(G.U. 30-6-1988, n.152)
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CEE N.80/778 CONCERNENTE LA QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, AI SENSI DELL'ART.15 DELLA LEGGE 16 APRILE 1987, N.183.
Art.1 PRINCIPI GENERALI
1. Il presente decreto stabilisce i requisiti di qualità
delle acque destinate al consumo umano, per la tutela
della salute pubblica e per il miglioramento delle
condizioni di vita ed introduce misure finalizzate
a garantire la difesa delle risorse idriche.
Art.2 CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Per acque destinate al consumo umano si intendono
tutte le acque, qualunque ne sia l'origine, allo stato
in cui si trovano o dopo trattamento, che siano:
a) fornite al consumo;
b) ovvero utilizzate da imprese alimentari mediante
incorporazione o contatto per la fabbricazione, il
trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato
di prodotti e sostanze destinate al consumo umano e
che possano avere conseguenze per la salubrità
del prodotto alimentare finale.
2. Restano escluse dal campo di applicazione del presente
decreto le acque minerali e termali.
Art.3 REQUISITI DI QUALITA'
1. I requisiti di qualità delle acque sono valutati
sulla base dei valori e delle indicazioni relativi
ai parametri di cui all'allegato I.
2. La concentrazione massima ammissibile di ciascun
parametro non può essere superata.
3. I valori guida costituiscono obiettivi al cui raggiungimento
l'attività amministrativa deve tendere.
4. Per le acque che subiscono un trattamento di addolcimento
sono specificati, all'allegato I i valori della concentrazione
minima richiesta.
5. I valori che sono indicati nell'allegato I devono
essere interpretati per ciascun parametro tenendo conto
delle osservazioni eventualmente riportate nel medesimo
allegato.
Art.4 AREE DI SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE
1. Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche
qualitative delle acque da destinare al consumo umano,
sono stabilite aree di salvaguardia suddistinte in
zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di
protezione.
2. Le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto
si riferiscono alle sorgenti, ai pozzi ed ai punti
di presa; le zone di protezione si riferiscono ai bacini
imbriferi ed alle aree di ricarica delle falde.
Art.5 ZONA DI TUTELA ASSOLUTA
1. La zona di tutela assoluta è adibita esclusivamente
ad opere di presa ed a costruzioni di servizio; deve
essere recintata e provvista di cannone per le acque
meteoriche e deve avere un'estensione di raggio non
inferiore a dieci metri, ove possibile.
2. L'estensione della zona di tutela assoluta è
adeguatamente ampliata in relazione alla situazione
locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.
Art.6 ZONA DI RISPETTO
1. Le zone di rispetto sono delimitate in relazione
alle risorse idriche da tutelare e comunque devono
avere un'estensione di raggio non inferiore a 200 metri
rispetto al punto di captazione. Tale estensione può
essere ridotta in relazione alla situazione locale
di vulnerabilità e rischio della risorsa.
2. Nelle zone di rispetto sono le seguenti attività
o destinazioni:
a) dispersione ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati,
di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
b) accumulo di concimi organici;
c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti
da piazzali e strade;
d) aree cimiteriali;
e) spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
f) apertura di cave e pozzi;
g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
h) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze
chimiche pericolose, sostanze radioattive;
i) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di
autoveicoli;
l) impianti di trattamento di rifiuti;
m) pascolo e stazzo di bestiame.
3. Nelle zone di rispetto è vietato l'insediamento
di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti
si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.
4. Per la captazione di acque superficiali si applicano,
per quanto possibile, le norme di cui ai commi 1, 2
e 3, curando inoltre le opere di protezione e sistemazione
di pendici e sponde, al fine di prevenire dissesti
idrologici, nonché la deviazione, a valle delle
opere di presa, delle acque meteoriche e di quelle
provenienti da scarichi.
Art.7 ZONE DI PROTEZIONE
1. Nelle zone di protezione possono essere adottate
misure relative alla destinazione del territorio interessato,
limitazioni per gli insediamenti civili, produttivi,
turistici, agroforestali e zootecnici.
