(G.U. 9-7-1986, n.157)
RESTRIZIONI ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO ED ALL'USO DELLA CROCIDOLITE E DEI PRODOTTI CHE LA CONTENGONO.
Art.1.
1. L'immissione sul mercato ed il relativo uso sul territorio
nazionale della crocidolite (amianto blu) e dei prodotti
che la contengono sono consentite solamente nei limiti
di restrizione e nell'ambito delle eccezioni contemplate
nell'allegato alla presente ordinanza.
2. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano:
a) al trasporto per ferrovia, su strada, per via fluviale,
marittima, ed aerea;
b) all'esportazione verso Paesi terzi;
c) alla crocidolite ed ai prodotti che la contengono
in transito doganale purché non siano oggetto
di alcuna trasformazione.
Art.2.
1. I divieti di cui all'allegato non si applicano all'immissione
sul mercato e all'uso di tale fibra per fini di ricerca,
di sviluppo e di analisi.
Art.3.
1. La deroga al divieto prevista nell'allegato sarà
riesaminata anteriormente alla data del 30 aprile 1991
anche alla luce degli studi e dei progressi tecnico-scientifici
realizzati.
Allegato
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Denominazione: Crocidolite
Cas n 12001-28-4
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Restrizioni: L'immissione sul mercato
ed il relativo uso di questa fibra e dei prodotti che
la contengono sono vietati.
Fino al 30 aprile 1991 sono esclusi dal divieto di cui
sopra i prodotti di seguito elencati comprese le fibre
e i semilavorati necessari allo loro fabbricazione:
a) tubazioni di cemento-amianto. La deroga di cui sopra
non si applica nel caso in cui le tubazioni di cemento-amianto
sono impiegate per l'adduzione di acque potabili aggressive
b) giunti, guarnizioni manicotti e compensatori flessibili
resistenti agli acidi ed alle temperature;
c) convertitori di coppia.
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