(G.U. 23-6-1989, n.145 supplemento)
CIRCOLARE ESPLICATIVA DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N.13.
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1. La legge 9-1-1989, n.13 così come modificata
e integrata dalla legge 27-2-1989, n.62, reca "Disposizioni
per favorire il superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati",
ed interviene, quindi, nel tessuto normativo preposto
ad assicurare l'utilizzazione degli spazi edificati,
e a quelli ad essi accessori, a una sempre più
allargata fascia di individui, con particolare riguardo
a chi, permanentemente o temporaneamente, soffre di
una ridotta o impedita capacità motoria.
Opera pertanto, la legge 13/1989, nel solco di altri
interventi normativi, che a livello statuale, si sono
nel passato avuti nella materia che ci occupa; primo
fra tutti la legge 30-3-1971, n.118 e il D.P.R. 27-4-1978,
n.384 (contenente il regolamento di attuazione ex art.27
della predetta legge 118/1971) che affrontava il problema
del superamento delle barriere architettoniche negli
edifici pubblici, privati aperti al pubblico e nel
settore dei trasporti pubblici. Meritano inoltre di
essere menzionate le circolari del Ministero dei LL.PP.
29-1-1967, n.425 e, soprattutto, 19-6-1968, n.4809
che possono essere considerati i primi approcci istituzionali
al problema.
Per effetto di tali preesistenti normative la tematica
del superamento delle barriere architettoniche era
riferita essenzialmente agli edifici pubblici e a quelli
privati aperti al pubblico (art.27 legge 118/1971)
e, soltanto marginalmente, anche a quelli di edilizia
residenziale pubblica (art.17 D.P.R. 384/1978).
Rimanevano pertanto quasi del tutto estranei alla considerazione
del legislatore gli edifici ove, di norma, si svolge
una considerevole e, sotto taluni aspetti, primaria
sfera della vita di relazione delle persone: gli edifici
privati e quelli destinati ad uso abitativo. A colmare
tale lacuna è intervenuta la legge 13/1989.
1.2. Per espressa disposizione contenuta nel titolo della legge e per quanto è previsto all'art.1, comma 1, il campo di applicazione della normativa in disamina è, per l'appunto, riferita agli edifici privati di nuova costruzione; agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione; alla ristrutturazione degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata; agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.
1.3. La legge 13/1989 può essere suddivisa in tre distinte parti, delle quali la prima è dedicata alle previsioni relative alla costruzione di nuovi edifici ed alla ristrutturazione di interi edifici (art.1); la seconda al tema delle innovazioni da attuare sugli edifici esistenti dirette alla eliminazione delle barriere architettoniche (artt. 2-7); la terza, infine, è volta a regolare la materia concernente la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in favore di portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (artt. 8-12).
2. NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI
2.1. Per quanto riguarda la prima parte è importante
sottolineare che, a decorrere dall'11 agosto 1989 (primo
giorno posteriore ai 6 mesi dall'entrata in vigore
della legge previsti dall'art.1, comma 1), tutti i
progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici
ovvero alla ristrutturazione di interi edifici (siano
essi, nel primo e nel secondo caso, destinati ad uso
abitativo o ad uso non abitativo), compresi anche quelli
di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed
agevolata, dovranno essere adeguati alle prescrizioni
tecniche contenute nel decreto del Ministro dei lavori
pubblici di cui al comma 2 dell'art.1.
Restano pertanto esclusi dalla portata della disposizione
in argomento i soli edifici pubblici, per i quali continuano
ad applicarsi le norme tecniche contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 384/1978.
Per quanto riguarda, in particolare, gli edifici privati
aperti al pubblico (che pur erano stati oggetto di
disciplina da parte del decreto del Presidente della
Repubblica da ultimo citato) questi devono essere ritenuti
compresi nell'ambito di applicazione della più
recente legge 13/1989.
