D.M. 25 AGOSTO 1989 RECANTE <<NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI SPORTIVI>> - CHIARIMENTI PER L'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI DEROGA.
Con decreto del Ministro dell'Interno 25-8-1989 sono
state emanate le "Norme di sicurezza per la costruzione
e l'esercizio di impianti sportivi" che variano
alcuni articoli del precedente decreto del Ministro
dell'Interno 10-9-1986 per la parte attinente gli aspetti
relativi alla pubblica sicurezza durante lo svolgimento
delle manifestazioni sportive con particolare riguardo
al settore calcistico.
Nelle nuove disposizioni resta completamente immutata
la parte relativa all'aspetto antincendi come può
evincersi dalla lettura del testo che modifica o integra
- negli artt. 7, 8, 13, 16 - i corrispondenti articoli
del decreto del Ministro dell'Interno 10-9-1986.
Per quanto riguarda il contenuto dell'art.21 del nuovo
decreto, relativo alla facoltà di richiedere
deroghe, si richiama l'attenzione sul disposto dell'art.21
del decreto Presidente della Repubblica 29-7-1982 n.577
che regolamenta l'istituto della deroga ai fini antincendi.
Ciò premesso, tenuto conto che il decreto Presidente
della Repubblica 577/1982 è norma di grado primario
e, pertanto, prevale - nella gerarchia delle fonti
- rispetto al decreto ministeriale in oggetto, ne consegue
che per le deroghe relative alla sicurezza antincendi
(ubicazione, strutture e materiali, impianti tecnologici,
vie di uscita, distribuzione interna, depositi, impianti
antincendio) sarà applicabile l'art.21 del citato
decreto Presidente della Repubblica.
Per le deroghe relative alle altre disposizioni si applica
l'art.21 del nuovo Decreto che ricalca concettualmente
il decreto Ministro dell'Interno 22-1-1987 prevedendo,
in aggiunta, l'obbligo di corredare le istanze con
il parere delle Commissioni Provinciali di Vigilanza
e la facoltà, per il Ministro dell'Interno,
di concedere deroghe anche limitate nel tempo.
(c) 1996 Note's