Art.8 COMPETENZE STATALI
1. Sono di competenza statale le funzioni concernenti:
a) promozione, consulenza, indirizzo e coordinamento
delle attività connesse con l'applicazione del
presente decreto;
b) le modifiche, le variazioni e le integrazioni degli
allegati I, II e III;
c) predisposizione e l'aggiornamento dei criteri generali
e delle metodologie per il rilevamento delle caratteristiche
delle acque dolci sotterranee, salmastre e marine da
destinare al consumo umano, nonché dei criteri
per la formazione e l'aggiornamento dei relativi catasti;
d) le norme tecniche per la tutela preventiva e per
il risanamento della qualità delle acque destinate
al consumo umano, nonché i criteri generali
per la individuazione delle aree di salvaguardia delle
risorse idriche;
e) le norme tecniche per l'installazione degli impianti
di acquedotto;
f) le norme tecniche per la potabilizzazione delle acque;
g) le norme tecniche per lo scavo, perforazione, trivellazione,
manutenzione, chiusura e riapertura di pozzi d'acqua;
h) acquisizione ed elaborazione di informazioni sulla
qualità delle acque destinate al consumo umano.
2. Le competenze statali di cui alle lettere a), b),
c) e d), sono esercitate dal Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro dell'ambiente; la competenza
di cui alla lettera f) è esercitata dal Ministro
della sanità; le competenze di cui alle lettere
e) e g), sono esercitate dal Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con i Ministri della sanità e dell'ambiente.
Art.9 COMPETENZE REGIONALI
1. Alle regioni competono le seguenti funzioni
a) previsione di misure atte a rendere possibile un
approvvigionamento idrico di emergenza per fornire
acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall'allegato
I, per la quantità ed il periodo minimi necessari
a far fronte a contingenti esigenze locali;
b) esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di inerzia
degli enti locali, per la salvaguardia delle risorse
idriche da destinare al consumo umano;
c) esercizio del potere di deroga;
d) adozione dei piani di intervento per il risanamento
ed il miglioramento della qualità delle acque;
e) coordinamento del flusso informativo sulle caratteristiche
delle acque destinate al consumo umano, anche ai fini
di cui all'art.8, comma 1, lettera h);
f) individuazione delle aree, di salvaguardia e disciplina
delle attività e destinazioni ammissibili, salvo
il disposto degli artt.4, 5, 6 e 7.
Art.10 FREQUENZE DI CAMPIONAMENTO E METODI DI ANALISI
1. Negli allegati II e III sono indicati, rispettivamente
i modelli e le frequenze minime di campionamento, nonché
i metodi analitici di riferimento da adottarsi per
il controllo qualitativo delle acque destinate al consumo
umano, nei punti significativi della rete.
Art.11 CONTROLLI
1. Per verificare la buona qualità delle acque
destinate al consumo umano, sono esercitati inoltre
controlli periodici:
a) alla sorgente, ai pozzi ed al punto di presa delle
acque;
b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;
c) alla rete di distribuzione.
2. I controlli sono interni al servizio acquedottistico
o esterni se effettuati da uffici del Servizio sanitario
nazionale.
3. Le acque destinate al consumo umano distribuite mediante
autoveicoli o natanti devono essere sottoposte a controlli
igienico-sanitari estesi anche all'idoneità
del mezzo di trasporto.
Art.12 CONTROLLI SANITARI
I. I prelievi ed i controlli analitici sulle acque destinate
al consumo umano sono eseguiti dai servizi e presidi
delle unità sanitarie locali.
2. I controlli ispettivi e i giudizi di qualità
sulle acque destinate al consumo umano spettano all'unità
sanitaria locale.
3. Qualora i risultati analitici o dell'esame ispettivo
evidenzino la possibilità di un pregiudizio
per la salute umana, l'organo di controllo, effettuata
la valutazione del pregiudizio, richiede alla regione,
al comune ed al gestore dell'acquedotto, i provvedimenti
e le misure di competenza.
