[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE 29 SETTEMBRE 1988 N.50

APPLICAZIONE CRITERI AUTOMATICI DI VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI. ART.12 DECRETO LEGGE 14-3-1988, N.70, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 13-5-1988, N.154.

Il decreto legge 14-3-1988, n.70, contiene <<Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani>>. Tale decreto è stato convertito, con modificazioni, nella legge 13-5-1988, n.154.
L'art.12 del suddetto provvedimento legislativo riduce ulteriormente la potestà attribuita agli uffici del registro di sottoporre a rettifica i valori degli immobili dichiarati ai fini delle imposte di registro, sulle successioni e donazioni e, conseguentemente, delle imposte ipotecarie e catastali e dell'INVIM, prevedendo la possibilità di applicazione del cosiddetto sistema automatico di valutazione anche:
1) per i trasferimenti e le costituzioni di diritti reali di godimento riguardanti fabbricati che, già dichiarati ai sensi dell'art.56 del regolamento per la formazione del N.C.E.U., approvato con D.P.R. 1-12-1949, n.1142, non siano ancora iscritti in catasto con attribuzione di rendita (comma 1, 2 e 3);
2) nei riguardi dei valori iniziali degli immobili, agli effetti dell'INVIM (comma 3-bis);
3) per le successioni apertesi e per le donazioni poste in essere anteriormente al 1o luglio 1986, in ordine alle quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile (comma 3-ter e 3-quater).
Sulle questioni attinenti le disposizioni contenute nel citato comma 3-bis, in materia di INVIM, sono state già impartite istruzioni dalla competente Direzione Generale della Finanza locale, con circolare n.6 del 9-7-1988, n.1/143/T.
Per quanto concerne i tributi amministrati da questa Direzione generale, si ritiene opportuno svolgere talune considerazioni al fine di chiarire eventuali dubbi interpretativi ed assicurare una corretta ed uniforme applicazione nelle nuove norme.
In merito alle disposizioni che prevedono la facoltà dei contribuenti di potersi avvalere del sistema automatico di valutazione anche per i fabbricanti urbani ancora sprovvisti di rendita catastale, va precisato, anzitutto, che le stesse non hanno effetto retroattivo ma riguardano soltanto gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate a decorrere dal 14 marzo 1988, nonché le scritture private non autenticate presentate per la registrazione e le successioni apertesi da tale data.
Per poter usufruire delle suddette disposizioni, il contribuente interessato deve:
a) manifestare, nell'atto o nella dichiarazione di successione, l'intento di volersi avvalere della norma di cui al citato art.12, primo comma, legge 13-5-1988, n.154.
b) allegare alla domanda di voltura di cui al combinato disposto degli artt. 3, 4 e 14 del D.P.R. 26-10-1972, n.650, apposita istanza per l'attribuzione di rendita catastale, nella quale vanno indicati gli estremi dell'atto o della dichiarazione e dei dati di individuazione del fabbricato quali risultano dallo stesso atto o dichiarazione.
L'istanza in questione é esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, rientrando nella prescrizione dell'art.5 tabella allegato B al D.P.R. 26-10-1972, n.642.
Per espressa previsione legislativa, l'istanza stessa non può essere spedita per posta e dell'avvenuta sua presentazione viene rilasciata, da parte del competente U.T.E. ricevuta in duplice esemplare:
c) produrre i due esemplari della ricevuta anzidetta all'Ufficio del registro presso il quale è avvenuta la registrazione o è stata presentata la dichiarazione di successione; l'ufficio restituisce un esemplare della ricevuta attestandone l'avvenuta produzione.
E' importante notare che gli esemplari in questione devono pervenire all'ufficio entro il termine perentorio di 60 giorni, decorrenti dalla data di formazione dell'atto pubblico, o di registrazione della scrittura privata, o dalla data di pubblicazione o emanazione degli atti giudiziari ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione di successione.
In caso di mancato rispetto del termine anzidetto, gli uffici procederanno, ove ne ricorrano i presupposti alla rettifica dei valori dichiarati, ai sensi dell'art.52, comma 1, del D.P.R. 26-4-1986, n.131, e dell'art.26, comma 1, del D.P.R. 26-10-1972, n.637.
Si raccomanda, pertanto, agli Uffici stessi la scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nell'art.16 del citato D.P.R. n.131/1986 riguardante l'esecuzione della registrazione, al fine di consentire agli interessati la tempestiva presentazione della domanda di voltura e dell'apposita istanza e, quindi, l'osservanza del termine di cui trattasi.
