(G.U. 6-9-1988, n.209)
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA.
(Convertito con modificazioni ed integrazioni in: Legge 29 ottobre 1988, n.464, G.U. 4-11-1988, n.259. Tutte le modifiche e le integrazioni sono riportate tra virgolette).
Art.1
1. In attesa di un'organica disciplina da definire con
una legge quadro sull'edilizia scolastica e al fine
di assicurare prioritariamente la piena e razionale
utilizzazione di tutti gli edifici scolastici, anche
mediante l'assegnazione in uso di parte di essi a scuole
di tipo diverso da quello per il quale l'ente proprietario
ha l'obbligo della fornitura dei locali, il provveditore
agli studi, d'intesa con gli enti locali competenti
e sentito il consiglio scolastico provinciale, definisce
annualmente un piano di utilizzazione di tutti gli
edifici e locali scolastici disponibili, tenuto conto
delle esigenze connesse con la consistenza della popolazione
scolastica, anche nel quinquennio successivo, con la
formazione delle classi e con lo svolgimento delle
specifiche attività didattiche di ciascun tipo
di scuola.
2. Il piano di utilizzazione è comunicato alla
regione.
3. I rapporti tra ente obbligato ed ente proprietario
dei locali da utilizzare, qualora si tratti di enti
diversi, sono regolati da apposita convenzione, che
può prevedere anche l'assegnazione in uso gratuito.
4. L'approvazione della convenzione comporta l'obbligo
dei soggetti in essa indicati di darvi esecuzione nei
tempi e con le modalità stabilite.
Art.2
1. Le restanti quote dei finanziamenti di cui al comma
2, lettera a), dell'art.11 del decreto-legge 1-7-1986,
n.318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9-8-1986,
n.488, si aggiungono a quelle destinate al conseguimento
delle finalità di cui alla lettera b) dello
stesso art.11, con particolare riguardo:
a) all'adeguamento degli edifici scolastici alle norme
di sicurezza ed alle prescrizioni relative all'igiene
ed all'agibilità dei locali;
b) all'eliminazione, per le scuole di ogni ordine e
grado, delle situazioni relative all'utilizzazione
impropria di edifici non appositamente costruiti per
l'uso scolastico e non già riadattabili, in
via permanente, per tale uso, anche mediante il ricorso,
nei casi più gravi ed urgenti, a soluzioni di
edilizia industrializzata.
2. Il disposto di cui al comma 1 si applica dopo aver
provveduto all'accantonamento delle quote di finanziamenti
ancora necessarie per l'eliminazione dei doppi turni
relativi ad un numero superiore a 5 classi per le scuole
elementari e a 3 classi per le scuole secondarie di
primo grado, facendosi riferimento a ciascun comune
nel caso in cui il circolo didattico o la scuola media
comprendano plessi o sezioni staccate funzionanti in
più comuni.
Art.3
1. Per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire
a sede di licei artistici, conservatori di musica e
accademie di belle arti statali, la Cassa depositi
e prestiti è autorizzata a concedere i mutui,
di cui all'art.11, comma 2, lettera b), del decreto-legge
1-7-1986, n.318, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9-8-1986, n.488, alle province, che ne facciano
richiesta.
2. I mutui di cui al comma 1 non sono compresi tra le
quote da assegnare alle province per le opere di edilizia
scolastica di propria competenza.
Art.4
1. Il decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di cui al comma 5 dell'art.11 del decreto-legge 1-7-1986,
n.318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9-8-1986,
n.488, individua gli enti locali destinatari dei mutui
e determina le opere da realizzare, con le rispettive
quote di finanziamento, nel rispetto delle priorità
del programma annuale <<formulato dalle regioni
secondo le modalità previste dal citato art.11
del decreto-legge 1-7-1986, n.318, convertito con modificazioni,
dalla legge 9-8-1986, n.488>>.
2. La Cassa depositi e prestiti, sulla base della richiesta
di finanziamento e della delibera di approvazione del
progetto esecutivo, nonché della prescritta
ulteriore documentazione, provvede alla concessione
dei mutui entro sessanta giorni dalla presentazione
della richiesta stessa. <<Le quote dei finanziamenti
non concesse nell'esercizio cui sono imputate possono
essere concesse nei tre esercizi successivi anche qualora
la loro destinazione risulti cambiata ai sensi del
precedente art.2>>.
Art.5.
1. Ai fini dell'esecuzione delle opere finanziate ai
sensi del decreto-legge 1-7-1986, n.318, convertito
con modificazioni, dalla legge 9-8-1986, n.488, le
province ed i comuni interessati possono avvalersi
della disciplina della concessione <<prevista
dalle vigenti disposizioni>>. La delibera di
approvazione delle opere, cui si riferisce la concessione
sostituisce quella di approvazione del progetto esecutivo
ai fini della concessione dei mutui da parte della
Cassa depositi e prestiti.
2. L'individuazione delle aree è effettuata ai
sensi dell'art.10 della legge 5-8-1975, n.412. Le aree
destinate all'edilizia scolastica negli strumenti urbanistici
approvati non richiedono attestazioni di idoneità.
3. Per l'accelerazione delle procedure relative all'esecuzione
delle opere si applicano le disposizioni di cui alla
legge 3-1-1978, n.1.
Art.6
1. La commissione per il giudizio sulle gare di appalto-concorso,
bandite dal Ministero della pubblica istruzione per
la realizzazione di opere di edilizia scolastica sperimentale,
prevista dall'art.3 della legge 26-1-1962, n.17, ed
integrata successivamente dall'art.8 della legge 18-12-1964,
n.1358, e dall'art.7 della legge 5-8-1975, n.412, è
così composta:
a) dal presidente della prima sezione del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, con funzione di presidente;
b) dal direttore generale del personale e degli affari
generali e amministrativi del Ministero della pubblica
istruzione, con funzione di vice presidente;
c) dal direttore generale dell'edilizia e dei servizi
speciali del Ministero dei lavori pubblici;
d) dai direttori generali o dai capi degli ispettorati
o dei servizi del Ministero della pubblica istruzione,
nella cui competenza rientra , secondo l'ordinamento
scolastico, l'opera da realizzare;
e) dal coordinatore tecnico del centro studi per l'edilizia
scolastica del Ministero della pubblica istruzione;
f) da cinque esperti scelti del Ministro della pubblica
istruzione fra docenti universitari e tecnici di chiara
fama;
g) da un esperto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine
professionale degli ingegneri;
h) da un esperto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine
professionale degli architetti;
i) da un esperto designato dal coordinamento interregionale
in rappresentanza delle regioni;
l) da un esperto designato dall'Associazione nazionale
comuni d'Italia;
m) da un esperto designato dall'Unione province d'Italia,
per le scuole per le quali l'onere a provvedere spetta
alle province.
2. Per i componenti designati dai due ministri sono
designati anche componenti supplenti, per i casi di
assenza o di impedimento, con qualifica non inferiore
a dirigente superiore.
3. Le funzioni di segretario sono espletate da un primo
dirigente appartenente ai ruoli del Ministero della
pubblica istruzione.
Art.7
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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