NUOVE PROCEDURE PER IL TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO DEGLI AGGIORNAMENTI CARTOGRAFICI. DISPOSIZIONI E CHIARIMENTI INTEGRATIVI ALLA <<ISTRUZIONE PER IL RILIEVO CATASTALE DI AGGIORNAMENTO>> E ALLE CIRCOLARI N.2/1987, N.2/1988 E N.11/1988
PREMESSA
Scopo della presente circolare è quello di fornire
ulteriori chiarimenti ed integrazioni alle disposizioni
fin qui impartite sull'argomento in oggetto, al fine
di coordinare ed ottimizzare l'attività operativa
tecnica degli Uffici dipendenti e dell'utenza esterna.
ISTITUZIONE-VARIAZIONE DEI PUNTI FIDUCIALI
In merito alla utilizzazione dei punti fiduciali si
dispone quanto segue.
Qualora i particolari topocartografici rappresentativi
dei punti fiduciali non risultino esistenti o la loro
rappresentazione in mappa non sia coerente con lo stato
di fatto, il tecnico professionista può proporre
la loro sostituzione, concordando con l'Ufficio Tecnico
Erariale idonei particolari da utilizzare. Detta metodologia
operativa dovrà essere seguita anche per quelle
zone ove l'Ufficio non abbia ancora provveduto alla
istituzione dei punti fiduciali. I punti fiduciali
di nuova istituzione o sostitutivi di precedenti devono
essere proposti con apposito modello (allegato A).
Tale modello, vidimato dall'Ufficio in fase di concordato,
costituisce documento probante per la successiva utilizzazione
dei punti fiduciali. L'Ufficio, in fase di concordato
dei punti fiduciali, dovrà verificare la congruenza
degli stessi con la maglia dei punti fiduciali nell'ambito
del foglio interessato e, se necessario, dei fogli
di mappa adiacenti. L'Ufficio, a seguito dell'accettazione
in qualità di punti fiduciali, in toto o in
parte, dei particolari proposti provvederà alla
loro segnalizzazione sui copioni di visura secondo
le modalità descritte nella circolare 11/1988.
L'ufficio, prima del trattamento dell'atto di aggiornamento,
dovrà inserire/variare nell'archivio su personal
computer le informazioni statistiche e metriche dei
punti fiduciali. Si ritiene utile, ma non indispensabile
il rilascio immediato, da parte dell'Ufficio, delle
coordinate dei punti fiduciali concordati.
Qualora i particolari topocartografici esistenti sul
terreno non consentano l'individuazione di una maglia
di appoggio con lati di 250-300 m è possibile
operare come segue:
- utilizzare, in armonia con quanto disposto nella <<Istruzione
per il rilievo catastale di aggiornamento>>,
un punto ausiliario (rappresentato da un particolare
topocartografico) che, in quanto raffittimento della
maglia di appoggio, non può essere considerato
punto fiduciale per i motivi già definiti nella
Istruzione appena citata;
- utilizzare punti fiduciali posti a mutue distanze
superiori a quelle previste per la maglia di impianto,
nel caso in cui le metodologie di rilievo e la strumentazione
garantiscano la precisione richiesta;
- proporre ed utilizzare, in qualità di punti
fiduciali, elementi stabilmente materializzati ed accessibili
pur se non rappresentati in mappa (fabbricati non censiti
o non denunciati, pali o tralicci di elettrodotti,
manufatti su strade o in prossimità di corsi
d'acqua). In questo caso è obbligatorio collegare
i punti scelti agli eventuali punti fiduciali presenti
facendo ricorso a misure sovrabbondanti ed a iperdeterminazioni.
La segnalizzazione sul copione di visura di tali punti
fiduciali sarà effettuata sulla base delle monografie
proposte e riportate sul modello (allegato A) in fase
di concordato.