Sembra opportuno precisare che gli adempimenti di cui ai precedenti punti b) e c) possono essere eseguiti, indifferentemente, da uno dei soggetti interessati all'applicazione della valutazione tabellare.
Va, inoltre, evidenziato che l'onere di far menzione nell'atto o nella dichiarazione di successione di voler usufruire della valutazione automatica, nonché, quello di esibire all'Ufficio del registro la ricevuta di presentazione dell'U.T.E. della domanda di attribuzione di rendita riguarda gli atti posti in essere e le dichiarazioni di successione aperte dal 14 maggio 1988, data di pubblicazione della citata legge di conversione.
Il comma 2 dell'art.12 dispone che gli Uffici tecnici erariali, entro dieci mesi della data in cui è stata presentata la domanda di voltura, devono inviare all'Ufficio del registro presso il quale è stata effettuata la registrazione un certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita.
Gli Uffici provvederanno, pertanto, a liquidare, in una prima fase, l'imposta sulla base del valore indicato dai contribuenti e, successivamente, allorché sarà pervenuto il cennato certificato, a recuperare la differenza d'imposta, che ha natura complementare, ove il valore tabellare risulti superiore a quello dichiarato, mediante notifica di apposito avviso di liquidazione.
Sembra opportuno precisare che, nel caso si renda necessaria una liquidazione integrativa dell'imposta, non è configurabile, nei casi del genere, la violazione di infedele dichiarazione di valore di cui all'art.51, terzo comma, del D.P.R. 26-10-1972, n.637.
E' appena il caso di fare presente, poi, che nell'ipotesi inversa in cui il valore dichiarato dalle parti risulti superiore a quello "tabellare" non si dovrà procedere ad alcun rimborso d'imposta.
Le disposizioni contenute nel comma 3-ter, aggiunto con la legge di conversione vanno ad integrare l'art.11 della legge 17-12-1986, n.880 inserendovi il comma 1-bis, e mirano, come si è detto, ad estendere l'ambito di applicazione del criterio catastale di valutazione (introdotto in materia successoria con l'art.8 della citata legge n.880/1986) alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere anteriormente al 1o luglio 1986.
Al riguardo, va sottolineato in via preliminare che la possibilità di avvalersi del suddetto sistema automatico è esclusa, ai sensi del successivo comma 3-quater in tutte quelle ipotesi nelle quali l'accertamento del valore imponibile sia già diventato definitivo, per uno dei motivi previsti dalla legge, (sottoscrizione dell'atto di adesione, mancata opposizione all'accertamento nei prescritti termini, decisione non impugnata o non ulteriormente impugnabile).
Ove non sussistano preclusioni del genere, il criterio di valutazione basato sui parametri catastali si rende applicabile, nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dalla legge.
Per una migliore comprensione, si rassegnano qui di seguito, a titolo esemplificativo, alcune situazioni che possono in concreto verificarsi e si delinea per ciascuna di esse la soluzione che si ritiene debba essere adottata.
A 1) Valore dichiarato in misura uguale o superiore a quello tabellare (calcolato secondo i criteri di cui all'art. 8 della legge 17- 12-1986, n.880) per il quale, alla data del 14 maggio 1988, non risulti notificato l'avviso di rettifica.
Il rapporto deve considerarsi definito, essendo venuta meno per l'ufficio ogni potestà di rettifica del valore dichiarato.
A 2) Valore dichiarato in misura uguale o superiore a quello tabellare e per il quale, alla data del 14 maggio 1988, risulti notificato l'avviso di rettifica.
In tal caso, l'atto di accertamento, ancorché legittimo al momento della notifica, deve essere annullato, per sopravvenuta carenza della potestà rettificativa da parte dell'Amministrazione finanziaria qualora il contribuente abbia prodotto ricorso nei termini e abbia manifestato tempestivamente la volontà di avvalersi delle nuove norme.
A 3) Valore dichiarato in misura uguale o superiore a quello tabellare e per il quale, alla data del 14 maggio 1988, risulti impugnato l'avviso di rettifica.
In tale evenienza, il rapporto può ritenersi definito, qualora il contribuente fornisca all'Ufficio o alla Commissione adita i dati catastali occorrenti per la valutazione tabellare.
B 1) Valore dichiarato entro il 30 giugno 1986 in misura inferiore a quello automatico e per il quale, alla data del 14 maggio 1988, non risulti notificato l'avviso di rettifica.
In contribuente può usufruire della valutazione tabellare, presentando all'ufficio del registro apposita dichiarazione integrativa (la legge non richiede alcuna forma particolare) entro il 30 settembre 1988, in modo da adeguare il valore dichiarato a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati.
