(G.U. 18-12-1989, n.294)
FINALITÀ PRIORITARIE, CRITERI E PARAMETRI PER LA REALIZZAZIONE, CON FINANZIAMENTI REGIONALI, DI PROGRAMMI DI IMPIANTI SPORTIVI DESTINATI ALLA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVO-RICREATIVE.
Art.1. ADOZIONE DEI CRITERI E PARAMETRI
1. Sono adottati, nel testo che segue, i criteri e parametri
previsti dall'art.1, comma 3, del decreto legge 2-2-1988,
n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21-3-1988,
n.92 ai fini dell'elaborazione dei programmi per la
realizzazione di impianti sportivi destinati a soddisfare,
con strutture polifunzionali, le esigenze delle attività
sportivo-ricreative.
Art.2. FINALITÀ PRIORITARIE, CRITERI E PARAMETRI
1. In attuazione dell'indirizzo programmatico della
legge, tendente allo sviluppo e al riequilibrio territoriale
e tipologico degli impianti destinati alla promozione
delle attività sportivo-ricreative, gli interventi
contenuti nei programmi regionali dovranno uniformarsi
alle seguenti finalità prioritarie, criteri
e parametri:
FINALITA' PRIORITARIE:
- riequilibrio territoriale e tipologico;
- promozione delle attività sportivo ricreative
con i criteri tecnico-didattici propri delle diverse
discipline sportive secondo l'ordinamento CONI;
- aggregazione e socializzazione sul territorio;
- miglioramento dell'offerta integrata turistica.
CRITERI GENERALI:
- popolazione;
- dotazione in atto degli impianti pubblici, riferito
alle diverse discipline sportive, dislocati nel territorio;
- proporzionalità al bacino d'intesa considerata
anche l'esigenza della stagionalità;
- percentuale d'intervento sul massimale di costo;
- superamenti tipologici e normativi a base delle progettazioni.
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER SINGOLI IMPIANTI:
- polivalenza intesa sia come possibilità di
impiego dell'impianto per la pratica di diversi sport,
sia come insistenza nella stessa area di più
impianti coordinati;
- economicità tenendo conto del rapporto tra
costi (di costruzione e gestione) e benefici (praticanti
i servizi), per tipologie omogenee;
- gestibilità degli impianti e risparmi energetici;
- sicurezza e comfort per praticanti e pubblico;
- apertura a tutti eventualmente secondo fasce orarie.
2. Ove la regione nel cui ambito territoriale debba
predisporsi il programma, abbia già adottato
prima del 31 marzo 1988 una propria specifica normativa
di intervento o programmazione contenente i parametri,
potrà dare applicazione all'anzidetta normativa.
Art.3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINI E DOCUMENTAZIONE
1. Le domande, in carta legale, dovranno essere presentate
all'Assessorato regionale dello sport e p.c. alla Delegazione
regionale del CONI di rispettiva competenza, entro
il termine perentorio del 27 gennaio 1990 (così
prorogato dal D.M. 5-1-1990).
2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile
se consegnate alla regione entro il termine suindicato
ovvero se spedite entro lo stesso termine a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante
dell'Ente e conformi al modello allegato al presente
decreto, che forma parte integrante di esso, dovranno
essere corredate dalla seguente documentazione tecnica:
1) scheda meccanografica, (da inviare in allegato alla
regione e alla delegazione regionale del CONI) dovrà
essere compilata utilizzando un'idonea riproduzione
del modello allegato al presente decreto e parte integrante
di esso. Per la compilazione dovranno essere scrupolosamente
osservate le relative istruzioni;
2) relazione tecnica illustrativa (da inviare in allegato
alla regione e alla delegazione regionale del CONI)
da cui si rilevi la rispondenza dell'iniziativa alle
finalità della legge 6-3-1987, n.65, come modificata
dalla legge 21-3-1988, n.92, e si deduca chiaramente
il territorio ed il bacino d'utenza dell'impianto da
realizzare, anche in rapporto a strutture già
esistenti nella zona; la relazione dovrà comprendere
il preventivo di massima delle opere da eseguire;
3) elaborati di progetto (da inviare in allegato esclusivamente
alla regione) contenenti la chiara identificazione
delle opere da eseguire con disegno di insieme in numero
e scala idonei a consentire l'individuazione e lo sviluppo
completo e particolareggiato dell'impianto;
4) delibera di approvazione del progetto di massima
(da inviare in allegato alla regione).
4. Potranno accedere ai mutui da contrarre con la Cassa
depositi e prestiti gli enti pubblici territoriali
di cui all'art.1, comma 2, della legge n.289 del 7-8-1989
(comuni e loro consorzi, comunità montane, province).
5. Potranno accedere ai mutui da contrarre con l'Istituto
per il credito sportivo i soggetti di cui al comma
2 dell'art.3 della legge 24-12-1957, n.1295, come sostituito
dall'art.2 della legge 18-2-1983, n.50, dei quali è
menzione all'art.2, comma 2, della ricordata legge
n.289 del 1989.
6. In caso di accoglimento, potranno avere seguito le
domande degli enti di cui all'art.1, comma 2, della
legge n.289 del 7-8-1989 che, a norma dell'art.24,
comma 9, lettera b), della ricordata legge n.144 del
24-4-1989, abbiano la possibilità di assumere
mutui per investimenti per importi almeno pari a quello
richiesto.
Art.4. AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
1. Non sono ammesse all'istruttoria per la concessione
dei benefici di legge le domande:
1) presentate fuori termine;
2) non corredate dalla scheda meccanografica di cui
all'art.3, punto 1), del presente decreto o che abbiano
allegato una scheda meccanografica carente, anche parzialmente,
delle indicazioni ivi previste, che si considerano
tutte essenziali ai fini istruttori;
3) non corredate della documentazione di cui ai punti
2), 3) e 4) dell'art.3 del presente decreto.
Art.5. REVOCA DEI BENEFICI
1. L'intervento finanziario pubblico cui si riferiscono
i criteri e parametri definiti dal presente decreto
è soggetto a revoca con le modalità previste
dall'art.8, comma 2, della legge n.92 del 1988.
Si omettono la scheda di domanda, la scheda meccanografica e l'elenco dei codici per i vari sport.
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