[Note's] DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 25 AGOSTO 1989

(G.U. 4-9-1989, n.206)

NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI SPORTIVI.

Articolo unico
E' approvato l'allegato testo contenente <<norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi>>.

Allegato

NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI SPORTIVI

Art.1. CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Gli impianti soggetti alle presenti norme, nel seguito indicati "impianti" sono gli impianti sportivi ove è prevista la presenza di spettatori, praticanti, addetti, in numero complessivo superiore a 100; per gli impianti ove è prevista la presenza non superiore a 100 persone valgono norme specifiche di cui al successivo art.19.

Art.2. DEFINIZIONI
1. Per impianto sportivo si intende lo spazio al chiuso o all'aperto "impianto al chiuso o all'aperto" nel quale si praticano discipline sportive, regolate da norme, approvate dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.
2. Viene considerato impianto all'aperto anche l'impianto provvisto di copertura sulle tribune purché completamente privo di chiusure verso le zone ove si svolge l'attività sportiva.
3. Si fa riferimento ai termini e alle definizioni generali di cui al decreto ministeriale 30-11-1983.

Art.3. UBICAZIONE
1. L'ubicazione dell'impianto deve essere tale da consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti.
2. In particolare, gli accessi e gli spazi riservati alle manovre dei mezzi di soccorso devono avere i seguenti requisiti:
- altezza libera: non inferiore a 4 m;
- larghezza: non inferiore a 3,50 m;
- pendenza: non superiore a 10%;
- resistenza al carico: per automezzi di peso complessivo non inferiore a 20 t.
3. Le strade per l'allontanamento del pubblico devono avere una larghezza globale pari alla metà della larghezza complessiva delle uscite dell'impianto se l'allontanamento è possibile in due sensi, o pari alla larghezza complessiva delle uscite, se l'allontanamento è possibile in un solo senso.
4. In caso contrario, devono essere previsti spazi scoperti di superficie tale da poter contenere il pubblico, entro un raggio di m.50 dalle uscite dell'impianto, presupponendo una densità di affollamento di 1 p/mq.
5. Gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgano attività soggette ai controlli antincendi di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del decreto ministeriale 16-2-1982 mentre non possono essere ubicati in edifici ove si svolgono le attività di cui ai rimanenti punti del decreto ministeriale citato.
6. La separazione con gli ambienti ove si svolgono le attività di cui ai suddetti punti del decreto ministeriale 16-2-1982 deve essere realizzata con strutture REI 90; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova di fumo come definiti dal decreto ministeriale 30-11-1983.
7. Resta valido quanto previsto dalle norme vigenti per le specifiche attività di cui ai citati punti del decreto ministeriale 16-2-1982.
8. Gli impianti al chiuso non possono essere ubicati oltre il primo piano interrato e comunque a quota non inferiore a m.7,50.

Art.4. AREA DELL'IMPIANTO
1. L'area per la realizzazione di un impianto, oltre che corrispondere ai requisiti di cui all'articolo precedente, deve essere scelta in modo che la viabilità garantisca, ai fini della sicurezza, il rapido sfollamento; in particolare l'area dovrà consentire la sistemazione in prossimità o a confine dell'impianto, di uno o più parcheggi calcolati in base ai regolamenti esistenti e alla capienza globale dell'impianto.
2. L'area minima complessiva del parcheggio dovrà essere conforme al regolamento edilizio vigente e comunque non inferiore ad un mq per ogni spettatore.
3. Non vanno computati nell'area di parcheggio gli automezzi di servizio muniti di apposita autorizzazione.

Art.5. STRUTTURE E MATERIALI
1. Per quanto riguarda le caratteristiche di comportamento al fuoco delle strutture, dei materiali e degli arredi si rimanda alle specifiche norme del Ministero dell'interno sui locali di pubblico spettacolo.
2. Non è consentito l'uso di coperture pressostatiche salvo quanto previsto all'art.19.
3. Per quanto concerne il dimensionamento delle strutture si rimanda alle specifiche norme emanate dal Ministero dei LL.PP.

Art.6. IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI
1. Gli impianti elettrici devono essere eseguiti secondo la legge 1-3-1968, n.186.
2. Per gli impianti tecnologici (produzione e utilizzazione del calore, condizionamento, ecc.) si rimanda alle specifiche norme del Ministero dell'interno.

