[Note's] DECRETO MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 4 DICEMBRE 1989

(G.U. 18-12-1989, n.294)

FINALITÀ PRIORITARIE, CRITERI E PARAMETRI PER LA REALIZZAZIONE, CON FINANZIAMENTI REGIONALI, DI PROGRAMMI DI IMPIANTI SPORTIVI DESTINATI ALLA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVO-RICREATIVE.

Art.1. ADOZIONE DEI CRITERI E PARAMETRI
1. Sono adottati, nel testo che segue, i criteri e parametri previsti dall'art.1, comma 3, del decreto legge 2-2-1988, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21-3-1988, n.92 ai fini dell'elaborazione dei programmi per la realizzazione di impianti sportivi destinati a soddisfare, con strutture polifunzionali, le esigenze delle attività sportivo-ricreative.

Art.2. FINALITÀ PRIORITARIE, CRITERI E PARAMETRI
1. In attuazione dell'indirizzo programmatico della legge, tendente allo sviluppo e al riequilibrio territoriale e tipologico degli impianti destinati alla promozione delle attività sportivo-ricreative, gli interventi contenuti nei programmi regionali dovranno uniformarsi alle seguenti finalità prioritarie, criteri e parametri:

FINALITA' PRIORITARIE:
- riequilibrio territoriale e tipologico;
- promozione delle attività sportivo ricreative con i criteri tecnico-didattici propri delle diverse discipline sportive secondo l'ordinamento CONI;
- aggregazione e socializzazione sul territorio;
- miglioramento dell'offerta integrata turistica.

CRITERI GENERALI:
- popolazione;
- dotazione in atto degli impianti pubblici, riferito alle diverse discipline sportive, dislocati nel territorio;
- proporzionalità al bacino d'intesa considerata anche l'esigenza della stagionalità;
- percentuale d'intervento sul massimale di costo;
- superamenti tipologici e normativi a base delle progettazioni.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER SINGOLI IMPIANTI:
- polivalenza intesa sia come possibilità di impiego dell'impianto per la pratica di diversi sport, sia come insistenza nella stessa area di più impianti coordinati;
- economicità tenendo conto del rapporto tra costi (di costruzione e gestione) e benefici (praticanti i servizi), per tipologie omogenee;
- gestibilità degli impianti e risparmi energetici;
- sicurezza e comfort per praticanti e pubblico;
- apertura a tutti eventualmente secondo fasce orarie.
2. Ove la regione nel cui ambito territoriale debba predisporsi il programma, abbia già adottato prima del 31 marzo 1988 una propria specifica normativa di intervento o programmazione contenente i parametri, potrà dare applicazione all'anzidetta normativa.

Art.3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINI E DOCUMENTAZIONE
1. Le domande, in carta legale, dovranno essere presentate all'Assessorato regionale dello sport e p.c. alla Delegazione regionale del CONI di rispettiva competenza, entro il termine perentorio del 27 gennaio 1990 (così prorogato dal D.M. 5-1-1990).
2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate alla regione entro il termine suindicato ovvero se spedite entro lo stesso termine a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente e conformi al modello allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione tecnica:
1) scheda meccanografica, (da inviare in allegato alla regione e alla delegazione regionale del CONI) dovrà essere compilata utilizzando un'idonea riproduzione del modello allegato al presente decreto e parte integrante di esso. Per la compilazione dovranno essere scrupolosamente osservate le relative istruzioni;
2) relazione tecnica illustrativa (da inviare in allegato alla regione e alla delegazione regionale del CONI) da cui si rilevi la rispondenza dell'iniziativa alle finalità della legge 6-3-1987, n.65, come modificata dalla legge 21-3-1988, n.92, e si deduca chiaramente il territorio ed il bacino d'utenza dell'impianto da realizzare, anche in rapporto a strutture già esistenti nella zona; la relazione dovrà comprendere il preventivo di massima delle opere da eseguire;
3) elaborati di progetto (da inviare in allegato esclusivamente alla regione) contenenti la chiara identificazione delle opere da eseguire con disegno di insieme in numero e scala idonei a consentire l'individuazione e lo sviluppo completo e particolareggiato dell'impianto;
4) delibera di approvazione del progetto di massima (da inviare in allegato alla regione).
4. Potranno accedere ai mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti gli enti pubblici territoriali di cui all'art.1, comma 2, della legge n.289 del 7-8-1989 (comuni e loro consorzi, comunità montane, province).
5. Potranno accedere ai mutui da contrarre con l'Istituto per il credito sportivo i soggetti di cui al comma 2 dell'art.3 della legge 24-12-1957, n.1295, come sostituito dall'art.2 della legge 18-2-1983, n.50, dei quali è menzione all'art.2, comma 2, della ricordata legge n.289 del 1989.
6. In caso di accoglimento, potranno avere seguito le domande degli enti di cui all'art.1, comma 2, della legge n.289 del 7-8-1989 che, a norma dell'art.24, comma 9, lettera b), della ricordata legge n.144 del 24-4-1989, abbiano la possibilità di assumere mutui per investimenti per importi almeno pari a quello richiesto.

Art.4. AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
1. Non sono ammesse all'istruttoria per la concessione dei benefici di legge le domande:
1) presentate fuori termine;
2) non corredate dalla scheda meccanografica di cui all'art.3, punto 1), del presente decreto o che abbiano allegato una scheda meccanografica carente, anche parzialmente, delle indicazioni ivi previste, che si considerano tutte essenziali ai fini istruttori;
3) non corredate della documentazione di cui ai punti 2), 3) e 4) dell'art.3 del presente decreto.

Art.5. REVOCA DEI BENEFICI
1. L'intervento finanziario pubblico cui si riferiscono i criteri e parametri definiti dal presente decreto è soggetto a revoca con le modalità previste dall'art.8, comma 2, della legge n.92 del 1988.

Si omettono la scheda di domanda, la scheda meccanografica e l'elenco dei codici per i vari sport.




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