In tal caso non è applicabile la sanzione di cui all'art.51, comma 3, del D.P.R. n.637/1972.
La dichiarazione integrativa deve essere sottoscritta da tutte le parti tenute al pagamento delle imposte che scaturiscono dalla integrazione del valore dichiarato. Ciò, in quanto il valore che si indica in tale dichiarazione va a sostituire quello risultante dall'atto o dalla successione e, pertanto, al pari di quest'ultimo, è definitivo ed incontestabile per tutte le parti interessate. In tal modo, l'ufficio potrà riliquidare tutti i tributi dovuti, ossia, oltre alla eventuale imposta di successione o donazione, anche le imposte ipotecarie, catastali e l'INVIM che, sulla base della dichiarazione integrativa, si renderanno dovute.
Nel momento in cui la dichiarazione in parola è presentata, viene meno per l'Ufficio il potere di rettifica e, pertanto, eventuali avvisi notificati successivamente non esplicherebbero effetto alcuno, anche se non impugnati.
Giova, peraltro, ricordare che l'applicazione dei valori automatici rimane una mera facoltà del contribuente e, quindi, fin quando la dichiarazione integrativa non sia effettivamente prodotta, permane nell'Ufficio la possibilità di rettificare i valori dichiarati, con l'ulteriore conseguenza di cui si dirà nel successivo punto.
B 2) Valore dichiarato entro il 30 giugno 1986 in misura inferiore a quello automatico e per il quale, alla data del 14 maggio 1988, sia stato già notificato l'avviso di rettifica.
Il contribuente dovrà impugnare tempestivamente l'avviso di accertamento (valido a tutto gli effetti) per impedire che lo stesso diventi definitivo e conservare così, fino al 30 settembre 1988, la possibilità di adeguare il valore dichiarato a quello tabellare.
Ovviamente lo stesso risultato potrà essere raggiunto, presentando la dichiarazione integrativa entro i sessanta giorni dalla notifica del predetto avviso di accertamento.
B 3) Valore dichiarato entro il 30 giugno 1986 in misura inferiore a quello automatico e per il quale, alla data del 14 maggio 1988, risulti impugnato l'avviso di rettifica.
Il contribuente può presentare la dichiarazione integrativa entro il 30 settembre 1988.
C 1) Valore dichiarato dopo il 30 giugno 1986 in misura inferiore a quello automatico.
Non esiste alcuna possibilità di integrazione, per mancata previsione legislativa e pertanto gli Uffici conservano, in tal caso, il potere di rettifica e nell'accertare l'effettivo valore venale in comune commercio del bene non sono vincolati al limite risultante dal criterio catastale.
Da ultimo, va sottolineato che, ai fini della dichiarazione integrativa di valore, il comma 1-bis dell'art.11 della legge 17-12-1986, n.880 (aggiunto, come si è detto, con il citato art.12, comma 3-ter, legge n.154/1988) introduce, per l'aggiornamento dei redditi catastali, un criterio di riferimento parzialmente diverso da quello risultante dall'art.26, quinto comma, del D.P.R. 26-10-1972, n.637 (aggiunto con l'art.8 della citata legge n.880/1986).
E' previsto, infatti, che:
a) per le successioni apertesi e le donazioni registrate fino al 31 dicembre 1985, si deve far riferimento ai coefficienti stabiliti per il medesimo anno in cui si è aperta la successione o è stato registrato l'atto di donazione;
b) per le successioni apertesi e le donazioni registrate nel 1986 prima del 30 aprile 1986 (data di pubblicazione del D.P.R. 26-4-1986, n.131), i coefficienti da utilizzare sono quelli stabiliti per il 1985.
Residuano le successioni apertesi e le donazioni registrate dal 30 aprile 1986 al 30 giugno 1986, in ordine alle quali la legge nulla dispone. Al riguardo, si ritiene che debba ugualmente farsi riferimento ai coefficienti del 1985.
Per completezza di argomento si ritiene opportuno, infine, richiamare l'attenzione degli uffici sulla circostanza che a seguito delle disposizioni agevolative recate dalla legge 17-12-1986, n.880 e del decreto legge 14-3-1988, n.70 convertito nella legge 14-5-1988, n.154 non può essere denegata al contribuente la possibilità di definire l'accertamento, oltreché sulla base dei coefficienti tabellari, per i cespiti che si trovano nella condizione prevista per poter usufruire di tale trattamento, anche con l'applicazione della riduzione del 30% per i cespiti per i quali tale sistema di valutazione automatica non sia applicabile.




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