(G.U. 24-2-1988, N.45)
LINEE DI INQUADRAMENTO DELLA NORMATIVA TECNICA NAZIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE.
CAPO I
INQUADRAMENTO E NATURA DELLA NORMATIVA TECNICA NAZIONALE
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (NTN)
Art.1 OGGETTO DEL DECRETO
Il presente decreto definisce i criteri generali di
formazione della normativa tecnica nazionale.
Con successivi decreti si provvederà alla formalizzazione
delle specifiche disposizioni normative e dei loro
aggiornamenti, entrambi redatti secondo i criteri qui
di seguito definiti.
Art.2 OGGETTO DELLA NTN
Oggetto della NTN sono le qualità dell'edilizia
residenziale, e le modalità per il loro perseguimento,
in relazione agli aspetti funzionali-dimensionali,
fisico-ambientali e tecnologici; tali aspetti devono
essere congruenti con le esigenze espresse nel relativo
contesto socio-economico e geografico.
Particolare attenzione dovrà essere attribuita
alla qualità globale degli edifici e dei complessi
insediativi.
Art.3 FINALITA' E NATURA DELLA NTN
La NTN ha come obiettivi fondamentali la identificazione
ed il controllo dei livelli convenzionali di qualità
per l'edilizia residenziale secondo il tipo di committenza
ed il tipo di edilizia, nonché la razionalizzazione
delle procedure di progettazione e di gestione del
sistema insediativo. Essa si basa su requisiti adeguati
alle esigenze di chi utilizza le opere stesse.
La NTN è espressa in forma prestazionale in quanto
definisce la qualità come livello di congruenza
tra ciò che viene richiesto (requisito) e ciò
che viene realizzato (prestazione)
Art.4 CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NTN
La NTN si applica a tutta l'edilizia residenziale ed
affronta le questioni relative all'edilizia di nuova
edificazione ed al recupero, avendo riguardo delle
specificità dei diversi contesti territoriali,
anche attraverso le normative tecniche regionali.
Art.5 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA NTN
Sono elementi costitutivi della NTN:
a) i riferimenti fondamentali e le specificazioni tecniche
indispensabili per conferire carattere unitario, su
tutto il territorio nazionale, alla qualità
convenzionale globale delle opere edilizie con particolare
attenzione agli aspetti funzionali-dimensionali, fisico-ambientali,
tecnologici e procedurali;
b) il regolamento per il coordinamento, la formazione,
l'aggiornamento e la gestione di normative tecniche
regionali (NTR) per l'edilizia residenziale:
c) la normativa tecnica regionale tipo, da usarsi come
normativa regionale vigente presso le regioni che non
abbiano prodotto entro i limiti che saranno fissati
da apposito decreto la propria NTR, nell'ambito dei
criteri contenuti nel presente decreto e dei riferimenti
e specificazioni di cui al precedente punto a).
Art.6 CARATTERE PROCESSUALE E GRADUALITA' NELL'APPLICAZIONE
DELLA NTN
La NTN ha carattere dinamico: essa viene predisposta,
aggiornata ed integrata secondo scadenze predeterminate.
La commissione istituita con decreto ministeriale 8-2-1985
svolge questo compito e pertanto diviene permanente.
L'applicazione dei criteri e delle norme deve essere
graduale per tenere conto degli effetti indotti sul
contesto edilizio nazionale e regionale e per consentire
la messa a regime della NTN e dei suoi strumenti attuativi.
Compete alle regioni fornire periodicamente al CER le
informazioni sul processo di applicazione e sulle eventuali
modifiche ed aggiornamenti della NTN ritenuti opportuni.
Il CER promuove la diffusione dell'informazione relativa
al processo normativo.
Art.7 CONTROLLO DEL DETTATO NORMATIVO
La NTN prevede le modalità di controllo ai fini
del rispetto di quanto da essa previsto, in particolare
a riguardo dell'accertamento dei livelli qualitativi
effettivamente raggiunti dalle opere edilizie da essa
regolamentate.
