(G.U. 4-9-1989, n.206)
NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI SPORTIVI.
Articolo unico
E' approvato l'allegato testo contenente <<norme
di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti
sportivi>>.
Allegato
NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI SPORTIVI
Art.1. CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Gli impianti soggetti alle presenti norme, nel seguito
indicati "impianti" sono gli impianti sportivi
ove è prevista la presenza di spettatori, praticanti,
addetti, in numero complessivo superiore a 100; per
gli impianti ove è prevista la presenza non
superiore a 100 persone valgono norme specifiche di
cui al successivo art.19.
Art.2. DEFINIZIONI
1. Per impianto sportivo si intende lo spazio al chiuso
o all'aperto "impianto al chiuso o all'aperto"
nel quale si praticano discipline sportive, regolate
da norme, approvate dalle Federazioni sportive nazionali
riconosciute dal CONI.
2. Viene considerato impianto all'aperto anche l'impianto
provvisto di copertura sulle tribune purché
completamente privo di chiusure verso le zone ove si
svolge l'attività sportiva.
3. Si fa riferimento ai termini e alle definizioni generali
di cui al decreto ministeriale 30-11-1983.
Art.3. UBICAZIONE
1. L'ubicazione dell'impianto deve essere tale da consentire
l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso
e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti.
2. In particolare, gli accessi e gli spazi riservati
alle manovre dei mezzi di soccorso devono avere i seguenti
requisiti:
- altezza libera: non inferiore a 4 m;
- larghezza: non inferiore a 3,50 m;
- pendenza: non superiore a 10%;
- resistenza al carico: per automezzi di peso complessivo
non inferiore a 20 t.
3. Le strade per l'allontanamento del pubblico devono
avere una larghezza globale pari alla metà della
larghezza complessiva delle uscite dell'impianto se
l'allontanamento è possibile in due sensi, o
pari alla larghezza complessiva delle uscite, se l'allontanamento
è possibile in un solo senso.
4. In caso contrario, devono essere previsti spazi scoperti
di superficie tale da poter contenere il pubblico,
entro un raggio di m.50 dalle uscite dell'impianto,
presupponendo una densità di affollamento di
1 p/mq.
5. Gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel
volume di altri edifici ove si svolgano attività
soggette ai controlli antincendi di cui ai punti 64,
83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del decreto
ministeriale 16-2-1982 mentre non possono essere ubicati
in edifici ove si svolgono le attività di cui
ai rimanenti punti del decreto ministeriale citato.
6. La separazione con gli ambienti ove si svolgono le
attività di cui ai suddetti punti del decreto
ministeriale 16-2-1982 deve essere realizzata con strutture
REI 90; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite
filtri a prova di fumo come definiti dal decreto ministeriale
30-11-1983.
7. Resta valido quanto previsto dalle norme vigenti
per le specifiche attività di cui ai citati
punti del decreto ministeriale 16-2-1982.
8. Gli impianti al chiuso non possono essere ubicati
oltre il primo piano interrato e comunque a quota non
inferiore a m.7,50.
Art.4. AREA DELL'IMPIANTO
1. L'area per la realizzazione di un impianto, oltre
che corrispondere ai requisiti di cui all'articolo
precedente, deve essere scelta in modo che la viabilità
garantisca, ai fini della sicurezza, il rapido sfollamento;
in particolare l'area dovrà consentire la sistemazione
in prossimità o a confine dell'impianto, di
uno o più parcheggi calcolati in base ai regolamenti
esistenti e alla capienza globale dell'impianto.
2. L'area minima complessiva del parcheggio dovrà
essere conforme al regolamento edilizio vigente e comunque
non inferiore ad un mq per ogni spettatore.
3. Non vanno computati nell'area di parcheggio gli automezzi
di servizio muniti di apposita autorizzazione.
Art.5. STRUTTURE E MATERIALI
1. Per quanto riguarda le caratteristiche di comportamento
al fuoco delle strutture, dei materiali e degli arredi
si rimanda alle specifiche norme del Ministero dell'interno
sui locali di pubblico spettacolo.
