[Note's] LEGGE 13 MAGGIO 1988, N.154

(G.U.14-5-1988, n.112)

CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 14 MARZO 1988, N.70 CONCERNENTE NORME IN MATERIA TRIBUTARIA NONCHE' PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI URBANI

Art.5
<<4-ter. Agli effetti dell'art 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.633, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel comma 2 del suddetto articolo fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo. Restano ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito.
4-quater. Il rimborso di cui all'ultimo comma dell'art.30 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.633, e successive modificazioni e integrazioni, dovuto a cooperative a proprietà indivisa indicate alla lettera g), ultimo comma, dell' art.3 dello stesso decreto, comprendente anche l'imposta sul valore aggiunto addebitata alle cooperative per l'acquisto di beni e servizi utilizzati per fornire ai propri soci acqua, riscaldamento, energia elettrica, gas, manutenzioni e riparazioni e simili. Tali forniture devono intendersi comprese fra "le altre cessioni o prestazioni accessorie " previste dall'art.12 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.633, e successive modificazioni e integrazioni.
4-quinquies. Con effetto dall'1o gennaio 1988 non è detraibile, da parte delle suddette cooperative, l'imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti di beni e servizi relativi alle prestazioni rese ai soci assegnatari per l'uso dell'immobile>>.

Art.6
1. Le disposizioni di cui all'art.2 del decreto legge 19-12-1984, n.853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17-2-1985, n.17, relative ai regimi forfetari di determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, sono prorogate al 31 dicembre 1988, salvo quanto stabilito nel comma 2.

Art.7
1. Nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 1988 da parte dei contribuenti esclusi dall'applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'art.6 ovvero che optano per il regime ordinario ai sensi del comma 3 dello stesso art.6, l'imposta afferente gli acquisti di beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili in più di 3 anni, risultanti da fatture registrate in tale anno, è ammessa in detrazione a condizione che i beni stessi non siano stati consegnati o spediti nell'anno 1987; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nell'anno 1988 è ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati nell'anno 1987.
2. Per i soggetti indicati nel comma 9 dell'art.2 del decreto legge 19-2-1984, n.853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17-12-1985, n.17, esclusi dall'applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'art.6, ovvero che hanno optato per il regime ordinario ai sensi del comma 3 dello stesso art.6, i ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni poste in essere nel corso del triennio 1985-1987 concorrono a formare il reddito dell'anno 1988 o di quelli successivi nei quali avviene la registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero la percezione nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, ancorché tali operazioni non siano imputabili ai predetti anni in base alle regole del regime ordinario. Tutti i costi, diversi da quelli indicati alle lettere da a) ad f) dello stesso comma 9 dell'art.2 del decreto legge, inerenti agli stessi ricavi sono deducibili ancorché sostenuti, registrati o erogati nel triennio 1985-1987. Concorrono altresì a formare il reddito dell'anno 1988 e successivi le sopravvenienze attive e passive imputabili a tali anni secondo le regole del regime ordinario, anche se riferibili a costi e ricavi del triennio 1985-1987. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986 e 1987 dei ricavi, delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da operazioni la cui registrazione, ancorché non effettuata, doveva avvenire entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni o la cui percezione sia avvenuta entro la stessa data. Le esistenze iniziali di magazzino all'1 gennaio 1988 sono valutate con riferimento alle rimanenze finali al 31 dicembre 1984; in caso di incremento, le maggiori quantità sono valutate in base al costo medio ponderato risultante dalle fatture registrate o annotate in detto triennio, ovvero nell'anno 1987.
3. Per gli esercenti arti e professioni che ai sensi del comma 3 dell'art.6 hanno optato per il regime ordinario, i compensi la cui registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, avviene nel corso del 1988 concorrono a formare il reddito di tale anno ancorché siano stati percepiti nel corso del triennio 1985-1987. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986 e 1987 dei compensi e delle spese i cui termini di registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, venivano a scadenza entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni.
4. Limitatamente al primo semestre 1988 per gli esercenti imprese commerciali esclusi dall'applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'art.6, ovvero che optano per il regime ordinario, il termine di sessanta giorni previsto dall'art.22 del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n.600, è elevato a 90 giorni. Il prospetto delle attività e passività esistenti all'1 gennaio 1988 deve essere compilato e vidimato entro il 15 aprile dello stesso anno; per gli esercenti professioni che optano per il regime ordinario il termine per l'annotazione nel repertorio annuale della clientela è elevato a 90 giorni per le prestazioni iniziate nel primo semestre dell'anno 1988 ed è fissato al 31 marzo 1988 per quelle in corso all'inizio di tale anno.
5. La dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987 deve essere presentata nel periodo compreso tra l'1 febbraio e il 5 marzo 1988.
6. Fino alla data del 31 dicembre 1988:
a) ai fini dell'applicazione rispettivamente dei commi 9 e 10 dell'art.2 del decreto legge 19-12-1984, n.853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17-2-1985, n.17, si considerano ricavi e compensi quelli considerati tali a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n.597. Il criterio di imputazione per i ricavi, i compensi, le plusvalenze e le minusvalenze, i costi e le spese e quello stabilito dal comma 11 dell'art.2 del predetto decreto legge n.853;
b) per la determinazione dei compensi di lavoro dipendente e degli altri componenti ammessi in diminuzione a norma dei commi 9 e 10 dell'art.2 del decreto legge 19-12-1984, n.853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17-2-1985, n.17, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n.597;
c) ai fini delle plusvalenze da computare in aumento a norma del secondo periodo del comma 9 dell'art.2 del predetto decreto legge n.853 del 1984, si applica, in luogo della esclusione ivi prevista, la disposizione dell'art.54, comma 4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n.917;
d) continuano ad applicarsi per gli enti non commerciali le disposizioni degli artt. 72 e 72-bis del citato decreto n.597 del 1973.
7. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1988 è sospesa l'applicazione degli artt. 50, comma 7, 79 e 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n.917. <<E' altresì sospesa l'applicazione della disposizione concernente i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate prevalentemente col lavoro del contribuente e dei suoi familiari contenuta nell'art.51, comma 2, lettera a), del predetto testo unico>>.

