APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO OMOLOGATI SOTTOPOSTI A MODIFICHE.
In conformità a quanto prescritto dall'art.16
del decreto ministeriale 12-9-1959, ogni qualvolta
risultino sostanzialmente variate le caratteristiche
dimensionali, strutturali, di servizio dell'apparecchio
di sollevamento, l'Utente dovrà presentare al
Dipartimento ISPESL competente per territorio nuova
domanda di omologazione corredata della documentazione
tecnica necessaria. Nel corso del nuovo intervento
omologativo dovranno essere ripetute le prove di carico
in base all'art.5 del decreto ministeriale 9-8-1960.
I risultati dell'esame, accertamenti e prove nonché
le indicazioni delle nuove caratteristiche strutturali,
dimensionali o di servizio dovranno essere indicate
su verbale mod. V.O. o su un certificato di omologazione
aggiuntivo che entrerà a far parte integrante
del certificato originario.
Di seguito si indicano le documentazioni necessarie
e le procedure da adottare in taluni casi ricorrenti:
1) nel caso di apparecchio omologato (singolo o di serie)
- di cui agli atti esiste la documentazione tecnica
redatta secondo la circolare del Ministero del Lavoro
e Previdenza Sociale n.77/1976 - per il quale viene
richiesta nuova omologazione a seguito di sostituzioni
o modifiche di parti dello stesso, dovrà essere
presentata documentazione tecnica conformemente alla
circolare del Ministero del lavoro n.77/1976 relativa
agli elementi modificati o sostituiti, nella quale
sia dimostrata la compatibilità e/o l'abbinabilità
con le restanti strutture dell'apparecchio in riferimento
anche alle prescrizioni costruttive originarie. Previo
accordi tra i Dipartimenti interessati, in relazione
ai carichi di lavoro, questo esame sarà effettuato
dallo stesso Dipartimento che ha effettuato in origine
l'esame. Questo Dipartimento invierà quindi
al Dipartimento competente per la seconda installazione
l'esito positivo dell'esame della modifica ed il riepilogo
delle caratteristiche essenziali dell'apparecchio per
poter effettuare i riscontri dimensionali all'atto
del sopralluogo (ciascun servizio dovrà essere
fatturato dal Dipartimento che effettuerà il
relativo servizio).
2) Per gli apparecchi per i quali è stata effettuata
la prima verifica da parte dell'ENPI senza la documentazione
prevista dalla circolare del Ministero del lavoro n.77/1976
nel caso di modifica deve essere presentata la documentazione
completa dell'apparecchio, come previsto dalla circolare
stessa.
3) Nel caso di nuova configurazione dell'apparecchio
già prevista nel compendio delle caratteristiche
essenziali o nella documentazione per singolo esemplare
redatta secondo la circolare del Ministero del lavoro
n.77/1976 già approvata agli atti, dovrà
essere effettuato solo l'intervento sull'apparecchio.
4) Nel caso di nuova configurazione compresa nel compendio
delle caratteristiche essenziali ma non coperta dalla
dichiarazione di conformità prodotta in occasione
della richiesta della prima omologazione, dovrà
essere presentata nuova dichiarazione di conformità
relativa agli elementi che intervengono nella modifica
con riferimento anche al tipo di apparecchio a cui
è abbinabile l'accessorio.
In tutti i casi deve essere presentata una dichiarazione
del legale rappresentante della Ditta Utente attestante
che l'apparecchio non ha subito altre modifiche oltre
quelle comunicate in conformità all'art.16 del
decreto ministeriale 12-9-1959 e che nell'uso e nella
manutenzione dell'apparecchio sono state osservate
le istruzioni tecniche fornite dalla Ditta costruttrice
o dalle norme di buona tecnica.
(c) 1996 Note's