(G.U. 1-6-1988, N.127)
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CEE N.82/501 RELATIVA AL RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE ATTIVITA' INDUSTRIALI, AI SENSI DELLA LEGGE 16 APRILE 1887, N.183
Titolo I
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CEE N.82/501 DEL 24 GIUGNO
1982 RELATIVA AI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI
CON DETERMINATE ATTIVITÀ INDUSTRIALI.
Art.1. CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Le disposizioni del presente decreto concernono la
prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero essere
causati da determinate attività industriali
e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo
e per l'ambiente.
2. Ai sensi delle disposizioni di cui al comma I si
intende per:
a) attività industriali:
-1) qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali
di cui all'allegato I, che comporti o possa comportare
l'uso di una o più sostanze pericolose e che
possa presentare rischi di incidenti rilevanti, nonché
il trasporto effettuato all' interno dello stabilimento
per ragioni interne ed il deposito connesso a tali
operazioni all'interno del medesimo;
-2) qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni
specificate nell'allegato II;
b) fabbricante:
-1) chiunque sia responsabile di una attività
industriale;
c) incidente rilevante:
-1) un avvenimento quale un'emissione, un incidente
o un' esplosione di rilievo connessi ad uno sviluppo
incontrollato di una attività industriale che
dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito,
per l'uomo, all'interno o all' esterno dello stabilimento,
e per l'ambiente e che comporti l'uso di una o più
sostanze pericolose;
d) sostanze pericolose:
-1) per l'applicazione dell'art.6, le sostanze generalmente
considerate responsabili ai criteri stabiliti nell'allegato
IV, nonché le sostanze comprese nell'elenco
dell'allegato II, nella quantità menzionata
nella prima colonna;
2) per l'applicazione dell'art.4, le sostanze comprese
nell' elenco dell'allegato III e dell'allegato II,
nella quantità menzionata nella seconda colonna.
Art.2. ATTIVITA' ESCLUSE
1. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto:
a) le installazione militari e quelle delle forze di
polizia;
b) le fabbricazioni e il deposito separato di esplosivi
polveri e munizioni;
c) le attività estrattive e altre attività
minerarie;
d) gli impianti nucleari e gli impianti di trattamento
di sostanze e materiali radioattivi.
Art.3. OBBLIGHI DEI FABBRICANTI
1. Per le attività industriali definite dall'art.1
il fabbricante è tenuto a prendere tutte le
misure atte a prevenire gli incidenti rilevanti e a
limitare le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente,
nel rispetto delle disposizioni del presente decreto
e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed
igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente.
2. Il fabbricante è tenuto a dimostrare, ad ogni
richiesta dell'autorità competente, di avere
provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti
rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di
sicurezza e all'informazione, all'addestramento e all'
equipaggiamento, ai fini di sicurezza, del dipendente
e di coloro che accedono all'azienda per motivi di
lavoro.
3. L'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 4,
6 e 9 non solleva il fabbricante dalle responsabilità
derivanti dai principi generali dell'ordinamento.
Art.4. OBBLIGO DI NOTIFICA
1. Fermo il disposto dell'art.3, il fabbricante è
tenuto a far pervenire una notifica ai Ministri dell'ambiente
e della sanità:
a)qualora eserciti un'attività industriale che
comporti o possa comportare una o più sostanze
pericolose riportate nell'allegato 1/1, nelle quantità
ivi indicate come:
-1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione
con l' attività industriale interessata;
-2) prodotti della fabbricazione;
-3) sottoprodotti;
-4) residui;
-5) prodotti di reazioni accidentali;
b) o, qualora siano immagazzinate una o più sostanze
pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantità
ivi indicate nella seconda colonna.
2. Il fabbricante è ugualmente tenuto a far pervenire
la notifica qualora le quantità delle sostanze
pericolose, di cui alle lettere a) e b) del comma 1,
siano complessivamente raggiunte o superate in più
stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, di
proprietà del medesimo fabbricante.
