LEGGE 13 MARZO 1988, N.68 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE IN CATASTO DI DICHIARAZIONI E DENUNCE EX ART. 52 LEGGE N.47 DEL 1985 - DECRETO LEGGE DEL 14 MARZO 1988, N.70 - SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE DI ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI URBANI
La Gazzetta Ufficiale n.61 del 14-3-1988 ha pubblicato
la legge 13-3-1988, n.68 di conversione del decreto
legge 12-1-1988, n.2 a sua volta modificativo dalla
legge 28-2-1985, n.47.
Per quanto riguarda le competenze delle sezioni catastali,
la legge n.68 del 1988 in oggetto, al comma 2 dell'art.1
sposta al 30 giugno 1989 il termine per la presentazione
in catasto delle dichiarazioni di nuova costruzione
e delle denunce di variazione afferenti immobili ultimati
entro la data di entrata in vigore della legge n.47
del 1985. Pertanto la sanzione, prevista dall'art.52
di detta legge, troverà applicazione solo dopo
tale data.
La stessa Gazzetta Ufficiale pubblica altresì
il decreto legge 14-3-1988, n.70 concernente, tra l'altro,
semplificazioni per le operazioni di classamento degli
immobili urbani, delle notifiche e degli adempimenti
connessi alla normativa portata dalla legge n.131 del
1986.
In particolare il comma 1 dell'art.11 stabilisce che
le u.i. dichiarate con i vecchi mod. 1 possono essere
classate anche senza visita sopralluogo, salvo successive
verifiche, con riferimento ad unità già
censite aventi analoghe caratteristiche.
Il comma 2 dello stesso art.11 consente di classare
unità immobiliari site in comuni (o zone censuarie)
nei quali non si è provveduto all'integrazione
dei quadri di tariffa, con riferimento al quadro tariffario
di altri comuni (o zone censuarie) aventi analoghe
caratteristiche socio-economiche e di tipologia edilizia.
Il comma 3 infine detta norme per la notifica degli
atti catastali a mezzo posta.
L'art.12 dello stesso decreto legge integra la normativa
portata dalla legge n.131 del 1986, in particolare
prevede che per gli immobili urbani non ancora censiti,
oggetto di trasferimento, il soggetto obbligato alla
presentazione della domanda di voltura presenti, contestualmente
alla stessa, specifica istanza di richiesta di classamento
per le u.i. oggetto del trasferimento.
L'Ufficio dovrà, entro 10 mesi dal ricevimento
dell'istanza, inviare al competente Ufficio del Registro,
copia del certificato catastale, completo dei dati
di classamento e rendita delle unità immobiliari
oggetto del trasferimento.
Al fine di fornire i necessari chiarimenti e dettare
modalità operative alle quali gli Uffici dovranno
attenersi, si precisa quanto segue:
ART.11 DECRETO LEGGE 70/88 - 1o COMMA:
La norma va applicata in relazione alla conoscenza del
territorio, alla tipologia edilizia del fabbricato
per quanto desumibile dagli atti catastali (dichiarazioni
mod. 1, tipo mappale, mappa) ed all'anno di presentazione
del mod. 1 (e quindi di presumibile edificazione).
Si ritiene, comunque, che per la maggior parte delle
unità da classare sia sufficiente un sopralluogo
esterno volto essenzialmente ad individuare la categoria
da attribuire alle unità immobiliari ed a quantificarne
la classe in funzione delle informazioni desumibili
sia dalla dichiarazione e relativa planimetria (livello
di piano consistenza, distribuzione dei vani) che dalle
tecnologie costruttive e di normali rifiniture proprie
della tipologia edificata.
Resta inteso che in tutti quei casi di difficile apprezzamento,
sia per la particolarità dell'immobile, sia
per la scarsa numerosità di fattispecie già
censite, si dovrà procedere con sopralluogo
tradizionale.
E' del tutto evidente che nei casi in cui le unità
da censire siano chiaramente ascrivibili a ben determinate
categorie e classi - sia per conoscenza diretta sia
perché ricadenti in comparti omogenei già
in parte censiti - il classamento potrà avvenire,
così come recita il comma 1 in parola, senza
sopralluogo.
ART.11 DECRETO LEGGE 70/88 - 2o COMMA:
In fase di applicazione della normativa innovativa portata
da detto comma, l'Ufficio dovrà, per ogni comune
(o zona censuaria) per il quale ritiene carente il
quadro di classamento, individuare il comune (o eventualmente,
per fasce di tipologia i comuni) che abbia le stesse
caratteristiche socio-economiche, al fine di utilizzarne
il quadro di tariffe.
Detta operazione riveste carattere prioritario consentendo
ai tecnici operatori di classare (ricorrendo alla norma
del comma in parola) in modo omogeneo.
