseguenza che una diversa prassi, più conforme alle norme vi genti, instaurata dall'ISPESL, attualmente competente ad eseguire le prove e le ispezioni anzidette, non implicherebbe alcuna modifica delle procedure vigenti presso le competenti amministrazioni prima dello scioglimento dell'E.N.P.I. da adottarsi, a norma dell'art.2, quinto comma, della legge n.597 del 1982, con decreto interministeriale), non può revocarsi in dubbio che i documenti in questione - aventi tutti contenuto tecnico, anche se, come la relazione, prettamente descrittivo - debbano essere formati da soggetti qualificati, i quali, sottoscrivendoli, assumano la responsabilità di quanto negli stessi documenti è affermato.
Si ritiene perciò che la direttiva contenuta nella circolare dell'ISPESL n.1875 del 31-1-1983 - con l'unica precisazione che il tecnico legittimato a sottoscrivere i documenti in questione può essere, purché abilitato, anche un dipendente dell'impresa installatrice dell'impianto - sia conforme alle norme vigenti e che non sia necessario richiedere il parere del Consiglio di Stato sull'argomento".
Come si può osservare il parere coincide con quello espresso, nella seduta del 29-3-1984, dal Comitato Interministeriale di Coordinamento, non ritenendosi le osservazioni ulteriori delle associazioni sufficienti a fare modificare il primo assunto.
Premesso quanto segue questa Direzione ritiene che si possa considerare superata la controversia.
Qualora le Amministrazioni in indirizzo ritenessero invece necessarie riesaminare la problematica, si prega di segnalarlo per sottoporre la questione ad una prossima riunione di Comitato Interministeriale di Coordinamento.




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