DISPOSIZIONI INTEGRATIVE ALLA CIRCOLARE N.2/1988
PREMESSA
Le circolari n.2/1987, 2/1988 e l'Istruzione di servizio
sul rilievo d'aggiornamento, emanate da questa Direzione
Generale nel corso degli anni 1987-1988, costituiscono,
insieme al D.P.R. 650 del 1972, l'ossatura portante
della nuova normativa afferente la predisposizione
ed il trattamento degli atti geometrici di aggiornamento.
I diversi incontri preparatori tenuti con gli Uffici
Tecnici Erariali dipendenti e con gli Ordini Professionali
hanno messo in luce gli aspetti peculiari della nuova
normativa, definendo le attività e le competenze
professionali specifiche dell'utenza tecnica esterna
all'Amministrazione oltre che i compiti, le attività
organizzative e le incombenze tecnico-operative del
personale interno dell'Istituto.
In tal modo si sono voluti ribadire e codificare i concetti
di professionalità e responsabilità tecnica,
propri di chi redige l'atto di aggiornamento geometrico
e di chi, per compito istituzionale, deve conservare
e pubblicizzare l'atto stesso, nell'ottica di una gestione
informatizzata dell'archivio catastale.
Con la presente circolare vengono ad essere impartite
alcune disposizioni transitive o integrative, oltre
ad essere forniti chiarimenti procedurali ed organizzativi
necessari per una giusta e coerente applicazione della
nuova normativa.
CIRCOLARE 2/1987
Tale circolare ha definito le modalità operative
interne atte alla individuazione dei punti fiduciali,
prioritariamente da eseguire sui fogli di mappa soggetti
ad una dinamica azione di aggiornamento, oltre che
alla creazione dei relativi archivi magnetici su personal
computer.
Si è più volte ribadito l'aspetto utilizzativo
di tali punti quali elementi di appoggio delle misure
inerenti gli atti di aggiornamento ed in particolare
di elementi intrinseci del rilievo, da considerare
in maniera avulsa dal contesto cartografico. In tal
modo si è voluto scindere l'azione di rilievo
per la predisposizione dell'atto di aggiornamento geometrico,
conseguibile anche in un contesto locale (cioè
nella maglia dei punti fiduciali che contengono l'oggetto
dell'aggiornamento), da quella di inquadramento nel
più ampio aspetto cartografico, demandando tale
attività all'Amministrazione, alla quale spetta
di diritto in qualità di Organo cartografico
ufficiale dello Stato.
L'aggiornamento della conformazione della maglia dei
punti fiduciali in regime di applicazione della nuova
normativa.
In base alle disposizioni impartite dalla circolare
n.2/1987, la fase di individuazione ed evidenziazione
dei punti fiduciali è stata condotta sui soli
fogli o porzione di fogli ritenuti prioritari. Per
la restante parte del patrimonio cartografico gli Uffici
Tecnici Erariali dovranno allestire, nell'ambito della
sala visura, un servizio di pronta individuazione dei
punti fiduciali per i fogli interessati da atti geometrici
di aggiornamento. A tale struttura deve essere demandato
anche il compito di sostituire i punti fiduciali già
predisposti dall' Ufficio senza sopralluogo, con altri
di nuova costituzione, sulla base dei suggerimenti
forniti dai tecnici professionisti esterni, frutto
delle verifiche direttamente svolte o delle conoscenze
dei luoghi sui quali si opera. E' altresì auspicabile
che tali suggerimenti pervengano dall'utenza tecnica
esterna all'atto della richiesta della documentazione
catastale necessaria alla predisposizione dell'atto
di aggiornamento, di modo che il successivo rilascio
di tale documentazione contempli punti fiduciali concordati,
verificati nell'esistenza in loco e, quindi, direttamente
utilizzabili in fase di rilievo.
Le variazioni riflettenti l'individuazione dei punti
fiduciali (annullamento o loro sostituzione con quelli
di nuova individuazione) devono essere sollecitamente
operate sia su copione di visura che nella tabella
dei punti fiduciali, in modo da conservare omogeneità
di situazione tra foglio di mappa e archivio magnetico.