2. Non è consentito l'uso di coperture pressostatiche
salvo quanto previsto all'art.19.
3. Per quanto concerne il dimensionamento delle strutture
si rimanda alle specifiche norme emanate dal Ministero
dei LL.PP.
Art.6. IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI
1. Gli impianti elettrici devono essere eseguiti secondo
la legge 1-3-1968, n.186.
2. Per gli impianti tecnologici (produzione e utilizzazione
del calore, condizionamento, ecc.) si rimanda alle
specifiche norme del Ministero dell'interno.
Art.7. CAPIENZA
A) Zona spettatori:
1. La capienza (massimo affollamento ipotizzabile) della
zona spettatori è ottenuta dividendo lo sviluppo
in metri lineari dei gradoni per 0,48.
2. Per gli impianti all'aperto con capienza superiore
a 10.000 spettatori, in occasione di manifestazioni
calcistiche, e per quelli al chiuso con capienza superiore
a 4.000 spettatori non sono consentiti posti in piedi;
i suddetti impianti devono avere solo posti a sedere
numerati e di larghezza non inferiore a 0,45 m.
3. La capienza, determinata secondo quanto sopra indicato,
è comprensiva di coloro che entrano nell'impianto,
in quanto vi abbiano diritto, per i quali devono essere
riservate apposite zone con posti a sedere.
B) Zona attività sportive:
4. La capienza della zona delle attività sportive
è in funzione delle attività previste
ed è costituita dal numero dei praticanti e
degli addetti.
Art.8. SETTORI
1. Gli impianti all'aperto con un numero di spettatori
superiore a 10.000 e quelli al chiuso con un numero
di spettatori superiore a 4.000 devono avere la zona
destinata agli spettatori suddivisa in settori.
2. La capienza di ciascun settore non può essere
superiore a 20.000 spettatori per impianto all'aperto
e a 4.000 per quelli al chiuso.
3. Per gli impianti all'aperto deve essere previsto,
in occasione di manifestazioni calcistiche, almeno
un settore opportunamente dimensionato, destinato ai
tifosi della squadra ospite.
4. Ogni settore deve avere servizi e sistemi di vie
di uscita indipendenti chiaramente identificabili con
segnaletica conforme al decreto del Presidente della
Repubblica 8-6-1982, n.524, e deve essere separato
da quello adiacente con setti di materiale non combustibile
di altezza non inferiore a 2,20 m. in grado di sopportare
una spinta orizzontale non inferiore a 80 kg/m applicata
a 2,20 m; è consentita la comunicazione tra
i settori attraverso vani provvisti di porte realizzate
con materiali non combustibili.
5. Per i predetti impianti all'aperto la zona spettatori
deve essere separata dalla zona attività sportive
con fossato, di almeno m.2,50 di profondità
e di larghezza, ovvero con setti realizzati come previsto
al comma precedente.
6. La separazione suddetta deve avere almeno due varchi
per ogni settore muniti di serramenti che in caso di
necessità possano essere aperti su disposizione
dell'autorità di pubblica sicurezza verso la
zona attività sportive. Ogni varco deve avere
larghezza minima di 2,40 m.
7. In presenza di fossati potranno essere previste soluzioni
tecniche che comportano l'impiego di meccanismi di
semplice funzionamento atti a consentire il superamento
dei fossati stessi solo in caso di necessità.
Art.9. SISTEMA DI VIE D'USCITA
1. Il sistema di vie d'uscita per la zona destinata
agli spettatori deve essere indipendente da quello
della destinata alle attività sportive. La separazione
deve essere realizzata in conformità a quanto
previsto nel precedente art.8. E' consentita la comunicazione
tra i suddetti sistemi di vie di uscita attraverso
porte metalliche.
2. La larghezza complessiva delle uscite deve essere
dimensionata per una capacità di deflusso non
superiore a 250 per gli impianti all'aperto ed a 50
per gli impianti al chiuso indipendentemente dalle
quote.
3. La larghezza di ogni uscita deve essere non inferiore
a 2 moduli.