Per ciò che concerne il contenuto dei termini
accessibilità, adattabilità e visitabilità
adottati al comma 2 per indicare i tre fondamentali
livelli qualitativi di progettazione e di realizzazione
degli spazi costruiti, si rimanda a quanto disposto
nel decreto del Ministero lavori pubblici di cui allo
stesso comma 2.
Il comma 3 contiene una serie di norme prestazionali
dirette a stabilire i requisiti che la progettazione
deve comunque prevedere: tali criteri debbono essere
quindi intesi come standards minimi di progettazione,
fermo restando le prescrizioni tecniche necessarie
a garantire l'accessibilità, l'adattabilità
e la visitabilità contenute nel decreto.
3. INNOVAZIONI
3.1. Le modifiche alle parti comuni di un edificio residenziale
privato con pluralità di proprietari (condominio),
tendenti al superamento o all'eliminazione delle barriere
architettoniche, potranno essere adottate, secondo
quanto prescrive l'art.2 comma 1, dall'assemblea condominiale
secondo le modalità previste nell'art.1136,
comma 2 e 3, del codice civile.
La richiesta al condominio può essere fatta sia
dal portatore di handicap (ovvero da chi ne esercita
la tutela o potestà) che da ogni altro condomino.
E' onere di chi ha interesse alla innovazione formulare
al condominio relativa richiesta scritta: da tale momento
infatti decorrono i 3 mesi oltre i quali, nell'ipotesi
di mancata pronunzia in ordine alla richiesta modifica,
potrà essere esercitato il diritto di cui al
comma 2.
La disposizione contenuta nell'art.2 deve ritenersi
applicabile, oltre alle ipotesi in cui il portatore
di handicap sia proprietario della porzione di immobile,
anche all'ipotesi in cui lo detenga a titolo di locazione.
3.2. Il comma 2 dell'art.2 consente inoltre, nella ipotesi
in cui il condominio non approvi la innovazione prospettata
o non si pronunzi entro 3 mesi dalla stessa richiesta
di modifica, che il portatore di handicap, ovvero chi
ne esercita la tutela o la potestà di cui al
titolo IX del libro primo del codice civile, possa
procedere autonomamente e a proprie spese alla messa
in opera di particolari innovazioni sulle parti comuni
o di uso comune dell'edificio, quali l'installazione
di servoscala, o di altre strutture mobili e facilmente
rimovibili, e la modifica dell'ampiezza delle porte
d'accesso.
Il diritto potestativo di cui si è detto è
esercitabile anche nei confronti dell'unico proprietario
dell'immobile, sia esso soggetto privato o pubblico.
Al proprietario dell'immobile dovrà conseguentemente
essere rivolta la richiesta di innovazione.
3.3. Potrà beneficiare delle disposizioni contenute nell'art.2 in esame colui il quale, affetto da obiettive menomazioni o per effetto di patologie invalidanti irreversibili (pneumopatie, disturbi cardiocircolatori, ecc.), non sia in grado di raggiungere la propria abitazione se non con l'aiuto di terze persone, a rischio della salute.
3.4. Il comma 3 dell'art.2, richiamandosi a specifiche
norme del codice civile, detta infine disposizioni
comportanti il divieto di eseguire innovazioni che
possano recare pregiudizio all'immobile (art.1120,
comma 2, codice civile) e la possibilità da
parte del condomino, che si sia dissociato dalla volontà
di modificare le cose comuni con innovazioni suscettibili
di utilizzazione separata (es. ascensore), di partecipare
in un secondo momento ai vantaggi della innovazione,
contribuendo, ai sensi dell'art.1121, comma 3, codice
civile, alle spese di esecuzione e manutenzione dell'opera.
La stessa facoltà, oltre al condomino, spetta
ai suoi eredi o aventi causa.
In definitiva le opere oggetto delle deliberazioni di
cui al primo comma dell'art.2, finalizzate al superamento
delle barriere architettoniche, incontrano gli unici
limiti nel pregiudizio alla stabilità o alla
sicurezza del fabbricato, nell'alterazione del decoro
architettonico o nella inservibilità all'uso
o al godimento anche di un solo condomino di parti
comuni (art.1120, comma 2, codice civile).