Tali punti, una volta definiti su richiesta o utilizzati
in un atto di aggiornamento, dovranno essere rappresentati
a penna rossa sul copione di visura in modo che risultino,
da quel momento, non più modificabili o sostituibili.
Nel caso che gli Uffici siano impossibilitati a prelevare
i valori delle coordinate dei punti di nuova istituzione
rispettando la procedura descritta nella circolare
2/1987, in deroga, se ne autorizza il prelievo direttamente
dal copione di visura, attribuendo, in tal caso, ai
suddetti punti attendibilità 12.
CIRCOLARE 2/1988
Aggiornamenti cartografici per i quali è ammessa
la deroga dell'assoggettamento alla nuova normativa.
Per quanto riguarda l'oggetto del rilievo di aggiornamento
si ribadisce che lo stesso deve essere definito e trattato
secondo la normativa in oggetto, solamente per i tipi
di frazionamento, mappali e particellari.
Gli aggiornamenti relativi ad immobili interrati ed
in generale a tutti gli elementi che non hanno rilevanza
di rappresentazione topografica (rappresentate cartograficamente
a linea non continua) possono non essere soggette al
trattamento con la nuova normativa.
Non rientrano, altresì, in tale applicazione
gli aggiornamenti prodotti tramite modello 26 sia per
la denuncia di variazione di coltura agraria che di
fabbricati rurali.
In particolare per quanto attiene i tipi mappali si
dispone che quelli inerenti la denuncia di sanatoria
legata alla legge 47/1985 possono essere redatti e
gestiti secondo l'attuale fase transitoria fino al
30 giugno 1989. Per tale categoria di tipi mappali
il tecnico professionista redattore dovrà indicare
sul modello 3SPC gli estremi della denuncia per la
richiesta della concessione in sanatoria presentata
al Comune di pertinenza ed in particolare il numero
del modello 47/1985 e/o il numero di protocollo e data
di presentazione al Comune di pertinenza.
Anche i tipi mappali afferenti ampliamenti parziali
di fabbricati rappresentati in mappa o solamente denunciati,
possono essere redatti con la normativa vigente qualora
l'ampliamento riguardi una superficie inferiore al
50% di quella esistente (originaria).
Pertanto, gli atti di aggiornamento eseguiti in deroga
alla nuova normativa devono essere approvati e rappresentati
in mappa secondo l'attuale prassi operativa. La loro
archiviazione seguirà l'iter in appresso specificato.
Casi particolari di individuazione dell'oggetto del
rilievo.
Nel caso di frazionamento di particelle attinenti gli
espropri per la realizzazione di nuove opere (quali
strade, ferrovie, oleodotti, etc.), in cui la porzione
di immobile da trasferire è perfettamente riconoscibile
da quella residua, l'oggetto primario è rappresentato
dalla porzione di particella da trasferire.
Pertanto sia nel caso in cui, la particella originaria
risulti essere inferiore a 2000 mq., sia nel caso che
le particelle derivate siano inferiori a 2000 mq.,
non dovrà essere richiesta la misurazione completa
della particella residua e quindi la dimostrazione
del frazionamento sulla base delle superfici analitiche.
Aggiornamento del copione di visura.
La segnalazione su copione di visura dei vertici di
particella misurati per la redazione degli atti geometrici
eseguiti in conformità della nuova normativa
deve essere realizzata con la prassi descritta al punto
8.8 della circolare n.2/1988. Analoga prassi deve essere
osservata per quanto attiene i tipi mappali ed altri
punti topocartografici ausiliari eventualmente rilevati
al di fuori dell'oggetto del rilievo e della maglia
dei punti fiduciali.
Gestione degli aggiornamenti presentati in regime di
applicazione transitoria della nuova normativa.
Per quanto attiene i tipi di frazionamento presentati
entro il 31 dicembre 1988, l'approvazione e gli eventuali
rinnovi seguiranno l'attuale normativa a meno che,
come noto, non siano intervenute variazioni geometriche
che prevedono la redazione del frazionamento sul nuovo
estratto di mappa. In tal caso la redazione del nuovo
tipo dovrà seguire le disposizioni della circolare
n.2/1988.
