FIRMA DEL TECNICO ABILITATO SULLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRESENTARSI PER L'OMOLOGAZIONE DI ASCENSORI E MONTACARICHI.
Con nota n.8092 del 12-12-1985 l'ISPESL ha chiesto se
il quesito al Consiglio di Stato, in merito alla firma
del tecnico abilitato sulla documentazione da presentarsi
per l'omologazione di ascensori e montacarichi, deve
essere posto dal Ministero dell'Industria e dell'ISPESL
stesso.
In relazione a ciò questa Direzione ha provveduto
ad interpellare l'Ufficio Legislativo di questo Ministero
in relazione alla procedura da seguire ed alla giustificazione
per adire al Consiglio di Stato.
Presa visione e studiato l'intero quadro legislativo
con nesso alla materia, l'Ufficio Legislativo si è
espresso nella seguente maniera:
"L'articolo 1, secondo comma, n.1 del D.P.R. 24-12-1951,
n.1767 - che ha approvato il regolamento per l'esecuzione
della legge 24-10-1942, n.1415 concernente l'impianto
e l'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio
privato - contiene l'elenco dei documenti, di indiscutibile
carattere tecnico, che debbono corredare la domanda
di licenza di impianto, tra i quali (lett. b) è
compresa una relazione descrittiva dalla quale risultino
la casa costruttrice dell'impianto, categoria, numero
di fabbricazione, tipo, portata, velocità, corsa
o numero delle fermate dell'ascensore; la tensione
di alimentazione dei diversi circuiti; la natura delle
difese dei cancelli; i dispositivi di sicurezza paracadute
e contro eccesso di velocità; le eventuali apparecchiature
speciali per ascensori veloci, a più velocità,
a porte automatiche, ed altro; le caratteristiche dei
sistemi di blocco e dell'apparecchiatura elettrica
del circuito principale, di quello di manovra, di illuminazione,
di segnalazione e di allarme.
Si è posto il problema se tutti i documenti da
produrre a corredo della domanda - compresa la relazione
descrittiva dell'impianto - debbono essere sottoscritti
da un tecnico abilitato, libero professionista o dipendente
dell'impresa installatrice dell'impianto, o se alcuni
di essi - come la detta relazione descrittiva - possono
essere sottoscritti da soggetti non aventi una specifica
qualificazione professionale.
Premesso che il problema deve essere risolto sulla base
della interpretazione delle norme contenute nel Regolamento
di esecuzione della legge 24-10-1942, n.1415, e cioè
delle norme di cui all'art.1 del D.P.R. 24-12-1951,
n.1767, prescindendo sia dalla citata legge n.1415
del 1942 (la quale non prevede alcuna disposizione
- contenuta esclusivamente nel Regolamento di esecuzione
- in ordine ai documenti da allegare alla domanda di
licenza di impianto), sia dalla prassi, eventualmente
illegittima, seguita dall'E.N.P.I. nell'esercizio della
delega, conferitogli con decreto 8-4-1943 dal Ministro
dei Lavori Pubblici, ad eseguire le prove di collaudo
e le ispezioni previste dalla legge n.1415 del 1942
(con la conseguenza che una diversa prassi, più
conforme alle norme vi genti, instaurata dall'ISPESL,
attualmente competente ad eseguire le prove e le ispezioni
anzidette, non implicherebbe alcuna modifica delle
procedure vigenti presso le competenti amministrazioni
prima dello scioglimento dell'E.N.P.I. da adottarsi,
a norma dell'art.2, quinto comma, della legge n.597
del 1982, con decreto interministeriale), non può
revocarsi in dubbio che i documenti in questione -
aventi tutti contenuto tecnico, anche se, come la relazione,
prettamente descrittivo - debbano essere formati da
soggetti qualificati, i quali, sottoscrivendoli, assumano
la responsabilità di quanto negli stessi documenti
è affermato.
Si ritiene perciò che la direttiva contenuta
nella circolare dell'ISPESL n.1875 del 31-1-1983 -
con l'unica precisazione che il tecnico legittimato
a sottoscrivere i documenti in questione può
essere, purché abilitato, anche un dipendente
dell'impresa installatrice dell'impianto - sia conforme
alle norme vigenti e che non sia necessario richiedere
il parere del Consiglio di Stato sull'argomento".
Come si può osservare il parere coincide con
quello espresso, nella seduta del 29-3-1984, dal Comitato
Interministeriale di Coordinamento, non ritenendosi
le osservazioni ulteriori delle associazioni sufficienti
a fare modificare il primo assunto.
Premesso quanto segue questa Direzione ritiene che si
possa considerare superata la controversia.
Qualora le Amministrazioni in indirizzo ritenessero
invece necessarie riesaminare la problematica, si prega
di segnalarlo per sottoporre la questione ad una prossima
riunione di Comitato Interministeriale di Coordinamento.
(c) 1996 Note's