[Note's] LEGGE 13 MARZO 1988, N.68

(G.U. 14-3-1988, n.61)

CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 12 GENNAIO 1988, N.2, RIPORTANTE MODIFICHE ALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N.47, CONCERNENTE NUOVE NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' URBANISTICA-EDILIZIA, SANZIONI, RECUPERO E SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE.

(Le modifiche ed integrazioni sono riportate tra virgolette).

Artt.1, 2 ,3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9
(Si omettono in quanto modificativi di articoli o comma della L.47/85).

Art.10
1. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere abusive comportanti l'aumento delle superfici massime consentite nelle abitazioni per le quali sia stato concesso un finanziamento pubblico a titolo di mutuo, prestito o contributo, non determina la decadenza dai relativi benefici.

Art.11
1. Agli effetti della tabella allegata alla legge 28-2-1985, n.47, si considerano conformi agli strumenti urbanistici vigenti anche le opere conformi a strumenti adottati entro la data del 2 ottobre 1986.

Art.12
<<1. Per le aree soggette a vincolo paesistico ai sensi della legge 29-6-1939, n.1497, e successive modificazioni, e del decreto legge 27-6-1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8-8-1985, n.431, il parere prescritto dell'art.32, comma 1, della legge 28-2-1985, n.47, è reso ai sensi del comma 9 dell'art.82 del decreto Presidente della Repubblica 24-7-1977, n.616, come modificato dall'art.1 del citato decreto legge 27-6-1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8-8-1985, n.431>>.

Art.12-bis
1. Il comma 1 dell'art.43 della legge 28-2-1985, n.47, va interpretato nel senso che l'esistenza di provvedimenti sanzionatori, anche se adottati a seguito di giudizio di ottemperanza, ma comunque non eseguiti non impedisce il conseguimento della sanatoria.

Art.13
1. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle indagini finalizzate al rilevamento della consistenza e delle caratteristiche del fenomeno dell'abusivismo, sentiti i Ministri, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane, nonché le regioni, stabilisce indirizzi per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale delle zone interessate dall'abusivismo, attraverso i piani di recupero di cui all'art.29 della legge 28-2-1985, n.47, e predispone, anche sulla base di indicazioni delle regioni interessate, un programma di interventi ed opere finalizzati al recupero ambientale, paesaggistico ed urbanistico delle zone maggiormente interessate.
2. Il Ministro dei lavori pubblici individua altresì le località nelle quali effettuare interventi sperimentali di recupero urbano di base sulla scorta di progetti approvati con proprio decreto, sentite le amministrazioni comunali, con gli effetti previsti dall'art.1 della legge 3-1-1978, n.1. Tali progetti devono considerare intere zone degradate dall'abusivismo.
3. Con la relazione di cui al comma 3 dell'art.9 del decreto legge 23-4-1985, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21-6-1985, n.298, il Ministro dei lavori pubblici riferisce sullo stato delle indagini di cui al comma 1. La legge di conversione dispone inoltre, nei commi 1 e 2 dell'art.1.
4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge 28-3-1986, n.76, 30-9-1986, n.605, 9-12-1986, n.823, 9-3-1987, n.71, 8-5-1987, n.178, 9-7-1987, n.264, 4-9-1987, n.367 e 7-11-1987, n.458.
5. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.




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