Le innovazioni invece eseguibili ai sensi del comma
2 dell'art.2, cioè quelle poste in essere dal
portatore di handicap (ovvero da chi ne esercita la
tutela o potestà), a proprie spese, nell'ipotesi
di rifiuto o mancata risposta da parte del condominio,
oltre ai limiti sopra menzionati (art.1120, comma 2,
codice civile), possono riguardare tassativamente soltanto
gli interventi specificati nel comma stesso, quali,
a titolo esemplificativo, il servoscala, la piattaforma
mobile, i sistemi di apertura automatica di porte o
cancelli, le carrozzelle elettriche montascale (ma
non anche, quindi, l'ascensore).
3.5. Problemi particolari possono sorgere con riguardo
all'ipotesi in cui il portatore di handicap abiti a
titolo di proprietà o di locazione l'alloggio,
e a seconda che le opere incidano sulle parti comuni
o meno.
Se l'interessato è proprietario e le innovazioni
riguardano parti comuni di un edificio condominiale
è necessario munirsi dell'autorizzazione del
condominio. Se l'assemblea approva, con le maggioranze
previste, la modifica, la spesa sarà ripartita,
secondo i criteri stabiliti nel codice civile, per
quote millesimali (fermo restando la possibilità
di ottenere il contributo di cui agli artt. 9 e segg.).
Se invece l'assemblea non delibera l'innovazione (o
comunque non si pronuncia entro 3 mesi in merito ad
essa), nell'ipotesi in cui le opere siano tra quelle
comprese nell'elencazione formulata nel più
volte citato comma 2 dell'art.2 e il portatore di handicap
(o chi ne esercita la tutela o potestà) intenda
avvalersi del diritto di farle eseguire ugualmente,
le spese saranno a suo totale carico per l'espressa
previsione contenuta nella medesima disposizione (sempre
salvo il contributo di cui si è detto).
3.6. Se il portatore di handicap occupa l'immobile a
titolo di locazione e le innovazioni debbono eseguirsi
all'interno dell'alloggio, deve essere acquisito il
consenso del locatore. Tale consenso costituisce altresì
titolo per eventualmente ottenere, ai sensi dell'art.1592
del codice civile, la prescritta indennità per
miglioramenti da parte del proprietario. Le spese per
l'innovazione sono a carico del conduttore.
Qualora, fermo restando l'occupazione dell'alloggio
a titolo di locazione, la modifica sia inerente alle
parti di uso comune sarà necessaria l'autorizzazione
del proprietario e le spese devono intendersi a carico
del portatore di handicap. In mancanza di tale autorizzazione
il portatore di handicap, sussistendo le ipotesi di
cui all'art.2, comma 2 potrà a proprie spese
procedere alla esecuzione dell'opera (ferma restando,
nei tre casi da ultimo richiamati, la possibilità
di ottenere il contributo a fondo perduto).
3.7. Nell'ottica di facilitare l'esecuzione delle opere volte al superamento delle barriere architettoniche l'art.3 introduce la possibilità di derogare (con il limite di cui al comma 2) alle norme sulle distanze precisate dai regolamenti edilizi, anche per quanto riguarda le innovazioni incidenti sugli spazi interni ai fabbricati quali cortili, chiostrine o spazi, di uso comune.
3.8. Le opere dirette al superamento o alla eliminazione
delle barriere architettoniche da eseguirsi su immobili
vincolati ai sensi delle leggi n.1089 e n.1497 del
1939 sono state oggetto di previsione da parte degli
artt. 4 e 5 della legge.
In tali disposizioni sono state previste semplificazioni
inerenti al rilascio di nullaosta o pareri delle autorità
preposte alla tutela dei vincoli.