Art.7. CAPIENZA
A) Zona spettatori:
1. La capienza (massimo affollamento ipotizzabile) della zona spettatori è ottenuta dividendo lo sviluppo in metri lineari dei gradoni per 0,48.
2. Per gli impianti all'aperto con capienza superiore a 10.000 spettatori, in occasione di manifestazioni calcistiche, e per quelli al chiuso con capienza superiore a 4.000 spettatori non sono consentiti posti in piedi; i suddetti impianti devono avere solo posti a sedere numerati e di larghezza non inferiore a 0,45 m.
3. La capienza, determinata secondo quanto sopra indicato, è comprensiva di coloro che entrano nell'impianto, in quanto vi abbiano diritto, per i quali devono essere riservate apposite zone con posti a sedere.
B) Zona attività sportive:
4. La capienza della zona delle attività sportive è in funzione delle attività previste ed è costituita dal numero dei praticanti e degli addetti.

Art.8. SETTORI
1. Gli impianti all'aperto con un numero di spettatori superiore a 10.000 e quelli al chiuso con un numero di spettatori superiore a 4.000 devono avere la zona destinata agli spettatori suddivisa in settori.
2. La capienza di ciascun settore non può essere superiore a 20.000 spettatori per impianto all'aperto e a 4.000 per quelli al chiuso.
3. Per gli impianti all'aperto deve essere previsto, in occasione di manifestazioni calcistiche, almeno un settore opportunamente dimensionato, destinato ai tifosi della squadra ospite.
4. Ogni settore deve avere servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti chiaramente identificabili con segnaletica conforme al decreto del Presidente della Repubblica 8-6-1982, n.524, e deve essere separato da quello adiacente con setti di materiale non combustibile di altezza non inferiore a 2,20 m. in grado di sopportare una spinta orizzontale non inferiore a 80 kg/m applicata a 2,20 m; è consentita la comunicazione tra i settori attraverso vani provvisti di porte realizzate con materiali non combustibili.
5. Per i predetti impianti all'aperto la zona spettatori deve essere separata dalla zona attività sportive con fossato, di almeno m.2,50 di profondità e di larghezza, ovvero con setti realizzati come previsto al comma precedente.
6. La separazione suddetta deve avere almeno due varchi per ogni settore muniti di serramenti che in caso di necessità possano essere aperti su disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza verso la zona attività sportive. Ogni varco deve avere larghezza minima di 2,40 m.
7. In presenza di fossati potranno essere previste soluzioni tecniche che comportano l'impiego di meccanismi di semplice funzionamento atti a consentire il superamento dei fossati stessi solo in caso di necessità.

Art.9. SISTEMA DI VIE D'USCITA
1. Il sistema di vie d'uscita per la zona destinata agli spettatori deve essere indipendente da quello della destinata alle attività sportive. La separazione deve essere realizzata in conformità a quanto previsto nel precedente art.8. E' consentita la comunicazione tra i suddetti sistemi di vie di uscita attraverso porte metalliche.
2. La larghezza complessiva delle uscite deve essere dimensionata per una capacità di deflusso non superiore a 250 per gli impianti all'aperto ed a 50 per gli impianti al chiuso indipendentemente dalle quote.
3. La larghezza di ogni uscita deve essere non inferiore a 2 moduli.
4. Le scale e le rampe per il deflusso degli spettatori dalle tribune devono avere la stessa larghezza complessiva delle uscite.
5. Nella determinazione della larghezza delle vie di uscita vanno computati i vani di ingresso purché dotati di serramenti apribili anche verso l'esterno.
6. Per quanto riguarda i serramenti consentiti si rimanda alle disposizioni del Ministero dell'interno per i locali di pubblico spettacolo.
7. I gradini devono essere a pianta rettangolare, devono avere una alzata e pedata costanti e rispettivamente non superiori a 17 cm.(alzata) e non inferiore a 30 cm.(pedata).
8. Le rampe delle scale debbono essere rettilinee, avere non meno di 3 gradini e non più di 15.
9. I pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle scale senza allargamenti o restringimenti.
10. Sono consigliabili nei pianerottoli raccordi circolari che abbiano la larghezza radiale costante ed eguale a quella della scala.
11. Nessuna sporgenza o rientranza deve esistere nelle pareti delle scale per una altezza di m.2 dal piano di calpestio.
12. Tutte le scale devono essere munite di corrimano sporgenti non oltre le tolleranze ammesse.
13. Le estremità di tali corrimano devono rientrare con raccordo nel muro stesso.
14. E' ammessa la fusione di due rampe di scale in unica rampa, purché questa abbia la larghezza uguale alla somma delle due.
15. Per scale di larghezza superiore a m.3 la commissione provinciale di vigilanza può prescrivere il corrimano centrale.
16. Per gli impianti al chiuso la lunghezza massima del sistema di vie di uscita per la zona destinata agli spettatori non può essere superiore a m.40 oppure m.50 se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi asserviti a impianti di rilevazione e segnalazione di incendio.
17. Il numero delle uscite per gli spettatori non può in ogni caso essere inferiore a due per ogni settore o per ogni impianto che non è suddiviso in settori.