3. Copia della notifica, deve essere inviata alla regione
o provincia autonoma territorialmente competente.
4. Della avvenuta notifica, a norma del comma 1, è
data notizia al Ministero dell'industria, del commercio
e dell' artigianato.
5. Nel caso di aree ad elevata concentrazione di attività
industriali, individuate ai sensi dell'art.12, comma
3 lettera d), la regione prescrive ai fabbricanti di
stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, l'obbligo
di notifica ove la quantità di sostanze pericolose,
di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano complessivamente
raggiunte o superate.
Art.5. CONTENUTO DELLA NOTIFICA
1. Alla notifica di cui all'art.4 deve essere allegato
un rapporto di sicurezza contenente i seguenti elementi:
a) informazioni relative alle sostanze riportate rispettivamente
nell'allegato II e nell'allegato III concernenti:
-1) i dati e le informazioni elencati nell'allegato
V;
-2) la fase delle attività in cui esse intervengano
o possono intervenire;
-3) la quantità (ordine di grandezza);
-4) il comportamento chimico e/o fisico nelle condizioni
normali di utilizzazione durante il procedimento;
-5) le forme in cui possono presentarsi o trasformarsi
in caso di anomalie prevedibili;
-6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche
eventuale, può influire sul rischio potenziale
dell'attività industriale in questione;
b) informazioni relative agli impianti concernenti:
-1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche
idrogeologiche e sismiche, le condizioni metereologiche
dominanti, nonché le fonti di pericolo imputa
bili alla situazione del luogo;
-2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di
quelli esposti al rischio;
-3) la descrizione generale dei processi tecnologici;
-4) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti
dal punto di vista della sicurezza, delle cause di
pericolo, delle condizioni che rendono possibile il
verificarsi di un incidente rilevante e delle misure
di prevenzione adottate o previste;
-5) le misure prese per assicurare che siano disponibili
in ogni momento i mezzi tecnici necessari per garantire
il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza
e per far fronte a qualsiasi inconveniente;
-6) le cautele operative da usare in caso di incidenti
rilevanti;
c) informazioni relative ad eventuali situazioni di
incidente rilevante concernenti:
-1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di
sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento
previsti all'interno dello stabilimento in casi di
incidente rilevante;
-2) qualsiasi informazione necessaria alle autorità
competenti per consentire l'elaborazione dei piani
di emergenza all'esterno dello stabilimento;
-3) il nome della persona o delle persone responsabili
per la sicurezza e per l'attuazione dei piani di emergenza
interni, nonché per la comunicazione immediata
al prefetto ed all'autorità competente;
d) indicazione del fabbricante sul se e su quali misure
assicurative e di garanzia per i rischi di danni a
persona a cose e all'ambiente abbia adottato in relazione
all'attività esercitata.
Art.6. DICHIARAZIONE
1. Fermo il disposto dell'art.3 dell'art.12, comma 3
lettera e), il fabbricante è tenuto a far pervenire
alla regione o provincia autonoma territorialmente
competente e al prefetto una dichiarazione:
a) qualora eserciti una attività industriale
che comporti o possa comportare l'uso di una o più
sostanze pericolose riportate nell'allegato IV, come:
-1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione
con l'attività industriale interessata;
-2) prodotti della fabbricazione;
-3) sottoprodotti;
-4) residui;
-5) prodotti di reazioni accidentali;
b) o qualora siano immagazzinate una o più sostanze
pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantità
ivi indicate nella prima colonna.
2. Nella dichiarazione il fabbricante deve precisare
che si è provveduto, indicando le modalità:
a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;
b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;
c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura
ai fini della sicurezza delle persone che lavorano
in sito.
3. Il fabbricante indica altresì se e quali misure
assicurative e di garanzia per i rischi di danni a
persone a cose e all'ambiente abbia adottato in relazione
all'attività esercitata.
