(G.U. 3-3-1989, n.52)
NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI DA APPLICARSI NELLA PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE CALORE A SERVIZIO DELLE SERRE.
Sono approvate le norme di sicurezza antincendi, di cui all'allegato al presente decreto, da applicarsi nella progettazione ed installazione di impianti di produzione di calore a servizio delle "serre".
Allegato
1. CAMPO DI APPLICAZIONE.
Le presenti norme si applicano agli impianti di produzione
di calore di potenzialità superiore a 35 kw
(30.000 Kcal/h) alimentati a combustibile solido, liquido
o gassoso per il riscaldamento delle "serre".
Ai fini dell'applicazione delle presenti norme per "serra"
si intende una porzione di terreno che deve essere
utilizzata unicamente dal personale addetto ed è
separata dall'ambiente esterno per ottenere condizioni
climatiche idonee alla coltura praticata.
La separazione dall'ambiente esterno può essere
realizzata con materiali combustibili o non.
2. UBICAZIONE ED ACCESSI.
Il generatore termico può essere installato all'interno
della sala o all'esterno ovvero in un locale ad esso
esclusivamente destinato, realizzato con materiali
non combustibili e con accesso diretto dall'esterno.
Intorno al generatore di calore alimentato con combustibile
liquido deve realizzarsi un cordolo impermeabile di
materiale non combustibile di altezza non inferiore
a m.0,20.
Fra l'involucro del generatore e le pareti della serra
o del locale ove è installato deve essere lasciato
uno spazio libero per assicurare l'accessibilità
agli organi di comando e ai dispositivi di sicurezza.
Nel caso di generatori installati all'interno di serre
realizzate in materiale combustibile devono osservarsi
le seguenti distanze minime:
m.0,60 tra l'involucro del generatore e le pareti della
serra;
m.1,00 tra l'involucro del generatore ed il soffitto
della serra.
Se tali distanze non sono rispettate deve essere interposta
una struttura schermo REI 120 di dimensioni superiori
di almeno m.0,50 dalla proiezione retta del generatore.
3. AERAZIONE.
Il locale o la serra all'interno dei quali è
installato il generatore termico, devono essere aerati
con superficie non inferiore a mq.50.
4. DEPOSITO COMBUSTIBILI.
Per i depositi di combustibili gassosi devono osservarsi
le vigenti norme.
I depositi di combustibile solido possono essere ubicati
anche all'interno delle serre ad una distanza dall'involucro
del generatore non inferiore a m.5.
Anche i depositi di combustibile liquido possono essere
ubicati all'interno delle serre in serbatoi interrati
con la generatrice superiore ad almeno cm.20 al di
sotto del piano di calpestio (se questo è transitabile
da veicoli tale misura deve essere almeno cm.70), ovvero
ricoperti di terra, ovvero fuori terra su apposite
selle.
Nel caso di serbatoi fuori terra installati all'interno
di serre realizzate con materiale combustibile devono
osservarsi le seguenti distanze minime:
m.0,60 tra il perimetro del serbatoio e le pareti della
serra;
m.1,00 tra il perimetro del serbatoio ed il soffitto
della serra.
Se tali distanze non sono rispettate deve essere interposta
una struttura schermo REI 120 di dimensioni superiori
di almeno m.0,50 dalla proiezione retta del serbatoio.
La distanza tra i serbatoi fuori terra e l'involucro
del generatore deve essere non inferiore a m.5.
I serbatoi fuori terra devono essere provvisti di bacino
di contenimento di capacità non inferiore ad
1/4 del volume dei relativi serbatoi.
5. DISPOSITIVI DI SICUREZZA E DI CONTROLLO.
Per i dispositivi di sicurezza e di controllo si applicano
le disposizioni contenute nelle circolari n.68 del
1969 e del n.73 del 1971 e successive modificazioni
ed integrazioni.
6. IMPIANTI ELETTRICI.
Si applica la legge n.186 del 1-3-1968.
7. DIVIETI.
Nell'ambiente ove è ubicato il generatore termico
è vietato usare fiamme libere, depositare sostanze
infiammabili oltre a quelle previste per il funzionamento
dell'impianto, depositare concimi a base di nitrati
e fosfati e di fitofarmaci.
8. MEZZI DI ESTINZIONE PORTATILI.
Deve essere prevista l'installazione di almeno un estintore
portatile di "tipo approvato" per classi
di fuochi A - B - C con capacità estinguente
non inferiore a 13A - 89B - C, idoneo anche all'utilizzo
su apparecchi sotto tensione elettrica.
Le disposizioni contenute nel presente decreto vanno
osservate ai fini del rilascio del certificato di prevenzione
incendi (punto 91 del D.M. 16-2-1982) per gli impianti
di potenzialità superiori a 119 kw (100.000
Kcal/h).
Ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio, a chiarimento
di quanto indicato al primo comma del punto del punto
10 dell'allegato A al D.M. 8-3-1985, la presente norma
deve essere osservata almeno per i requisiti di ubicazione,
aerazione, accesso, dispositivi di sicurezza e divieti.
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