In particolare, per gli immobili soggetti al vincolo
storico artistico di cui alla legge 1089, l'istanza
di autorizzazione va inoltrata alla Sovrintendenza
competente la quale dovrà pronunziarsi entro
120 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Il predetto organo amministrativo potrà impartire
apposite prescrizioni ritenute idonee alla soluzione
del problema. Trascorso inutilmente il predetto termine
il silenzio avrà valore di assenso.
Per gli immobili soggetti al vincolo ambientale di cui
alla legge 1497/39 la domanda va presentata alla Regione
(oppure all'ente da essa delegato), la quale dovrà
provvedere entro 90 giorni dalla data della presentazione.
Anche in questo caso l'autorità amministrativa
potrà dettare prescrizioni tecniche. Anche in
questo caso la mancata pronunzia entro il termine predetto
vale come implicita autorizzazione. Contro il diniego
motivato l'interessato può proporre ricorso
entro il termine di 30 giorni al Ministero dei beni
culturali e ambientali il quale avrà tempo 120
giorni per pronunciarsi in ordine alla richiesta. Il
silenzio oltre il 120o giorno avrà, questa volta,
valore di rigetto del ricorso.
La compatibilità tra l'innovazione richiesta
ed il vincolo storico-artistico od ambientale trova
limite soltanto nel serio pregiudizio che verrebbe
a prodursi a carico dell'immobile per effetto della
esecuzione dell'opera.
E' da sottolineare come l'organo competente al rilascio
dell'autorizzazione sia tenuto, ai sensi del comma
5 dell'art.4, non soltanto a motivare il diniego con
riferimento alla specifica natura e serietà
del pregiudizio, ma anche ad esaminare ed a pronunciarsi
in merito alle soluzioni alternative eventualmente
prospettate nella richiesta.
3.9. L'art.7 prevede in linea generale che l'esecuzione delle opere necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche non sono soggette né a concessione né ad autorizzazione edilizia; se si tratta di opere interne va presentata una relazione a firma di un professionista abilitato ai sensi dell'art.26 della legge 47/85; se invece le opere incidono sulla struttura esterna dell'immobile modificandone la sagoma occorre che le opere siano munite di autorizzazione edilizia.
4. IL PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
4.1. Le domande di cui all'art.8 per la concessione di contributi per la realizzazione delle opere descritte nell'art.9 comma 1, concedibili ai sensi del comma 3 dello stesso articolo per interventi su immobili privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, vanno presentate in carta da bollo, non essendo previste esenzioni dalle vigenti norme sulla imposta di bollo.
4.2. Le domande devono essere presentate dal portatore
di handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o
la potestà di cui al titolo IX del libro I del
codice civile) per l'immobile nel quale egli ha la
residenza abituale e per opere che eliminino ostacoli
alla sua mobilità. Nel caso di pluralità
di handicappati fruitori la domanda può essere
formulata da uno o più di essi, fermo restando
che per ogni opera può chiedersi un solo contributo,
secondo quanto più ampiamente oltre si dirà
(vedi 4.10.).
Non sono invece legittimati alla presentazione della
domanda altri soggetti, neanche quelli (quali il proprietario
dell'immobile o l'amministratore del condominio) che,
affrontando la spesa, possono essere titolari del diritto
ai contributi ai sensi del comma 3 dell'art.9, come
oltre specificato: se l'opera viene compiuta a spese
di soggetti diversi dal portatore di handicap la domanda
deve essere da questi sottoscritta per conferma del
contenuto e per adesione.
Ai sensi dell'art.11 la domanda deve essere presentata
al sindaco del comune in cui è sito l'immobile
e deve contenere la descrizione anche sommaria delle
opere, nonchè la spesa prevista; non è
necessario un preventivo analitico né la provenienza
dello stesso da parte di un tecnico o esperto, essendo
sufficiente l'indicazione anche complessiva della spesa
proveniente dal richiedente (con l'avvertenza, però,
che una inesatta indicazione potrà andare a
scapito del richiedente, come di seguito meglio precisato
al punto 15).