ART. 7. ATTIVITA' INDUSTRIALI ESISTENTI
1. Il presente decreto si applica sia alle nuove attività
industriali sia a quelle già esistenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Qualora si apportino modifiche alle attività
industriali esistenti, tali da farle rientrare nel
campo di applicazione del presente decreto, si procede
come per le nuove attività industriali.
3. Ai fini dell'applicazione degli artt. 4 e 6, per
impianti industriali già in esercizio alla data
di cui al comma 1 i fabbricanti sono tenuti a trasmettere
la notifica di cui all'art.4 entro 1'8 luglio 1989
e la dichiarazione di cui all'art.6 entro il 31 dicembre
1990.
4. Ai fini dell'applicazione degli artt. 4 e 6 sono
fatti salvi gli adempimenti già posti in essere
dai fabbricanti in attuazione dell'ordinanza del Ministro
della sanità del 21-2-1985, e successive modificazioni,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
salve le eventuali integrazioni in conformità
degli articoli stessi.
5. Per gli atti di cui al comma 4 si provvede d'ufficio
alla trasmissione della documentazione già inviata
alle autorità competenti ai sensi del presente
decreto; l'onere delle spese per le copie è
a carico del fabbricante.
Art.8. AGGIORNAMENTO DEL RAPPORTO
1. La notifica di cui all'art.4 e la dichiarazione di
cui all'art.6 devono essere aggiornate su richiesta
delle autorità competenti, sulla base delle
nuove conoscenze in materia di sicurezza e di valutazione
dei rischi. In ogni caso tale aggiornamento deve essere
effettuato ogni tre anni.
2. La notifica deve essere altresì aggiornata
ove si attuino modifiche dell'attività industriale
che possano avere implicazioni per i rischi di incidenti
rilevanti.
Art.9. NUOVE ATTIVITA' INDUSTRIALI
1. Il fabbricante, prima di dare inizio ad una nuova
attività industriale rientrante nel campo di
applicazione del presente decreto, è tenuto
alla presentazione della notifica a norma degli artt.4
e 5 o della dichiarazione a norma dell'art.6 del presente
decreto.
2. Il fabbricante è tenuto a corredare la notifica
di cui all'art.216 del Regio decreto 27-7-1934, n.1265,
con una copia della perizia giurata prevista dal comma
3.
3. Il fabbricante, fermo quanto previsto dai commi 5
e 6, può dare inizio alla attività industriale
trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione alle
medesime autorità destinatarie della notifica
di una perizia giurata, redatta da professionisti iscritti
nei competenti albi professionali.
4. La perizia giurata deve attestare:
a) la veridicità e la completezza delle informazioni;
b) la conformità delle misure di sicurezza previste
alle prescrizioni generali stabilite dal decreto interministeriale
di cui all'art.12, comma 1.
5. Fatti salvi i provvedimenti di cui all'art.19, entro
il termine di cui al comma 3 le autorità competenti
possono dettare le prescrizioni che, ai sensi del decreto
interministeriale di cui all'art.12, comma 1, e sulla
base delle informazioni fornite, sono necessarie a
garantire la sicurezza dell'impianto; il fabbricante
deve adottare tali prescrizioni per dare inizio alla
attività industriale. Le prescrizioni medesime
sono trasmesse al sindaco ai fini di cui al comma 6.
6. Il sindaco provvede sulla agibilità degli
impianti soltanto dopo che sia decorso il termine di
cui al comma 3. Le autorità competenti, nei
casi previsti dall'art.216 del Regio decreto 27-7-
1934 n.1265, dagli artt. 4 e 11 del Regio decreto-legge
2-11-1933, n.1741, convertito dalla legge 8-2-1934
n.367, dall'art.5, comma 4, del Presidente della Repubblica
15-4-1971, n.322, dall'art.48 del decreto del Presidente
della Repubblica 19-3-1956, n.303, e negli altri casi
in cui l'inizio dell'attività è subordinata
al rilascio dell'autorizzazione o concessione, provvedono
soltanto dopo aver acquisito copia della perizia giurata.
