(G.U.14-5-1988, n.112)
CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 14 MARZO 1988, N.70 CONCERNENTE NORME IN MATERIA TRIBUTARIA NONCHE' PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI URBANI
Art.5
<<4-ter. Agli effetti dell'art 38-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.633,
in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione
annuale deve intendersi che l'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario
le somme rimborsate, salvo che questi non presti la
garanzia prevista nel comma 2 del suddetto articolo
fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo.
Restano ferme le disposizioni relative al controllo
delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e all'irrogazione
delle sanzioni nei confronti del cedente il credito.
4-quater. Il rimborso di cui all'ultimo comma dell'art.30
del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972,
n.633, e successive modificazioni e integrazioni, dovuto
a cooperative a proprietà indivisa indicate
alla lettera g), ultimo comma, dell' art.3 dello stesso
decreto, comprendente anche l'imposta sul valore aggiunto
addebitata alle cooperative per l'acquisto di beni
e servizi utilizzati per fornire ai propri soci acqua,
riscaldamento, energia elettrica, gas, manutenzioni
e riparazioni e simili. Tali forniture devono intendersi
comprese fra "le altre cessioni o prestazioni
accessorie " previste dall'art.12 del decreto
del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.633,
e successive modificazioni e integrazioni.
4-quinquies. Con effetto dall'1o gennaio 1988 non è
detraibile, da parte delle suddette cooperative, l'imposta
sul valore aggiunto afferente gli acquisti di beni
e servizi relativi alle prestazioni rese ai soci assegnatari
per l'uso dell'immobile>>.
Art.6
1. Le disposizioni di cui all'art.2 del decreto legge
19-12-1984, n.853, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17-2-1985, n.17, relative ai regimi forfetari
di determinazione del reddito e dell'imposta sul valore
aggiunto, sono prorogate al 31 dicembre 1988, salvo
quanto stabilito nel comma 2.
Art.7
1. Nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore
aggiunto dovuta per l'anno 1988 da parte dei contribuenti
esclusi dall'applicazione dei regimi forfetari per
effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'art.6 ovvero
che optano per il regime ordinario ai sensi del comma
3 dello stesso art.6, l'imposta afferente gli acquisti
di beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili
in più di 3 anni, risultanti da fatture registrate
in tale anno, è ammessa in detrazione a condizione
che i beni stessi non siano stati consegnati o spediti
nell'anno 1987; l'imposta afferente gli acquisti di
servizi risultanti da fatture registrate nell'anno
1988 è ammessa in detrazione a condizione che
i corrispettivi non siano stati pagati nell'anno 1987.
2. Per i soggetti indicati nel comma 9 dell'art.2 del
decreto legge 19-2-1984, n.853, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17-12-1985, n.17, esclusi dall'applicazione
dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto
dal comma 2 dell'art.6, ovvero che hanno optato per
il regime ordinario ai sensi del comma 3 dello stesso
art.6, i ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti
da operazioni poste in essere nel corso del triennio
1985-1987 concorrono a formare il reddito dell'anno
1988 o di quelli successivi nei quali avviene la registrazione
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero la
percezione nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente
operazioni non soggette a registrazione agli stessi
fini, ancorché tali operazioni non siano imputabili
ai predetti anni in base alle regole del regime ordinario.
Tutti i costi, diversi da quelli indicati alle lettere
da a) ad f) dello stesso comma 9 dell'art.2 del decreto
legge, inerenti agli stessi ricavi sono deducibili
ancorché sostenuti, registrati o erogati nel
triennio 1985-1987. Concorrono altresì a formare
il reddito dell'anno 1988 e successivi le sopravvenienze
attive e passive imputabili a tali anni secondo le
regole del regime ordinario, anche se riferibili a
costi e ricavi del triennio 1985-1987. Resta fermo
il concorso alla formazione dei redditi degli anni
1985, 1986 e 1987 dei ricavi, delle plusvalenze e delle
minusvalenze derivanti da operazioni la cui registrazione,
ancorché non effettuata, doveva avvenire entro
il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni o la cui
percezione sia avvenuta entro la stessa data. Le esistenze
iniziali di magazzino all'1 gennaio 1988 sono valutate
con riferimento alle rimanenze finali al 31 dicembre
1984; in caso di incremento, le maggiori quantità
sono valutate in base al costo medio ponderato risultante
dalle fatture registrate o annotate in detto triennio,
ovvero nell'anno 1987.
