(G.U. 12-2-1989, n.37)
CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA - SILENZIO - ASSENSO - LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N.47 ART.35 COMMA 12 - DECRETO-LEGGE 12 GENNAIO 1988, N.2, CONVERTITO NELLA LEGGE 13 MARZO 1988, N.68, ART.4, COMMA 6.
Pervengono a questo Ministero quesiti in ordine alla
corretta applicazione dell'art.35, comma 12, della
legge 28-2-1985, n.47 secondo il quale, <<decorso
il termine perentorio di 24 mesi dalla presentazione
della domanda>> di concessione o autorizzazione
in sanatoria, <<quest'ultima si intende accolta...>>
anche in relazione al disposto dell'art.4, comma 6,
del decreto- legge 12-1-1988, n.2, convertito nella
legge 13-3-1988 n.68, il quale stabilisce che <<trascorsi
trentasei mesi si prescrive l' eventuale diritto al
conguaglio o al rimborso spettanti>>.
Al riguardo, questo Ministero fa presente quanto segue:
1. DECORRENZA DEL TERMINE.
Le disposizioni ora menzionate sono, con tutta evidenza,
intese ad evitare che eventuali ritardi dell'amministrazione
nell'adottare le proprie determinazioni in ordine alle
domande di concessione o autorizzazione in sanatoria,
lascino per troppo tempo senza riscontro le istanze
degli interessati.
L'intendimento del legislatore di dare certezza alle
situazioni giuridiche risulta palese in relazione anche
al carattere del termine biennale per la formazione
del silenzio - assenso, che la stessa norma qualifica
"perentorio". Tale perentorietà del
termine comporta l'obbligo per l'amministrazione di
completare l' istruttoria entro il biennio assegnato.
Non valgono, quindi, ad interrompere il predetto termine
perentorio eventuali richieste dell'amministrazione
a seguito dell'istruttoria prevista dal comma 9 dell'art.35.
Il termine decorre dalla presentazione della domanda,
salvo quanto disposto dal comma 13, dell'art.35, il
quale stabilisce, in relazione alle opere realizzate
in zone vincolate, che il rilascio della concessione
o autorizzazione in sanatoria sia subordinato, sensi
dell'art.32, al parere favorevole dell'amministrazione
preposta alla tutela del vincolo, nel quale caso il
termine per il silenzio - assenso comincia a decorrere
dalla emissione del parere.
2. PRESUPPOSTI DELLA FORMAZIONE.
La presentazione della domanda, assieme al decorso del
tempo, non è sufficiente a determinare la formazione
del silenzio - assenso, il quale si verifica soltanto
nel concorso dei presupposti richiesti dalla legge.
In particolare, a tal fine occorre fare riferimento
a presupposti o requisiti di carattere generale, che
possono indicarsi nel modo seguente:
a) provenienza della domanda da un soggetto legittimato,
ai sensi dell'art.31, della legge n.47/85, ad agire
per conseguire la sanatoria; al riguardo la circolare
di questo Ministero n.3357/25, del 30-7-1985 (punto
3.1) fornisce i necessari chiarimenti;
b) idoneità della domanda ad individuare le opere
oggetto di richiesta di sanatoria; a tal fine sono
sufficienti i modelli predisposti da questo Ministero,
unitamente alla documentazione prescritta.
Quanto alla documentazione prescritta, a precisazione
di ciò che la legge stabilisce all'art.35, comma
3, va considerato che è indispensabile che i
documenti prodotti siano sufficienti ad identificare
compiutamente l'opera della quale si è chiesta
la sanatoria. Identificazione che può anche
avvenire attraverso grafici, i quali peraltro non sono
indispensabili se la documentazione nel suo complesso
è tale da consentire l' identificazione dell'opera.
La domanda deve essere stata presentata entro il termine
stabilito alla autorità competente, cioè
al sindaco del comune nel quale l'abuso è stato
commesso.
3. SITUAZIONI OSTATIVE.
Per la formazione del silenzio - assenso non devono
ricorrere situazioni ostative al rilascio della concessione
o dell' autorizzazione in sanatoria e cioè:
- il contrasto con i vincoli indicati nell'art.33, che
rendono l'opera non suscettibile di sanatoria;
- l'esistenza di vincoli che condizionano il rilascio
della concessione in sanatoria al parere favorevole
dell'autorità competente o al verificarsi delle
condizioni di cui all'art.32.