Art.10. ACCADIMENTO DI INCIDENTE RILEVANTE
1. Quando un incidente abbia a verificarsi, il fabbricante
è tenuto ad informare immediatamente il prefetto
e il sindaco, comunicando appena possibile:
a) le circostanze dell'incidente;
b) le sostanze pericolose coinvolte, ai sensi dell'art.1
comma 2, lettera d);
c) le misure di emergenza adottate o che intende adottare
per rimediare agli effetti dell'incidente, a medio
e a lungo termine, ad evitare che esso si riproduca.
2. Il prefetto informa immediatamente i Ministri per
il coordinamento della protezione civile dell'ambiente
e della sanità, nonché il presidente
della regione territorialmente competente.
3. Le autorità di cui ai commi 1 e 2 raccolgono
le informazioni eventualmente necessarie al completamento
dell'analisi dell'incidente, si accertano che siano
presi i necessari provvedimenti di emergenza, a medio
e lungo termine, e possono formulare raccomandazioni.
4. In casi di incidente rilevante si procede d'ufficio
a nuova istruttoria.
Art.11. INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE
1. I dati e le informazioni relativi alle attività
industriali raccolti dalle autorità pubbliche
in applicazione del presente decreto, possono essere
utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati
richiesti.
2. A tutela del segreto industriale, chiunque incaricato
di esaminare gli atti di notifica o gli atti di dichiarazione,
è tenuto a non divulgare le informazioni di
cui venga a conoscenza.
3. Fatto salvo il dovere di informare la popolazione,
previsto dall'art.17, comma 2, l'informazione, a cura
dei sindaci, deve contenere almeno le seguenti notizie:
a) il tipo di processo produttivo secondo l'allegato
I;
b) le sostanze presenti e le loro quantità in
ordine di grandezza secondo gli allegati II, III, e
IV;
c) i rischi possibili per i lavoratori, la popolazione
e l'ambiente;
d) le conclusioni sul rapporto di sicurezza e le misure
integrative di cui all'art.19;
e) le misure di sicurezza e le norme di comportamento
da seguire in caso di incidente.
Titolo II
AUTORITA' COMPETENTI PER IL CONTROLLO DEI RISCHI DI
INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE ATTIVITA'
INDUSTRIALI
Art.12. FUNZIONI DI INDIRIZZO
1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, verranno indicate
le norme generali di sicurezza cui devono, sulla base
della disciplina vigente, attenersi tutti i fabbricanti
le cui attività industriali rientrano nel campo
di applicazione del presente decreto, nonché
le modalità con le quali il fabbricante deve
procedere all'individuazione dei rischi di incidenti
rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di
sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'
equipaggiamento di coloro che lavorano in sito.
2. In via di prima applicazione, i decreti di cui al
comma 1 saranno emanati nel termine di centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. In caso di mancato accordo tra i Ministri
concertanti, a richiesta motivata di uno o più
di questi e, comunque, a seguito dell'inutile decorso
del termine suddetto, all'emanazione dei decreti provvederà
il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri.
3. I Ministri dell'ambiente e della sanità, d'intesa
con le Amministrazioni eventualmente interessate, di
concerto:
a) esercitano le funzioni di indirizzo e coordinamento
delle attività connesse all'applicazione del
presente decreto;
b) stabiliscono le procedure per la vigilanza sull'applicazione
delle disposizioni del presente decreto, nonché
per la valutazione dell'efficacia e dello stato di
applicazione delle stesse;
c) indicano le modalità di standardizzazione
per la dichiarazione di cui all'art.6;
d) individuano le aree ad elevata concentrazione di
attività industriali che possono comportare
maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali
può richiedersi la notifica ai sensi dell'art.4,
comma 2, nonché la predisposizione di piani
di emergenza esterni interessanti l'intera area;
e) indicano eventualmente le quantità di sostanze
di cui all'allegato IV, nonché le modalità
di detenzione delle stesse, che consentano l'esenzione
dei fabbricanti dall'obbligo della dichiarazione.
