(G.U. 1-3-1988, n.50)
CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE
29 DICEMBRE 1987, N.534 CONCERNENTE PROROGA DEI TERMINI
PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ED INTERVENTI
DI CARATTERE ASSISTENZIALE ED ECONOMICO.
(Modifiche ed integrazioni sono riportate tra virgolette.)
Artt.1P3.
Si omettono in quanto riguardano la proroga dei termini
interessanti il Servizio meteorologico dell'Aeronautica
Militare ed alcune prestazioni del Servizio Antincendi
presso vari aeroporti.
Art.4.
Si omette poiché proroga i termini del quinto
comma dell'art.2 della legge 7-12-1984, n.818.
Art.4-bis.
<< 1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata
a concedere, nell'arco triennale 1988-1990, ai comuni
ed alle amministrazioni provinciali mutui per seicento
miliardi annui da impiegare esclusivamente nell'adeguamento
degli edifici di proprietà demaniale utilizzati
per servizi pubblici >>.
Artt.5-6.
Si omettono poiché prorogano i termini del terzo
comma dell'art.2 del D.M. 8-3-1985; del secondo comma
dell'art.5 del D.M. 28-8-1984; del sesto comma dell'art.2
della legge 7-12-1984, n.818.
Artt.7-8.
Si omettono in quanto riguardano la zona franca di Gorizia
e l'imposta sugli spettacoli.
Art.9.
Si omette in quanto proroga i termini del Titolo III,
della legge 13-5-1965, n.431.
Art.10.
Si omette poiché proroga i termini dei commi
4 e 5 dell'art.1 della legge 3-1-1978, n.1.
Art.11.
Si omette in quanto relativo alle zone del Belice distrutte
dal terremoto del gennaio 1968.
Art.12.
Si omette poiché proroga i termini dei commi
4 e 6 dell'art.18 della legge 5-8-1978, n.457.
Art.13.
Si omette poiché proroga i termini del quarto
comma dell'art.6 della legge 25-3-1982, n.94.
Art.14.
Si omette in quanto proroga i termini del terzo comma
dell'art.8 della legge 28-1-1977, n.10 e del secondo
comma dell'art.20 della legge 22-11-1971, n.865.
l'art.15.
Si omette in quanto soppresso dalla legge di conversione.
Art.16.
Si omette in quanto proroga i termini per la richiesta
di contributi da parte delle imprese esercenti attività
di fonderia di ghisa ed acciaio.
Art.17.
Si omette in quanto concerne la sospensione dei termini
di scadenza dei pagamenti per le zone dell'Italia Settentrionale
colpite da eccezionali avversità atmosferiche
nei mesi di luglio e agosto 1987.
Artt.18P21-bis.
Si omettono in quanto di scarso interesse tecnico.
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