[Note's] CIRCOLARE ISPESL 24 MAGGIO 1989, N.33

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO OMOLOGATI SOTTOPOSTI A MODIFICHE.

In conformità a quanto prescritto dall'art.16 del decreto ministeriale 12-9-1959, ogni qualvolta risultino sostanzialmente variate le caratteristiche dimensionali, strutturali, di servizio dell'apparecchio di sollevamento, l'Utente dovrà presentare al Dipartimento ISPESL competente per territorio nuova domanda di omologazione corredata della documentazione tecnica necessaria. Nel corso del nuovo intervento omologativo dovranno essere ripetute le prove di carico in base all'art.5 del decreto ministeriale 9-8-1960.
I risultati dell'esame, accertamenti e prove nonché le indicazioni delle nuove caratteristiche strutturali, dimensionali o di servizio dovranno essere indicate su verbale mod. V.O. o su un certificato di omologazione aggiuntivo che entrerà a far parte integrante del certificato originario.
Di seguito si indicano le documentazioni necessarie e le procedure da adottare in taluni casi ricorrenti:
1) nel caso di apparecchio omologato (singolo o di serie) - di cui agli atti esiste la documentazione tecnica redatta secondo la circolare del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n.77/1976 - per il quale viene richiesta nuova omologazione a seguito di sostituzioni o modifiche di parti dello stesso, dovrà essere presentata documentazione tecnica conformemente alla circolare del Ministero del lavoro n.77/1976 relativa agli elementi modificati o sostituiti, nella quale sia dimostrata la compatibilità e/o l'abbinabilità con le restanti strutture dell'apparecchio in riferimento anche alle prescrizioni costruttive originarie. Previo accordi tra i Dipartimenti interessati, in relazione ai carichi di lavoro, questo esame sarà effettuato dallo stesso Dipartimento che ha effettuato in origine l'esame. Questo Dipartimento invierà quindi al Dipartimento competente per la seconda installazione l'esito positivo dell'esame della modifica ed il riepilogo delle caratteristiche essenziali dell'apparecchio per poter effettuare i riscontri dimensionali all'atto del sopralluogo (ciascun servizio dovrà essere fatturato dal Dipartimento che effettuerà il relativo servizio).
2) Per gli apparecchi per i quali è stata effettuata la prima verifica da parte dell'ENPI senza la documentazione prevista dalla circolare del Ministero del lavoro n.77/1976 nel caso di modifica deve essere presentata la documentazione completa dell'apparecchio, come previsto dalla circolare stessa.
3) Nel caso di nuova configurazione dell'apparecchio già prevista nel compendio delle caratteristiche essenziali o nella documentazione per singolo esemplare redatta secondo la circolare del Ministero del lavoro n.77/1976 già approvata agli atti, dovrà essere effettuato solo l'intervento sull'apparecchio.
4) Nel caso di nuova configurazione compresa nel compendio delle caratteristiche essenziali ma non coperta dalla dichiarazione di conformità prodotta in occasione della richiesta della prima omologazione, dovrà essere presentata nuova dichiarazione di conformità relativa agli elementi che intervengono nella modifica con riferimento anche al tipo di apparecchio a cui è abbinabile l'accessorio.
In tutti i casi deve essere presentata una dichiarazione del legale rappresentante della Ditta Utente attestante che l'apparecchio non ha subito altre modifiche oltre quelle comunicate in conformità all'art.16 del decreto ministeriale 12-9-1959 e che nell'uso e nella manutenzione dell'apparecchio sono state osservate le istruzioni tecniche fornite dalla Ditta costruttrice o dalle norme di buona tecnica.




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