[Note's] DECRETO MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 4 DICEMBRE 1989

(G.U. 18-12-1989, n.294)

CRITERI E PARAMETRI PER LA REALIZZAZIONE, CON FINANZIAMENTI STATALI, DI IMPIANTI SPORTIVI DESTINATI ALL'AGONISMO.

Art.1. ADOZIONE DEI CRITERI E PARAMETRI
1. Sono adottati, nel testo che segue, i criteri e parametri previsti dall'art.1, comma 3, del decreto legge 2-2-1988, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21-3-1988, n.92, ai fini dell'elaborazione dei programmi per la realizzazione di impianti sportivi destinati a soddisfare, con strutture polifunzionali, le esigenze delle attività agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticità e competitività organizzata secondo criteri di ufficialità.

Art.2. CRITERI E PARAMETRI
1. In attuazione dell'indirizzo programmatico della legge tendente al riequilibrio territoriale e tipologico degli impianti destinati all'agonismo, gli interventi dovranno uniformarsi ai seguenti criteri e parametri:

CRITERI GENERALI:
- distribuzione dei finanziamenti secondo le esigenze dei diversi tipi e livelli di attività sportiva nei vari campionati;
- tetti e percentuali massimi di finanziamento per poter realizzare un maggior numero di impianti;
- riferimenti tipologici e normativi a base delle progettazioni;
- ordini di priorità oggettivamente individuabili;
- variazioni percentuali a seconda del livello dei campionati da definirsi in sede di commissione tecnica;
- proporzionalità al bacino d'utenza;
- percentuale di intervento sul massimo di costo.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL SINGOLO INTERVENTO:
- rispondenza alle reali esigenze sportive del territorio, valutate con riguardo alle attività agonistiche riferite a campionati delle varie discipline sportive aventi carattere di programmaticità e competitività organizzate secondo criteri di ufficialità;
- polivalenza intesa sia come possibilità di uso dell'impianto per la praticità di diversi sport, sia come possibilità di impiego per diversi livelli di campionato, sempre con riferimento all'agonismo;
- economicità, tenendo conto del rapporto tra costi (di realizzazione e gestione) e benefici (praticanti i servizi), per tipologie omogenee;
- gestibilità degli impianti e risparmi energetici;
- sicurezza e comfort per atleti e pubblico;
- adeguamento alla normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche.

PARAMETRI:
- le tipologie degli impianti finanziabili sono quelle destinate a soddisfare le esigenze delle attività agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticità e competitività organizzata secondo criteri di ufficialità.
2. Sono individuati due livelli di impianti, secondo il numero dei posti spettatori:
1) oltre 2000 al chiuso; oltre 5000 all'aperto;
2) fino a 2000 al chiuso; fino a 5000 all'aperto;
3. La contribuzione statale, da determinarsi nella misura e con le modalità di cui all'art.1, comma 3 e 4, della legge n.289 del 7-8-1989 al momento della emanazione del decreto di approvazione del programma di finanziamento degli impianti sportivi, può essere erogata come segue:
- per gli impianti di primo livello sino al 70% (elevabile fino all'80% per le aree del Mezzogiorno) della cifra ammessa, con riferimento, per gli impianti di calcio, ad un tetto comunque non superiore a quello stabilito per gli impianti dei mondiali del 1990 e per gli altri impianti, ai tetti ritenuti necessari per le diverse tipologie, secondo le indicazioni tecniche del CONI, in relazione alle esigenze dei vari campionati e per un importo, in ogni caso, non superiore a lire 7.000 milioni;
- per gli impianti di secondo livello l'intervento statale può essere erogato sino al 75% della cifra ammessa (elevabile all'85% per le aree del Mezzogiorno), salvi eventuali diversi parametri, stabiliti su base regionale dalla commissione tecnica prevista dall'art.1, comma 3, della legge n.92 del 1988, modificativo dell'art.1, comma 5, della legge n.65 del 1987.
4. Ai sensi degli artt. 7, comma 2, della legge n.92 del 1988 e 1, comma 4, della legge n.289 del 1989, una quota non inferiore al 67% dello stanziamento è finalizzata al finanziamento di impianti di costo fino a lire 2.500 milioni.
5. I criteri di priorità secondo cui i finanziamenti sono assegnati fanno riferimento a:
- oggettive esigenze di campionato;
- adeguamento a norme di sicurezza;
- polivalenza dell'intervento.

