N.13424/4101
ART. 4 LEGGE 818/1984 - FORMA DELLE <<PERIZIE FIRMATE>> REDATTE DAI FUNZIONARI TECNICI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, DELLE REGIONI, ECC. - QUESITO -
La dizione "perizia giurata", contenuta nell'art.4
della legge 818 del 1974, sembrerebbe porre qualche
problema interpretativo in relazione alla provenienza
di detta perizia. Infatti, se redatta da liberi professionisti,
assume la forma prevista dalla legge, mentre se posta
in essere da funzionari dei ruoli tecnici delle Amministrazioni
statali delle regioni o altri enti locali, assume la
forma di una attestazione che, senz'altro, può
considerarsi equiparata alla precedente in ottemperanza
al principio della piena legalità e correttezza
dell'azione amministrativa.
Il rilascio di attestazioni di conformità di
impianti o macchinari alle disposizioni legislative
in materia di prevenzione incendi è consentito
ai funzionari dei ruoli tecnici dell'Amministrazione
in virtù del D.M. 16-5-1986 che, nel preambolo,
garantisce, altresì, circa la veridicità
delle rilevazioni effettuate dai tecnici incaricati.
Non si dovrebbe quindi intravedere disparità
di trattamento tra chi si rivolge al professionista
privato, tenuto alla redazione di perizia giurata e
l'Amministrazione che affida l'incarico ad un proprio
tecnico abilitato all'espletamento di una perizia,
in ragione dell'Ufficio in cui svolge l'attività
professionale.
In entrambe le ipotesi summenzionate, la differenza
non consiste nel titolo che abilita al rilascio di
certificazioni ai fini di prevenzione incendi, bensì
nella forma rivestita da dette certificazioni.
Ne discende una equiparazione delle due forme di perizia
che, sebbene provenienti da soggetti diversi, sono
assimilabili anche in funzione delle conseguenze che
ne possono scaturire, a seguito di eventuali dichiarazioni
mendaci.
Difatti, sia in un caso che nell'altro, esisterebbe
una presunzione "iuris tantum" di legalità
dell'atto posto in essere, sia esso nella forma della
perizia giurata (professionista privato) che nella
attestazione rilasciata da tecnico incaricato dall'Amministrazione,
in quanto anche per quest'ultima vige la presunzione
di legittimità dell'atto amministrativo e della
legalità dell'azione, secondo il disposto dell'art.97
comma 1 della Costituzione.
Pertanto, ad avviso dello scrivente, la dichiarazione
resa da funzionario tecnico, all'uopo specificamente
incaricato dall'Amministrazione di appartenenza, ha
la stessa validità formale di quella rilasciata
da liberi professionisti con le modalità della
perizia giurata.
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