Qualora l'immobile sia soggetto ai vincoli storico-artistici
o ambientali richiamati dagli artt. 4 e 5, l'interessato
deve richiedere l'autorizzazione all'intervento.
Inoltre, qualora l'immobile sia soggetto alle previsioni
di cui all'art.17 della legge 2-2-1974, n.64 (recante
"Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche") il richiedente
deve provvedere ad adempiere all'obbligo del preavviso
e dell'invio del progetto alle competenti autorità,
obbligo mantenuto fermo ai sensi del comma 2 dell'art.6.
4.3. Per ogni domanda può essere erogato un solo
contributo: la domanda può riguardare, oltre
ad una sola opera, un insieme di opere funzionalmente
connesse, come meglio si chiarisce oltre.
La domanda deve indicare il soggetto avente diritto
al contributo, che deve identificarsi nel soggetto
onerato dalle spese per la realizzazione dell'opera.
Questi può pertanto coincidere con l'handicappato
presentatore della domanda qualora egli stesso provveda
a proprie spese, ma può essere un diverso soggetto
(che deve sottoscrivere, come si è detto, la
domanda, per conferma e adesione): fra questi, ad esempio,
coloro i quali abbiano a carico l'handicappato ai sensi
dell'art.12 del decreto del Presidente della Repubblica
22-12-1986, n.917, il condominio o il proprietario
dell'immobile ove risiede l'handicappato.
Nel caso in cui le spese siano eseguite dal condominio
nella domanda deve indicarsi il nominativo dell'amministratore.
4.4. Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 1 marzo di ciascun anno: per il solo 1989 al 31 luglio.
4.5. La domanda deve riguardare opere non ancora realizzate:
i comuni nei quali le opere debbono essere eseguite
possono accertare che le domande non si riferiscano
ad opere già esistenti o in corso di esecuzione,
anche mediante controlli a campione, da effettuarsi
immediatamente dopo la presentazione della domanda.
Per le domande già presentate per l'anno 1989
il suddetto accertamento può essere effettuato
dai comuni anche successivamente ma comunque entro
il termine posto dalla legge per l'individuazione del
fabbisogno complessivo.
Le domande già presentate per il corrente anno
e non conformi alle prescrizioni della presente circolare,
possono essere adeguate alle stesse su iniziativa del
richiedente, o, in difetto, su invito del sindaco a
cui sono state presentate.
Dopo la presentazione della domanda gli interessati
possono realizzare direttamente le opere senza attendere
la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi,
sopportando il rischio della eventuale mancata concessione
di contributo.
4.6. Alla domanda devono essere allegati il certificato
medico e la dichiarazione sostitutiva di cui all'art.8.
Il certificato medico, in carta semplice, può
essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico,
e deve attestare l'handicap del richiedente, precisando
da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà
alla mobilità ne discendano, con specificazione,
ove occorre, che l'handicap si concreta in una menomazione
o limitazione funzionale permanente. Le difficoltà
sono definite in astratto e non necessariamente con
riferimento all'immobile ove risiede il richiedente.
Qualora il richiedente si trovi nella condizione di
portatore di handicap riconosciuto invalido totale
con difficoltà di deambulazione dalla competente
unità sanitaria locale, ove voglia avvalersi
della precedenza prevista dal quarto comma dell'art.10,
deve allegare anche la relativa certificazione della
U.S.S.L. (anche in fotocopia autenticata).
4.7. La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio deve specificare l'ubicazione dell'immobile ove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire, con indicazione del comune, della via o piazza e del numero civico, nonchè del piano e dell'interno qualora si tratti di appartamento che occupi una porzione dell'immobile. Devono inoltre essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni. L'interessato deve inoltre dichiarare che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione. Deve altresì dichiarare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi (vedi 4.12).
