[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE, 22 APRILE 1989, N.2

NUOVE PROCEDURE PER IL TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO DEGLI AGGIORNAMENTI CARTOGRAFICI. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE ALLE CIRCOLARI N.2/1988 E N.11/1988

PREMESSA

Le circolari n.2/1987 e 2/1988 oltre alla Istruzione sul rilievo catastale di aggiornamento hanno rivisitato gli obiettivi ed i canoni procedurali tecnici connessi sia all'operativitā nel rilievo topografico sia alla redazione ed al successivo trattamento d'ufficio dell'atto di aggiornamento geometrico.
Le disposizioni in tal senso emanate si vanno ad inserire nel contesto delle vigenti normative di leggi afferenti tale argomento e rappresentate dalla legge n.679 dell'1-10-1969 concernente la <<Semplificazione delle procedure catastali>>, dal decreto Presidente della Repubblica n.650 del 26-10-1972 inerente il <<Perfezionamento e revisione del sistema catastale>> e dalla legge n.68 del 2-2-1960 che detta <<Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici>>.
In tale contesto normativo le circolari e le istruzioni di servizio ne definiscono le modalitā di attuazione, in relazione sia alle esigenze che nel tempo vengono a manifestarsi sia all'evoluzione tecnologica delle risorse tecniche a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nelle medesime disposizioni di legge.
In tal senso una particolare attenzione č stata riservata all'individuazione ed alla definizione delle procedure operative, nell'ottica della standardizzazione delle stesse.
Con la circolare n.11/1988 sono stati forniti ulteriori chiarimenti procedurali ed organizzativi di integrazione a quelli giā emanati, in relazione alle osservazioni emerse negli incontri propedeutici tenuti con gli Uffici Tecnici Erariali dipendenti e con le categorie professionali utenti del servizio catastale.
Il 2 gennaio 1989 ha avuto inizio il regime applicativo definitivo della nuova normativa, anche se limitatamente ad alcune categorie di atti di aggiornamento, ed il periodo fin qui trascorso ha messo in evidenza alcune ulteriori problematiche operative, che si andranno a trattare con la presente e in successive circolari esplicative, connesse ad una attivitā concreta, non sperimentata nel periodo transitorio, compreso tra aprile e dicembre 1988, per carenza di atti predisposti secondo le nuove procedure.
Fra l'altro la legge n.48 del 10-2-1989 concernente <<Proroga di termini previsti da disposizioni legislative>> ha sancito ulteriori norme inerenti gli immobili urbani soggetti all'iscrizione in Catasto, per i quali č fondamentale chiarire i criteri di applicabilitā in funzione anche delle interconnessioni con la normativa interna inizialmente richiamata.

APPLICAZIONE DELLA LEGGE N.48 DEL 10-2-1989
La legge 10-2-1989, n.48 relativa a <<Proroga di termini previsti da disposizioni legislative>>, ha prorogato con l'art.9 al 31 dicembre 1989 il termine della denuncia per la iscrizione al Catasto ovvero per le variazioni non registrate, riferendosi all'art.52 della legge n.47 del 28-2-1985 e alle successive modificazioni, richiedendo l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto di promulgazione della citata legge.
Si dispone pertanto che il termine dettato dalla circolare n.11/1988 per la presentazione di tipi mappali deve essere esteso fino al 31 dicembre 1989 per tutti gli immobili ricadenti nella fattispecie del citato art.9.
In particolare tutti i tipi mappali riferiti a immobili urbani ultimati prima del 17-3-1985, data di entrata in vigore della legge 47/1985, devono essere accettati in deroga alle nuove normative tecniche e trattati come giā specificato nella circolare 11/1988.
A livello di redazione dell'atto di aggiornamento nel mod. 3SPC deve risultare la seguente dichiarazione: <<l'immobile č stato edificato prima del 17-3-1985, data di entrata in vigore della legge 47/1985, come risulta dalla apposita documentazione di ultimazione dei lavori presentata al Comune di........................................in data.........................protocollo no.........................>>.
Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal denunciante.




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