Art.9
<<1-bis. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte degli enti percettori di proventi da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto contabilizzati a norma dell'art.25 della legge 8-8-1977, n.513, nella gestione speciale di cui all'art.10 del decreto del Presidente della Repubblica 30-12-1972, n.1036, agli effetti delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente all'"1 gennaio 1990", sono differiti al "31 dicembre 1990">>.

Art.11
1. Il classamento delle unità immobiliari urbane per le quali la dichiarazione di cui all'art.56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1-12-1949, n.1142, è stata redatta su scheda conforme a modello approvato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge 19-12-1984, n.853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17-2-1985, n.17, può essere effettuato anche senza visita sopralluogo, salvo successive verifiche, con riferimento ad unità già censite aventi analoghe caratteristiche.
2. Il classamento delle unità immobiliari urbane site in zone censuarie o in comuni nei quali il quadro di tariffa alla data del classamento stesso non è stato integrato a norma dell'art.64 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1949, n.1142, può essere effettuato anche per comparazione con il quadro di tariffa di altra zona censuaria del medesimo comune o di altro comune della medesima provincia che abbia analoghe caratteristiche socio-economiche e di tipologia edilizia; negli atti deve essere annotato che il classamento è stato effettuato per comparazione, con l'indicazione della zona censuaria o del comune di riferimento.
3. Gli uffici tecnici erariali, avvalendosi eventualmente dei propri sistemi di elaborazione dati, possono provvedere alle notificazioni anche a mezzo del servizio postale. La notificazione è eseguita con raccomandata, con avviso di ricevimento, con tassa di spedizione a carico, nel luogo ove il destinatario ha il domicilio fiscale o la residenza; si applicano le disposizioni degli artt. 4, commi 3 e 4, 7, 8 e 12, ultimo comma, della legge 20-11-1982, n.890. Le notificazioni possono essere altresì eseguite presso gli stessi uffici a cura di funzionari all'uopo delegati, mediante consegna nelle mani del dichiarante o del soggetto titolare di diritti reali sull'immobile cui l'atto si riferisce o di un suo legale rappresentante.
4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, saranno approvati i modelli da adottare per le notificazioni a mezzo del servizio postale di cui al comma 3.

Art.12 (Con ordinanza n.321 dell'8/10-7-1991, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, in riferimento agli articoli 3, 42, 53, 97, 101, 108, della Costituzione).
1. Le disposizioni del comma 4 dell'art.52 del decreto del Presidente della Repubblica 26-4-1986, n. 131, e del comma 5 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 637, aggiunto con l'art. 8 della legge 17-12-1986, n.880, si applicano anche ai trasferimenti di fabbricati o della nuda proprietà, nonché ai trasferimenti ed alle costituzioni di diritti reali di godimento sugli stessi, dichiarati ai sensi dell'art.56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1-12-1949, n.1142, ma non ancora iscritti in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita. <<Il contribuente è tenuto a dichiarare nell'atto o nella dichiarazione di successione di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo>>. Alla domanda di voltura, prevista dall'art.3 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.650, deve essere allegata specifica istanza per l'attribuzione di rendita catastale nella quale dovranno essere indicati oltre che gli estremi dell'atto o della dichiarazione di successione cui si riferisce anche quelli relativi all'individuazione catastale dell'immobile così come riportati nell'atto medesimo; la domanda non può essere inviata per posta e dell'avvenuta presentazione deve essere rilasciata ricevuta <<in duplice esemplare, che il contribuente è tenuto a produrre al competente ufficio del registro, entro 60 giorni dalla data di formazione dell'atto pubblico, o di registrazione della scrittura privata, ovvero dalla data di pubblicazione o emanazione degli atti giudiziari, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione di successione: l'ufficio restituisce un esemplare della ricevuta attestandone l'avvenuta produzione. In caso di mancata presentazione della ricevuta nei termini, l'ufficio procede ai sensi dell'art.52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del presidente della Repubblica 26-4-1986, n.131, e dell'art.26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.637>>.
2. Gli uffici tecnici erariali, entro 10 mesi dalla data in cui è stata presentata la domanda di voltura, sono tenuti ad inviare all'ufficio del registro, presso il quale ha avuto luogo la registrazione, un certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione e alle successioni aperte da tale data.
<<3-bis. Agli effetti dell'INVIM non è sottoposto a rettifiche il valore iniziale degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, se dichiarato in misura non superiore, per i terreni, a 60 volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 80 volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti, ai fini delle imposte sul reddito per l'anno di riferimento del valore iniziale, né è sottoposto a rettifica il valore della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura non superiore a quella determinata sulla suddetta base agli effetti dell'imposta di registro e dell'imposta di successione. La disposizione si applica anche con riferimento ai presupposti di cui agli artt.2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.643, e successive modificazioni, verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sempreché l'accertamento del valore iniziale non risulti già definito alla suddetta data>>.




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