3. Per gli esercenti arti e professioni che ai sensi
del comma 3 dell'art.6 hanno optato per il regime ordinario,
i compensi la cui registrazione, agli effetti dell'imposta
sul valore aggiunto, avviene nel corso del 1988 concorrono
a formare il reddito di tale anno ancorché siano
stati percepiti nel corso del triennio 1985-1987. Resta
fermo il concorso alla formazione dei redditi degli
anni 1985, 1986 e 1987 dei compensi e delle spese i
cui termini di registrazione, agli effetti dell'imposta
sul valore aggiunto, venivano a scadenza entro il 31
dicembre di ciascuno dei suddetti anni.
4. Limitatamente al primo semestre 1988 per gli esercenti
imprese commerciali esclusi dall'applicazione dei regimi
forfetari per effetto di quanto disposto dal comma
2 dell'art.6, ovvero che optano per il regime ordinario,
il termine di sessanta giorni previsto dall'art.22
del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973,
n.600, è elevato a 90 giorni. Il prospetto delle
attività e passività esistenti all'1
gennaio 1988 deve essere compilato e vidimato entro
il 15 aprile dello stesso anno; per gli esercenti professioni
che optano per il regime ordinario il termine per l'annotazione
nel repertorio annuale della clientela è elevato
a 90 giorni per le prestazioni iniziate nel primo semestre
dell'anno 1988 ed è fissato al 31 marzo 1988
per quelle in corso all'inizio di tale anno.
5. La dichiarazione relativa all'imposta sul valore
aggiunto per l'anno 1987 deve essere presentata nel
periodo compreso tra l'1 febbraio e il 5 marzo 1988.
6. Fino alla data del 31 dicembre 1988:
a) ai fini dell'applicazione rispettivamente dei commi
9 e 10 dell'art.2 del decreto legge 19-12-1984, n.853,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17-2-1985,
n.17, si considerano ricavi e compensi quelli considerati
tali a norma del decreto del Presidente della Repubblica
29-9-1973, n.597. Il criterio di imputazione per i
ricavi, i compensi, le plusvalenze e le minusvalenze,
i costi e le spese e quello stabilito dal comma 11
dell'art.2 del predetto decreto legge n.853;
b) per la determinazione dei compensi di lavoro dipendente
e degli altri componenti ammessi in diminuzione a norma
dei commi 9 e 10 dell'art.2 del decreto legge 19-12-1984,
n.853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17-2-1985,
n.17, continuano ad applicarsi le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973,
n.597;
c) ai fini delle plusvalenze da computare in aumento
a norma del secondo periodo del comma 9 dell'art.2
del predetto decreto legge n.853 del 1984, si applica,
in luogo della esclusione ivi prevista, la disposizione
dell'art.54, comma 4 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22-12-1986, n.917;
d) continuano ad applicarsi per gli enti non commerciali
le disposizioni degli artt. 72 e 72-bis del citato
decreto n.597 del 1973.
7. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1988 è
sospesa l'applicazione degli artt. 50, comma 7, 79
e 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986,
n.917. <<E' altresì sospesa l'applicazione
della disposizione concernente i redditi derivanti
dall'esercizio di attività organizzate prevalentemente
col lavoro del contribuente e dei suoi familiari contenuta
nell'art.51, comma 2, lettera a), del predetto testo
unico>>.
Art.9
<<1-bis. I termini previsti per le dichiarazioni
ed i versamenti da parte degli enti percettori di proventi
da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica, in quanto contabilizzati a norma dell'art.25
della legge 8-8-1977, n.513, nella gestione speciale
di cui all'art.10 del decreto del Presidente della
Repubblica 30-12-1972, n.1036, agli effetti delle imposte
sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente
all'"1 gennaio 1990", sono differiti al "31
dicembre 1990">>.
Art.11
1. Il classamento delle unità immobiliari urbane
per le quali la dichiarazione di cui all'art.56 del
regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio
urbano, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 1-12-1949, n.1142, è stata redatta
su scheda conforme a modello approvato anteriormente
alla data di entrata in vigore del decreto legge 19-12-1984,
n.853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17-2-1985,
n.17, può essere effettuato anche senza visita
sopralluogo, salvo successive verifiche, con riferimento
ad unità già censite aventi analoghe
caratteristiche.
2. Il classamento delle unità immobiliari urbane
site in zone censuarie o in comuni nei quali il quadro
di tariffa alla data del classamento stesso non è
stato integrato a norma dell'art.64 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
1o dicembre 1949, n.1142, può essere effettuato
anche per comparazione con il quadro di tariffa di
altra zona censuaria del medesimo comune o di altro
comune della medesima provincia che abbia analoghe
caratteristiche socio-economiche e di tipologia edilizia;
negli atti deve essere annotato che il classamento
è stato effettuato per comparazione, con l'indicazione
della zona censuaria o del comune di riferimento.
