(G.U. 15-2-1989, n.38)
DISCIPLINA CONCERNENTE LE DEROGHE ALLE CARATTERISTICHE DI QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO.
Art.1
1. Le deroghe ai requisiti di qualità delle acque
destinate al consumo umano, che possono essere disposte
dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Emilia-Romagna e Marche ai sensi degli articoli
17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica
24-5-1988, n.236, non possono superare i valori massimi
ammissibili (VMA) indicati nel successivo art.2 per
il parametro 55 (Atrazina, Simazina, Bentazone, Molinate)
suscettibile di deroga e devono tenere conto di quanto
riportato nella colonna delle osservazioni.
2. La durata temporale delle deroghe non deve superare
il termine di ventiquattro mesi e deve essere quella
più breve possibile in relazione al tempo strettamente
occorrente per la realizzazione degli interventi necessari
per assicurare l'approvvigionamento idrico alternativo.
Art.2
1. I valori massimi ammissibili relativi al parametro
<<antiparassitari e prodotti assimilabili>>,
espressi, ai sensi dell'art.16 del decreto del Presidente
della Repubblica 24-5-1988, n.236, per componente separato,
sono i seguenti:
______________________________________________________________
Componente Espressione dei risultati Valore massimo
ammissibile (VMA) *
a) Atrazina mg/l 0,8
b) Simazina mg/l 0,4
c) Bentazone mg/l 4
d) Molinate mg/l 0,3
______________________________________________________________
*Il VMA indicato può essere applicato solo nel caso in cui, prima dell'eventuale trattamento con carbone attivo, vengano predisposti, qualora si accerti una concomitante presenza di nitriti, gli idonei sistemi per la rimozione dell'azoto nitroso dalle acque.
2. Qualora si accerti la presenza contemporanea di due o più erbicidi nell'acqua potabile, il rispettivo valore massimo ammissibile cumulativo è determinato secondo la seguente formula:
C1/VMA1 + C2/VMA2+ ............ <= 1
dove C1 e C2 rappresentano i valori di concentrazione dei singoli erbicidi e VMA1 e VMA2 i rispettivi valori massimi ammissibili ovvero le rispettive concentrazioni massime ammissibili.
Art.3
1. Fermo restando i valori massimi di cui all'art.2,
nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art.18
del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988,
n.236, le regioni di cui all'art.1 sono tenute in relazione
alle specifiche situazioni locali ad adottare i valori
che assicurino l'erogazione di acqua della migliore
qualità possibile.
Art.4
1. Contestualmente ai provvedimenti di deroga, le regioni
adottano i piani di intervento di cui all'art.18, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica, 24-5-1988,
n.236.
2. Detti piani di intervento, ai sensi del combinato
disposto di cui all'art.16, comma 2, ed art.18, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988,
n.236, debbono conseguire il rientro dei valori di
concentrazione dei contaminanti rilevati nei limiti
previsti dall'allegato 1 al decreto del Presidente
della Repubblica citato entro il termine indicato al
precedente art.1 e debbono altresì prevedere,
tra le altre, le seguenti misure:
a) il divieto d'uso, nelle zone di protezione di sorgenti,
pozzi e punti di presa d'acqua, di quelle sostanze
attive diserbanti per le quali i controlli analitici
di cui all'art.11, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica citato abbiano rilevato
il superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi/litro;
b) assicurare un'assistenza tecnica agli agricoltori;
c) l'allineamento ai valori previsti dall'allegato 1
al decreto del Presidente della Repubblica citato per
il parametro 55 dovrà essere conseguito attraverso
opportuni interventi acquedottistici quali:
- installazione di unità di potabilizzazione
a carboni attivi;
- interconnessione con sistemi di acquedotto indenni,
previa esclusione, ove possibile, delle fonti di approvvigionamento
inquinate;
- ristrutturazione e potenziamento degli impianti di
acquedotto esistenti, anche mediante la perforazione
di nuovi pozzi;
- realizzazione di nuovi impianti di acquedotto;
b) la creazione o l'aggiornamento di una puntuale anagrafe
quali- quantitativa delle fonti di approvvigionamento
idrico nonché un esame della congruità
tecnica e degli ambiti territoriali ottimali delle
reti acquedottistiche, anche in vista degli adempimenti
previsti dall'art.9, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica citato.
3. I provvedimenti adottati sono trasmessi immediatamente
ai Ministeri della sanità e dell'ambiente ai
sensi dell'art.18, comma 5, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n.236 del 1988, nonché
per gli adempimenti di cui all'art.11 del decreto-legge
14-2-1989, n.49, concernente norme urgenti per il miglioramento
qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento
delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento
potabile.
Il presente decreto entra in vigore il 15 febbraio 1989.
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