Art.13. MINISTRI COMPETENTI
1. I Ministri dell'ambiente e della sanità provvedono,
d' intesa, a:
a) fornire al prefetto competente per territorio e al
comitato di cui all'art.15, comma 1, lettera b), le
informazioni acquisite in merito ai piani di emergenza
esterni;
b) comunicare le informazioni di cui all'art.17, comma
2, agli Stati membri delle Comunità europee
che possono essere coinvolti da un incidente rilevante
dovuto ad una attività industriale notificata
ai sensi dell'art.4;
c) predisporre ed aggiornare l'inventario nazionale
delle attività industriali nell'ambito di incidenti
rilevanti;
d) predisporre nell'ambito delle rispettive competenze,
una banca dati sui rapporti di sicurezza e sulle relative
conclusioni; informare tempestivamente la Commissione
delle Comunità europee sugli incidenti rilevanti
verificatisi sul territorio nazionale e comunicare,
non appena disponbili, le informazioni che figurano
nell'allegato V;
e) segnalare alla predetta Commissione ogni sostanza
che dovrebbe essere aggiunta agli allegati II e III,
e tutte le misure eventualmente prese per quanto riguarda
tali sostanze.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della sanità, sarà data
attuazione alle direttive che saranno emanate dalla
Comunità economica europea per le parti in cui
modifichino modalità esecutive e caratteristiche
di ordine tecnico, relative alla direttiva di cui al
presente decreto.
Art.14. ORGANI TECNICI
1. Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni
istituzionali previsti dal presente decreto, sono organi
tecnici:
a) l'Istituto superiore di sanità ISS;
b) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL);
c) il consiglio nazionale delle ricerche, nei suoi istituti
specialistici;
d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art.15. ORGANI CONSULTIVI
1. Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni
istituzionali previsti dal presente decreto sono organi
consultivi e propositivi:
a) la commissione istituita dal Ministro della sanità
con decreto in data 23-12-1985, integrata di volta
in volta con un rappresentante designato dalla regione
dal comune o dall'unità sanitaria locale, nel
cui ambito territoriale ha sede l'attività industriale
di cui all'art.4, nonché con l'ispettore regionale
o interregionale dei Vigili del fuoco e con il comandante
provinciale dei medesimi, competenti per territorio;
b) il comitato di coordinamento delle attività
di sicurezza in materia industriale, istituito con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 18-12-1985.
Art.16. COMPITI DELLE REGIONI
1. Le regioni:
a) partecipano all'attività degli organi consultivi
indicati nell'art.15;
b) ricevono ed esaminano le dichiarazioni di cui all'art.6
e i progetti di nuovi impianti di cui all'art.9;
c) formulano, in ordine ai progetti di nuovi impianti,
sottoposti all'obbligo di dichiarazione, eventuali
osservazioni e proposte integrative, anche istituendo
apposite conferenze con la partecipazione dei rappresentanti
degli enti locali e organismi pubblici interessati;
d) trasmettono la dichiarazione del fabbricante, corredata
con le eventuali osservazioni di cui alla lettera c),
alle autorità competenti a rilasciare autorizzazioni
o concessioni per l' esercizio dell'attività
industriale;
e) chiedono, relativamente agli impianti esistenti sottoposti
all'obbligo di dichiarazione, eventuali informazioni
supplementari e, se del caso, formulano osservazioni
circa le misure integrative o modificative esclusivamente
a seguito di ispezione collegiale da parte dei rappresentanti
degli enti locali e degli organismi pubblici interessati;
f) comunicano ai Ministeri della sanità e dell'ambiente
i risultati dell'esame di cui alla lettera c), ai fini
della predisposizione dell'inventario nazionale delle
attività industriali a rischio di incidente
rilevante;
g) vigilano affinché il fabbricante soggetto
all'obbligo di notifica o di dichiarazione nell'esercizio
dell'attività industriale mantenga costantemente
le misure di sicurezza stabilite per la prevenzione
degli incidenti;
h) disciplinano le modalità di esercizio delle
competenze attribuite.