Il protocollo di approvazione, per i tipi presentati
entro il 31 dicembre 1988, seguirà ad esaurimento
quello utilizzato nel corso del 1988, con l'avvertenza
di indicare, dopo l'anno di riferimento, una lettera
per distinguerli da quelli trattati meccanograficamente
nel corso dello stesso anno (esempio............/89A).
Quanto disposto ai punti precedenti si intende esteso
anche a tutti gli altri atti di aggiornamento geometrico
non ancora trattati.
Gestione del protocollo di presentazione.
Ciascun atto di aggiornamento, compresi quelli redatti
in deroga alla nuova normativa, deve essere comunque
catalogato ed archiviato su personal computer attraverso
il protocollo di presentazione (mod. 8RC), fatta eccezione
del mod. 26 che continuerà a seguire l'iter
corrente.
Mentre per gli aggiornamenti redatti e gestiti secondo
la nuova normativa si osservano le disposizioni già
impartite con circolare n.2/1988, per quelli di deroga,
la procedura meccanografica verrà limitata attualmente
alle seguenti fasi:
- inserimento delle informazioni generali di tipo statistico;
- inserimento di un libretto fittizio delle misure costituito
da una riga di informazione tipo 6 quale:
6 redatto secondo vecchia normativa.
Sarà cura dell'Amministrazione provvedere alla
integrazione delle attuali procedure di gestione al
fine di trattare, limitatamente alle informazioni statistiche
successive all' approvazione, anche i tipi di cui sopra.
Gestione del protocollo di approvazione.
A decorrere dall'1-1-1989 tutti gli atti di aggiornamento
prodotti dall'utenza tecnica esterna devono essere
catalogati ed archiviati con protocollo di approvazione
univoco per tutta la provincia o nel caso di Uffici
a catasto fondiario per il relativo territorio di competenza.
Ovviamente tale protocollo dovrà essere conservato
manualmente, su modello tipo 12 semplificato nella
compilazione e limitato alle informazioni di carattere
generale (numero del tipo, comune e/o sezione censuaria,
numero foglio di mappa, particella/e originarie) fino
a quando non saranno collegati in rete tutti i personal
computer adibiti alla gestione degli atti di aggiornamento.
Successivamente detto protocollo sarà gestito
in forma automatica dalle procedure elaborative.
Gestione degli atti di aggiornamento che investono più
fogli di mappa.
Gli atti di aggiornamento interessanti porzioni di territorio
ricadenti su più fogli di mappa e presentati
su unico mod. 51 dovranno essere trattati come nel
seguito descritto: - nella fase di inserimento delle
informazioni statistiche dovrà essere introdotto
il numero di un solo foglio di mappa e le sole particelle
di aggiornamento in esso rappresentate;
- il libretto delle misure, ovviamente comprendente
gli elementi del rilievo esteso a tutti i fogli interessati,
dovrà essere integralmente inserito ed elaborato;
- la fase di approvazione su personal computer verrà
eseguita sulla globalità del tipo. In questa
fase si dovranno inserire nelle informazioni statistiche
di approvazione, per solo accorgimento meccanografico,
solo i numeri di particella, di nuova istituzione,
relativi al foglio di mappa inserito. Per le particelle
istituite relative a tutti i fogli, l'assegnazione
dei numeri definitivi verrà eseguita direttamente
sul modello 51 e 51 FTP.
Sarà cura dell'Amministrazione provvedere alla
integrazione delle attuali procedure di gestione al
fine di inserire e trattare, in modo elaborativo completo,
tutti i fogli e le relative particelle interessate
dall'aggiornamento.
Approvazione dei tipi.
Come più volte evidenziato dalla nuova normativa,
si chiarifica che discordanze di forma o di superficie,
verificate nell'ambito di oggetti di aggiornamento
integralmente rilevati e che rientrano nelle tolleranze
definite, possono non richiedere alcuna annotazione
specifica nella relazione tecnica da parte del professionista
redattore.
