(G.U. 14-3-1988, n.61)
CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 12 GENNAIO 1988, N.2, RIPORTANTE MODIFICHE ALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N.47, CONCERNENTE NUOVE NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' URBANISTICA-EDILIZIA, SANZIONI, RECUPERO E SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE.
(Le modifiche ed integrazioni sono riportate tra virgolette).
Artt.1, 2 ,3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9
(Si omettono in quanto modificativi di articoli o comma
della L.47/85).
Art.10
1. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria
per opere abusive comportanti l'aumento delle superfici
massime consentite nelle abitazioni per le quali sia
stato concesso un finanziamento pubblico a titolo di
mutuo, prestito o contributo, non determina la decadenza
dai relativi benefici.
Art.11
1. Agli effetti della tabella allegata alla legge 28-2-1985,
n.47, si considerano conformi agli strumenti urbanistici
vigenti anche le opere conformi a strumenti adottati
entro la data del 2 ottobre 1986.
Art.12
<<1. Per le aree soggette a vincolo paesistico
ai sensi della legge 29-6-1939, n.1497, e successive
modificazioni, e del decreto legge 27-6-1985, n.312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8-8-1985,
n.431, il parere prescritto dell'art.32, comma 1, della
legge 28-2-1985, n.47, è reso ai sensi del comma
9 dell'art.82 del decreto Presidente della Repubblica
24-7-1977, n.616, come modificato dall'art.1 del citato
decreto legge 27-6-1985, n.312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8-8-1985, n.431>>.
Art.12-bis
1. Il comma 1 dell'art.43 della legge 28-2-1985, n.47,
va interpretato nel senso che l'esistenza di provvedimenti
sanzionatori, anche se adottati a seguito di giudizio
di ottemperanza, ma comunque non eseguiti non impedisce
il conseguimento della sanatoria.
Art.13
1. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle
indagini finalizzate al rilevamento della consistenza
e delle caratteristiche del fenomeno dell'abusivismo,
sentiti i Ministri, per i beni culturali e ambientali,
dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane, nonché
le regioni, stabilisce indirizzi per il recupero edilizio,
urbanistico ed ambientale delle zone interessate dall'abusivismo,
attraverso i piani di recupero di cui all'art.29 della
legge 28-2-1985, n.47, e predispone, anche sulla base
di indicazioni delle regioni interessate, un programma
di interventi ed opere finalizzati al recupero ambientale,
paesaggistico ed urbanistico delle zone maggiormente
interessate.
2. Il Ministro dei lavori pubblici individua altresì
le località nelle quali effettuare interventi
sperimentali di recupero urbano di base sulla scorta
di progetti approvati con proprio decreto, sentite
le amministrazioni comunali, con gli effetti previsti
dall'art.1 della legge 3-1-1978, n.1. Tali progetti
devono considerare intere zone degradate dall'abusivismo.
3. Con la relazione di cui al comma 3 dell'art.9 del
decreto legge 23-4-1985, n.146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21-6-1985, n.298, il Ministro dei lavori
pubblici riferisce sullo stato delle indagini di cui
al comma 1. La legge di conversione dispone inoltre,
nei commi 1 e 2 dell'art.1.
4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati
e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti legge 28-3-1986,
n.76, 30-9-1986, n.605, 9-12-1986, n.823, 9-3-1987,
n.71, 8-5-1987, n.178, 9-7-1987, n.264, 4-9-1987, n.367
e 7-11-1987, n.458.
5. La presente legge entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(c) 1996 Note's