(G.U. 18-12-1989, n.294)
CRITERI E PARAMETRI PER LA REALIZZAZIONE, CON FINANZIAMENTI STATALI, DI IMPIANTI SPORTIVI DESTINATI ALL'AGONISMO.
Art.1. ADOZIONE DEI CRITERI E PARAMETRI
1. Sono adottati, nel testo che segue, i criteri e parametri
previsti dall'art.1, comma 3, del decreto legge 2-2-1988,
n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21-3-1988,
n.92, ai fini dell'elaborazione dei programmi per la
realizzazione di impianti sportivi destinati a soddisfare,
con strutture polifunzionali, le esigenze delle attività
agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline
sportive aventi carattere di programmaticità
e competitività organizzata secondo criteri
di ufficialità.
Art.2. CRITERI E PARAMETRI
1. In attuazione dell'indirizzo programmatico della
legge tendente al riequilibrio territoriale e tipologico
degli impianti destinati all'agonismo, gli interventi
dovranno uniformarsi ai seguenti criteri e parametri:
CRITERI GENERALI:
- distribuzione dei finanziamenti secondo le esigenze
dei diversi tipi e livelli di attività sportiva
nei vari campionati;
- tetti e percentuali massimi di finanziamento per poter
realizzare un maggior numero di impianti;
- riferimenti tipologici e normativi a base delle progettazioni;
- ordini di priorità oggettivamente individuabili;
- variazioni percentuali a seconda del livello dei campionati
da definirsi in sede di commissione tecnica;
- proporzionalità al bacino d'utenza;
- percentuale di intervento sul massimo di costo.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL SINGOLO INTERVENTO:
- rispondenza alle reali esigenze sportive del territorio,
valutate con riguardo alle attività agonistiche
riferite a campionati delle varie discipline sportive
aventi carattere di programmaticità e competitività
organizzate secondo criteri di ufficialità;
- polivalenza intesa sia come possibilità di
uso dell'impianto per la praticità di diversi
sport, sia come possibilità di impiego per diversi
livelli di campionato, sempre con riferimento all'agonismo;
- economicità, tenendo conto del rapporto tra
costi (di realizzazione e gestione) e benefici (praticanti
i servizi), per tipologie omogenee;
- gestibilità degli impianti e risparmi energetici;
- sicurezza e comfort per atleti e pubblico;
- adeguamento alla normativa sulla eliminazione delle
barriere architettoniche.
PARAMETRI:
- le tipologie degli impianti finanziabili sono quelle
destinate a soddisfare le esigenze delle attività
agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline
sportive aventi carattere di programmaticità
e competitività organizzata secondo criteri
di ufficialità.
2. Sono individuati due livelli di impianti, secondo
il numero dei posti spettatori:
1) oltre 2000 al chiuso; oltre 5000 all'aperto;
2) fino a 2000 al chiuso; fino a 5000 all'aperto;
3. La contribuzione statale, da determinarsi nella misura
e con le modalità di cui all'art.1, comma 3
e 4, della legge n.289 del 7-8-1989 al momento della
emanazione del decreto di approvazione del programma
di finanziamento degli impianti sportivi, può
essere erogata come segue:
- per gli impianti di primo livello sino al 70% (elevabile
fino all'80% per le aree del Mezzogiorno) della cifra
ammessa, con riferimento, per gli impianti di calcio,
ad un tetto comunque non superiore a quello stabilito
per gli impianti dei mondiali del 1990 e per gli altri
impianti, ai tetti ritenuti necessari per le diverse
tipologie, secondo le indicazioni tecniche del CONI,
in relazione alle esigenze dei vari campionati e per
un importo, in ogni caso, non superiore a lire 7.000
milioni;
- per gli impianti di secondo livello l'intervento statale
può essere erogato sino al 75% della cifra ammessa
(elevabile all'85% per le aree del Mezzogiorno), salvi
eventuali diversi parametri, stabiliti su base regionale
dalla commissione tecnica prevista dall'art.1, comma
3, della legge n.92 del 1988, modificativo dell'art.1,
comma 5, della legge n.65 del 1987.
4. Ai sensi degli artt. 7, comma 2, della legge n.92
del 1988 e 1, comma 4, della legge n.289 del 1989,
una quota non inferiore al 67% dello stanziamento è
finalizzata al finanziamento di impianti di costo fino
a lire 2.500 milioni.
5. I criteri di priorità secondo cui i finanziamenti
sono assegnati fanno riferimento a:
- oggettive esigenze di campionato;
- adeguamento a norme di sicurezza;
- polivalenza dell'intervento.
Art.3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, TERMINI E DOCUMENTAZIONE
1. Le domande, in carta legale, dovranno essere presentate
al Ministero del turismo e dello spettacolo, al CONI
e alla regione di rispettiva competenza, entro il termine
perentorio del 27 gennaio 1990 (così prorogato
dal D.M. 5-1-1990).