I punti fiduciali concordati svolgono, nella mappa catastale,
la loro funzione di reale maglia di appoggio e la loro
scelta dovrà privilegiare particolari che abbiano
una rappresentazione catastale (fabbricati, confini
di possesso materializzati, ecc.); in mancanza di questi
ultimi, la scelta potrà ricadere su particolari
topografici che non sono rappresentati in mappa (manufatti,
tralicci, pali luce, ecc.) oppure potranno essere costituiti
da elementi di sufficiente stabilità apposti
direttamente dall'utenza esterna quali ad esempio pilastrini,
riferimenti lapidei, pali o picchetti in ferro affogati
in c.a.
- richiedere la determinazione di punti fiduciali, istituiti
direttamente dall'Ufficio Tecnico Erariale. Il ricorso
a tale soluzione dovrà essere motivato dalla
assoluta carenza di particolari materializzati e dalla
mancanza di idonea strumentazione che garantisca le
precisioni previste per lo specifico atto di aggiornamento.
L'Ufficio competente evaderà tali richieste,
compatibilmente con gli altri compiti di istituto,
dando priorità a tale attività nell'ambito
degli interventi che investono il rilievo topografico.
I punti apposti (materializzati attraverso elementi
che ne garantiscano una certa stabilità nel
tempo) dovranno essere collegati alla rete locale di
appoggio di migliore attendibilità, realizzando
una maglia di primo impianto che ne consenta la più
ampia utilizzazione e, per tale motivo, la stessa deve
essere realizzata con lati di 500-600 m, per coprire
una più significativa porzione di territorio.
Per quanto concerne il trattamento elaborativo dei punti
fiduciali si specifica quanto segue:
- se i punti fiduciali utilizzati ricadono in un comune
diverso da quello cui l'atto di aggiornamento si riferisce,
gli stessi, nella redazione del libretto delle misure,
devono essere codificati nella seguente forma:
PFxx/yyyw/zzzz
dove i simboli PFxx e yyyw sono quelli descritti nella
circ.2/1988 mentre il termine zzzz rappresenta il codice
nazionale catastale del Comune ove il punto fiduciale
ricade;
- se alcuni punti fiduciali utilizzati ricadono in una
provincia diversa da quella cui l'atto di aggiornamento
si riferisce, si utilizzerà, con le modalità
espresse al punto precedente, il codice di un comune
fittizio la cui definizione verrà eseguita direttamente
dall'Ufficio Tecnico Erariale competente. L'Ufficio
Tecnico Erariale dovrà predisporre il codice
del comune fittizio e renderlo noto all'utenza esterna.
CONTROLLO DELLE MUTUE RELAZIONI FRA P.F.
Fra le verifiche condotte dall'Ufficio, per controllare
la buona tecnica utilizzata dal professionista nella
redazione dell'atto di aggiornamento, è di particolare
importanza quella condotta sulle relazioni mutue (distanze
) fra i punti fiduciali interessati dal rilievo. In
particolare, chiamando la distanza fra due punti fiduciali
calcolata sulla base delle misure eseguite dal tecnico
professionista e la corrispondente calcolata sulla
base delle coordinate associate ai punti fiduciali
nei relativi archivi residenti su personal computer,
dovranno essere verificate le seguenti condizioni:
a) relazione fra due punti fiduciali mai interessata
da un rilievo di aggiornamento. In questo caso la differenza
- senza segno - fra i termini dm e dc deve risultare
minore di 1,5 - 3 m. La scelta, da parte dell'Ufficio,
del limite di confronto sarà dettata in funzione
della situazione cartografica (scala di rappresentazione,
supporto grafico da cui sono state estratte le coordinate
dei punti fiduciali, etc.). Qualora la differenza non
rientri nei limiti definiti il tecnico professionista
potrà produrre misure sovrabbondanti e iperdeterminazioni
della relazione in esame al fine di supportare e semplificare
le operazioni di approvazione dell'atto di aggiornamento
e l'eliminazione di eventuali incongruenze;
b) relazione fra due punti fiduciali interessata da
uno o più rilievi di aggiornamento. In questo
caso la differenza - senza segno - fra i termini dm
e dc deve risultare minore dei termini riportati al
paragrafo 4 della "Istruzione per il rilievo catastale
di aggiornamento". Qualora il confronto non risulti
verificato il tecnico professionista potrà supportare
le misure eseguite producendo iperdeterminazioni topometriche
della relazione in esame per i motivi sopra specificati.
