LEGGE 13 MAGGIO 1988, N.154 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 14 MARZO 1988, N.70
Si fa seguito alla lettera circolare 3/1320 del 26-3-1988
concernente le modalità cui attenersi per certificare
il classamento di unità immobiliari non censite
(o variate), oggetto di trasferimento, in relazione
alla legge 13-5-1988, n.154 di conversione con modificazioni
del decreto legge 14-3-1988, n.70.
Le modificazioni apportate, per quanto attiene la competenza
degli Uffici Tecnici-Erariali, riguardano l'art.11-bis,
di nuova stesura, e l'art.12.
L'art.11-bis detta nuove norme per la denuncia dei redditi
di terreni quando non vi sia corrispondenza tra le
colture praticate e quelle risultanti in catasto.
Al riguardo si osserva che i destinatari della norma
introdotta da tale articolo sono i contribuenti e che
nessun adempimento è posto a carico degli Uffici
Tecnici Erariali salvo quelli connessi al dettato dell'art.26
del D.P.R. 597/73.
Peraltro è facilmente prevedibile il frequente
ricorso agli Uffici da parte dei contribuenti al fine
di prendere cognizione delle tariffe corrispondenti
alla coltura praticata sia nel caso che la relativa
qualità sia presente nel quadro di qualificazione
del comune di pertinenza sia che questa debba essere
reperita nei comuni o sezioni censuarie confinanti
o limitrofe in condizioni agrologicamente compatibili.
In quest'ultimo caso sarà cura dell'Ufficio predisporre
idoneamente dei quadri sintetici al fine di fornire
sempre, con riferimento al comune e per fattispecie
uguali, indicazioni coerenti.
Infine poiché la norma in questione non ha previsto
l'eventualità che la coltura praticata non sia
presente nei quadri di qualificazione della Provincia,
gli Uffici, se richiesti, potranno fornire verbalmente
quelle tariffe che vengono applicate nei casi in cui
si rende necessario adottare il criterio della parificazione
così come previsto dagli artt. 18 e 62 del T.U.
delle leggi del Catasto dei terreni approvato con Regio
decreto 8-10-1931, n.1572, nonché dal paragrafo
175 della Istruzione XIV.
E' ovvio che qualora emerga dall'applicazione dell'art.11-bis
che alcune qualità praticate, non presenti nel
quadro di qualificazione, abbiano assunto il carattere
di ordinarietà, l'Ufficio dovrà avviare
la procedura di istituzione di nuove qualità
e classi, prevista dall'art.26, comma 5, del T.U. delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22-12-1986
n.917 così come modificato dal D.P.R. 4-2-1988,
n.42.
L'art.12, così come modificato, precisa le procedure
da rispettare per ottenere la definizione censuaria
di immobili non censiti in catasto edilizio urbano
(o variati) oggetto di trasferimento; detta, inoltre,
norme per la determinazione del valore iniziale, agli
effetti dell'INVIM, degli immobili iscritti in catasto
sia dei terreni che dei fabbricati ed estende le disposizioni
della valutazione automatica alle successioni apertesi
ed alle donazioni poste in essere anteriormente al
1 luglio 1986 per le quali non sia già stato
definitivamente stabilito il valore imponibile.
Al riguardo si osserva quanto segue:
1) nell'atto o nella dichiarazione di successione l'interessato
deve dichiarare di volersi avvalere della disposizione
che consente di richiedere, per gli immobili non censiti,
la determinazione del classamento e della rendita catastale.
L'Ufficio Tecnico Erariale, peraltro, non è
tenuto ad accertare la presenza di tale dichiarazione
restando ciò di competenza dell'Ufficio del
Registro;
2) tale volontà, agli effetti degli adempimenti
di competenza degli Uffici Tecnici Erariali, deve essere
esplicitata formalmente con apposita istanza che deve
essere allegata alla domanda di voltura relativa all'atto
o alla successione per i beni interessati all'istanza
stessa.
L'istanza deve scontare l'imposta di bollo non avendo
la legge disposto in modo esplicito il contrario.
