APPLICAZIONE CRITERI AUTOMATICI DI VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI. ART.12 DECRETO LEGGE 14-3-1988, N.70, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 13-5-1988, N.154.
Il decreto legge 14-3-1988, n.70, contiene <<Norme
in materia tributaria nonché per la semplificazione
delle procedure di accatastamento degli immobili urbani>>.
Tale decreto è stato convertito, con modificazioni,
nella legge 13-5-1988, n.154.
L'art.12 del suddetto provvedimento legislativo riduce
ulteriormente la potestà attribuita agli uffici
del registro di sottoporre a rettifica i valori degli
immobili dichiarati ai fini delle imposte di registro,
sulle successioni e donazioni e, conseguentemente,
delle imposte ipotecarie e catastali e dell'INVIM,
prevedendo la possibilità di applicazione del
cosiddetto sistema automatico di valutazione anche:
1) per i trasferimenti e le costituzioni di diritti
reali di godimento riguardanti fabbricati che, già
dichiarati ai sensi dell'art.56 del regolamento per
la formazione del N.C.E.U., approvato con D.P.R. 1-12-1949,
n.1142, non siano ancora iscritti in catasto con attribuzione
di rendita (comma 1, 2 e 3);
2) nei riguardi dei valori iniziali degli immobili,
agli effetti dell'INVIM (comma 3-bis);
3) per le successioni apertesi e per le donazioni poste
in essere anteriormente al 1o luglio 1986, in ordine
alle quali non sia già intervenuto il definitivo
accertamento del valore imponibile (comma 3-ter e 3-quater).
Sulle questioni attinenti le disposizioni contenute
nel citato comma 3-bis, in materia di INVIM, sono state
già impartite istruzioni dalla competente Direzione
Generale della Finanza locale, con circolare n.6 del
9-7-1988, n.1/143/T.
Per quanto concerne i tributi amministrati da questa
Direzione generale, si ritiene opportuno svolgere talune
considerazioni al fine di chiarire eventuali dubbi
interpretativi ed assicurare una corretta ed uniforme
applicazione nelle nuove norme.
In merito alle disposizioni che prevedono la facoltà
dei contribuenti di potersi avvalere del sistema automatico
di valutazione anche per i fabbricanti urbani ancora
sprovvisti di rendita catastale, va precisato, anzitutto,
che le stesse non hanno effetto retroattivo ma riguardano
soltanto gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari
pubblicati o emanati e le scritture private autenticate
a decorrere dal 14 marzo 1988, nonché le scritture
private non autenticate presentate per la registrazione
e le successioni apertesi da tale data.
Per poter usufruire delle suddette disposizioni, il
contribuente interessato deve:
a) manifestare, nell'atto o nella dichiarazione di successione,
l'intento di volersi avvalere della norma di cui al
citato art.12, primo comma, legge 13-5-1988, n.154.
b) allegare alla domanda di voltura di cui al combinato
disposto degli artt. 3, 4 e 14 del D.P.R. 26-10-1972,
n.650, apposita istanza per l'attribuzione di rendita
catastale, nella quale vanno indicati gli estremi dell'atto
o della dichiarazione e dei dati di individuazione
del fabbricato quali risultano dallo stesso atto o
dichiarazione.
L'istanza in questione é esente in modo assoluto
dall'imposta di bollo, rientrando nella prescrizione
dell'art.5 tabella allegato B al D.P.R. 26-10-1972,
n.642.
Per espressa previsione legislativa, l'istanza stessa
non può essere spedita per posta e dell'avvenuta
sua presentazione viene rilasciata, da parte del competente
U.T.E. ricevuta in duplice esemplare:
c) produrre i due esemplari della ricevuta anzidetta
all'Ufficio del registro presso il quale è avvenuta
la registrazione o è stata presentata la dichiarazione
di successione; l'ufficio restituisce un esemplare
della ricevuta attestandone l'avvenuta produzione.
E' importante notare che gli esemplari in questione
devono pervenire all'ufficio entro il termine perentorio
di 60 giorni, decorrenti dalla data di formazione dell'atto
pubblico, o di registrazione della scrittura privata,
o dalla data di pubblicazione o emanazione degli atti
giudiziari ovvero dalla data di presentazione della
dichiarazione di successione.
In caso di mancato rispetto del termine anzidetto, gli
uffici procederanno, ove ne ricorrano i presupposti
alla rettifica dei valori dichiarati, ai sensi dell'art.52,
comma 1, del D.P.R. 26-4-1986, n.131, e dell'art.26,
comma 1, del D.P.R. 26-10-1972, n.637.
Si raccomanda, pertanto, agli Uffici stessi la scrupolosa
osservanza delle disposizioni contenute nell'art.16
del citato D.P.R. n.131/1986 riguardante l'esecuzione
della registrazione, al fine di consentire agli interessati
la tempestiva presentazione della domanda di voltura
e dell'apposita istanza e, quindi, l'osservanza del
termine di cui trattasi.