DIVERSITA' DI FORMA E/O SUPERFICIE TRA LE PARTICELLE
RILEVATE E DOCUMENTAZIONE PROBANTE
Qualora nell'aggiornamento geometrico delle particelle
si riscontri una diversità di forma e/o di superficie
tra quelle rilevate e quelle rappresentate nei documenti
probanti (disegni quotati per atti precedenti il 1969,
frazionamenti e mappa catastale) si dovranno verificare
le differenze tra le linee rappresentate e le corrispondenti
rilevate.
Le verifiche possono essere eseguite:
a) mediante controlli di tipo analitico (confronto di
misure) se si utilizza un disegno quotato o un frazionamento
in qualità di documento probante;
b) mediante sovrapposizione grafica se l'unico documento
probante è rappresentato dalla mappa.
In riferimento ai documenti utilizzati per il confronto,
i limiti massimi di accettabilità risultano
i seguenti:
- per il confronto delle misure, di cui al punto a,
attraverso le formule di tolleranza riportate al paragrafo
4 della "Istruzione per il rilievo catastale di
aggiornamento";
- per il confronto condotto per sovrapposizione, di
cui al punto b, utilizzando la relazione:
| D 1-2 - D 3-4 | <= 1,5 - 3 m
dove D 1-2 e D 3-4 rappresentano distanze fra punti
omologhi della geometria particellare di cui la prima
è desunta dalla mappa mentre la seconda dalle
misure dirette o indirette. La scelta, da parte dell'Ufficio,
del limite di confronto sarà dettata in funzione
della situazione cartografica (scala di rappresentazione,
supporto grafico da cui sono state estratte le coordinate
dei punti p3 e p4, ecc.).
Verificata l'accettabilità delle anomalie riscontrate
sulla forma si dovrà procedere alla verifica
delle superfici (superficie rilevata e superficie in
atti catastali) controllando che la loro differenza
sia contenuta entro il limite di tolleranza, che viene
qui definito sulla base dei criteri stabiliti dal codice
civile (art.1538: <<Vendita a corpo. - Nei casi
in cui il prezzo è determinato in relazione
al corpo dell'immobile e non alla sua misura, sebbene
questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione
o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale
sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto
a quella indicata nel contratto. Nel caso in cui dovrebbe
pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha
la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere
il supplemento>>), pari ad 1/20 della superficie
in atti.
Differenze di superficie che rientrano in tale limite
richiedono un'unica dimostrazione su elaborato mod.
51 FTP nel quale le superfici indicate sono quelle
rilevate, così come già espresso nella
circolare 11/1988.
Per le differenze di superficie che eccedono 1/20 della
superficie nominale occorre eseguire la doppia dimostrazione
sia grafica (mod. 51) sia delle superfici (mod. 51
FTP) così come previsto dal D.P.R. 650/1972.
Differenze dei valori delle superfici calcolate e presentate
dall'utenza esterna e le rispettive calcolate dall'Ufficio
non dovranno portare modifica di quanto riportato su
mod. 51 FTP se le stesse rientrano in un cinquecentesimo
(1/500) dei valori dichiarati.
Nel riscontro di superfici reali derivanti da atti di
aggiornamento successivi, qualora le differenze di
forma rientrino nei limiti richiamati al punto a la
dimostrazione del frazionamento dovrà essere
eseguita sulla base della superfici effettivamente
rilevate lasciando al tecnico approvatore la valutazione,
in funzione dell'attendibilità dei rilievi a
confronto, dell'opportunità di variare o meno
i valori espressi su mod. 51 FTP. Le eventuali correzioni
d'ufficio, apportate sulla dimostrazione del frazionamento,
dovranno essere controfirmate, per accettazione, da
parte del tecnico professionista all'atto del ritiro
degli elaborati.
