[Note's] DECRETO MINISTERO DELLA SANITÀ 14 FEBBRAIO 1989.

(G.U. 15-2-1989, n.38)

DISCIPLINA CONCERNENTE LE DEROGHE ALLE CARATTERISTICHE DI QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO.

Art.1
1. Le deroghe ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236, non possono superare i valori massimi ammissibili (VMA) indicati nel successivo art.2 per il parametro 55 (Atrazina, Simazina, Bentazone, Molinate) suscettibile di deroga e devono tenere conto di quanto riportato nella colonna delle osservazioni.
2. La durata temporale delle deroghe non deve superare il termine di ventiquattro mesi e deve essere quella più breve possibile in relazione al tempo strettamente occorrente per la realizzazione degli interventi necessari per assicurare l'approvvigionamento idrico alternativo.

Art.2
1. I valori massimi ammissibili relativi al parametro <<antiparassitari e prodotti assimilabili>>, espressi, ai sensi dell'art.16 del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236, per componente separato, sono i seguenti:
______________________________________________________________
Componente Espressione dei risultati Valore massimo ammissibile (VMA) *
a) Atrazina mg/l 0,8
b) Simazina mg/l 0,4
c) Bentazone mg/l 4
d) Molinate mg/l 0,3
______________________________________________________________

*Il VMA indicato può essere applicato solo nel caso in cui, prima dell'eventuale trattamento con carbone attivo, vengano predisposti, qualora si accerti una concomitante presenza di nitriti, gli idonei sistemi per la rimozione dell'azoto nitroso dalle acque.

2. Qualora si accerti la presenza contemporanea di due o più erbicidi nell'acqua potabile, il rispettivo valore massimo ammissibile cumulativo è determinato secondo la seguente formula:

C1/VMA1 + C2/VMA2+ ............ <= 1

dove C1 e C2 rappresentano i valori di concentrazione dei singoli erbicidi e VMA1 e VMA2 i rispettivi valori massimi ammissibili ovvero le rispettive concentrazioni massime ammissibili.

Art.3
1. Fermo restando i valori massimi di cui all'art.2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art.18 del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236, le regioni di cui all'art.1 sono tenute in relazione alle specifiche situazioni locali ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

Art.4
1. Contestualmente ai provvedimenti di deroga, le regioni adottano i piani di intervento di cui all'art.18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica, 24-5-1988, n.236.
2. Detti piani di intervento, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.16, comma 2, ed art.18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236, debbono conseguire il rientro dei valori di concentrazione dei contaminanti rilevati nei limiti previsti dall'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica citato entro il termine indicato al precedente art.1 e debbono altresì prevedere, tra le altre, le seguenti misure:
a) il divieto d'uso, nelle zone di protezione di sorgenti, pozzi e punti di presa d'acqua, di quelle sostanze attive diserbanti per le quali i controlli analitici di cui all'art.11, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica citato abbiano rilevato il superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi/litro;
b) assicurare un'assistenza tecnica agli agricoltori;
c) l'allineamento ai valori previsti dall'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica citato per il parametro 55 dovrà essere conseguito attraverso opportuni interventi acquedottistici quali:
- installazione di unità di potabilizzazione a carboni attivi;
- interconnessione con sistemi di acquedotto indenni, previa esclusione, ove possibile, delle fonti di approvvigionamento inquinate;
- ristrutturazione e potenziamento degli impianti di acquedotto esistenti, anche mediante la perforazione di nuovi pozzi;
- realizzazione di nuovi impianti di acquedotto;
b) la creazione o l'aggiornamento di una puntuale anagrafe quali- quantitativa delle fonti di approvvigionamento idrico nonché un esame della congruità tecnica e degli ambiti territoriali ottimali delle reti acquedottistiche, anche in vista degli adempimenti previsti dall'art.9, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica citato.
3. I provvedimenti adottati sono trasmessi immediatamente ai Ministeri della sanità e dell'ambiente ai sensi dell'art.18, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.236 del 1988, nonché per gli adempimenti di cui all'art.11 del decreto-legge 14-2-1989, n.49, concernente norme urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile.

Il presente decreto entra in vigore il 15 febbraio 1989.




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