L'inesistenza dei detti requisiti, non rilevata entro
il termine biennale stabilito, può essere opposta
all'interessato in qualsiasi momento, in quanto tale
inesistenza ha impedito il formarsi del provvedimento
tacito e l'opera è, pertanto, da ritenersi non
sanata.
4. IMMOBILI VINCOLATI.
La formazione del silenzio - assenso, nelle ipotesi
di opere realizzate su aree vincolate, è condizionata
alla tempestività con la quale l'amministrazione
competente fornisce la sua risposta alla richiesta
di parere e, alternativamente, in caso di parere non
rilasciato nel termine di 180 giorni, alla iniziativa
dell'interessato che, ai sensi dell'art.12 del decreto-legge
n.2/88, convertito nella legge n.68/88, può
impugnare il silenzio rifiuto dell'amministrazione.
In tali ipotesi dopo la pronunzia favorevole e dopo
che l'amministrazione abbia provveduto ad emettere
il parere, comincerà a decorrere il termine
per la formazione del silenzio - assenso ancora sulla
domanda di concessione in sanatoria.
E' da ritenere che il silenzio - assenso possa formarsi
anche quando, a seguito di parere negativo, l'interessato
abbia proposto ricorso al giudice amministrativo ed
abbia ottenuto al riguardo una decisione favorevole
con effetti esecutivi. In tal caso il termine decorre
dal nuovo parere favorevole emesso dall'Amministrazione.
5. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.
Altro presupposto o requisito per la formazione del
silenzio - assenso è l'avvenuta presentazione
della documentazione: si tratta, ovviamente, di quella
prescritta dalla legge, e non di altra che il comune
intendesse ottenere a fini particolari. La legge n.47/85,
infatti, all'art.35, comma 3, stabilisce che alcuni
documenti, precisamente elencati; dal che l'intuitiva
implicazione che, se essi debbono accompagnare la domanda,
non possono mancare quale presupposto ed a corredo
del provvedimento che si forma con il silenzio - assenso.
Pertanto, ferma restando la facoltà del comune
di chiedere "l'ulteriore documentazione",
di cui al comma 9 dell'art.35, soltanto la documentazione
prescritta dalla legge deve ritenersi necessaria ai
fini della formazione del silenzio - assenso; onde
altri atti istruttori non possono considerarsi idonei
ad interrompere il termine biennale.
Riguardo alla documentazione questo Ministero si è
già espresso con la circolare 29-10-1985, n.4498/25,
facendo presente che l'incompletezza della documentazione
non costituisce motivo di invalidità della domanda,
ma che <<fino a quando tutti i documenti necessari
non siano stati presentati non si formerà il
silenzio - assenso...>>, "rectius"
non inizierà a decorrere il termine per la sua
formazione.
Tale concetto è ribadito anche ai fini della
documentazione necessaria per l'accatastamento, in
ordine alla quale la legge n.68/88 all'art.4, comma
6, prescrive che il silenzio - assenso si verifica
soltanto "ove l'interessato provveda alla presentazione
all'ufficio tecnico erariale" della documentazione
occorrente.
Il caso di domanda dolosamente infedele, per la rilevanza
delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, è
equiparato dalla legge alla mancata presentazione della
domanda e pertanto si applicano anche in tal caso le
sanzioni di cui all'art.40.
6. PAGAMENTO DELL'OBLAZIONE.
Altro presupposto per la formazione del silenzio-assenso
è il pagamento <<di tutte e somme eventualmente
dovute a conguaglio>>, richieste dal comune nel
termine di 24 mesi. Invero il verificarsi dell'effetto
previsto dal comma 12 dell'art.35, è subordinato
al pagamento della somma autoliquidata con la domanda
di concessione in sanatoria, nonché di quella
maggiore determinata a conguaglio dal comune in sede
di controllo della domanda medesima.
In più occasioni questo Ministero ha ritenuto
che i termini per il versamento delle rate dell'oblazione
- compresa la prima - non siano perentori; e che, pertanto,
il ritardo nel versamento comporta unicamente la maggiorazione
della rata nella misura del 10% in ragione d'anno:
invece deve ritenersi perentorio il termine assegnato
eventualmente dal comune per il pagamento della quota
residuale dell'oblazione nell'ipotesi prevista dall'art.40,
comma 1.