4.8. Affinché sorga il diritto ai contributi,
ai sensi del comma 3 dell'art.9, l'opera deve essere
volta al superamento o all'eliminazione di barriere
architettoniche che costituiscano ostacolo a portatori
di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti:
fra queste l'art.9 indica, a titolo esemplificativo,
la cecità e le menomazioni relative alla deambulazione
e alla mobilità.
Inoltre il portatore di handicap deve avere effettiva,
stabile ed abituale dimora nell'immobile su cui si
interviene: non sorge pertanto il diritto al contributo
qualora l'handicappato abbia nell'immobile dimora solo
saltuaria o stagionale ovvero precaria.
4.9. Qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione delle opere di modifica dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di beni mobili che, per caratteristiche funzionali, risultino strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile.
4.10. Il contributo può essere concesso sia per
opere da realizzare su parti comuni dell'edificio,
sia su immobili o porzioni degli stessi in esclusiva
proprietà o godimento all'handicappato: può,
ad esempio, concedersi per opera da realizzare all'interno
dell'appartamento condotto in locazione ove l'handicappato
dimora stabilmente.
Ogni contributo viene erogato in relazione alla singola
opera o insieme di opere funzionalmente connesse.
Per opere funzionalmente connesse si intende una pluralità
di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere
più barriere che creano ostacolo alla stessa
funzione (ad esempio portone di ingresso troppo stretto
e scale, che impediscono l'accesso a soggetto non deambulante).
Ciò implica le seguenti conseguenze.
Qualora di un'unica opera possano fruire più
handicappati, viene concesso un solo contributo: viene
quindi presentata una sola domanda, come già
in precedenza chiarito (vedi 4.2.).
Qualora varie barriere sussistano nello stesso immobile,
ostacolando la stessa funzione, può formularsi
un'unica domanda ed ottenere quindi un solo contributo,
per il compimento delle varie opere funzionalmente
connesse.
Se le varie barriere ostacolano invece diverse funzioni
(ad esempio: assenza di ascensore e servizio igienico
non fruibile), l'handicappato può ottenere vari
contributi per ogni opera necessaria, presentando una
diversa domanda per ognuna di esse.
4.11. L'entità del contributo concedibile va
determinata ai sensi del disposto del comma 2 dell'art.9
sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate:
il computo va effettuato, in relazione ai vari scaglioni
di spesa previsti, nei modi che si illustrano.
Per costi entro i 5 milioni di lire il contributo è
concesso in misura pari alla spesa.
Per costi da lire 5 milioni a lire 25 milioni il contributo
è aumentato del 25% della spesa effettivamente
sostenuta.
Il computo deve così eseguirsi: il contributo
base di lire 5 milioni si detrae dalla cifra spesa;
sulla differenza si calcola il 25% che si aggiunge
al contributo base. Ad esempio per una spesa di lire
15 milioni si deve cosi procedere: contributo base:
lire 5 milioni, detrazione della spesa di lire 5 milioni,
con risultato di lire 10 milioni; computo del 25% su
tale cifra residua, con risultato di lire 2.500.000
che, aggiunto al contributo base di lire 5 milioni,
consente l'erogazione del contributo totale di lire
7.500.000.
Per costi da lire 25 milioni a lire 100 milioni si aumenta
l'erogazione di un ulteriore 5%. Pertanto devono sommarsi
i 5 milioni del contributo di base, il 25% del costo
ulteriore fino a lire 25 milioni, cioè ulteriori
lire 5 milioni, pari al 25% di 20 milioni, costituenti
la differenza tra la spesa massima dei primi due scaglioni
(rispettivamente di 5 e 25 milioni), nonchè
il 5% della ulteriore spesa superiore ai 25 milioni.
Ad esempio per una spesa di lire 80 milioni il contributo
sarà determinato come segue. Contributo base:
lire 5 milioni; contributo del 25% della differenza
tra lire 5 e 25 milioni: lire 5 milioni; contributo
del 5% di lire 55 milioni, cioè della differenza
tra lire 80 milioni e lire 25 milioni: lire 2.750.000.
