(G.U. 20-4-1988, n.92)
CRITERI E PARAMETRI PER LA REALIZZAZIONE, CON FINANZIAMENTI STATALI, DI IMPIANTI SPORTIVI DESIGNATI ALL'AGONISMO.
Art.1. ADOZIONE DEI CRITERI E PARAMETRI
Sono adottati, nel testo che segue, i criteri e parametri
previsti dall'art.1, comma 3, del decreto legge 2-2-1988,
n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21-3-1988,
n.92, ai fini dell'elaborazione dei programmi per la
realizzazione di impianti sportivi destinati a soddisfare,
con strutture polifunzionali, le esigenze delle attività
agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline
sportive aventi carattere di programmaticità
e competitività organizzata secondo criteri
di ufficialità.
Art.2. CRITERI E PARAMETRI
In attuazione dell'indirizzo programmatico della legge
tendente al riequilibrio territoriale e tipologico
degli impianti destinati all'agonismo, gli interventi
dovranno uniformarsi ai seguenti criteri e parametri:
CRITERI GENERALI:
- distribuzione dei finanziamenti secondo le esigenze
dei diversi tipi e livelli di attività sportiva
nei vari campionati;
- tetti e percentuali massimi di finanziamento per poter
realizzare un maggior numero di impianti;
- riferimenti tipologici e normativi a base delle progettazioni;
- ordini di priorità oggettivamente individuabili;
- variazioni percentuali a seconda del livello dei campionati
da definirsi in sede di commissione tecnica;
- proporzionalità al bacino d'utenza;
- percentuale d'intervento sul massimale di costo.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL SINGOLO INTERVENTO:
- rispondenza alle reali esigenze sportive del territorio,
valutate con riguardo alle attività agonistiche
riferite a campionati delle diverse discipline sportive
aventi carattere di programmaticità e competitività
organizzate secondo criteri di ufficialità;
- polivalenza intesa sia come possibilità di
uso dell'impianto per la pratica di diversi sport,
sia come possibilità di impiego per diversi
livelli di campionato, sempre con riferimento all'agonismo;
- economicità, tenendo conto del rapporto tra
costi (di realizzazione e gestione) e benefici (praticanti
i servizi), per tipologie omogenee;
- gestibilità degli impianti e risparmi energetici;
- sicurezza e comfort per atleti e pubblico;
- adeguamento alla normativa sulla eliminazione delle
barriere architettoniche.
PARAMETRI:
- le tipologie degli impianti finanziabili sono quelle
destinate a soddisfare le esigenze delle attività
agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline
sportive aventi carattere di programmaticità
e competitività organizzata secondo criteri
di ufficialità.
Sono individuati due livelli di impianti, secondo il
numero dei posti spettatori:
1) oltre 2000 al chiuso; oltre 5000 all'aperto;
2) fino a 2000 al chiuso; fino a 5000 all'aperto.
Per gli impianti di primo livello l'intervento statale
può essere erogato sino al 70% (elevabile fino
all'80% per le aree del Mezzogiorno) della cifra ammessa,
con riferimento, per gli impianti di calcio, ad un
tetto comunque non superiore a quello stabilito per
gli impianti dei mondiali del 1990 e, per gli altri
impianti, ai tetti ritenuti necessari per le diverse
tipologie, secondo le indicazioni tecniche del CONI,
in relazione alle esigenze dei vari campionati e per
un importo, in ogni caso, non superiore a lire 7.000
milioni.
Per gli impianti di secondo livello l'intervento statale
può essere erogato sino al 75% della cifra ammessa
(elevabile all'85% per le aree del Mezzogiorno), salvi
eventuali diversi parametri, stabiliti su base regionale
dalla commissione tecnica prevista dall'art.1, comma
3, della legge n.92 del 1988, modificativo dell'art.1,
comma 5, della legge n.65/1987.
Ai sensi dell'art.7, comma 2, della predetta legge,
una quota non inferiore al 67% dello stanziamento è
finalizzato al finanziamento di impianti di costo fino
a lire 2.500 milioni.