4. Le scale e le rampe per il deflusso degli spettatori
dalle tribune devono avere la stessa larghezza complessiva
delle uscite.
5. Nella determinazione della larghezza delle vie di
uscita vanno computati i vani di ingresso purché
dotati di serramenti apribili anche verso l'esterno.
6. Per quanto riguarda i serramenti consentiti si rimanda
alle disposizioni del Ministero dell'interno per i
locali di pubblico spettacolo.
7. I gradini devono essere a pianta rettangolare, devono
avere una alzata e pedata costanti e rispettivamente
non superiori a 17 cm.(alzata) e non inferiore a 30
cm.(pedata).
8. Le rampe delle scale debbono essere rettilinee, avere
non meno di 3 gradini e non più di 15.
9. I pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle
scale senza allargamenti o restringimenti.
10. Sono consigliabili nei pianerottoli raccordi circolari
che abbiano la larghezza radiale costante ed eguale
a quella della scala.
11. Nessuna sporgenza o rientranza deve esistere nelle
pareti delle scale per una altezza di m.2 dal piano
di calpestio.
12. Tutte le scale devono essere munite di corrimano
sporgenti non oltre le tolleranze ammesse.
13. Le estremità di tali corrimano devono rientrare
con raccordo nel muro stesso.
14. E' ammessa la fusione di due rampe di scale in unica
rampa, purché questa abbia la larghezza uguale
alla somma delle due.
15. Per scale di larghezza superiore a m.3 la commissione
provinciale di vigilanza può prescrivere il
corrimano centrale.
16. Per gli impianti al chiuso la lunghezza massima
del sistema di vie di uscita per la zona destinata
agli spettatori non può essere superiore a m.40
oppure m.50 se in presenza di idonei impianti di smaltimento
dei fumi asserviti a impianti di rilevazione e segnalazione
di incendio.
17. Il numero delle uscite per gli spettatori non può
in ogni caso essere inferiore a due per ogni settore
o per ogni impianto che non è suddiviso in settori.
Art.10. DISTRIBUZIONE INTERNA
1. Le scale di smistamento degli spettatori non possono
avere larghezza inferiore a m.1,20 e servire non più
di 20 posti per fila e per parte.
2. Ogni 15 gradoni per i posti a sedere si deve avere
un passaggio parallelo ai gradoni stessi di larghezza
non inferiore a 1,20 m.
3. E' consentito non prevedere tali passaggi quando
le scale di smistamento degli spettatori adducono direttamente
ai vani delle scale per il deflusso degli spettatori.
4. I gradoni per i posti a sedere devono avere una pedata
non inferiore a m.0,60 ed una alzata compresa tra 0,40
e 0,60 m.
5. Le rampe delle scale di smistamento degli spettatori
devono essere rettilinee.
6. I gradini di ogni rampa devono avere alzata e pedata
costanti rispettivamente non superiori a cm.20 (alzata)
e non inferiore a cm.23 (pedata).
Art.11. BIGLIETTERIE
1. Per gli impianti all'aperto le biglietterie devono
essere installate a non meno di m.10 dagli ingressi
ed in manufatti indipendenti dalla struttura dell'impianto.
Art.12. IMPIANTI IGIENICI
1. L'unità igienica deve essere costituita almeno
da un vaso, tre orinatoi e due lavabi per gli uomini
e da 4 vasi e 2 lavabi per le donne.
2. Devono essere previste unità igieniche in
ragione di una ogni 500 uomini e di una ogni 1.000
donne per impianti con capienza inferiore a 30.000
spettatori e in ragione di una ogni 1.000 uomini e
di una ogni 1.000 donne per capienze eccedenti 30.000
spettatori.
Art.13. SPOGLIATOI
1. Gli spogliatoi devono avere dimensioni non inferiori
a 30 mq al netto dei servizi, con annesso un gruppo
di servizi igienici costituito da almeno sei docce,
due lavabi, due vasi e due orinatoi.
2. Ogni locale spogliatoio deve servire al massimo 16
praticanti, deve avere almeno 150 lux di luminosità
al pavimento, aerazione naturale pari ad 1/8 della
superficie del locale o meccanica con ricambi di almeno
25 mc per persona per ora.