Art.10. DISTRIBUZIONE INTERNA
1. Le scale di smistamento degli spettatori non possono avere larghezza inferiore a m.1,20 e servire non più di 20 posti per fila e per parte.
2. Ogni 15 gradoni per i posti a sedere si deve avere un passaggio parallelo ai gradoni stessi di larghezza non inferiore a 1,20 m.
3. E' consentito non prevedere tali passaggi quando le scale di smistamento degli spettatori adducono direttamente ai vani delle scale per il deflusso degli spettatori.
4. I gradoni per i posti a sedere devono avere una pedata non inferiore a m.0,60 ed una alzata compresa tra 0,40 e 0,60 m.
5. Le rampe delle scale di smistamento degli spettatori devono essere rettilinee.
6. I gradini di ogni rampa devono avere alzata e pedata costanti rispettivamente non superiori a cm.20 (alzata) e non inferiore a cm.23 (pedata).

Art.11. BIGLIETTERIE
1. Per gli impianti all'aperto le biglietterie devono essere installate a non meno di m.10 dagli ingressi ed in manufatti indipendenti dalla struttura dell'impianto.

Art.12. IMPIANTI IGIENICI
1. L'unità igienica deve essere costituita almeno da un vaso, tre orinatoi e due lavabi per gli uomini e da 4 vasi e 2 lavabi per le donne.
2. Devono essere previste unità igieniche in ragione di una ogni 500 uomini e di una ogni 1.000 donne per impianti con capienza inferiore a 30.000 spettatori e in ragione di una ogni 1.000 uomini e di una ogni 1.000 donne per capienze eccedenti 30.000 spettatori.

Art.13. SPOGLIATOI
1. Gli spogliatoi devono avere dimensioni non inferiori a 30 mq al netto dei servizi, con annesso un gruppo di servizi igienici costituito da almeno sei docce, due lavabi, due vasi e due orinatoi.
2. Ogni locale spogliatoio deve servire al massimo 16 praticanti, deve avere almeno 150 lux di luminosità al pavimento, aerazione naturale pari ad 1/8 della superficie del locale o meccanica con ricambi di almeno 25 mc per persona per ora.
3. Devono essere previsti non meno di due spogliatoi.
4. Per gli arbitri deve essere previsto un locale spogliatoio, distinto per sesso, della superficie minima di 10 mq al netto dei servizi, con annesso un gruppo servizi igienici costituito da almeno due docce, un lavabo, un vaso.
5. Gli spogliatoi devono essere inaccessibili agli spettatori anche per quanto riguarda i percorsi di collegamento degli stessi con l'esterno dell'impianto e con la zona delle attività sportive.
6. Per gli impianti all'aperto di capienza superiore a 5.000 spettatori, in occasione di manifestazioni calcistiche, deve essere previsto un parcheggio riservato agli automezzi a servizio degli atleti e degli arbitri, ubicato all'interno della recinzione, direttamente collegato con gli spogliatoi ed inaccessibile agli spettatori.

Art.14. PRONTO SOCCORSO
1. Negli impianti con capienza superiore a 30.000 spettatori deve essere previsto un posto di pronto soccorso per ogni settore.
2. Negli impianti con capienza inferiore a 30.000 spettatori il posto di pronto soccorso può essere adibito anche ad altri usi compatibili dal punto di vista sanitario.
3. Un posto di pronto soccorso deve essere comunque previsto a servizio esclusivo delle zone attività sportive.
4. Il posto di pronto soccorso deve essere in diretta comunicazione con la viabilità esterna all'impianto.

Art.15. DEPOSITI
1. Devono essere previsti uno o più locali per il deposito delle attrezzature sportive comunicanti con l'area destinata alle attività.
2. Depositi per altri materiali combustibili devono essere ubicati in locali separati con strutture REI 90; le eventuali comunicazioni devono avvenire con porte REI 90 munite di congegno di autochiusura.
3. E' comunque vietato il deposito di sostanze infiammabili, salvo i limitati quantitativi necessari per usi igienico-sanitari.

Art.16. DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEGLI SPETTATORI
1. Negli impianti con capienza superiore a 30.000 spettatori deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e presidiato, l'osservazione delle zone destinate agli spettatori e dei relativi accessi all'impianto, con registrazione delle relative immagini.
2. Il prefetto ha le facoltà di imporre l'adozione dei dispositivi di cui al comma precedente anche negli impianti aventi capienza inferiore a 30.000 e superiore a 10.000 spettatori, sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
3. L'autorità di pubblica sicurezza, in occasione di manifestazioni ritenute a rischio sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, può disporre la realizzazione di transennamenti all'esterno degli impianti per l'adeguata preselezione, incolonnamento e controllo in profondità degli spettatori.