L'oblazione e l'eventuale conguaglio, versati entro
il termine legale, concorrono quindi alla formazione
del silenzio-assenso, costituendone presupposto. In
caso di rateizzazione oltre il biennio, il silenzio-assenso,
si produce egualmente allo scadere dei 24 mesi purché
siano state versate le rate corrispondenti al detto
periodo. I comuni dovranno richiedere ai fini del recupero
delle rate successive idonee garanzie fidejussorie.
7. CONTRIBUTI DI CONCESSIONE.
Questo Ministero, nella circolare citata n.3357/25,
aveva espresso l'avviso che, tra le somme a conguaglio
di cui al comma 12 dell'art.35, ai fini della formazione
del silenzio-assenso, dovessero essere comprese, oltre
quelle dell'oblazione, anche quelle relative al contributo
di concessione; ed era stato precisato che il presentatore
della domanda di concessione in sanatoria <<provvede
a calcolarlo in via provvisoria salvo conguaglio>>.
Meglio ponderata la questione, si è ora dell'avviso
- anche in relazione all'art.4, comma 6, del decreto-legge
n.2/88 convertito nella legge n.68/88 che ha modificato
e integrato il comma 12 dell'art.35 della legge n.47/85
- che il versamento del contributo di concessione non
concorre a formare il silenzio- assenso, stante che
il contributo di cui trattasi non costituisce presupposto
per il rilascio della stessa.
Invero, detto contributo, secondo l'art.11 della legge
28-1-1977, n.10, è corrisposto al comune, per
la quota relativa agli oneri di urbanizzazione; ma
a norma dell'art.47, della legge 5-8-1978, n.457, è
rateizzato in non più di 4 rate semestrali;
e la quota relativa al costo di costruzione - ai sensi
del citato art.11 della legge n.10/1977 - "è
corrisposta in corso d'opera e, comunque, non oltre
60 giorni dalla ultimazione delle opere".
Per modo che deve ritenersi che il contributo concessorio
intervenga dopo che il provvedimento - concessione
si sia formato; ne consegue, quindi, che esso non possa
essere considerato un presupposto per la formazione
del silenzio - assenso.
Rimane tuttavia l'obbligo del pagamento del contributo
concessorio che ovviamente non viene meno con la formazione
del silenzio - assenso; ed a questo proposito va tenuta
presente la disposizione dell'art.3 della legge n.47/1985,
nel quale sono previste le sanzioni per il mancato
versamento, nei termini di legge, del contributo di
concessione.
8. RISCOSSIONE COATTIVA.
In ordine al quesito circa i mezzi che l'amministrazione
ha per ottenere la corresponsione delle somme dovute
(rate dell'oblazione e contributo di concessione) quando
si sia formato il silenzio- assenso o il comune abbia
provveduto al rilascio della concessione in sanatoria
determinando il contributo stesso, non sembra dubbio,
riguardo al contributo di concessione, che debbano
ritenersi applicabili gli articoli 3 e 16, della legge
n.47/85, per la determinazione e la riscossione coattiva
delle somme dovute.
Quanto, invece, al recupero delle quote di oblazione
non corrisposte, l'art.16 citato riferendosi a contributi,
sanzioni e spese, non sembrerebbe applicabile. Ma poiché
esso è collocato nel capo 1 della legge e senza
riferimento ai capi 3 e 4 relativi alla concessione
in sanatoria, deve ritenersi che abbia portata generale;
onde la sua applicabilità, anche alla fattispecie
considerata, con la conseguente implicazione (già
in precedenza rilevata) della equiparazione del mancato
versamento, anche parziale dell'oblazione, alla mancata
presentazione della domanda di concessione in sanatoria
e con l'applicazione delle sanzioni di cui al capo
I della legge n.47/85.
9. PRESCRIZIONE.
Infine, va rilevato, riguardo al comma 6, ultima parte,
dell' art.4 del decreto-legge n.2/88 convertito nella
legge n.68/88, secondo il quale <<Trascorsi 36
mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio
o al rimborso spettante>> che tale termine decorre
dal momento della presentazione della domanda e non
da quello della formazione del silenzio - assenso ed
è soggetto esclusivamente alle eventuali interruzioni
che influiscono sul perfezionamento del procedimento
amministrativo, sia che questo venga concluso con il
rilascio della concessione, che con la formazione del
silenzio - assenso.
Il decorso del menzionato termine comporta l'impossibilità,
per l'Amministrazione, di pretendere somme a conguaglio
e, per il presentatore dell'istanza, di pretendere
eventuali rimborsi; ma non incide sul diritto dell'Amministrazione
a riscuotere le somme accertate nel detto termine.
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