4. Copia dei dati di cui al commi 1 e 2 sono, con scadenza
almeno bimestrale, trasmessi ai Ministeri della sanità
e dell'ambiente.
Art.13 CONTROLLI INTERNI
1. I soggetti gestori di impianti acquedottistici devono
dotarsi di laboratori gestionali interni, anche in
forma consortile, per il controllo dei servizi essenziali
del ciclo dell'acqua.
Art.14 CONTROLLO DEGLI ACQUEDOTTI
1. Per uniformare le attività di controllo su
impianti di
acquedotto ricadenti nell'area di competenza territoriale
di più unità sanitarie locali o di più
servizi e presidi multizonali, di cui all'art.22 della
legge 23-12-1978, n.833, la regione può individuare
l'unità sanitaria locale, il presidio o il servizio
al quale attribuire la competenza in materia di controlli.
2. Per gli acquedotti interregionali l'individuazione
dell'organo sanitario di controllo è disposta
d'intesa tra le regioni interessate.
Art.15 IMPIEGO DEGLI ANTIPARASSITARI
1. Ai soli fini dell'elaborazione dei programmi di prevenzione
mirata alla tutela della salute dell'uomo, degli animali
e dell'ambiente naturale le ditte intestatarie delle
registrazioni di presidi sanitari, i distributori,
i venditori, gli speditori e gli utilizzatori di tali
prodotti sono tenuti ad annotare su apposite schede
i dati relativi alla vendita o all'utilizzazione dei
prodotti stessi.
2. Il Ministro della sanità, con decreto da adottarsi
di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle
foreste, dell'ambiente e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, fissa le caratteristiche delle
schede per la rilevazione dei dati relativi alla vendita,
all'acquisto ed alla utilizzazione dei presidi sanitari,
nonché le relative modalità di compilazione,
tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione
dei dati.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a conservare
una copia delle schede da esibire a richiesta della
autorità sanitaria locale o dei servizi repressione
frodi dei Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art.16 VALORE MASSIMO AMMISSIBILE
1. Il valore massimo ammissibile di superamento delle
concentrazioni massime ammissibili stabilite per i
parametri indicati nell'allegato I può essere
determinato per singoli parametri o gruppi di parametri,
su motivata richiesta della regione.
2. Il valore massimo ammissibile unitamente all'indicazione
delle misure di risanamento da adottare, è determinato,
in relazione alle specifiche situazioni suscettibili
di deroga, dal Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio
superiore di sanità.
3. Per le acque di cui alla lettera b), comma 1, dell'art.2,
si applicano esclusivamente i valori per i parametri
tossici e microbiologici previsti, rispettivamente,
nelle tabelle D ed E dell'allegato I, nonché
degli altri parametri il cui mancato rispetto possa
pregiudicare la salubrità del prodotto alimentare
finale.
Art.17 DEROGHE
1. Deroghe al presente decreto possono essere disposte
dalla regione competente nelle seguenti circostanze:
a) situazioni relative alla natura ed alla struttura
dei terreni dell'area della quale è tributaria
la risorsa idrica;
b) situazioni relative a circostanze meteorologiche
eccezionali.
2. In nessun caso le deroghe di cui al comma 1 possono
riguardare i fattori tossici e microbiologici, né
comportare un rischio per la salute pubblica.
3. In caso di grave emergenza idrica, ove l'approvvigionamento
di acqua non possa essere assicurato in nessun altro
modo, può essere disposta la deroga alle concentrazioni
massime stabilite dal presente decreto nell'allegato
I, fino al raggiungimento del valore massimo ammissibile,
che è determinato dall'autorità sanitaria
ai sensi dell'art.16, in modo che tale superamento
non presenti assolutamente un rischio inaccettabile
per la salute pubblica.
4. Fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente
della Repubblica 3-7-1982, n.515, qualora per l'approvvigionamento
di acqua potabile si debba fare uso di acque superficiali
che non raggiungono le concentrazioni imposte per le
acque della categoria A3 dall'allegato al decreto del
Presidente della Repubblica 3-7-1982, n.515, può
essere autorizzata, per un periodo di tempo limitato,
la deroga alle concentrazioni massime ammissibili stabilite
dal presente decreto nell'allegato I, fino al raggiungimento
di un valore massimo ammissibile, che è determinato
dall'autorità sanitaria ai sensi dell'art.16,
in modo che tale superamento non presenti un rischio
inaccettabile per la salute pubblica.
Art.18 ESERCIZIO DELLA DEROGA
1. Le deroghe sono disposte dall'autorità regionale
per un limitato periodo di tempo, anche su segnalazione
dei comuni interessati.
2. L'esercizio dei poteri di deroga comporta che, contestualmente
alle misure indicate dall'amministrazione statale,
la regione adotti il piano di intervento di cui al
comma 3.
3. Il piano di intervento deve almeno contenere:
a) l'individuazione della causa del fenomeno di degrado
delle risorse idriche;
b) la delimitazione geografica dell'area interessata
dal fenomeno;
c) l'indicazione della popolazione ricadente in tale
area;
d) la fissazione di controlli e divieti per l'uso delle
sostanze chimiche o di altra natura che hanno determinato
o accresciuto l'inquinamento delle acque nell'area
di cui al punto b);
e) la definizione degli interventi e delle opere necessarie
per garantire l'approvvigionamento, nonché i
tempi di realizzazione del piano e le risorse finanziarie
impiegate;
f) le sanzioni amministrative a carico dei trasgressori.
4. Nel caso in cui l'inquinamento interessi un bacino
interregionale, il piano di risanamento è adottato
di intesa tra le regioni interessate; in mancanza dell'intesa
ogni regione provvede per il territorio di propria
competenza.
5. I provvedimenti di deroga devono essere comunicati
immediatamente ai Ministeri della sanità e dell'ambiente.
Art.19 PROROGA
1. Il termine stabilito per l'osservanza dell'allegato
I può essere prorogato in presenza di situazioni
eccezionali relative a gruppi di abitati geograficamente
delimitati.
2. La proroga è disposta con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente,
su richiesta dalla regione interessata.
3. La regione richiede la proroga indicandone l'oggetto,
le modalità ed i tempi e presentando:
a) una relazione sulle difficoltà incontrate
che identifica in particolare le cause che impediscono
l'osservanza dei requisiti di qualità per le
acque necessarie a soddisfare i bisogni di consumo
umano degli abitati interessati;
b) il piano per il miglioramento delle acque finalizzato
a garantire l'osservanza, alla scadenza della proroga,
dell'allegato I.
4. Il decreto di cui al comma 2 è adottato, previo
espletamento della procedura comunitaria prevista dall'art.20
della direttiva.
5. In caso di ritenuta insufficienza del piano presentato
dalla regione ai sensi della lettera b) del comma 3,
con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della sanità, sono disposte
le misure integrative la cui adozione da parte della
regione è condizione di efficacia della proroga
stessa.
6. Le misure da adottare per l'attuazione del piano
di miglioramento delle acque possono disporre, in relazione
alle individuate cause della situazione eccezionale
che giustifica la proroga, controlli e restrizioni
per lo svolgimento di attività e l'uso di prodotti,
anche in deroga alle leggi vigenti.
7. Le misure di cui al comma 6, se relative a materie
di competenza statale, sono adottate dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente
e della sanità.
Art.20 COMPETENZA DELLE REGIONI SPECIALI E PROVINCE
AUTONOME
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art.21 SANZIONI
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque in violazione delle disposizioni del presente
decreto fornisce al consumo umano acque che non presentano
i requisiti di qualità previsti dall'allegato
I è punito con l'ammenda da lire duecentocinquantamila
a lire duemilioni o con l'arresto fino a tre anni.
2. La stessa pena si applica a chi utilizza acque che
non presentano i requisiti di qualità previsti
dall'allegato I in imprese alimentari, mediante incorporazione
o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la
conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti
e sostanze destinate al consumo umano, se le acque
hanno conseguente per la salubrità del prodotto
alimentare finale.
