NUOVE PROCEDURE PER IL TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO DEGLI AGGIORNAMENTI CARTOGRAFICI. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE ALLE CIRCOLARI N.2/1988 E N.11/1988
PREMESSA
Le circolari n.2/1987 e 2/1988 oltre alla Istruzione
sul rilievo catastale di aggiornamento hanno rivisitato
gli obiettivi ed i canoni procedurali tecnici connessi
sia all'operativitā nel rilievo topografico
sia alla redazione ed al successivo trattamento d'ufficio
dell'atto di aggiornamento geometrico.
Le disposizioni in tal senso emanate si vanno ad inserire
nel contesto delle vigenti normative di leggi afferenti
tale argomento e rappresentate dalla legge n.679 dell'1-10-1969
concernente la <<Semplificazione delle procedure
catastali>>, dal decreto Presidente della Repubblica
n.650 del 26-10-1972 inerente il <<Perfezionamento
e revisione del sistema catastale>> e dalla legge
n.68 del 2-2-1960 che detta <<Norme sulla cartografia
ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione
e dei rilevamenti terrestri e idrografici>>.
In tale contesto normativo le circolari e le istruzioni
di servizio ne definiscono le modalitā di attuazione,
in relazione sia alle esigenze che nel tempo vengono
a manifestarsi sia all'evoluzione tecnologica delle
risorse tecniche a disposizione per il raggiungimento
degli obiettivi prefissati nelle medesime disposizioni
di legge.
In tal senso una particolare attenzione č stata
riservata all'individuazione ed alla definizione delle
procedure operative, nell'ottica della standardizzazione
delle stesse.
Con la circolare n.11/1988 sono stati forniti ulteriori
chiarimenti procedurali ed organizzativi di integrazione
a quelli giā emanati, in relazione alle osservazioni
emerse negli incontri propedeutici tenuti con gli Uffici
Tecnici Erariali dipendenti e con le categorie professionali
utenti del servizio catastale.
Il 2 gennaio 1989 ha avuto inizio il regime applicativo
definitivo della nuova normativa, anche se limitatamente
ad alcune categorie di atti di aggiornamento, ed il
periodo fin qui trascorso ha messo in evidenza alcune
ulteriori problematiche operative, che si andranno
a trattare con la presente e in successive circolari
esplicative, connesse ad una attivitā concreta,
non sperimentata nel periodo transitorio, compreso
tra aprile e dicembre 1988, per carenza di atti predisposti
secondo le nuove procedure.
Fra l'altro la legge n.48 del 10-2-1989 concernente
<<Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative>> ha sancito ulteriori norme inerenti
gli immobili urbani soggetti all'iscrizione in Catasto,
per i quali č fondamentale chiarire i criteri
di applicabilitā in funzione anche delle interconnessioni
con la normativa interna inizialmente richiamata.
APPLICAZIONE DELLA LEGGE N.48 DEL 10-2-1989
La legge 10-2-1989, n.48 relativa a <<Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative>>,
ha prorogato con l'art.9 al 31 dicembre 1989 il termine
della denuncia per la iscrizione al Catasto ovvero
per le variazioni non registrate, riferendosi all'art.52
della legge n.47 del 28-2-1985 e alle successive modificazioni,
richiedendo l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative
in vigore all'atto di promulgazione della citata legge.
Si dispone pertanto che il termine dettato dalla circolare
n.11/1988 per la presentazione di tipi mappali deve
essere esteso fino al 31 dicembre 1989 per tutti gli
immobili ricadenti nella fattispecie del citato art.9.
In particolare tutti i tipi mappali riferiti a immobili
urbani ultimati prima del 17-3-1985, data di entrata
in vigore della legge 47/1985, devono essere accettati
in deroga alle nuove normative tecniche e trattati
come giā specificato nella circolare 11/1988.
A livello di redazione dell'atto di aggiornamento nel
mod. 3SPC deve risultare la seguente dichiarazione:
<<l'immobile č stato edificato prima del
17-3-1985, data di entrata in vigore della legge 47/1985,
come risulta dalla apposita documentazione di ultimazione
dei lavori presentata al Comune di........................................in
data.........................protocollo no.........................>>.
Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal denunciante.
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