Art.17. FUNZIONI DEL PREFETTO
1. Per limitare gli effetti dannosi derivanti da situazioni
di emergenza, per ciascuna delle attività industriali
rientranti nel campo di applicazione dell'art.4, sulla
scorta delle informazioni fornite dal fabbricante e
del parere espresso dal comitato di cui all'art.15,
comma 1 lettera b), il prefetto competente per territorio,
avvalendosi della collaborazione del comitato di cui
al primo comma, punto 1, dell'art.14 del decreto del
Presidente della Repubblica 6-2-1981, n.66, deve predisporre
un piano di emergenza esterno all'impianto. Il piano
è comunicato ai Ministri dell' Interno per il
coordinamento della protezione civile.
2. Il prefetto, dopo aver approvato il piano di cui
al comma I assicura che la popolazione interessata
sia adeguatamente informata sui rischi conseguenti
l'esercizio dell'attività di cui all'art.4,
sulle misure di sicurezza messe in atto per prevenire
l'incidente rilevante, sugli interventi di emergenza
predisposti all'esterno dello stabilimento in caso
di incidente rilevante e sulle norme da seguire in
caso di incidente.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono comunicate
ai Ministri dell'ambiente e della sanità ed
alle regioni interessate.
Art.18. ISTRUTTORIA
1. L'istruttoria sulle attività industriali,
di cui all'art.4 è svolta in sede ministeriale
con l'ausilio degli organi tecnici di cui all'art.14
e degli organi consultivi di cui all'art.15.
2. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
della sanità, designa con l'assenso dell'Amministrazione
di appartenenza, tra i funzionari della qualifica direttiva
o dirigenziale dei due Ministeri o degli organi ed
enti di cui al comma I, il responsabile di ciascuna
istruttoria e di ogni altro atto connesso, dandone
immediata comunicazione al fabbricante.
3. Il responsabile dell'istruttoria trasmette immediatamente
il rapporto di sicurezza, eventualmente corredato dalla
perizia giurata prevista dall'art.9, comma 3, agli
organi tecnici di cui all'art.14, i quali devono esprimere
la loro valutazione richiedendo, se del caso, tramite
il responsabile dell'istruttoria, informazioni complementari
al fabbricante.
4. Il responsabile dell'istruttoria acquisisce gli atti
degli organi tecnici, attraverso una conferenza di
servizio, ovvero con altre modalità funzionali
ed organizzative che di volta in volta appaiono necessarie
in relazione alla complessità delle indagini,
e può avvalersi anche del contributo dei competenti
organi locali.
5. Il responsabile dell'istruttoria, trascorsi sessanta
giorni dalla notifica o dalla data di ricevimento delle
informazioni complementari richieste, indice la conferenza
di servizio di cui al comma 4, invitando i rappresentanti
degli organi tecnici di cui all'art.14, e delle altre
autorità interpellate, nonché i rappresentanti
delle regioni e dei comuni interessati; ne raccoglie
le valutazioni a verbale e compila una relazione complessiva
da trasmettere, entro i successivi quindici giorni,
agli organi consultivi di cui all'art.15, i quali a
loro volta, si pronunciano entro trenta giorni dalla
data di ricevimento degli atti.
6. I Ministeri dell'ambiente e della sanità,
previe intese, forniscono il supporto organizzativo
e ausiliario ai responsabili dell'istruttoria.
Art.19. PROVVEDIMENTI ADOTTATI
1. Acquisiti gli atti istruttori ed i pareri degli organi
consultivi, il Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della sanità, formula le conclusioni
sul rapporto di sicurezza, indicando, se del caso,
le eventuali misure integrative o modificative ed i
tempi entro i quali il fabbricante è tenuto
ad adeguarsi. Le conclusioni devono essere motivate
con riferimento alle norme generali di sicurezza previste
dall'art.12, comma 1, ovvero, in difetto di queste,
alle norme vigenti, e comunque con riferimento a specifiche
ed individuate esigenze connesse al caso concreto.