3. L'inosservanza delle disposizioni relative alle attività
e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia e
nei piani di intervento di cui all'art.18 è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
4. I contravventori alle disposizioni di cui all'art.15
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire cinquecentomila a lire tremilioni.
Art.22. DISPOSIZIONI FINALI
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
cessa l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8-2-1985,
relativo alle
caratteristiche di qualità delle acque destinate
al consumo umano.
2. Le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 3-7-1982, n.515, continuano ad applicarsi
se non incompatibili con il presente decreto.
3. Le norme tecniche di prima attuazione sono emanate
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
ALLEGATO 1
REQUISITI DI QUALITÀ ELENCO DEI PARAMETRI
A. PARAMETRICI ORGANOLETTICI
Parametri Espressione dei risultati Valore guida (VG) Concentrazione
massima ammissibile
Osservazioni
1 Colore mg/l(scala Pt/co) 1 20
2 Torbidità mg/l SiO2 (unità Jackson) 1
- 0,4 10 - 4
3 Odore Tasso di diluizione 0 2 a 12oC
3 a 25oC Da confrontare con le determinazioni gustative
4 Sapore Tasso di diluizione 0 2 a 12oC
3 a 25oC Da confrontare con le determinazioni olfattive
B. PARAMETRICI CHIMICO - FISICI
Parametri Espressione dei risultati Valore guida (VG) Concentrazione
massima ammissibile
Osservazioni
5 Temperatura oC 12 25
6 Concentrazione di ioni di idrogeno pH 6,5PoundpHPound8,5 L'acqua
non dovrebbe essere aggressiva. I valori di pH non
sono applicabili ad acque in recipienti chiusi. Valori
massimi ammissibili: 6,0PoundpHPound9,5
7 Conducibilità elettrica mScm-1 a 20oC 400 In
corrispondenza con la mineralizzazione delle acque.
Valori corrispondenti alla resistività espressa
in ohm/cm:2500.
8 Cloruri mg/l Cl 25 Concentrazione che è opportuno
non superare:200 mg/l
9 Solfati mg/l SO4 25 250 -
10 Silice mg/l SiO2 - - -
11 Calcio mg/l Ca 100 - -
12 Magnesio mg/l Mg 30 50 -
13 Sodio mg/l 20 175
150 Con una percentuale di conformità del 90%
calcolata sul totale dei risultati analitici di un
periodo di riferimento di 3 anni
Con una percentuale di conformità del 80% calcolata
sul totale dei risultati analitici di un periodo di
riferimento di 3 anni
14 Potassio mg/l K 10 - -
15 Alluminio mg/l Al 0,05 0,2 -
16 Durezza totale - - - Valori consigliati da 15 a
50oF.
17 Residuo fisso mg/l dopo essiccamento a 180o - 1500 -
18 Ossigeno disciolto % di saturazione - - Valore di
saturazione superiore al 75% salvo per le acque sotterranee
19 Anidride carbonica libera mg/l CO2 - - L'acqua non
dovrebbe essere aggressiva
C. PARAMETRI CONCERNENTI SOSTANZE INDESIDERABILI (Alcuni
dei parametri indicati in questo gruppo, oltre certi
valori sono indesiderabili; altri, passati certi valori,
possono essere tossici)
Parametri Espressione dei risultati Valore guida (VG) Concentrazione
massima ammissibile
Osservazioni
20 Nitrati mg/l NO3 5 50 -
21 Nitriti mg/l NO2 - 0,1 -
22 Ammoniaca mg/l NH4 0,05 0,5 Concentrazioni superiori
ai valori limite possono apportare modificazioni organolettiche
all'acqua
23 Azoto Kieldahl (esclusi N di NO2 e NO3) mg/l N 1 -
24 Ossidabilità mg/l O2 0,5 5 -
25 Carbonio organico totale (COT) mg/l C - - Per memoria
26 Idrogeno solforato mg/l H2S - non rilevabile organolet-ticamente -
27 Sostanze estraibili con cloroformio residuo secco
mg/l 0,1 - -
28 Idrocarburi disciolti o emulsionati (dopo estrazione
con etere); oli minerali mg/l - 10 -
29 Fenoli (indice fenoli) mg/l C6H5OH - 0,5 Esclusi
i fenoli naturali che non reagiscono al cloro
30 Boro mg/l B 1000 - -
31 Tensioattivi:
anionici (MBAS)
non ionici
mg/l (laurilsolfato)
mg/l (nonilfenolo))
-
-
-
Per memoria
32 Composti organoalogenati che non rientrano nel parametro
n.55 mg/l 1 30 La concentrazione di organo-alogenati
deve essere nella misura del possibile ridotta.