Art.17. RECINZIONI ESTERNE
1. Gli impianti all'aperto di capacità superiore a 5.000 spettatori devono avere una recinzione esterna, costituita da materiale non combustibile di altezza non inferiore a 2,50 m, in grado di sopportare una spinta orizzontale non inferiore a 80 kg/m applicata al punto più alto.
2. La recinzione deve essere munita di varchi in corrispondenza delle uscite dell'impianto.
3. Ogni varco, che deve avere almeno larghezza pari a quella della corrispondente uscita dell'impianto, può essere munito di cancelli che devono rimanere aperti durante le manifestazioni.
4. La suddivisione in settori di cui all'art.8 e quella prevista dall'art.9, per quanto concerne l'indipendenza del sistema di vie d'uscita per la zona spettatori e per la zona attività sportive, deve essere mantenuta con le stesse caratteristiche fino alla predetta recinzione esterna.

Art.18. IMPIANTI ANTINCENDIO
1. Gli impianti all'aperto con capienza superiore a 5.000 spettatori e quelli al chiuso con capienza superiore a 1.000 spettatori devono essere provvisti di impianti antincendio con idranti in numero ed ubicazione tali da consentire l'intervento in ogni punto dell'impianto.

Art.19. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IMPIANTI CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100 PERSONE COMPLESSIVE (SPETTATORI - PRATICANTI - ADDETTI)
1. L'indicazione circa il numero complessivo delle persone che può contenere l'impianto deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività.
2. Gli impianti devono essere provvisti di non meno di due uscite di cui almeno una di larghezza non inferiore a due moduli; per la seconda uscita è consentita la larghezza non inferiore a m.0,80.
3. Devono osservarsi le disposizioni contenute negli artt. 5, 6 e 15 delle presenti norme.
4. Per impianti con capienza non superiore a 50 persone è consentito l'impiego di coperture pressostatiche realizzate con materiali aventi caratteristiche di reazione al fuoco conformi alle norme del Ministero dell'interno per i locali di pubblico spettacolo (art.4 del decreto ministeriale 6-7-1983).
5. Devono essere previsti adeguati sostegni in grado di impedire il rischio del repentino abbattimento in caso di caduta di pressione.
6. Per le disposizioni igienico-sanitarie si rimanda a quanto stabilito dalle autorità competenti.

Art.20. PISCINE ED IPPODROMI
1. Per le zone spettatori le disposizioni contenute nei precedenti articoli devono essere applicate anche alle piscine e agli ippodromi.
2. Per le predette attività restano valide le altre disposizioni contenute nella circolare n.16 del 15-2-1951 salvo quanto indicato al successivo comma.
3. Si omette in quanto modifica l'art.110 della circolare 15-2-1951, n.16 (vedi).

Art.21. FACOLTÀ DI DEROGHE
1. Qualora in ragione di particolari situazioni non fosse possibile adottare qualcuna delle prescrizioni stabilite dal presente decreto, il Ministro dell'interno, sentita la Commissione impianti sportivi (C.I.S.) del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) di cui al regio decreto legge n.302 del 2-2-1939, e successive modificazioni, ha facoltà di concedere specifiche deroghe, temporanee o permanenti, nei casi in cui, attraverso l'adozione di misure alternative, venga assicurato agli impianti un grado di sicurezza equivalente a quello risultante dall'attuazione integrale delle presenti norme.
2. Della Commissione di cui al comma precedente fa parte un dirigente tecnico dell'organizzazione centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. L'istanza di deroga, corredata dal parere della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo deve essere inoltrata al comitato provinciale del C.O.N.I. che ne curerà l'inoltro, con proprio motivato parere, alla Commissione di cui ai commi precedenti.

Art.22. NORME TRANSITORIE
1. Gli impianti sportivi esistenti devono essere adeguati ai precedenti artt. 5, 6, 7, 8, 11, 13, penultimo ed ultimo comma, 14, 15, 18 e 19 entro il 30 aprile 1990.
2. L'adeguamento a quanto disposto dall'art.16 è contestuale all'entrata in vigore del presente decreto.
3. Per le uscite degli impianti esistenti con capienza non superiore a 100 persone complessive è consentita una larghezza specifica non inferiore a m.0,90.
4. Per gli impianti esistenti alla data del 10 dicembre 1984, restano valide le disposizioni contenute nella legge 7-12-1984, n.818, e sue successive modificazioni e relativi decreti di attuazione.

Art.23. DISPOSIZIONI FINALI
1. Per gli impianti sportivi di cui al precedente art.1, gli artt.95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 e 110 della circolare del Ministero dell'interno n.16 del 15-2-1951 sono sostituiti dalle disposizioni contenute nelle presenti norme.
2. Restano ferme le disposizioni contenute nella legge 30-3-1971, n.118 e nel regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27-4-1978, n.384, relativo alla eliminazione delle barriere architettoniche.




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