2. Le conclusioni sul rapporto di sicurezza sono trasmesse
alle regioni, perché provvedano alla vigilanza
sullo svolgimento dell'attività industriale,
nonché al prefetto competente, ai fini della
predisposizione del piano di emergenza esterna.
3. Avverso la determinazione di misure integrative e
modificate di cui al comma 1, il fabbricante può
proporre ricorso in opposizione, entro trenta giorni
dalla comunicazione, depositandolo presso il Ministero
della sanità. Il ricorso è deciso con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro della sanità, sentiti i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
del lavoro e della previdenza sociale. Il ricorso sospende
il termine entro il quale il fabbricante deve adeguarsi.
4. Le misure integrative e modificative, stabilite ai
sensi del comma I, costituiscono, se necessario, variante
della concessione edilizia rilasciata dal sindaco.
Art.20. FUNZIONI ISPETTIVE
1. Ferme restando le attribuzioni delle Amministrazioni
dello Stato e degli enti territoriali e locali, definite
dalla legge 23-12-1978, n.833, e dalla vigente legislazione,
le funzioni ispettive per l'applicazione del presente
decreto possono essere altresì esercitate da
funzionari nominati dal Ministro dell' ambiente e dal
Ministro della sanità, anche congiuntamente,
nell' ambito del personale dell'Istituto superiore
di sanità, dell' Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro e dei vigili del fuoco, del
Ministero dell'ambiente e del Ministero della sanità,
d'intesa con le Amministrazioni di appartenenza.
2. Gli ispettori possono accedere a tutti gli impianti
e sedi di attività di cui al presente decreto
e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti
necessari per l'espletamento delle loro funzioni. Essi
sono muniti di documenti di riconoscimento rilasciato
dalle autorità che li hanno nominati e sono
ufficiali di polizia giudiziaria.
3. Le regioni possono disporre ispezioni nell'ambito
delle proprie competenze, avvalendosi di propria personale.
Art.21. SANZIONI
1. Il fabbricante che omette di effettuare la notifica
di cui agli artt. 4 e 5, nel termine prescritto dall'art.7
comma 3, ovvero prima dell'inizio dell'attivita, è
punito con l'arresto fino ad 1 anno.
2. Il fabbricante che omette di presentare la dichiarazione
di cui all'articolo 6, nel termine prescritto dall'art.7,
comma 3, ovvero prima dell'inizio dell'attività,
è punito con l'arresto fino a 6 mesi.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
il fabbricante che non pone in essere le prescrizioni
indicate nel rapporto di sicurezza o nelle eventuali
misure integrative prescritte dall'autorità
competente, è punito con l'arresto da 6 mesi
a 3 anni.
4. Il fabbricante che contravviene agli obblighi previsti
dall'articolo 8, comma 1, è assoggettato alla
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di
una somma di denaro da due a cinque milioni di lire.
La sanzione è irrogata dal prefetto.
5. Il fabbricante che non aggiorna la notifica in conformità
dell'art.8, comma 2, è punito con l'arresto
fino a 6 mesi.
6. Fatti salvi i casi di responsabilità penale,
qualora si accerti che nell'impianto industriale non
siano rispettate le misure di sicurezza previste nel
rapporto o indicate dall'autorità competente,
la regione diffida il fabbricante ad adottare le necessarie
misure, dandogli un termine non superiore a sessanta
giorni, prorogabile in caso di giustificati, comprovati
motivi. In caso di inadempimento è ordinata
la sospensione dell'attività da parte della
regione competente per il tempo necessario all'adeguamento
degli impianti alle prescrizioni previste dall'art.19,
comma 1, e comunque per un periodo non superiore a
6 mesi. Ove il fabbricante, anche dopo il periodo di
sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni
indicate dai Ministeri dell' ambiente e della sanità
è ordinata, da parte della stessa regione, la
chiusura dell'impianto o, ove possibile, del singolo
reparto.
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