Art.3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, TERMINI E DOCUMENTAZIONE
1. Le domande, in carta legale, dovranno essere presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo, al CONI e alla regione di rispettiva competenza, entro il termine perentorio del 27 gennaio 1990 (così prorogato dal D.M. 5-1-1990).
2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate al ministero entro il termine suindicato ovvero se spedite entro lo stesso termine a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente e conformi al modello allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione tecnica:
1) scheda meccanografica, (da inviare in allegato al Ministero del turismo e dello spettacolo, al CONI ed all'assessorato regionale competente): dovrà essere compilata utilizzando un'idonea riproduzione del modello allegato al presente decreto e parte integrante di esso. Per la compilazione dovranno essere scrupolosamente osservate le relative istruzioni;
2) relazione tecnica illustrativa (da inviare in allegato al Ministero del turismo e dello spettacolo, al CONI e alla regione di rispettiva competenza) da cui si rilevi la rispondenza dell'iniziativa alle finalità della legge 6-3-1987, n.65, come modificata dalla legge 21-3-1988, n.92, e si deduca chiaramente il territorio ed il bacino d'utenza dell'impianto da realizzare, anche in rapporto a strutture già esistenti nella zona; la relazione dovrà comprendere il preventivo di massima delle opere da eseguire;
3) elaborati di progetto (da inviare in allegato esclusivamente al CONI) contenenti la chiara identificazione delle opere da eseguire con disegno di insieme in numero e scala idonei a consentire l'individuazione e lo sviluppo completo e particolareggiato dell'impianto.
4. Potranno accedere ai mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti gli enti pubblici territoriali di cui all'art.1, comma 2, della legge n.289 del 7-8-1989 (comuni e loro consorzi, comunità montane, province).
5. Potranno accedere ai mutui da contrarre con l'Istituto per il credito sportivo i soggetti di cui al comma 2 dell'art.3 della legge 24-12-1957, n.1295, come sostituito dall'art.2 della legge 18-2-1983, n.50, dei quali è menzione all'art.2, comma 2, della ricordata legge n.289 del 1989.
6. In caso di accoglimento, potranno avere seguito le domande degli enti di cui all'art.1, comma 2, della legge n.289 del 7-8-1989 che, a norma dell'art.24, comma 9, lettera b), della ricordata legge n.144 del 24-4-1989, abbiano la possibilità di assumere mutui per investimenti per importi almeno pari a quello richiesto.

Art.4. AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE
1. Non sono ammesse all'istruttoria per la concessione dei benefici di legge le domande:
1) presentate fuori termine;
2) non corredate della scheda meccanografica di cui all'art.3, punto 1) del presente decreto o che abbiano allegato una scheda meccanografica carente, anche parzialmente, delle indicazioni ivi previste, che si considerano tutte essenziali ai fini istruttori;
3) non corredate della documentazione tecnica di cui ai punti 2) e 3) dell'art.3 del presente decreto.

Art.5. REVOCA DEI BENEFICI
1. L'intervento finanziario pubblico cui si riferiscono i criteri e parametri definiti dal presente decreto è soggetto a revoca con le modalità previste dall'art.8, comma 2, della legge n.92 del 1988.
2. A tal fine il Ministro del turismo e dello spettacolo in caso di inattività degli enti destinatari delle provvidenze di legge, comunica alla regione tale inadempienza. La regione, ove lo ritenga, nomina un commissario ad acta per la predisposizione degli atti diretti a conseguire l'accesso ai mutui. Decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione ministeriale senza che sia intervenuta da parte della regione notizia della nomina di che trattasi, il Ministro dispone la revoca, fermo restando che i fondi che si renderanno disponibili saranno nuovamente utilizzabili nell'ambito della medesima regione.

Art.6. COLLAUDI E VIGILANZA
1. Le commissioni di collaudo e la commissione di vigilanza sono regolamentate ai sensi degli art.9, 10 e 11 del decreto ministeriale 30-3-1988, relativo all'approvazione del programma per il 1987.
2. Ad integrazione di quanto previsto dall'art.9 del predetto decreto ministeriale, le commissioni di collaudo potranno essere altresì presiedute da dirigenti dei ruoli tecnici dell'Amministrazione statale e da docenti universitari di scienza e tecnica delle costruzioni.
3. La predetta commissione di vigilanza, nelle sedute dedicate all'esame dei programmi relativi a singole regioni, è integrata da due rappresentanti designati dalle regioni interessate.

Si omettono la scheda di domanda, la scheda meccanografica e l'elenco dei codici per i vari sport.




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