La CMA deve essere applicata entro l'8 maggio 1991.
33 Ferro mg/l Fe 50 200 Concentrazioni superiori ai
valori limite possono apportare modificazioni organolettiche
all'acqua
34 Manganese mg/l Mn 20 50 Concentrazioni superiori
ai valori limite possono apportare modificazioni organolettiche
all'acqua
35 Rame mg/l Cu 100 1000 Concentrazioni superiori ai
valori limite possono apportare modificazioni organolettiche
all'acqua
36 Zinco mg/l Zn 100 3000 Concentrazioni superiori ai
valori limite possono apportare modificazioni organolettiche
all'acqua
37 Fosforo mg/l P2O5 400 5000 -
38 Fluoro mg/l F - 1500-700 CMA variabile secondo la
temperatura media dell'aria (da 8 fino a 30o) nella
zona geografica considerata.
39 Cobalto mg/l Co - - Per memoria
40 Materie in sospensione - Assenza
41 Cloro residuo libero mg/l Qualora sia necessario
un trattamento di clorazione dell'acqua è consigliabile
che, al punto di messa a disposizione dell'utente,
nell'acqua si abbia un valore di 0,2 mg/l di cloro.
42 Bario mg/l Ba - -
43 Argento mg/l Ag - 10 In caso di impiego eccezionale
e non sistematico dell'argento, per il trattamento
delle acque, può essere ammesso un valore CMA
di 80mg/l.
D. PARAMETRI CONCERNENTI SOSTANZE TOSSICHE
Parametri Espressione dei risultati Valore guida (VG) Concentrazione
massima ammissibile
Osservazioni
44 Arsenico mg/l As - 50 -
45 Berillio mg/l Be - - Per memoria
46 Cadmio mg/l Cd - 5 -
47 Cianuri mg/l CN - 50 -
48 Cromo mg/l Cr - 50 -
49 Mercurio mg/l Hg - 1 -
50 Nichel mg/l Ni - 50 -
51 Piombo mg/l Pb 50 In caso di impianti di piombo,
il tenore di piombo non dovrebbe essere superiore a
50 mg/l in un campione prelevato in acqua corrente.
Se il campione è prelevato direttamente o in
acqua corrente e se il tenore di piombo supera frequentemente
o sensibilmente 100 mg/l, si debbono adottare adeguate
misure per ridurre i rischi di esposizione al piombo
per il consumatore
52 Antimonio mg/l Sb - 10 -
53 Selenio mg/l Se - 10 -
54 Vanadio mg/l V - - Per memoria
55 Antiparassitari e prodotti assimilabili:
-per comportamento
-in totale mg/l
-
- - -
0,1
0,5 Per antiparassitari e prodotti assimilabili si intendono:
-insetticidi (organoclorurati persistenti, organofosforati,
carbammati)
-erbicidi;
-fungicidi;
-PCB e PCT;
56 idrocarburi policiclici aromatici mg/l - 0,2 Sostanze
di riferimento:
-fluorantene
-benzo 3,4 fluorantene
-benzo 11,12 fluorantene
-benzo 3,4 pirene
-benzo 1,12 pirilene
-indeno (1, 2, 3- cd) pirene
E. PARAMETRI MICROBIOLOGICI (a giudizio dell'autorità
sanitaria competente potrà essere effettuata
la ricerca inerente i seguenti parametri accessori:
alghe; batteriofagi anti E.coli; enterobatteri patogeni;
enterovirus; funghi; protozoi; pseudomones auriginosa;
stafilococchi patogeni.