In totale, quindi, per una spesa di lire 80 milioni
può essere erogato un finanziamento di lire
12.750.000 (somma fra le cifre parziali di lire 5 milioni,
5 milioni e 2.750.000).
4.12. Ai sensi del comma 1 dell'art.9 i contributi sono
cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al
condominio, al centro o istituto o al portatore di
handicap; tuttavia, qualora l'altro contributo sia
stato concesso per la realizzazione della stessa opera,
l'erogazione complessiva non può superare la
spesa effettivamente sostenuta. Pertanto il contributo
è pari alla effettiva spesa residua non coperta
da altri contributi specifici.
Il contributo così computato deve essere erogato
entro 15 giorni dalla presentazione delle fatture,
ai sensi del comma 5 dell'art.10.
4.13. Il procedimento amministrativo per la concessione
ed erogazione del contributo così può
riassumersi.
L'interessato presenta la domanda (con le indicazioni
e le documentazioni descritte) entro il 1 marzo di
ciascun anno (entro il 31 luglio per il 1989) al sindaco
del comune in cui è sito l'immobile.
L'amministrazione comunale effettua un immediato accertamento
sull'ammissibilità della domanda, subordinata
alla presenza di tutte le indicazioni e documentazioni,
alla sussistenza in capo al richiedente di tutti i
descritti requisiti necessari per la concessione del
contributo, all'inesistenza dell'opera, al mancato
inizio dei lavori ed alla verifica della congruità
della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, il sindaco, sulla base delle domande
ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del
comune, computando in relazione all'importo complessivo
dei contributi determinati in base ai criteri di cui
al comma 2 dell'art.9; forma inoltre l'elenco delle
domande, ordinate secondo i criteri di cui all'art.10,
elenco che deve essere pubblicato mediante affissione
presso la casa comunale.
4.14. Il sindaco comunica alla regione il fabbisogno
così individuato, unitamente ad un elenco delle
domande ammesse ed a copia delle stesse; la regione
determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette
al Ministro dei lavori pubblici entro 30 giorni dalla
scadenza del termine di cui al comma 4 dell'art.11,
la richiesta di partecipazione alla ripartizione del
Fondo per la eliminazione ed il superamento delle barriere
architettoniche negli edifici privati di cui all'art.10.
Il Fondo viene annualmente ripartito tra le regioni
richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici
di concerto con i Ministri per gli affari sociali,
per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione
al bisogno indicato dalle regioni.
Le regioni ripartiscono a loro volta le somme assegnate
ai comuni richiedenti; per quanto riguarda i criteri
di tale ripartizione, si rappresenta a titolo meramente
esemplificativo che può essere effettuata o
in misura proporzionale ai vari fabbisogni ovvero,
qualora l'eccessivo numero di domande rispetto alle
disponibilità finanziarie possa implicare una
frantumazione dei contributi in quote di valore insufficiente
a coprire le singole richieste, privilegiando il fabbisogno
dei comuni ove sono state presentate domande con diritto
di precedenza.
4.15. I sindaci, entro 30 giorni dalla comunicazione delle disponibilità come sopra attribuite, assegnano, dandone tempestiva comunicazione al richiedente, i contributi agli interessati la cui richiesta, tempestivamente formulata, sia stata a suo tempo ammessa ed inserita nell'elenco trasmesso alla regione.
4.16. Per l'ipotesi in cui le somme attribuite al comune
non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno,
il comma 4 dell'art.10 detta due criteri (subordinati
ed integrati) di precedenza da seguire nella ripartizione;
primo criterio è quello della assoluta precedenza
per le domande presentate da portatori di handicap
riconosciuti invalidi totali con difficoltà
di deambulazione dalle competenti unità sanitarie
locali; criterio subordinato è quello dell'ordine
cronologico di presentazione delle domande.
