[Note's] LETTERA CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 26 LUGLIO 1988

N.13424/4101

ART. 4 LEGGE 818/1984 - FORMA DELLE <<PERIZIE FIRMATE>> REDATTE DAI FUNZIONARI TECNICI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, DELLE REGIONI, ECC. - QUESITO -

La dizione "perizia giurata", contenuta nell'art.4 della legge 818 del 1974, sembrerebbe porre qualche problema interpretativo in relazione alla provenienza di detta perizia. Infatti, se redatta da liberi professionisti, assume la forma prevista dalla legge, mentre se posta in essere da funzionari dei ruoli tecnici delle Amministrazioni statali delle regioni o altri enti locali, assume la forma di una attestazione che, senz'altro, può considerarsi equiparata alla precedente in ottemperanza al principio della piena legalità e correttezza dell'azione amministrativa.
Il rilascio di attestazioni di conformità di impianti o macchinari alle disposizioni legislative in materia di prevenzione incendi è consentito ai funzionari dei ruoli tecnici dell'Amministrazione in virtù del D.M. 16-5-1986 che, nel preambolo, garantisce, altresì, circa la veridicità delle rilevazioni effettuate dai tecnici incaricati.
Non si dovrebbe quindi intravedere disparità di trattamento tra chi si rivolge al professionista privato, tenuto alla redazione di perizia giurata e l'Amministrazione che affida l'incarico ad un proprio tecnico abilitato all'espletamento di una perizia, in ragione dell'Ufficio in cui svolge l'attività professionale.
In entrambe le ipotesi summenzionate, la differenza non consiste nel titolo che abilita al rilascio di certificazioni ai fini di prevenzione incendi, bensì nella forma rivestita da dette certificazioni.
Ne discende una equiparazione delle due forme di perizia che, sebbene provenienti da soggetti diversi, sono assimilabili anche in funzione delle conseguenze che ne possono scaturire, a seguito di eventuali dichiarazioni mendaci.
Difatti, sia in un caso che nell'altro, esisterebbe una presunzione "iuris tantum" di legalità dell'atto posto in essere, sia esso nella forma della perizia giurata (professionista privato) che nella attestazione rilasciata da tecnico incaricato dall'Amministrazione, in quanto anche per quest'ultima vige la presunzione di legittimità dell'atto amministrativo e della legalità dell'azione, secondo il disposto dell'art.97 comma 1 della Costituzione.
Pertanto, ad avviso dello scrivente, la dichiarazione resa da funzionario tecnico, all'uopo specificamente incaricato dall'Amministrazione di appartenenza, ha la stessa validità formale di quella rilasciata da liberi professionisti con le modalità della perizia giurata.




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