(G.U. 6-7-1988, n.157)
CARATTERISTICHE DEI CENTRI COMMERCIALI ALL'INGROSSO E DI QUELLI AL DETTAGLIO.
Art. 1. CENTRO COMMERCIALE ALL'INGROSSO
1. Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie
previste dalle leggi statali, il "centro commerciale
all'ingrosso" deve essere costituito da un numero
di esercizi di vendita all'ingrosso non inferiore a
5, inseriti in una struttura a destinazione specifica
provvista di spazi di servizio comuni gestiti unitariamente.
Art.2. CENTRO COMMERCIALE AL DETTAGLIO
1. Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie
previste dalle leggi statali, il "centro commerciale
al dettaglio" deve essere costituito da un numero
di esercizi di vendita al dettaglio, di qualunque dimensione,
non inferiore a 8, che abbiano una superficie di vendita
complessiva di almeno 3500 metri quadrati, siano integrati
da esercizi per la somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande e siano inseriti in una struttura
a destinazione specifica provvista di spazi di servizio
comuni gestiti unitariamente.
2. Nei centri urbani si prescinde dal limite di superficie
di cui al primo comma.
3. Qualora più esercizi ubicati in una via o
piazza o altra area pubblica o aperta al pubblico si
costituiscano in "centro commerciale al dettaglio"
attraverso la costituzione di un'apposita società,
avente le caratteristiche previste dall'art.15, comma
25, della legge 11-3-1988, n.67, esso può beneficiare
delle agevolazioni finanziarie predette, purché:
a) siano rispettate le condizioni di cui al primo comma,
salvo quella relativa alla superficie di vendita complessiva;
b) l'area in cui gli esercizi sono ubicati venga fatta
oggetto di trasformazioni edilizie od urbanistiche
e di interventi in materia di arredo urbano e di pedonalizzazione
che configurino l'insieme degli esercizi come un tutto
unitario e conferiscano ad esso una specifica individualità.
Il decreto ministeriale 15-7-1987, n.316, è abrogato.
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