Pertanto, l'elenco delle domande deve formarsi dando
precedenza agli handicappati aventi le caratteristiche
testé rammentate, ordinate fra loro in base
al subordinato criterio cronologico (che in tal caso
integra il primo criterio); quindi devono porsi le
altre domande, disposte in base all'ordine temporale
di presentazione.
I contributi vengono concessi nell'ordine cosi formato.
4.17. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza
di fondi restano comunque valide per gli anni successivi,
senza la necessità di una nuova verifica di
ammissibilità: esse tuttavia perdono efficacia
qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo
(ad esempio: trasferimento dell'istante in altra dimora).
Tali domande mantengono l'ordine cronologico di presentazione,
fermo restando la precedenza delle domande degli handicappati
riconosciuti invalidi totali con difficoltà
di deambulazione dalla competente U.S.S.L., anche se
presentante nell'anno successivo.
Nell'ipotesi in cui la domanda sia rinviata per l'eventuale
soddisfazione all'anno successivo e si verifichi nel
frattempo un aumento dei costi per la realizzazione
dell'opera, il richiedente può comunicare la
variazione della spesa prevista: la domanda deve quindi
intendersi formulata per il nuovo importo.
4.18. La concreta erogazione del contributo deve avvenire
dopo l'esecuzione dell'opera ed in base alle fatture
debitamente quietanzate: il richiedente ha pertanto
l'onere di comunicare al sindaco la conclusione dei
lavori con trasmissione della fattura: entro 15 giorni
il comune, accertato l'effettivo compimento dell'opera
e la conformità rispetto alle indicazioni contenute
nella domanda, provvede all'erogazione, dandone comunicazione
al richiedente ed all'avente diritto.
Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore
a quella originariamente indicata nella domanda come
spesa prevista, e sulla quale pertanto è stata
computata l'entità del contributo, il contributo
è ridotto tenendo conto della minor spesa, sempre
in applicazione dei criteri stabiliti dal comma 2 dell'art.9
(illustrati al punto 4.11.).
Le somme residue non erogate in favore del richiedente
a cui erano state concesse, vengono assegnate alle
domande inevase, in ordine di graduatoria.
Qualora la spesa effettiva risulti invece superiore
a quella prevista, non può farsi luogo ad una
erogazione superiore a quella assegnata.
4.19. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle
norme in esame, si rileva che i contributi possono
essere erogati per interventi in edifici privati, come
emerge, fra l'altro, dalla stessa denominazione del
Fondo speciale istituito presso il Ministero dei lavori
pubblici.
Ciò premesso, si rileva come la legge 27-2-1989,
n.62, di modifica ed integrazione alla legge 13/89,
abbia introdotto la possibilità di concedere
contributi anche per opere da realizzare in edifici
adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza
agli handicappati.
Tale espressa previsione consente l'erogazione anche
qualora l'edificio su cui si deve intervenire, ove
abbia sede il centro o istituto, non sia privato.
Affinché sia concedibile il contributo occorrerà
sempre che l'handicappato abbia dimora stabile, abituale
ed effettiva nell'edificio e che non possa superare
la barriera architettonica con strumenti, accorgimenti
o soluzioni diversi. Ad esempio, qualora sia possibile
assegnare all'handicappato residente in un istituto
una stanza al piano terreno, evitando così l'ostacolo
costituito da una rampa di scale, non potrà
concedersi il contributo per un servoscala.
I contributi possono comunque essere concessi per consentire
l'accesso o la visitabilità delle singole porzioni
di immobile assegnate specificamente all'handicappato
(stanza, appartamento, ecc.), dei servizi igienici
di uso individuale o collettivo e degli spazi di uso
collettivo (quali sale da pranzo, gabinetti medici,
ecc.), esclusi i locali di servizio (quali depositi,
cantine, ecc.).
Il contributo, richiesto sempre dal portatore di handicap,
viene concesso al soggetto onerato della spesa, quindi
all'handicappato o al centro o istituto.
(c) 1996 Note's