I criteri di priorità secondo cui i finanziamenti
sono assegnati fanno riferimento a:
- oggettive esigenze di campionato;
- adeguamento a norme di sicurezza;
- polivalenza dell'intervento.
Art.3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, TERMINI E DOCUMENTAZIONE
Le domande, in carta legale, dovranno essere presentate
al Ministero del turismo e dello spettacolo, al CONI
e, per conoscenza, alla regione di rispettiva competenza,
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente decreto.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se
consegnate al Ministero entro il termine suindicato
ovvero se spedite entro lo stesso termine a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento.
Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente
e complete di tutti gli elementi indicati nel modello
allegato al presente decreto, che forma parte integrante
di esso, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione
tecnica:
1) relazione tecnica illustrativa (da inviare in allegato
al Ministero del turismo e dello spettacolo, al CONI
e alla regione di rispettiva competenza) da cui si
rilevi la rispondenza dell'iniziativa alle finalità
della legge 6-3-1987, n.65, come modificata dalla legge
21-3-1988, n.92, e si deduca chiaramente il territorio
ed il bacino d'utenza dell'impianto da realizzare,
anche in rapporto a strutture già esistenti
nella zona; la relazione dovrà comprendere il
preventivo di massima delle opere da eseguire;
2) elaborati di progetto (da inviare in allegato esclusivamente
al CONI) contenenti la chiara identificazione, delle
opere da eseguire con disegno di insieme in numero
e scala idonei a consentire l'individuazione e lo sviluppo
completo e particolareggiato dell'impianto.
Le domande debbono indicare espressamente le provvidenze
di cui si intende fruire.
I soggetti abilitati a richiedere il finanziamento attraverso
mutui ventennali da contrarre con la Cassa depositi
e prestiti possono chiedere che, in via subordinata,
le opere stesse siano ammesse a fruire del contributo
previsto dall'art.2, comma 1-ter, della legge n.65/1987
come modificato dall'art.1, comma 5, del decreto legge
2-2-1988, n.22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21-3-1988, n.92, relativo a mutui da contrarre
con l'Istituto per il credito sportivo.
Art.4. AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE
Non sono ammesse all'istruttoria per la concessione
dei benefici di legge le domande:
1) presentate fuori termine;
2) redatte in maniera difforme dallo schema allegato;
3) che, pur redatte secondo il predetto schema, siano
carenti, anche parzialmente, delle indicazioni in esso
previste, che si considerano tutte essenziali ai fini
istruttori;
4) non corredate della documentazione tecnica di cui
ai punti 1) e 2) dell'art.3 del presente decreto.
Saranno comunque prese in considerazione le domande
che facciano esplicito riferimento a documentazione
già inviata in data antecedente al presente
decreto.
Art.5. REVOCA DEI BENEFICI
L'intervento finanziario pubblico cui si riferiscono
i criteri e parametri definiti dal presente decreto
è soggetto a revoca con le modalità previste
dall'art.8, comma 2, della legge n.92 del 1988. A tal
fine il Ministro del turismo e dello spettacolo, in
caso di inattività degli enti destinatari delle
provvidenze di legge, comunica alla regione tale inadempienza.
La regione, ove lo ritenga, nomina un commissario ad
acta per la predisposizione degli atti diretti a conseguire
l'accesso ai mutui. Decorsi trenta giorni dalla data
della comunicazione ministeriale senza che sia intervenuta
da parte della regione notizia della intervenuta nomina
di che trattasi, il Ministro dispone la revoca, fermo
restando che i fondi di cui alla revoca saranno nuovamente
utilizzabili nell'ambito della medesima regione.
Art.6. COLLAUDI E VIGILANZA
Le commissioni di collaudo e la commissione di vigilanza
sono regolamentate ai sensi degli artt. 9, 10 e 11
del decreto ministeriale 30-3-1988, relativo all'approvazione
del programma per il 1987.
La predetta commissione di vigilanza, nelle sedute dedicate
all'esame dei programmi relativi a singole regioni,
è integrata da due rappresentanti designati
dalle regioni interessate.
Si omette l'allegato, inerente la Domanda-Schema informativa.
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