Devono comunque essere costantemente assenti: gli enterovirus,
i batteriofagi anti E.coli, gli enterobatteri patogeni,
e gli stafilococchi patogeni)
Parametri Volume del campione in ml Valore guida (VG) Concentrazione
massima ammissibile
Osservazioni
57 Coliformi totali 100 - 0 Non più del 5% dei
campioni esaminati nell'arco dell'anno, e non più
di due campioni consecutivi prelevati nello stesso
punto, possono eccedere tale limite; comunque mai il
contenuto di coliformi totali può essere superiore
a 5 per 100 ml. La presenza di coliformi fa comunque
ritenere l'acqua sospetta; in tal caso si dovranno
avviare indagini e prendere i provvedimenti del caso.
58 Coliformi fecali 100 - 0 -
59 streptococchi fecali 100 - 0 -
60 Spore di clostridi solfato riduttore 100 - 0 -
61 Computo delle colonie su Agar:
-a36o
-a22o
1
1
10
100
-
- Ogni superamento di tali valori, che persista durante
prelievi successivi richiede indagini ed accertamenti
appropriati.
Per le acque disinfettate i valori all'uscita degli
impianti di disinfezione devono essere nettamente inferiori
ai valori riscontrati prima del trattamento.
62 Computo delle colonie su Agar per acque confezionate
in recipienti chiusi:
-a 36oC
-a 22oC
1
1
5
20
20
100 I valori CMA devono essere misurati nelle 12 ore
successive al confezionamento: durante tale periodo
l'acqua dei campioni va mantenuta a temperatura costante.
F. CONCENTRAZIONE MINIMA RICHIESTA PER LE ACQUE AL CONSUMO
UMANO CHE SONO STATE SOTTOPOSTE AD UN TRATTAMENTO DI
ADDOLCIMENTO O DISSALAZIONE
(Per acque dissalate si intendono quelle da cui è
stato eliminato in modo pressoché totale il
contenuto salino -come distillazione e deionizzazione-
e che quindi richiedono un adeguato reintegro)
(detti valori non si applicano ove le acque vengano
utilizzate per particolari necessità dell'industria
alimentare)
Parametri Espressione dei risultati Concentrazione minima
richiesta (acque addolcite)
osservazioni
1 Durezza totale mg/l Ca 60 Calcio o cationi equivalenti
2 Concentrazione di ioni idrogeno pH - L'acqua non dovrebbe
essere aggressiva
3 Alcalinità mg/l HCO3 30 L'acqua non dovrebbe
essere aggressiva
4 Ossigeno disciolto - - L'acqua non dovrebbe essere
aggressiva
N.B. Le disposizioni relative alla durezza, alla concentrazione
di ioni idrogeno, all'osssigeno disciolto e al calcio
si applicano anche alle acque provenienti da dissalazione.
Qualora per la sua durezza naturale eccessiva l'acqua
sia addolcita conformemente alla tabella F, prima di
essere fornita al consumo, il suo tenore di sodio può
in casi eccezionali essere superiore ai valori figuranti
nella colonna delle concentrazioni massime ammissibili.
Si cercherà tuttavia di mantenere detto tenore
al livello più basso possibile e non si potrà
prescindere dagli imperativi imposti dalla tutela della
salute pubblica.
