AUTORIMESSE A BOX AFFACCIANTESI SU SPAZIO A CIELO LIBERO CON NUMERO DI BOX SUPERIORE A NOVE.
Da più parti pervengono a questo ministero quesiti
in ordine all'assoggettabilità ai controlli
di prevenzione incendi delle autorimesse a box (definiti
al punto 0 del D.M. 1-2-1986) individuate nel punto
2.3 del D.M. 1-2-1986.
Al riguardo si ribadisce che, in base al D.M. 16-2-1982
punto 92, non sono soggette ai controlli dei vigili
del fuoco le autorimesse private aventi capacità
di parcamento non superiore a nove autoveicoli.
Al punto 2 del D.M. 1-2-1986 sono indicate le norme
di sicurezza antincendi per le <<autorimesse
aventi capacità di parcamento non superiore
a nove autoveicoli>>: tra queste, al punto 2.3,
sono specificate le <<autorimesse miste o isolate
a box affacciantesi su spazio a cielo libero anche
con un numero di box superiore a nove>>.
Dalle suddette disposizioni legislative si evince chiaramente
che le autorimesse in oggetto, purché ciascun
box abbia accesso diretto da spazio a cielo libero,
come indicato al penultimo comma del punto 1.2.0 del
D.M. 1-2-1986 già citato, non rientrano nel
punto 92 del D.M. 16-2-1982.
Le disposizioni contenute nel punto 2 del D.M. 1-2-1986
devono comunque essere osservate sotto la responsabilità
dei titolari della attività, fatta salva la
possibilità dei comandi provinciali dei vigili
del fuoco di effettuare sopralluoghi di controllo come
previsto all'art.14 del D.P.R. 29-7-1982, n.577.
(c) 1996 Note's