3. Gli uffici tecnici erariali, avvalendosi eventualmente
dei propri sistemi di elaborazione dati, possono provvedere
alle notificazioni anche a mezzo del servizio postale.
La notificazione è eseguita con raccomandata,
con avviso di ricevimento, con tassa di spedizione
a carico, nel luogo ove il destinatario ha il domicilio
fiscale o la residenza; si applicano le disposizioni
degli artt. 4, commi 3 e 4, 7, 8 e 12, ultimo comma,
della legge 20-11-1982, n.890. Le notificazioni possono
essere altresì eseguite presso gli stessi uffici
a cura di funzionari all'uopo delegati, mediante consegna
nelle mani del dichiarante o del soggetto titolare
di diritti reali sull'immobile cui l'atto si riferisce
o di un suo legale rappresentante.
4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
saranno approvati i modelli da adottare per le notificazioni
a mezzo del servizio postale di cui al comma 3.
Art.12 (Con ordinanza n.321 dell'8/10-7-1991, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente articolo, in riferimento
agli articoli 3, 42, 53, 97, 101, 108, della Costituzione).
1. Le disposizioni del comma 4 dell'art.52 del decreto
del Presidente della Repubblica 26-4-1986, n. 131,
e del comma 5 dell'art. 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 26-10-1972, n. 637, aggiunto con l'art.
8 della legge 17-12-1986, n.880, si applicano anche
ai trasferimenti di fabbricati o della nuda proprietà,
nonché ai trasferimenti ed alle costituzioni
di diritti reali di godimento sugli stessi, dichiarati
ai sensi dell'art.56 del regolamento per la formazione
del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 1-12-1949, n.1142,
ma non ancora iscritti in catasto edilizio urbano con
attribuzione di rendita. <<Il contribuente è
tenuto a dichiarare nell'atto o nella dichiarazione
di successione di volersi avvalere delle disposizioni
del presente articolo>>. Alla domanda di voltura,
prevista dall'art.3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26-10-1972, n.650, deve essere allegata
specifica istanza per l'attribuzione di rendita catastale
nella quale dovranno essere indicati oltre che gli
estremi dell'atto o della dichiarazione di successione
cui si riferisce anche quelli relativi all'individuazione
catastale dell'immobile così come riportati
nell'atto medesimo; la domanda non può essere
inviata per posta e dell'avvenuta presentazione deve
essere rilasciata ricevuta <<in duplice esemplare,
che il contribuente è tenuto a produrre al competente
ufficio del registro, entro 60 giorni dalla data di
formazione dell'atto pubblico, o di registrazione della
scrittura privata, ovvero dalla data di pubblicazione
o emanazione degli atti giudiziari, ovvero dalla data
di presentazione della dichiarazione di successione:
l'ufficio restituisce un esemplare della ricevuta attestandone
l'avvenuta produzione. In caso di mancata presentazione
della ricevuta nei termini, l'ufficio procede ai sensi
dell'art.52, comma 1, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del presidente della Repubblica 26-4-1986, n.131, e
dell'art.26, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26-10-1972, n.637>>.
2. Gli uffici tecnici erariali, entro 10 mesi dalla
data in cui è stata presentata la domanda di
voltura, sono tenuti ad inviare all'ufficio del registro,
presso il quale ha avuto luogo la registrazione, un
certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione
con attribuzione di rendita.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati
o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
nonché alle scritture private non autenticate
presentate per la registrazione e alle successioni
aperte da tale data.
<<3-bis. Agli effetti dell'INVIM non è
sottoposto a rettifiche il valore iniziale degli immobili
iscritti in catasto con attribuzione di rendita, se
dichiarato in misura non superiore, per i terreni,
a 60 volte il reddito dominicale risultante in catasto
e, per i fabbricati, a 80 volte il reddito risultante
in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti,
ai fini delle imposte sul reddito per l'anno di riferimento
del valore iniziale, né è sottoposto
a rettifica il valore della nuda proprietà e
dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati
in misura non superiore a quella determinata sulla
suddetta base agli effetti dell'imposta di registro
e dell'imposta di successione. La disposizione si applica
anche con riferimento ai presupposti di cui agli artt.2
e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972,
n.643, e successive modificazioni, verificatisi anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sempreché l'accertamento
del valore iniziale non risulti già definito
alla suddetta data>>.
(c) 1996 Note's