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LE VARIE UNITÀ
DI MISURA DELLA DUREZZA DELL'ACQUA
Grado francese Grado inglese Grado tedesco Milligrammi
di Ca Millimoli di Ca
Grado francese 1 0,70 0,56 4,008 0,1
Grado inglese 1,43 1 0,80 5,73 0,143
Grado tedesco 1,79 1,25 1 7,17 0,179
Milligrammi di Ca 0,25 0,175 0,140 1 0,025
Millimoli di Ca 10 7 5,6 40,08 1
ALLEGATO II
MODELLI E FREQUENZE DELLE ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
A) TABELLA DEI PARAMETRI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE
PER LE ANALISI (La numerazione dei parametri è
quella riferita dall'allegato I)
PARAMETRI ORGANOLETTICI E CHIMICO-FISICI
Controllo minimo C1 Controllo normale C2 Controllo periodico
C3 Controllo occasionale C4
1 Colore
3 Odore
4 Sapore
6 pH
7 Conducibilità elettrica
8 Cloruri
PARAMETRI CHIMICI INDESIDERABILI
41 Cloro residuo libero 22 azoto ammoniacale 33 Ferro
25 Carbonio organico totale (COT)
20 Azoto nitrico 37 Fosforo totale (oltre i parametri
del controllo normale 23 Azoto Kieldahl
21 Azoto nitroso 43 Argento
24 Ossidabiltà 42 Bario
40 Materie in sospensione oltre il parametro del controllo
minimo 30 Boro
32 Composti organoalogenati
29 Fenoli
38 fluoro
26 Idrogeno solforato
28 Idrocarburi disciolti o emulsionati
34 Manganese
35 Rame
31 Tensioattivi: anionici (MBAS) non ionici
36 Zinco
27 Sostanze estraibili con cloroformio
39 Cobalto
PARAMETRI CHIMICI-TOSSICI
46 Cadmio 52 Antimonio
48 Cromo 55 Antiparassitari e prodotti assimilabili
51 Piombo 44 Arsenico
45 Berillio
47 Cianuri
56 idrocarburi policiclici aromatici
49 Mercurio
50 Nichel
53 Selenio
54 Vanadio
PARAMETRI MICROBIOLOGICI
58 Coliformi fecali 59 Streptococchi fecali (oltre i
parametri del controllo minimo) 61-62 Computo delle
colonie su Agar a 36oC e a 22oC 60 Spore di clostridi
solfato riduttore
Staffilococchi patogeni
Enterobatteri patogeni
Batteriofagi anti E.coli
Enterovirus
Pseudomonas aeruginosa
Protozol
Elminti
Alghe
Funghi
57 Coliformi totali
B) TABELLA DELLA FREQUENZA MINIMA ANNUA DELLE ANALISI
(Numero minimo dei prelievi e delle analisi per anno
Analisi tipo
Popolazione servita Controllo minimo C1 Controllo normale
C2 Controllo periodico C3
Fino a 500 A discrezione delle autorità sanitarie A
discrezione delle autorità sanitarie A discrezione
delle autorità sanitarie
Da 500 a 5.000 6 A discrezione delle autorità
sanitarie A discrezione delle autorità sanitarie
Da 5.000 a 10.000 12 6 6
Da 10.000 a 50.000 60 12 12
Da 50.000 a 100.000 120 12 12
Da 100.000 a 150.000 180 18 12
Da 150.000 a 300.000 360 36 12
Da 300.000 a 500.000 360 60 12
Da 500.000 a 1.000.000 360 120 20
Oltre 1.000.000 360 180 20
-Il prelievo dei campioni di acqua da analizzare dovrà
essere effettuato ad intervalli di tempo il più
possibile regolari.
-Per popolazione servita si intendono gli abitanti serviti
da un unico acquedotto o da più acquedotti confluenti
in un'unica rete di distribuzione;per gli agglomerati
abitativi serviti da più acquedotti indipendenti
ogni acquedotto dovrà essere controllato in
rapporto alla popolazione servita.
-Nel caso di acque che per le loro caratteristiche di
origine vengono sottoposte a trattamento di disinfezione,
la frequenza minima annuale delle analisi dei parametri
microbiologici va raddoppiata.
-Il Controllo occasionale C4 sarà effettuato
con la frequenza che le autorità competenti
riterranno opportuna
ALLEGATO III
(Si omette)
(c) 1996 Note's