3. Devono essere previsti non meno di due spogliatoi.
4. Per gli arbitri deve essere previsto un locale spogliatoio,
distinto per sesso, della superficie minima di 10 mq
al netto dei servizi, con annesso un gruppo servizi
igienici costituito da almeno due docce, un lavabo,
un vaso.
5. Gli spogliatoi devono essere inaccessibili agli spettatori
anche per quanto riguarda i percorsi di collegamento
degli stessi con l'esterno dell'impianto e con la zona
delle attività sportive.
6. Per gli impianti all'aperto di capienza superiore
a 5.000 spettatori, in occasione di manifestazioni
calcistiche, deve essere previsto un parcheggio riservato
agli automezzi a servizio degli atleti e degli arbitri,
ubicato all'interno della recinzione, direttamente
collegato con gli spogliatoi ed inaccessibile agli
spettatori.
Art.14. PRONTO SOCCORSO
1. Negli impianti con capienza superiore a 30.000 spettatori
deve essere previsto un posto di pronto soccorso per
ogni settore.
2. Negli impianti con capienza inferiore a 30.000 spettatori
il posto di pronto soccorso può essere adibito
anche ad altri usi compatibili dal punto di vista sanitario.
3. Un posto di pronto soccorso deve essere comunque
previsto a servizio esclusivo delle zone attività
sportive.
4. Il posto di pronto soccorso deve essere in diretta
comunicazione con la viabilità esterna all'impianto.
Art.15. DEPOSITI
1. Devono essere previsti uno o più locali per
il deposito delle attrezzature sportive comunicanti
con l'area destinata alle attività.
2. Depositi per altri materiali combustibili devono
essere ubicati in locali separati con strutture REI
90; le eventuali comunicazioni devono avvenire con
porte REI 90 munite di congegno di autochiusura.
3. E' comunque vietato il deposito di sostanze infiammabili,
salvo i limitati quantitativi necessari per usi igienico-sanitari.
Art.16. DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEGLI SPETTATORI
1. Negli impianti con capienza superiore a 30.000 spettatori
deve essere previsto un impianto televisivo a circuito
chiuso che consenta, da un locale appositamente predisposto
e presidiato, l'osservazione delle zone destinate agli
spettatori e dei relativi accessi all'impianto, con
registrazione delle relative immagini.
2. Il prefetto ha le facoltà di imporre l'adozione
dei dispositivi di cui al comma precedente anche negli
impianti aventi capienza inferiore a 30.000 e superiore
a 10.000 spettatori, sentito il parere della commissione
provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
3. L'autorità di pubblica sicurezza, in occasione
di manifestazioni ritenute a rischio sotto il profilo
dell'ordine e della sicurezza pubblica, può
disporre la realizzazione di transennamenti all'esterno
degli impianti per l'adeguata preselezione, incolonnamento
e controllo in profondità degli spettatori.
Art.17. RECINZIONI ESTERNE
1. Gli impianti all'aperto di capacità superiore
a 5.000 spettatori devono avere una recinzione esterna,
costituita da materiale non combustibile di altezza
non inferiore a 2,50 m, in grado di sopportare una
spinta orizzontale non inferiore a 80 kg/m applicata
al punto più alto.
2. La recinzione deve essere munita di varchi in corrispondenza
delle uscite dell'impianto.
3. Ogni varco, che deve avere almeno larghezza pari
a quella della corrispondente uscita dell'impianto,
può essere munito di cancelli che devono rimanere
aperti durante le manifestazioni.
4. La suddivisione in settori di cui all'art.8 e quella
prevista dall'art.9, per quanto concerne l'indipendenza
del sistema di vie d'uscita per la zona spettatori
e per la zona attività sportive, deve essere
mantenuta con le stesse caratteristiche fino alla predetta
recinzione esterna.
Art.18. IMPIANTI ANTINCENDIO
1. Gli impianti all'aperto con capienza superiore a
5.000 spettatori e quelli al chiuso con capienza superiore
a 1.000 spettatori devono essere provvisti di impianti
antincendio con idranti in numero ed ubicazione tali
da consentire l'intervento in ogni punto dell'impianto.