Per quanto riguarda il tipo mappale la predisposizione
dei relativi elaborati tecnici (mod. 3 SPC), segue
le stesse modalità indicate per il tipo di frazionamento.
Nel caso in cui la superficie misurata ecceda un ventesimo
di quella nominale, la doppia dimostrazione viene ad
essere sostituita dalla annotazione, in calce sul mod.
3 SPC, <<la superficie reale supera di 1/20 quella
nominale, Sr=........mq>>.
In relazione a quanto sopra vengono impartite alcune
disposizioni operative, inerenti le attività
di aggiornamento degli archivi amministrativo
- censuari, dirette agli Uffici per i quali risulta
attivato il sistema informativo catastale. Per gli
altri Uffici, gli elaborati (tipi di frazionamento
ed eventuali tabelle di variazione) dovranno essere
ordinatamente archiviati per il loro immediato inserimento
nella base informativa a seguito dell'attivazione del
sistema.
TIPI DI FRAZIONAMENTO
a) frazionamento con rilievo completo dei vertici della
particella originaria e di tutte le particelle derivate:
- qualora, relativamente alla particella originaria,
la differenza fra la superficie in atti e quella reale
riportata nell'atto di aggiornamento risulti inferiore
di un ventesimo della prima, si dovrà far precedere
la introduzione del mod. 51 FTP da una variazione relativa
alla particella originaria il cui scopo sarà
quello di impostare la nuova superficie reale. A seguito
di tale operazione la particella originaria risulterà
coerentemente aggiornata, rispetto alla nuova superficie,
nei valori di redditività. Si dovrà quindi
procedere all'inserimento della dimostrazione del frazionamento
(effettuata sulla base delle superfici reali) riportando
per ogni particella trattata, nel campo destinato alle
annotazioni, la dicitura <<SR>>. Qualora
in atti la particella originaria presenti già
nel campo annotazione la dicitura <<SR>>
l'iter sopra descritto può essere condotto per
differenze di superficie minori di un cinquecentesimo
di quella presente in atti.
- qualora, relativamente alla particella originaria,
la differenza fra la superficie in atti e quella reale
riportata nell'atto di aggiornamento risulti non inferiore
di un ventesimo di quella presente in atti si dovrà
procedere all'inserimento della dimostrazione del frazionamento
(effettuato sulla base delle superfici nominali) riportando
per ogni particella trattata, nel campo destinato alle
annotazioni, la dicitura <<SR=>> seguita
dal valore della superficie reale espressa in mq (valore
intero);
b) frazionamento con rilievo completo di alcune particelle
derivate: si dovrà procedere all'inserimento
della dimostrazione del frazionamento riportando per
ogni particella trattata, la cui superficie è
stata dichiarata reale (vedi circ. 11/88), la dicitura
<<SR>> nel campo destinato alle annotazioni.
TIPI MAPPALI
Qualora l'atto di aggiornamento interessi l'intero contorno
del lotto, e la differenza fra la superficie in atti
e quella reale, riportata nell'atto di aggiornamento,
risulti inferiore di un ventesimo della prima, si dovrà
impostare la nuova superficie (reale) mediante opportuna
variazione meccanografica. Dovrà essere inoltre
eseguita ulteriore variazione meccanografica destinata
esclusivamente alla introduzione nel campo destinato
alle annotazioni, della dicitura <<SR>>.
Si precisa che le due variazioni sopra descritte si
rendono necessarie per superare una carenza delle procedure
meccanografiche attuali che non permettono, se la variazione
interessa la superficie della particella, l'inserimento
di commenti nel campo delle annotazioni. Qualora in
atti la particella originaria presenti già nel
campo annotazione la dicitura <<SR>> l'iter
sopra descritto può essere seguito per differenze
di superficie minori di un cinquecentesimo di quella
presente in atti. Se la differenza fra la superficie
in atti e quella reale riportata nell'atto di aggiornamento
risulti non inferiore di un ventesimo di quella presente
in atti l'iter procedurale dovrà essere limitato
alla introduzione, nel campo destinato alle annotazioni,
della dicitura <<SR=>> seguita dal valore
della superficie reale espressa in mq (valore intero).