Sembra opportuno precisare che gli adempimenti di cui
ai precedenti punti b) e c) possono essere eseguiti,
indifferentemente, da uno dei soggetti interessati
all'applicazione della valutazione tabellare.
Va, inoltre, evidenziato che l'onere di far menzione
nell'atto o nella dichiarazione di successione di voler
usufruire della valutazione automatica, nonché,
quello di esibire all'Ufficio del registro la ricevuta
di presentazione dell'U.T.E. della domanda di attribuzione
di rendita riguarda gli atti posti in essere e le dichiarazioni
di successione aperte dal 14 maggio 1988, data di pubblicazione
della citata legge di conversione.
Il comma 2 dell'art.12 dispone che gli Uffici tecnici
erariali, entro dieci mesi della data in cui è
stata presentata la domanda di voltura, devono inviare
all'Ufficio del registro presso il quale è stata
effettuata la registrazione un certificato catastale
attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione di
rendita.
Gli Uffici provvederanno, pertanto, a liquidare, in
una prima fase, l'imposta sulla base del valore indicato
dai contribuenti e, successivamente, allorché
sarà pervenuto il cennato certificato, a recuperare
la differenza d'imposta, che ha natura complementare,
ove il valore tabellare risulti superiore a quello
dichiarato, mediante notifica di apposito avviso di
liquidazione.
Sembra opportuno precisare che, nel caso si renda necessaria
una liquidazione integrativa dell'imposta, non è
configurabile, nei casi del genere, la violazione di
infedele dichiarazione di valore di cui all'art.51,
terzo comma, del D.P.R. 26-10-1972, n.637.
E' appena il caso di fare presente, poi, che nell'ipotesi
inversa in cui il valore dichiarato dalle parti risulti
superiore a quello "tabellare" non si dovrà
procedere ad alcun rimborso d'imposta.
Le disposizioni contenute nel comma 3-ter, aggiunto
con la legge di conversione vanno ad integrare l'art.11
della legge 17-12-1986, n.880 inserendovi il comma
1-bis, e mirano, come si è detto, ad estendere
l'ambito di applicazione del criterio catastale di
valutazione (introdotto in materia successoria con
l'art.8 della citata legge n.880/1986) alle successioni
apertesi e alle donazioni poste in essere anteriormente
al 1o luglio 1986.
Al riguardo, va sottolineato in via preliminare che
la possibilità di avvalersi del suddetto sistema
automatico è esclusa, ai sensi del successivo
comma 3-quater in tutte quelle ipotesi nelle quali
l'accertamento del valore imponibile sia già
diventato definitivo, per uno dei motivi previsti dalla
legge, (sottoscrizione dell'atto di adesione, mancata
opposizione all'accertamento nei prescritti termini,
decisione non impugnata o non ulteriormente impugnabile).
Ove non sussistano preclusioni del genere, il criterio
di valutazione basato sui parametri catastali si rende
applicabile, nel rispetto delle modalità e delle
condizioni previste dalla legge.
Per una migliore comprensione, si rassegnano qui di
seguito, a titolo esemplificativo, alcune situazioni
che possono in concreto verificarsi e si delinea per
ciascuna di esse la soluzione che si ritiene debba
essere adottata.
A 1) Valore dichiarato in misura uguale o superiore
a quello tabellare (calcolato secondo i criteri di
cui all'art. 8 della legge 17- 12-1986, n.880) per
il quale, alla data del 14 maggio 1988, non risulti
notificato l'avviso di rettifica.
Il rapporto deve considerarsi definito, essendo venuta
meno per l'ufficio ogni potestà di rettifica
del valore dichiarato.
A 2) Valore dichiarato in misura uguale o superiore
a quello tabellare e per il quale, alla data del 14
maggio 1988, risulti notificato l'avviso di rettifica.
In tal caso, l'atto di accertamento, ancorché
legittimo al momento della notifica, deve essere annullato,
per sopravvenuta carenza della potestà rettificativa
da parte dell'Amministrazione finanziaria qualora il
contribuente abbia prodotto ricorso nei termini e abbia
manifestato tempestivamente la volontà di avvalersi
delle nuove norme.
A 3) Valore dichiarato in misura uguale o superiore
a quello tabellare e per il quale, alla data del 14
maggio 1988, risulti impugnato l'avviso di rettifica.
In tale evenienza, il rapporto può ritenersi
definito, qualora il contribuente fornisca all'Ufficio
o alla Commissione adita i dati catastali occorrenti
per la valutazione tabellare.
B 1) Valore dichiarato entro il 30 giugno 1986 in misura
inferiore a quello automatico e per il quale, alla
data del 14 maggio 1988, non risulti notificato l'avviso
di rettifica.