La domanda di voltura, con allegata istanza non può
essere spedita per posta e deve essere presentata o
presso l'U.T.E. competente per il territorio nel quale
sono ubicati i beni o presso altro U.T.E. In questo
ultimo caso l'Ufficio ricevente dovrà rilasciare
ricevuta (come verrà specificato in seguito)
e trasmettere, immediatamente con piego raccomandato,
la domanda di voltura con allegata istanza, all'U.T.E.
competente;
3) la legge in oggetto indica, in modo puntuale, i tempi
da rispettare sia per la presentazione della domanda
di voltura ed allegata istanza sia per la presentazione
della ricevuta dell'istanza medesima all'Ufficio del
Registro competente, assegnando per il completamento
dell'iter 60 giorni dalla data di formazione dell'atto
pubblico, o di registrazione della scrittura privata,
ovvero dalla data di pubblicazione o emanazione degli
atti giudiziari ovvero dalla data di presentazione
della dichiarazione di successioni.
Al riguardo si osserva che dati i tempi contenuti previsti
per gli adempimenti del contribuente nella domanda
di voltura potrebbero non essere riportati gli estremi
di registrazione dell'atto.
In tal caso - come per altre carenze formali - la voltura
deve essere comunque accettata, salvo la successiva
prevista regolarizzazione;
4) dalla presentazione dell'istanza l'Ufficio dovrà
rilasciare ricevuta in duplice esemplare. Tali ricevute,
per semplificazione procedurale e completezza, si suggerisce
vengano formalizzate in fotocopia dell'istanza stessa,
con ben visibili la data ed il numero di protocollo
(lo stesso della domanda di voltura) di presentazione
e la dicitura, da apporre con timbro <<per ricevuta
dell'istanza depositata presso questo Ufficio ai sensi
dell'art.12 della legge 13-5-1988, n.154>> con
firma del funzionario e timbro dell'Ufficio;
5) entro dieci mesi dal ricevimento dell'istanza l'Ufficio
dovrà inviare all'Ufficio del Registro un certificato
catastale attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione
di rendita.
Ovviamente qualora la domanda di voltura unitamente
all'istanza di accertamento venga presentata presso
un U.T.E. non competente per territorio i dieci mesi
decorreranno dalla data della presentazione e non da
quella di ricevimento presso l'U.T.E. nella cui circoscrizione
sono ubicati i beni.
Al fine di uniformare le procedure dei dipendenti U.T.E.
si dispone quanto segue:
- non dovranno essere rilasciate <<rendite presunte>>
chiaramente finalizzate alle formalità previste
dall'art.52 del D.P.R. 131/86 per i beni non censiti
o variati; solo per richieste ai fini della dichiarazione
annuale dei redditi, così come prevede la normativa
in vigore, l'Ufficio fornirà verbalmente e sulla
scorta delle notizie fornite dall'interessato, una
rendita presunta;
- nel caso di istanza allegata a voltura a seguito di
successione, l'Ufficio, in sede di assistenza al pubblico,
dovrà far utilizzare l'unito modello (allegato
A) da presentare, completo di marca da bollo, unitamente
a due copie in carta semplice della sola pagina 1 da
valere come ricevuta.
Si suggerisce agli Uffici, al fine di uniformare sia
gli interventi dell'ufficio che i collegamenti (ricevute
e certificato) con gli Uffici del Registro, di prendere
contatti con i Signori Notai della provincia per concordare
l'eventuale utilizzo dello schema di istanza suggerito
da questa Direzione.
- per le istanze non formalizzate con il modello predisposto
da questa Direzione, l'U.T.E. dovrà, in sede
di accettazione, verificare la presenza dei dati riconosciuti
indispensabili dalla norma quali l'indicazione dei
beni, e gli estremi completi dell'atto stesso, nonché
l'Ufficio del Registro presso il quale ha avuto luogo
la registrazione;
- nel trasmettere all'Ufficio del Registro le risultanze
censuarie l'U.T.E. utilizzerà il modello allegato
A, se presentato, debitamente completato sia nella
facciata interna che nella pagina 4 ovvero il modello
allegato B, se l'istanza è stata formalizzata
in modo diverso da quello suggerito;
- per richieste di classamento, giustificate da un contenzioso
da ritenere debitamente documentato, l'Ufficio accoglierà
la richiesta di accertamento dietro esplicita istanza
in carta legale;
Si raccomanda infine sia per le unità non censite
che per quelle variate di avvalersi il più possibile
delle procedure portate dall'art.11 della legge in
argomento.
Per quanto concerne infine l'estensione dei criteri
di cui all'art.52 del D.P.R. 131/86 all'accertamento
dei valori iniziali da utilizzare ai fini dell'INVM,
si allega un prospetto (allegato C) contenenti i coefficienti
di rivalutazione delle delle rendite stabiliti, a suo
tempo, per i vari anni, da pubblicizzare nei modi che
l'Ufficio riterrà più opportuni.
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