[Note's] LEGGE 29 FEBBRAIO 1988, N.47

(G.U. 1-3-1988, n.50)

CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 1987, N.534 CONCERNENTE PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ED INTERVENTI DI CARATTERE ASSISTENZIALE ED ECONOMICO.
(Modifiche ed integrazioni sono riportate tra virgolette.)

Artt.1P3.
Si omettono in quanto riguardano la proroga dei termini interessanti il Servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare ed alcune prestazioni del Servizio Antincendi presso vari aeroporti.

Art.4.
Si omette poiché proroga i termini del quinto comma dell'art.2 della legge 7-12-1984, n.818.

Art.4-bis.
<< 1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, nell'arco triennale 1988-1990, ai comuni ed alle amministrazioni provinciali mutui per seicento miliardi annui da impiegare esclusivamente nell'adeguamento degli edifici di proprietà demaniale utilizzati per servizi pubblici >>.

Artt.5-6.
Si omettono poiché prorogano i termini del terzo comma dell'art.2 del D.M. 8-3-1985; del secondo comma dell'art.5 del D.M. 28-8-1984; del sesto comma dell'art.2 della legge 7-12-1984, n.818.

Artt.7-8.
Si omettono in quanto riguardano la zona franca di Gorizia e l'imposta sugli spettacoli.

Art.9.
Si omette in quanto proroga i termini del Titolo III, della legge 13-5-1965, n.431.

Art.10.
Si omette poiché proroga i termini dei commi 4 e 5 dell'art.1 della legge 3-1-1978, n.1.

Art.11.
Si omette in quanto relativo alle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

Art.12.
Si omette poiché proroga i termini dei commi 4 e 6 dell'art.18 della legge 5-8-1978, n.457.

Art.13.
Si omette poiché proroga i termini del quarto comma dell'art.6 della legge 25-3-1982, n.94.

Art.14.
Si omette in quanto proroga i termini del terzo comma dell'art.8 della legge 28-1-1977, n.10 e del secondo comma dell'art.20 della legge 22-11-1971, n.865.

l'art.15.
Si omette in quanto soppresso dalla legge di conversione.

Art.16.
Si omette in quanto proroga i termini per la richiesta di contributi da parte delle imprese esercenti attività di fonderia di ghisa ed acciaio.

Art.17.
Si omette in quanto concerne la sospensione dei termini di scadenza dei pagamenti per le zone dell'Italia Settentrionale colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio e agosto 1987.

Artt.18P21-bis.
Si omettono in quanto di scarso interesse tecnico.




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