(G.U. 20-4-1988, n.92)
FINALITA' PRIORITARIE, CRITERI E PARAMETRI PER LA REALIZZAZIONE, CON FINANZIAMENTI REGIONALI, DI PROGRAMMI DI IMPIANTI SPORTIVI DESTINATI ALLA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVO-RICREATIVE.
Art.1. ADOZIONE DELLE FINALITÀ PRIORITARIE DEI
CRITERI E PARAMETRI
Sono adottati, nel testo che segue, le finalità
prioritarie, i criteri e parametri previsti dall'art.2,
comma 1 e dell'art.3, comma 2, del decreto legge 2-2-1988,
n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21-3-1988,
n.92, per l'elaborazione dei programmi intesi alla
realizzazione di impianti sportivi a livello regionale
destinati a promuovere, con strutture polifunzionali,
l'esercizio delle attività sportivo-ricreative.
Art.2. FINALITÀ PRIORITARIE, CRITERI E PARAMETRI
In attuazione dell'indirizzo programmatico della legge
tendente allo sviluppo e al riequilibrio territoriale
e tipologico degli impianti destinati alla promozione
delle attività sportivo ricreative, gli interventi
contenuti nei programmi regionali dovranno informarsi
alle seguenti finalità prioritarie, criteri
e parametri:
FINALITA' PRIORITARIE
- riequilibrio territoriale e tipologico;
- promozione delle attività sportivo-ricreative
con i criteri tecnico-didattici propri delle diverse
discipline sportive secondo l'ordinamento CONI;
- aggregazione e socializzazione sul territorio;
- miglioramento dell'offerta integrata turistica.
CRITERI GENERALI:
- popolazione;
- dotazione in atto degli impianti pubblici, riferito
alle diverse discipline sportive, dislocati nel territorio;
- proporzionalità al bacino d'utenza considerata
anche l'esigenza della stagionalità;
- percentuale d'intervento sul massimale di costo;
- superamento barriere architettoniche;
- riferimenti tipologici e normativi a base delle progettazioni.
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER SINGOLI IMPIANTI:
- polivalenza intesa sia come possibilità di
impiego dell'impianto per la pratica di diversi sport,
sia come insistenza nella stessa area di più
impianti coordinati;
- economicità tenendo conto del rapporto tra
costi (di costruzione e gestione) e benefici (praticanti
i servizi), per tipologie omogenee;
- gestibilità degli impianti e risparmi energetici;
- sicurezza e comfort per praticanti e pubblico;
- apertura a tutti eventualmente secondo fasce orarie.
Ove la regione nel cui ambito territoriale debba predisporsi
il programma, abbia già adottato prima del 31
marzo 1988 una propria specifica normativa di intervento
o programmatoria contenente i parametri, potrà
dare applicazione all'anzidetta normativa.
Art.3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINE E DOCUMENTAZIONE
Le domande, in carta legale, dovranno essere presentate
alla regione e alla delegazione regionale del CONI
di rispettiva competenza, entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se
consegnate agli uffici competenti della regione entro
il termine suindicato ovvero se spedite entro lo stesso
termine a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente
e complete di tutti gli elementi indicati nel modello
allegato al presente decreto, dovranno essere corredate
dalla seguente documentazione tecnica:
1) relazione tecnica illustrativa, da inviare in allegato
alla regione da cui si rilevi la rispondenza dell'iniziativa
alle finalità della legge 6-3-1987, n.65, come
modificata dalla legge 21-3-1988, n.92, e si deduca
chiaramente il territorio ed il bacino d'utenza dell'impianto
da realizzare, anche in rapporto a strutture già
esistenti nella zona; la relazione dovrà comprendere
il preventivo di massima delle opere da eseguire;
2) elaborati di progetto, da inviare in allegato alle
regioni contenenti la chiara identificazione delle
opere da eseguire con disegno di insieme in numero
e scala idonei a consentire l'individuazione e lo sviluppo
completo dell'impianto.
Le domande debbono indicare espressamente le provvidenze
di cui si intende fruire.
I soggetti abilitati a richiedere il finanziamento attraverso
mutui ventennali da contrarre con la Cassa depositi
e prestiti possono richiedere che, in via subordinata,
le opere stesse siano ammesse a fruire del contributo
previsto dall'art.2, comma 1-ter ed 1-quater della
legge n.65/1987 come modificato dall'art.1, comma 5,
del decreto legge 2-2-1988, n.22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21-3-1988, n.92, relativo a mutui da contrarre
con l'Istituto per il credito sportivo.
Saranno comunque prese in considerazione le domande
che facciano esplicito riferimento a documentazione
già inviata in data antecedente al presente
decreto.
Art.4. REVOCA DEI BENEFICI
L'intervento finanziario pubblico cui si riferiscono
i criteri e parametri definiti dal presente decreto
è soggetto a revoca con le modalità previste
dall'art.8, comma 2, della legge n.92 del 1988.
Si omette l'allegato relativo alla Domanda-Schema informativa.
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