I criteri di controllo sono normati con appositi decreti.
Art.8 INDIVIDUAZIONE E RUOLO DEI SOGGETTI NORMATIVI
a) sensi del presente decreto i soggetti del processo
normativo sono:
- il CER;
- le regioni.
b) I ruoli dei soggetti normatori riguardano le seguenti
attività della NTN:
- programmazione;
- emanazione;
- applicazione e controllo;
- aggiornamento.
Tali ruoli saranno esercitati, anche in collegamento
con gli organismi di normazione nazionale, in accordo
con gli orientamenti espressi dalla Comunità
economica europea sull'armonizzazione delle norme tecniche
nell'ambito della direttiva n.83/189/CEE attuata dalla
legge n.317 del 21-6-1986 (inerente l'attuazione della
direttiva n.83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione
nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche).
Capo II
STRUTTURA DEL SISTEMA NORMATIVO
Art.9 DEFINIZIONI DEI SETTORI NORMATIVI
In relazione agli obiettivi della NTN, le norme in essa
contenute avranno come campo di applicazione sia il
sistema edilizio sia il processo edilizio.
Pertanto la normativa ha come oggetti sia gli elementi
del sistema edilizio che le attività che formano
il processo.
La seguente definizione di settori normativi è
convenzionale e deriva dalla necessità di trattare
con criteri specifici differenziati gli aspetti esigenziali,
prestazionali e gestionali degli elementi del sistema
edilizio e delle attività del processo edilizio:
a) settore funzionale-dimensionale;
b) settore fisico-ambientale;
c) settore tecnologico;
d) settore procedurale.
Art.10 IDENTIFICAZIONE DEGLI OGGETTI NORMATIVI DI CIASCUN
SETTORE
a) Settore funzionale-dimensionale.
Si occupa degli aspetti geometrici, dimensionali, distributivi
e di relazione degli spazi della residenza ai diversi
livelli di complessità, con specifico riferimento
alle esigenze di benessere, fruibilità, sicurezza
e gestione.
Gli oggetti sono:
- l'elemento spaziale;
- l'alloggio o altre unità spaziali complesse;
- l'organismo abitativo;
- il complesso insediativo.
b) Settore fisico-ambientale.
Si occupa degli aspetti che determinano gli stati ambientali
degli spazi della residenza in relazione alle esigenze
predette.
Gli oggetti sono:
- l'unità ambientale;
- l'alloggio o altre unità ambientali complesse;
- l'organismo abitativo;
- il complesso insediativo.
c) Settore tecnologico.
Definisce e controlla il comportamento delle parti fisiche
della residenza in relazione alle esigenze predette.
Gli oggetti sono:
- i materiali e i prodotti;
- gli elementi tecnici;
- i subsistemi edilizi;
- l'organismo edilizio;
- il complesso insediativo.
d) Settore procedurale.
Si intendono per norme procedurali quelle attinenti
alle attività caratterizzanti il processo il
cui risultato finale è il sistema insediativo.
Esse riguardano gli aspetti programmatori, organizzativi
e gestionali connessi con lo svolgimento di tali attività
e i ruoli degli operatori coinvolti nel processo a
partire dalla progettazione fino alla gestione del
sistema insediativo. Esse sono:
- attività di progettazione;
- attività di controllo inerenti il progetto;
- attività inerenti all'affidamento dei lavori;
- attività di esecuzione.
- attività di controllo e di collaudo;
- attività di gestione.
Art.11 ARGOMENTO NORMATIVO
Gli argomenti delle norme contenute nella NTN sono:
- la terminologia e classificazione generali;
- terminologie e classificazioni specifiche, convenzioni
di simboli, grandezze, parametri, ecc.;
- liste di requisiti e/o caratteristiche;
- specificazioni di prestazioni e/o di caratteristiche;
- metodi di verifica (prove, ecc.);
- regole e modelli di calcolo;
- istruzioni descrittive e/o esemplificative (guide,
codici di pratica, ecc.);
- modelli organizzativi;
- modelli procedurali.
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