In contribuente può usufruire della valutazione
tabellare, presentando all'ufficio del registro apposita
dichiarazione integrativa (la legge non richiede alcuna
forma particolare) entro il 30 settembre 1988, in modo
da adeguare il valore dichiarato a quello risultante
dall'applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali
aggiornati.
In tal caso non è applicabile la sanzione di
cui all'art.51, comma 3, del D.P.R. n.637/1972.
La dichiarazione integrativa deve essere sottoscritta
da tutte le parti tenute al pagamento delle imposte
che scaturiscono dalla integrazione del valore dichiarato.
Ciò, in quanto il valore che si indica in tale
dichiarazione va a sostituire quello risultante dall'atto
o dalla successione e, pertanto, al pari di quest'ultimo,
è definitivo ed incontestabile per tutte le
parti interessate. In tal modo, l'ufficio potrà
riliquidare tutti i tributi dovuti, ossia, oltre alla
eventuale imposta di successione o donazione, anche
le imposte ipotecarie, catastali e l'INVIM che, sulla
base della dichiarazione integrativa, si renderanno
dovute.
Nel momento in cui la dichiarazione in parola è
presentata, viene meno per l'Ufficio il potere di rettifica
e, pertanto, eventuali avvisi notificati successivamente
non esplicherebbero effetto alcuno, anche se non impugnati.
Giova, peraltro, ricordare che l'applicazione dei valori
automatici rimane una mera facoltà del contribuente
e, quindi, fin quando la dichiarazione integrativa
non sia effettivamente prodotta, permane nell'Ufficio
la possibilità di rettificare i valori dichiarati,
con l'ulteriore conseguenza di cui si dirà nel
successivo punto.
B 2) Valore dichiarato entro il 30 giugno 1986 in misura
inferiore a quello automatico e per il quale, alla
data del 14 maggio 1988, sia stato già notificato
l'avviso di rettifica.
Il contribuente dovrà impugnare tempestivamente
l'avviso di accertamento (valido a tutto gli effetti)
per impedire che lo stesso diventi definitivo e conservare
così, fino al 30 settembre 1988, la possibilità
di adeguare il valore dichiarato a quello tabellare.
Ovviamente lo stesso risultato potrà essere raggiunto,
presentando la dichiarazione integrativa entro i sessanta
giorni dalla notifica del predetto avviso di accertamento.
B 3) Valore dichiarato entro il 30 giugno 1986 in misura
inferiore a quello automatico e per il quale, alla
data del 14 maggio 1988, risulti impugnato l'avviso
di rettifica.
Il contribuente può presentare la dichiarazione
integrativa entro il 30 settembre 1988.
C 1) Valore dichiarato dopo il 30 giugno 1986 in misura
inferiore a quello automatico.
Non esiste alcuna possibilità di integrazione,
per mancata previsione legislativa e pertanto gli Uffici
conservano, in tal caso, il potere di rettifica e nell'accertare
l'effettivo valore venale in comune commercio del bene
non sono vincolati al limite risultante dal criterio
catastale.
Da ultimo, va sottolineato che, ai fini della dichiarazione
integrativa di valore, il comma 1-bis dell'art.11 della
legge 17-12-1986, n.880 (aggiunto, come si è
detto, con il citato art.12, comma 3-ter, legge n.154/1988)
introduce, per l'aggiornamento dei redditi catastali,
un criterio di riferimento parzialmente diverso da
quello risultante dall'art.26, quinto comma, del D.P.R.
26-10-1972, n.637 (aggiunto con l'art.8 della citata
legge n.880/1986).
E' previsto, infatti, che:
a) per le successioni apertesi e le donazioni registrate
fino al 31 dicembre 1985, si deve far riferimento ai
coefficienti stabiliti per il medesimo anno in cui
si è aperta la successione o è stato
registrato l'atto di donazione;
b) per le successioni apertesi e le donazioni registrate
nel 1986 prima del 30 aprile 1986 (data di pubblicazione
del D.P.R. 26-4-1986, n.131), i coefficienti da utilizzare
sono quelli stabiliti per il 1985.
Residuano le successioni apertesi e le donazioni registrate
dal 30 aprile 1986 al 30 giugno 1986, in ordine alle
quali la legge nulla dispone. Al riguardo, si ritiene
che debba ugualmente farsi riferimento ai coefficienti
del 1985.
Per completezza di argomento si ritiene opportuno, infine,
richiamare l'attenzione degli uffici sulla circostanza
che a seguito delle disposizioni agevolative recate
dalla legge 17-12-1986, n.880 e del decreto legge 14-3-1988,
n.70 convertito nella legge 14-5-1988, n.154 non può
essere denegata al contribuente la possibilità
di definire l'accertamento, oltreché sulla base
dei coefficienti tabellari, per i cespiti che si trovano
nella condizione prevista per poter usufruire di tale
trattamento, anche con l'applicazione della riduzione
del 30% per i cespiti per i quali tale sistema di valutazione
automatica non sia applicabile.
(c) 1996 Note's