Nei casi in cui si eccedono tali tolleranze il tipo
dovrà redigersi sulla base di quanto disposto
dalla vigente normativa e più specificatamente
in relazione a quanto stabilito nel comma 5, art. 6
del D.P.R. 650/1972. In particolare la relazione tecnica
dovrà giustificare le anomalie riscontrate fra
situazione di fatto, di diritto e/o catastale. Sulla
base delle indagini esperite e dei documenti tecnici
o giuridici consultati a supporto della situazione
di fatto riscontrata, il tecnico professionista redattore
del tipo di aggiornamento in questione dovrà
formulare e sottoscrivere le proprie osservazioni relativamente
alle anomalie di cui trattasi.
Da parte dell'Ufficio dovrà eseguirsi approvazione
entro i termini di legge, avviando, qualora ritenute
necessarie, le attività tecniche previste all'art.9
del citato D.P.R.
E' appena il caso di ricordare, infatti, che l'attivita'
istituzionale dell'Amministrazione è limitata
alla accettazione, conservazione e pubblicizzazione
dei documenti di aggiornamento. Le responsabilità
tecnico-giuridiche inerenti la predisposizione o l'utilizzazione
di tali atti investono altri soggetti al quali tali
responsabilità competono.
Il risultato del frazionamento (mod. 51 FTP) deve essere,
in entrambi i casi, compilato sulla base delle superfici
realmente misurate e dopo la colonna 10 dovrà
indicarsi per ogni superficie trattata una sigla:
- <<Sr>> per le superfici afferenti particelle
interamente rilevate;
- <<Sn>> per le superfici nominali, cioè
acquisite direttamente dagli atti catastali od ottenute
per differenza fra superfici nominali e superfici di
cui al punto precedente.
Le superfici reali da riportare, dopo approvazione,
sul modello 51 FTP saranno quelle derivanti dal calcolo
di ufficio attraverso le procedure elaborative.
Fino ad attivazione del sistema informativo catastale,
la conservazione delle superfici variate in relazione
agli atti di aggiornamento dovrà essere eseguita
sulla base di tabelle di variazione che precedono la
trattazione del tipo stesso. In particolare, qualora
trattasi di superfici diverse da quelle nominali ma
rientranti nelle tolleranze definite, la tabella avrà
come motivazione <<per migliore individuazione
topometrica>>. Nel caso invece in cui la variazione
ecceda le tolleranze di quantità significative
rispetto alle dimensioni e/o alle superfici, la tabella
di variazione avrà come motivazione <<dimensioni
e/o superfici dichiarare ma non verificate>>.
Tale nota potrà essere modificata in relazione
ai controlli di cui all'art.9 del citato D.P.R.
Rilascio dei documenti catastali.
E' appena il caso di ribadire che l'approvazione di
tutti gli atti di aggiornamento, trattati secondo la
nuova normativa, dovrà essere eseguita da un
tecnico incaricato, individuato nella figura professionale
e nella funzione amministrativa del geometra.
Anche se alcune fasi di verifica formale dell'atto possono
essere demandate al personale esecutivo tecnico dell'
Amministrazione, il documento finale da rilasciare
dovrà contenere la firma del tecnico incaricato
che, con tale atto formale, ne assume la piena responsabilità.
Si conferma che nella documentazione costituente l'atto
di aggiornamento è soggetta a bollo solo l'estratto
di mappa e, nella stessa misura, il secondo originale.
Nell'ambito del secondo originale, per i tipi di frazionamento,
si dispone che debba essere restituita la sottoindicata
documentazione:
- modello 51
- modello 51 FTP
- schema del rilievo
- libretto delle misure.
Per i tipi mappali, da presentare a corredo della domanda
di accatastamento al Nuovo Catasto Edilizio Urbano,
sarà sufficiente restituire:
- modello 3SPC
- modello 51.
Aggiornamento delle procedure elaborative.
Le procedure elaborative in attivazione presso tutti
i dipendenti Uffici saranno oggetto di successive affinazioni
ed integrazioni in relazione alle esigenze utilizzative
che attraverso l'impiego verranno a maturarsi.
Attuali discrasie, nella fase di calcolo e rispetto
a quanto normato, sono state messe in evidenza nel
filo documentazione che accompagna la nuova versione
e che comunque verranno sanate con i successivi aggiornamenti.
(c) 1996 Note's