Art.19. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IMPIANTI CON CAPIENZA
NON SUPERIORE A 100 PERSONE COMPLESSIVE (SPETTATORI
- PRATICANTI - ADDETTI)
1. L'indicazione circa il numero complessivo delle persone
che può contenere l'impianto deve risultare
da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità
del titolare dell'attività.
2. Gli impianti devono essere provvisti di non meno
di due uscite di cui almeno una di larghezza non inferiore
a due moduli; per la seconda uscita è consentita
la larghezza non inferiore a m.0,80.
3. Devono osservarsi le disposizioni contenute negli
artt. 5, 6 e 15 delle presenti norme.
4. Per impianti con capienza non superiore a 50 persone
è consentito l'impiego di coperture pressostatiche
realizzate con materiali aventi caratteristiche di
reazione al fuoco conformi alle norme del Ministero
dell'interno per i locali di pubblico spettacolo (art.4
del decreto ministeriale 6-7-1983).
5. Devono essere previsti adeguati sostegni in grado
di impedire il rischio del repentino abbattimento in
caso di caduta di pressione.
6. Per le disposizioni igienico-sanitarie si rimanda
a quanto stabilito dalle autorità competenti.
Art.20. PISCINE ED IPPODROMI
1. Per le zone spettatori le disposizioni contenute
nei precedenti articoli devono essere applicate anche
alle piscine e agli ippodromi.
2. Per le predette attività restano valide le
altre disposizioni contenute nella circolare n.16 del
15-2-1951 salvo quanto indicato al successivo comma.
3. Si omette in quanto modifica l'art.110 della circolare
15-2-1951, n.16 (vedi).
Art.21. FACOLTÀ DI DEROGHE
1. Qualora in ragione di particolari situazioni non
fosse possibile adottare qualcuna delle prescrizioni
stabilite dal presente decreto, il Ministro dell'interno,
sentita la Commissione impianti sportivi (C.I.S.) del
Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) di
cui al regio decreto legge n.302 del 2-2-1939, e successive
modificazioni, ha facoltà di concedere specifiche
deroghe, temporanee o permanenti, nei casi in cui,
attraverso l'adozione di misure alternative, venga
assicurato agli impianti un grado di sicurezza equivalente
a quello risultante dall'attuazione integrale delle
presenti norme.
2. Della Commissione di cui al comma precedente fa parte
un dirigente tecnico dell'organizzazione centrale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. L'istanza di deroga, corredata dal parere della commissione
provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
deve essere inoltrata al comitato provinciale del C.O.N.I.
che ne curerà l'inoltro, con proprio motivato
parere, alla Commissione di cui ai commi precedenti.
Art.22. NORME TRANSITORIE
1. Gli impianti sportivi esistenti devono essere adeguati
ai precedenti artt. 5, 6, 7, 8, 11, 13, penultimo ed
ultimo comma, 14, 15, 18 e 19 entro il 30 aprile 1990.
2. L'adeguamento a quanto disposto dall'art.16 è
contestuale all'entrata in vigore del presente decreto.
3. Per le uscite degli impianti esistenti con capienza
non superiore a 100 persone complessive è consentita
una larghezza specifica non inferiore a m.0,90.
4. Per gli impianti esistenti alla data del 10 dicembre
1984, restano valide le disposizioni contenute nella
legge 7-12-1984, n.818, e sue successive modificazioni
e relativi decreti di attuazione.
Art.23. DISPOSIZIONI FINALI
1. Per gli impianti sportivi di cui al precedente art.1,
gli artt.95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 e 110
della circolare del Ministero dell'interno n.16 del
15-2-1951 sono sostituiti dalle disposizioni contenute
nelle presenti norme.
2. Restano ferme le disposizioni contenute nella legge
30-3-1971, n.118 e nel regolamento di attuazione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27-4-1978,
n.384, relativo alla eliminazione delle barriere architettoniche.
(c) 1996 Note's