Si richiama l'attenzione sul disposto della circolare
n.9 del 18-2-1969 (prot. n.3/365 - S.T.C. III) afferente
l'aspetto di aggregazione delle particelle (o porzioni)
in fase di trattazione del tipo o ancora meglio nel
caso di predisposizione dell'atto di aggiornamento.
La fusione delle particelle (o porzioni), sia per gli
aspetti geometrici che per quelli amministrativo -
censuari, può direttamente essere proposta dal
tecnico redattore dell'atto qualora sussistano le condizioni
definite dalla suddetta circolare. Quanto sopra, fra
l'altro, consente la più corretta e funzionale
individuazione topometrica dei vertici reali delle
particelle effettivamente riscontrabili, in modo univoco,
sul terreno e quindi la loro superficie reale.
CONSERVAZIONE DEI TIPI DI FRAZIONAMENTO
Per quanto concerne il trattamento dei tipi di frazionamento
si dispone, con decorrenza 1 dicembre 1989, quanto
segue.
a) Il tipo di frazionamento approvato per gli aspetti
topocartografici, una volta acquisito nell'archivio
dei tipi approvati, dovrà essere trattato per
l'aspetto amministrativo
- censuario riportando le particelle frazionate nella
partita catastale di pertinenza. La possibile successiva
nota di voltura avrà l'unica funzione di passare
una o più particelle da una partita catastale
ad un'altra.
In tal senso perde di significatività l'<<approvazione
preventiva>> del tipo di frazionamento, in quanto
l'approvazione geometrica catastale è il presupposto
per il trattamento amministrativo
- censuario definitivo, permettendo il coerente collegamento
fra archivi geometrici e descrittivi del catasto.
E' fondamentale da parte degli Uffici verificare e richiedere
il collegamento fra i nuovi frazionamenti e quelli
in precedenza presentati, approvati e non introdotti
in atti o restituiti per decorrenza dei termini e richiamati
dal professionista in sede di nuovo frazionamento.
A seguito dell'approvazione tecnica del tipo di aggiornamento
nell'ambito del trattamento amministrativo-censuario,
fatte salve le disposizioni impartite dal Servizio
Tecnico Centrale V di questa Direzione Generale ed
in relazione ai carichi di lavoro dei singoli Uffici,
si dovrà procedere all'immediato aggiornamento
della base informativa. Qualora l'atto geometrico sia
collegato ad altri tipi di aggiornamento non ancora
introdotti in atti, il loro preventivo inserimento
seguirà l'iter di approvazione dei tipi e risolvendo,
sequenzialmente con tale operazione, le eventuali note
sospese collegate all'atto geometrico in trattazione.
b) Le particelle trattate (originarie, derivate e residue)
in un tipo di frazionamento dovranno assumere nuovo
numero a partire dal primo numero disponibile per il
foglio di mappa.
Al fine di uniformare tale numerazione, i numeri liberi
verranno assegnati alle particelle frazionate seguendo
l'ordine letterale indicato dal tecnico professionista.
Possibilmente la lettera <<a>> dovrebbe
essere assegnata dal tecnico redattore alla particella
originaria residua.
Per quanto concerne l'annullamento dei tipi di frazionamento
si dispone quanto segue:
- qualora l'Ufficio non abbia ancora introdotto, nella
base informativa amministrativa
- censuaria, il tipo di cui trattasi si potrà
procedere all'immediato annullamento dell'elaborato,
attraverso richiesta ufficiale e consegna in allegato
del secondo originale a suo tempo rilasciato dall'Ufficio.
