[Note's] DECRETO MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 13 APRILE 1988

(G.U. 20-4-1988, n.92)

CRITERI E PARAMETRI PER LA REALIZZAZIONE, CON FINANZIAMENTI STATALI, DI IMPIANTI SPORTIVI DESIGNATI ALL'AGONISMO.

Art.1. ADOZIONE DEI CRITERI E PARAMETRI
Sono adottati, nel testo che segue, i criteri e parametri previsti dall'art.1, comma 3, del decreto legge 2-2-1988, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21-3-1988, n.92, ai fini dell'elaborazione dei programmi per la realizzazione di impianti sportivi destinati a soddisfare, con strutture polifunzionali, le esigenze delle attività agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticità e competitività organizzata secondo criteri di ufficialità.

Art.2. CRITERI E PARAMETRI
In attuazione dell'indirizzo programmatico della legge tendente al riequilibrio territoriale e tipologico degli impianti destinati all'agonismo, gli interventi dovranno uniformarsi ai seguenti criteri e parametri:

CRITERI GENERALI:
- distribuzione dei finanziamenti secondo le esigenze dei diversi tipi e livelli di attività sportiva nei vari campionati;
- tetti e percentuali massimi di finanziamento per poter realizzare un maggior numero di impianti;
- riferimenti tipologici e normativi a base delle progettazioni;
- ordini di priorità oggettivamente individuabili;
- variazioni percentuali a seconda del livello dei campionati da definirsi in sede di commissione tecnica;
- proporzionalità al bacino d'utenza;
- percentuale d'intervento sul massimale di costo.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL SINGOLO INTERVENTO:
- rispondenza alle reali esigenze sportive del territorio, valutate con riguardo alle attività agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticità e competitività organizzate secondo criteri di ufficialità;
- polivalenza intesa sia come possibilità di uso dell'impianto per la pratica di diversi sport, sia come possibilità di impiego per diversi livelli di campionato, sempre con riferimento all'agonismo;
- economicità, tenendo conto del rapporto tra costi (di realizzazione e gestione) e benefici (praticanti i servizi), per tipologie omogenee;
- gestibilità degli impianti e risparmi energetici;
- sicurezza e comfort per atleti e pubblico;
- adeguamento alla normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche.

PARAMETRI:
- le tipologie degli impianti finanziabili sono quelle destinate a soddisfare le esigenze delle attività agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticità e competitività organizzata secondo criteri di ufficialità.
Sono individuati due livelli di impianti, secondo il numero dei posti spettatori:
1) oltre 2000 al chiuso; oltre 5000 all'aperto;
2) fino a 2000 al chiuso; fino a 5000 all'aperto.
Per gli impianti di primo livello l'intervento statale può essere erogato sino al 70% (elevabile fino all'80% per le aree del Mezzogiorno) della cifra ammessa, con riferimento, per gli impianti di calcio, ad un tetto comunque non superiore a quello stabilito per gli impianti dei mondiali del 1990 e, per gli altri impianti, ai tetti ritenuti necessari per le diverse tipologie, secondo le indicazioni tecniche del CONI, in relazione alle esigenze dei vari campionati e per un importo, in ogni caso, non superiore a lire 7.000 milioni.
Per gli impianti di secondo livello l'intervento statale può essere erogato sino al 75% della cifra ammessa (elevabile all'85% per le aree del Mezzogiorno), salvi eventuali diversi parametri, stabiliti su base regionale dalla commissione tecnica prevista dall'art.1, comma 3, della legge n.92 del 1988, modificativo dell'art.1, comma 5, della legge n.65/1987.
Ai sensi dell'art.7, comma 2, della predetta legge, una quota non inferiore al 67% dello stanziamento è finalizzato al finanziamento di impianti di costo fino a lire 2.500 milioni.
I criteri di priorità secondo cui i finanziamenti sono assegnati fanno riferimento a:
- oggettive esigenze di campionato;
- adeguamento a norme di sicurezza;
- polivalenza dell'intervento.

Art.3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, TERMINI E DOCUMENTAZIONE
Le domande, in carta legale, dovranno essere presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo, al CONI e, per conoscenza, alla regione di rispettiva competenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate al Ministero entro il termine suindicato ovvero se spedite entro lo stesso termine a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente e complete di tutti gli elementi indicati nel modello allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione tecnica:
1) relazione tecnica illustrativa (da inviare in allegato al Ministero del turismo e dello spettacolo, al CONI e alla regione di rispettiva competenza) da cui si rilevi la rispondenza dell'iniziativa alle finalità della legge 6-3-1987, n.65, come modificata dalla legge 21-3-1988, n.92, e si deduca chiaramente il territorio ed il bacino d'utenza dell'impianto da realizzare, anche in rapporto a strutture già esistenti nella zona; la relazione dovrà comprendere il preventivo di massima delle opere da eseguire;
2) elaborati di progetto (da inviare in allegato esclusivamente al CONI) contenenti la chiara identificazione, delle opere da eseguire con disegno di insieme in numero e scala idonei a consentire l'individuazione e lo sviluppo completo e particolareggiato dell'impianto.
Le domande debbono indicare espressamente le provvidenze di cui si intende fruire.
I soggetti abilitati a richiedere il finanziamento attraverso mutui ventennali da contrarre con la Cassa depositi e prestiti possono chiedere che, in via subordinata, le opere stesse siano ammesse a fruire del contributo previsto dall'art.2, comma 1-ter, della legge n.65/1987 come modificato dall'art.1, comma 5, del decreto legge 2-2-1988, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21-3-1988, n.92, relativo a mutui da contrarre con l'Istituto per il credito sportivo.

Art.4. AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE
Non sono ammesse all'istruttoria per la concessione dei benefici di legge le domande:
1) presentate fuori termine;
2) redatte in maniera difforme dallo schema allegato;
3) che, pur redatte secondo il predetto schema, siano carenti, anche parzialmente, delle indicazioni in esso previste, che si considerano tutte essenziali ai fini istruttori;
4) non corredate della documentazione tecnica di cui ai punti 1) e 2) dell'art.3 del presente decreto.
Saranno comunque prese in considerazione le domande che facciano esplicito riferimento a documentazione già inviata in data antecedente al presente decreto.

Art.5. REVOCA DEI BENEFICI
L'intervento finanziario pubblico cui si riferiscono i criteri e parametri definiti dal presente decreto è soggetto a revoca con le modalità previste dall'art.8, comma 2, della legge n.92 del 1988. A tal fine il Ministro del turismo e dello spettacolo, in caso di inattività degli enti destinatari delle provvidenze di legge, comunica alla regione tale inadempienza. La regione, ove lo ritenga, nomina un commissario ad acta per la predisposizione degli atti diretti a conseguire l'accesso ai mutui. Decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione ministeriale senza che sia intervenuta da parte della regione notizia della intervenuta nomina di che trattasi, il Ministro dispone la revoca, fermo restando che i fondi di cui alla revoca saranno nuovamente utilizzabili nell'ambito della medesima regione.

Art.6. COLLAUDI E VIGILANZA
Le commissioni di collaudo e la commissione di vigilanza sono regolamentate ai sensi degli artt. 9, 10 e 11 del decreto ministeriale 30-3-1988, relativo all'approvazione del programma per il 1987.
La predetta commissione di vigilanza, nelle sedute dedicate all'esame dei programmi relativi a singole regioni, è integrata da due rappresentanti designati dalle regioni interessate.

Si omette l'allegato, inerente la Domanda-Schema informativa.




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