2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile
se consegnate al ministero entro il termine suindicato
ovvero se spedite entro lo stesso termine a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante
dell'Ente e conformi al modello allegato al presente
decreto, che forma parte integrante di esso, dovranno
essere corredate dalla seguente documentazione tecnica:
1) scheda meccanografica, (da inviare in allegato al
Ministero del turismo e dello spettacolo, al CONI ed
all'assessorato regionale competente): dovrà
essere compilata utilizzando un'idonea riproduzione
del modello allegato al presente decreto e parte integrante
di esso. Per la compilazione dovranno essere scrupolosamente
osservate le relative istruzioni;
2) relazione tecnica illustrativa (da inviare in allegato
al Ministero del turismo e dello spettacolo, al CONI
e alla regione di rispettiva competenza) da cui si
rilevi la rispondenza dell'iniziativa alle finalità
della legge 6-3-1987, n.65, come modificata dalla legge
21-3-1988, n.92, e si deduca chiaramente il territorio
ed il bacino d'utenza dell'impianto da realizzare,
anche in rapporto a strutture già esistenti
nella zona; la relazione dovrà comprendere il
preventivo di massima delle opere da eseguire;
3) elaborati di progetto (da inviare in allegato esclusivamente
al CONI) contenenti la chiara identificazione delle
opere da eseguire con disegno di insieme in numero
e scala idonei a consentire l'individuazione e lo sviluppo
completo e particolareggiato dell'impianto.
4. Potranno accedere ai mutui da contrarre con la Cassa
depositi e prestiti gli enti pubblici territoriali
di cui all'art.1, comma 2, della legge n.289 del 7-8-1989
(comuni e loro consorzi, comunità montane, province).
5. Potranno accedere ai mutui da contrarre con l'Istituto
per il credito sportivo i soggetti di cui al comma
2 dell'art.3 della legge 24-12-1957, n.1295, come sostituito
dall'art.2 della legge 18-2-1983, n.50, dei quali è
menzione all'art.2, comma 2, della ricordata legge
n.289 del 1989.
6. In caso di accoglimento, potranno avere seguito le
domande degli enti di cui all'art.1, comma 2, della
legge n.289 del 7-8-1989 che, a norma dell'art.24,
comma 9, lettera b), della ricordata legge n.144 del
24-4-1989, abbiano la possibilità di assumere
mutui per investimenti per importi almeno pari a quello
richiesto.
Art.4. AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE
1. Non sono ammesse all'istruttoria per la concessione
dei benefici di legge le domande:
1) presentate fuori termine;
2) non corredate della scheda meccanografica di cui
all'art.3, punto 1) del presente decreto o che abbiano
allegato una scheda meccanografica carente, anche parzialmente,
delle indicazioni ivi previste, che si considerano
tutte essenziali ai fini istruttori;
3) non corredate della documentazione tecnica di cui
ai punti 2) e 3) dell'art.3 del presente decreto.
Art.5. REVOCA DEI BENEFICI
1. L'intervento finanziario pubblico cui si riferiscono
i criteri e parametri definiti dal presente decreto
è soggetto a revoca con le modalità previste
dall'art.8, comma 2, della legge n.92 del 1988.
2. A tal fine il Ministro del turismo e dello spettacolo
in caso di inattività degli enti destinatari
delle provvidenze di legge, comunica alla regione tale
inadempienza. La regione, ove lo ritenga, nomina un
commissario ad acta per la predisposizione degli atti
diretti a conseguire l'accesso ai mutui. Decorsi trenta
giorni dalla data della comunicazione ministeriale
senza che sia intervenuta da parte della regione notizia
della nomina di che trattasi, il Ministro dispone la
revoca, fermo restando che i fondi che si renderanno
disponibili saranno nuovamente utilizzabili nell'ambito
della medesima regione.
Art.6. COLLAUDI E VIGILANZA
1. Le commissioni di collaudo e la commissione di vigilanza
sono regolamentate ai sensi degli art.9, 10 e 11 del
decreto ministeriale 30-3-1988, relativo all'approvazione
del programma per il 1987.
2. Ad integrazione di quanto previsto dall'art.9 del
predetto decreto ministeriale, le commissioni di collaudo
potranno essere altresì presiedute da dirigenti
dei ruoli tecnici dell'Amministrazione statale e da
docenti universitari di scienza e tecnica delle costruzioni.
3. La predetta commissione di vigilanza, nelle sedute
dedicate all'esame dei programmi relativi a singole
regioni, è integrata da due rappresentanti designati
dalle regioni interessate.
Si omettono la scheda di domanda, la scheda meccanografica e l'elenco dei codici per i vari sport.
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