Nell'ipotesi in cui il secondo originale sia andato
smarrito la richiesta da inoltrare all'Ufficio dovrà
essere munita dell'attestazione dell'avente diritto,
nella quale si dichiari che il tipo non è stato
mai utilizzato per trasferimenti di diritti a qualsiasi
titolo. La documentazione inerente dovrà essere
conservata agli atti;
- qualora l'Ufficio abbia introdotto, nella base informativa
amministrativo
- censuaria, delle informazioni inerenti il tipo di
cui trattasi non si potrà procedere all'operazione
di annullamento, bensì il tecnico dovrà
provvedere alla presentazione di un nuovo tipo di aggiornamento
conforme alla richiesta della committenza, nel quale
la geometria in precedenza rappresentata dovrà
essere considerata definitiva. In tale occasione il
tecnico potrà comunque suggerire la soppressione
di geometria inutile che, se accettata, dovrà
essere trattata con relativa tabella di variazione.
Conseguentemente l'opzione di annullamento prevista
nelle procedure per la gestione su personal computer
dei tipi di aggiornamento dovrà essere utilizzata
limitatamente al primo caso sopra descritto.
Si precisa che l'opzione di annullamento sopra citata
agisce sull'archivio storico dei tipi di aggiornamento
(interrogabile con l'apposita funzione di menù
della procedura PREGEO), nel quale continueranno a
permanere tutte le informazioni statistiche afferenti
il tipo, tranne il campo "data di annullamento"
che sarà compilato con la relativa informazione.
Tale opzione non interviene sulla cancellazione del
tipo né sul floppy disk né sull'area
dedicata dell'hard disk dove sono residenti sia il
libretto delle misure sia i dati di approvazione, per
la cui rimozione sarà predisposta ed inviata
agli Uffici dipendenti una apposita procedura automatica
di annullamento integrata con le attuali procedure
elaborative.
Una diversa operazione di annullamento può rendersi
necessaria nei casi di errori commessi dall'Ufficio
in fase di approvazione del tipo di aggiornamento.
Detto annullamento deve essere eseguito prima di riprocedere
alle successive fasi di inserimento, elaborazione ed
approvazione del tipo di cui trattasi. In questo caso
i protocolli di presentazione ed approvazione dovranno
essere gli stessi già utilizzati seguiti dal
postfisso letterale <<U>> per i motivi
sopraindicati.
Sarà cura dell'Ufficio verificare, se il tipo
per il quale è stata effettuata l'operazione
di annullamento abbia interessato in aggiornamento
anche l'archivio dei punti fiduciali, l'opportunità
di mantenere le informazioni topometriche afferenti.
Nel caso di smarrimento del secondo originale dovrà
essere riproposto un nuovo tipo di frazionamento identico
al precedente (anche nella forma di presentazione);
l'Ufficio riconfermerà i numeri inizialmente
utilizzati collegando i due tipi ed utilizzando lo
stesso protocollo di approvazione anche se la data
di rilascio risulterà diversa.
Si chiarifica che tutti gli elaborati che costituiscono
l'atto di aggiornamento e che vengono restituiti all'avente
diritto, come secondo originale, devono essere timbrati
ufficialmente. Gli stessi elaborati, in fase di ricezione
da parte dell'Ufficio, devono contenere i riferimenti
relativi al protocollo mod. 8 dell'estratto di mappa.
POLIGONALI CON SVILUPPO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A
1000 m.
Sulla base delle esperienze pratiche fin qui acquisite
sull'argomento, si ritiene essenziale chiarire quanto
segue. Le poligonali con sviluppo inferiore a 1000
m, stante la evidente limitatezza della zona da aggiornare,
possono essere realizzate anche senza gli orientamenti
iniziale e/o finale. Tale situazione, risultando non
conforme a quanto disposto nel paragrafo 15 punto b.2)
della <<Istruzione per il rilievo catastale di
aggiornamento>>, dovrà essere motivata
dal tecnico redattore del tipo di aggiornamento nell'elaborato
<<Relazione tecnica>>.
Estendendo quanto appena esposto, qualora lo schema
del rilievo costituisca uno o più poligoni chiusi
di lunghezza inferiore a 1000 m il tecnico potrà
dichiarare detto schema come poligonale (righe di informazione
di tipo 3) al solo scopo di consentire la valutazione
degli errori di chiusura, che tale particolare schema
consente essendo intrinsecamente iperdeterminato.
