[Note's] DECRETO MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 13 APRILE 1988

(G.U. 20-4-1988, n.92)

FINALITA' PRIORITARIE, CRITERI E PARAMETRI PER LA REALIZZAZIONE, CON FINANZIAMENTI REGIONALI, DI PROGRAMMI DI IMPIANTI SPORTIVI DESTINATI ALLA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVO-RICREATIVE.

Art.1. ADOZIONE DELLE FINALITÀ PRIORITARIE DEI CRITERI E PARAMETRI
Sono adottati, nel testo che segue, le finalità prioritarie, i criteri e parametri previsti dall'art.2, comma 1 e dell'art.3, comma 2, del decreto legge 2-2-1988, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21-3-1988, n.92, per l'elaborazione dei programmi intesi alla realizzazione di impianti sportivi a livello regionale destinati a promuovere, con strutture polifunzionali, l'esercizio delle attività sportivo-ricreative.

Art.2. FINALITÀ PRIORITARIE, CRITERI E PARAMETRI
In attuazione dell'indirizzo programmatico della legge tendente allo sviluppo e al riequilibrio territoriale e tipologico degli impianti destinati alla promozione delle attività sportivo ricreative, gli interventi contenuti nei programmi regionali dovranno informarsi alle seguenti finalità prioritarie, criteri e parametri:

FINALITA' PRIORITARIE
- riequilibrio territoriale e tipologico;
- promozione delle attività sportivo-ricreative con i criteri tecnico-didattici propri delle diverse discipline sportive secondo l'ordinamento CONI;
- aggregazione e socializzazione sul territorio;
- miglioramento dell'offerta integrata turistica.

CRITERI GENERALI:
- popolazione;
- dotazione in atto degli impianti pubblici, riferito alle diverse discipline sportive, dislocati nel territorio;
- proporzionalità al bacino d'utenza considerata anche l'esigenza della stagionalità;
- percentuale d'intervento sul massimale di costo;
- superamento barriere architettoniche;
- riferimenti tipologici e normativi a base delle progettazioni.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER SINGOLI IMPIANTI:
- polivalenza intesa sia come possibilità di impiego dell'impianto per la pratica di diversi sport, sia come insistenza nella stessa area di più impianti coordinati;
- economicità tenendo conto del rapporto tra costi (di costruzione e gestione) e benefici (praticanti i servizi), per tipologie omogenee;
- gestibilità degli impianti e risparmi energetici;
- sicurezza e comfort per praticanti e pubblico;
- apertura a tutti eventualmente secondo fasce orarie.
Ove la regione nel cui ambito territoriale debba predisporsi il programma, abbia già adottato prima del 31 marzo 1988 una propria specifica normativa di intervento o programmatoria contenente i parametri, potrà dare applicazione all'anzidetta normativa.

Art.3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINE E DOCUMENTAZIONE
Le domande, in carta legale, dovranno essere presentate alla regione e alla delegazione regionale del CONI di rispettiva competenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate agli uffici competenti della regione entro il termine suindicato ovvero se spedite entro lo stesso termine a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente e complete di tutti gli elementi indicati nel modello allegato al presente decreto, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione tecnica:
1) relazione tecnica illustrativa, da inviare in allegato alla regione da cui si rilevi la rispondenza dell'iniziativa alle finalità della legge 6-3-1987, n.65, come modificata dalla legge 21-3-1988, n.92, e si deduca chiaramente il territorio ed il bacino d'utenza dell'impianto da realizzare, anche in rapporto a strutture già esistenti nella zona; la relazione dovrà comprendere il preventivo di massima delle opere da eseguire;
2) elaborati di progetto, da inviare in allegato alle regioni contenenti la chiara identificazione delle opere da eseguire con disegno di insieme in numero e scala idonei a consentire l'individuazione e lo sviluppo completo dell'impianto.
Le domande debbono indicare espressamente le provvidenze di cui si intende fruire.
I soggetti abilitati a richiedere il finanziamento attraverso mutui ventennali da contrarre con la Cassa depositi e prestiti possono richiedere che, in via subordinata, le opere stesse siano ammesse a fruire del contributo previsto dall'art.2, comma 1-ter ed 1-quater della legge n.65/1987 come modificato dall'art.1, comma 5, del decreto legge 2-2-1988, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21-3-1988, n.92, relativo a mutui da contrarre con l'Istituto per il credito sportivo.
Saranno comunque prese in considerazione le domande che facciano esplicito riferimento a documentazione già inviata in data antecedente al presente decreto.

Art.4. REVOCA DEI BENEFICI
L'intervento finanziario pubblico cui si riferiscono i criteri e parametri definiti dal presente decreto è soggetto a revoca con le modalità previste dall'art.8, comma 2, della legge n.92 del 1988.

Si omette l'allegato relativo alla Domanda-Schema informativa.




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