Per quanto riguarda infine l'indicazione nelle scritture
catastali, del comune (o zona censuaria) preso a riferimento,
si provvederà in sede di stampa della nuova
modulistica di cui alla lettera circolare 3/1092 dell'8-3-1988,
ad apportare le opportune modifiche ai modelli D e
55.
Fin quando non verranno utilizzati i mod. D, per intervenire
sui 55 autoallestiti nei casi previsti dal comma in
parola si dovrà ricorrere ad una modifica del
mod. 55 stesso, modifica realizzabile sovrapponendo,
in modo stabile, al quadro B, dalla colonna 23 alla
32 compresa, copia dell'allegato prospetto. Si otterrà
così un modello idoneo alle nuove esigenze.
ART.11 DECRETO LEGGE 70/88 - 3o COMMA:
Per quanto riguarda la notifica a mezzo posta, questa
Direzione Generale sta predisponendo un idoneo stampato,
da sottoporre all'approvazione del Ministero delle
Poste, prima della sua stampa e distribuzione.
La norma prevista dal comma è di indiscutibile
validità, riducendo notevolmente i tempi tra
la fase di accertamento e quella di utilizzo dei dati
censuari.
In attesa dell'attuazione pratica delle nuove procedure
di notifica, si invitano gli Uffici (specie per gli
accertamenti richiesti ai sensi del D.P.R. 131/86 e
di cui si tratterà in seguito con riferimento
all'art.12 del decreto legge 70/88) ad invitare in
ufficio i possessori interessati per notificare loro
le risultanze censuarie.
L'avvenuta notifica dovrà risultare dalla sottoscrizione
della motivazione <<per notifica dei dati censuari
relativi a........>> che dovrà essere
apposta su copia del documento catastale. In relazione
alle operazioni di meccanizzazione le risultanze censuarie
potranno risultare o dal modello 55 autoallestito o
dal nuovo mod. D, o dal modello F1, tutti completati
dall'Ufficio con le risultanze censuarie. Su detti
modelli dovrà risultare la motivazione e la
data in cui sono stati integrati con i dati censuari,
nonché la dicitura <<in attesa di registrazione
meccanografica>>.
Per quanto riguarda il classamento di unità variate
le nuove risultanze censuarie, risultanti al quadro
B del modello 44, potranno essere notificate su copia
dello stesso, con l'avvertenza di apporvi sia la dicitura
<<in attesa di registrazione meccanografica>>,
sia quella da sottoscrivere dall'interessato <<per
notifica dei dati censuari relativi a..............>>.
L'atto così notificato deve ritenersi definitivo
e quindi verrà inviato alla SOGEI per la registrazione
meccanografica e, nel contempo, certificabile.
ART.12 DECRETO LEGGE 70/88 - 1o COMMA:
Prevede che contestualmente alla presentazione della
domanda di voltura, relativa ad u.i. non ancora censite,
venga presentata specifica istanza per l'attribuzione
della rendita catastale alle u.i. oggetto dell'atto.
Detta istanza dovrà essere sottoscritta dall'interessato
o da chi per lui ha sottoscritto l'atto di trasferimento.
ART.12 DECRETO LEGGE 70/88 - 2o COMMA:
Prescrive che entro dieci mesi dal ricevimento dell'istanza,
l'Ufficio deve inviare all'Ufficio del Registro competente,
un certificato catastale relativo alle u.i. interessate,
attestante la loro avvenuta iscrizione in catasto con
l'attribuzione di rendita.
Al riguardo occorre fare alcune considerazioni:
- la voltura e l'allegata istanza potrebbero essere
presentate non tempestivamente all'Ufficio e, poiché
i dieci mesi previsti dal comma 2 decorrono dalla data
di presentazione delle stesse, si renderà opportuno
(per i termini prescrittivi degli atti dell'Ufficio
del Registro) comunicare all'Ufficio del Registro stesso,
la data di ricevimento dell'istanza di attribuzione
di rendita per le unità immobiliari di cui all'atto..........del........
registrato il.........................
Il certificato da inviare all'Ufficio del Registro,
in esenzione di bollo e tributi, dovrà riguardare
le u.i. per le quali è stato notificato all'interessato
il classamento e la rendita e potrà essere formalizzato
o su fotocopia del modello d'ufficio (mod. 55, F1,
mod.D, mod.44) o compilando l'unito prototipo di attestato.
Si fa osservare che qualora entro i 60 giorni successivi
alla notifica pervenisse copia del ricorso alla Commissione
Tributaria, si dovrà darne comunicazione all'Ufficio
del Registro con riferimento all'istanza di attribuzione
di classamento richiesta ai sensi della legge 131/86.
L'applicazione di detto articolo richiede una particolare
gestione delle scadenze e delle altre informazioni.
A tal fine questa Direzione Generale sta predisponendo
un prototipo di scheda che, in tempi brevi, verrà
trasmessa ai dipendenti uffici.
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