LIMITI TECNICI DELLA PROCEDURA ELABORATIVA PREGEO
Alcuni attuali limiti tecnici della procedura PREGEO
verranno superati con una prossima versione che consentirà,
fra l'altro, la migliore utilizzazione delle capacità
elaborative dei personal computer già installati.
Altri apparenti limiti si possono superare con un razionale
impiego della procedure attivate. In particolare si
precisa che se il libretto delle misure presenta un
numero superiore a 600, attuale limite massimo gestibile,
è necessaria la sua suddivisione in due libretti.
In ogni libretto <<derivato>> devono essere
ripetute le misure relative allo schema principale
del rilievo, mentre devono essere distribuite le misure
afferenti i punti di dettaglio e le relative righe
di vettorizzazione. Al primo libretto <<derivato>>
delle misure sarà assegnato il protocollo di
ricezione (mod. 8 RC) mentre al secondo verrà
assegnato lo stesso protocollo numerico con il postfisso
letterale <<U>>.
Si sottolinea che, per evitare situazioni come quella
descritta, risulta indispensabile, per la corretta
gestione ed interpretazione del libretto delle misure,
limitare le informazioni a quelle strettamente necessarie
alla definizione dell'oggetto delle misure.
Si individuano, di seguito, alcune attuali anomalie
della procedura elaborativa.
RILIEVO PER ALLINEAMENTI E SQUADRI:
- gli angoli di correzione degli allineamenti (riportati
nelle righe di tipo 4), se diversi da zero, vengono
assunti come misure. Tali angoli, per i quali si richiede
una valutazione approssimata, svolgono l'unico compito
di individuare seppure grossolanamente le direzioni
delle rette di allineamento per l'avviamento del processo
di compensazione delle misure a seguito del quale le
coordinate definitive dei punti risultano determinate
esclusivamente sulla base delle misure assunte nelle
operazioni di rilievo. Quando il numero delle misure
prodotte non risulta sufficiente alla completa determinazione
delle coordinate dei punti del rilievo, la presenza
degli angoli di correzione permette, erroneamente,
l'elaborazione di libretti relativi a schemi di rilievo
<<labili>>; pertanto, in fase di trattazione
del tipo, dovrà essere prestata massima attenzione
nel confronto fra le risultanze dell'elaborazione e
lo schema del rilievo per evidenziare questi casi apparentemente
corretti.
RILIEVO CELERIMETRICO:
- se una stazione celerimetrica risulta priva di orientamento,
viene assunto per esso la direzione azimutale osservata
sul primo punto battuto dalla stessa;
- se la distanza fra le due stazioni celerimetriche,
che non hanno alcun punto di dettaglio in comune, viene
dichiarata uguale sia in andata che in ritorno e rappresenta
l'unica misura sovrabbondante, la procedura non riesce
a valutare gli scarti quadratici medi. Si propone in
questo caso, al solo scopo di condurre a termine la
fase di elaborazione, di dichiarare le due distanze
diverse di qualche millimetro oppure di eliminare la
distanza di ritorno.
POLIGONALI
Il calcolo degli errori di chiusura delle poligonali
e, quindi, la rispettiva verifica non sono congruenti
con quanto riportato nella <<Istruzione per il
rilievo catastale di aggiornamento>>, in particolare
per le poligonali con lunghezza inferiore a 2 km e
per quelle chiuse; conseguentemente le risultanze delle
elaborazioni dei libretti delle misure che contemplano
tale tipologia di rilievo, nella situazione attuale,
dovranno essere utilizzate limitatamente per l'analisi
del processo di compensazione (calcolo delle coordinate
e degli scarti quadratici medi). I calcoli di verifica
degli errori di chiusura dovranno essere condotti in
forma amanuense, eseguendo comunque, qualora gli errori
rientrino nei limiti di tolleranza, l'approvazione
del tipo. Si ribadisce che le anomalie sopra descritte,
relative alla valutazione degli errori di chiusura
delle poligonali, già nelle attuali procedure,
non inficiano la validità dei risultati connessi
al processo di compensazione.
(c) 1996 Note's